LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 26 04 1989
Regione Liguria
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 5 1989 N. 7
Istituzione del Parco naturale regionale dell' isola Gallinara.
ARTICOLO 1
Istituzione
1. In attuazione della legge
regionale 12 settembre 1977 n. 40 << Norme per la salvaguardia dei valori
naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria >> e'
istituito il Parco naturale regionale dell' isola Gallinara.
ARTICOLO 2
Delimitazione
1. I confini del parco
ricadente in comune di Albenga corrispondono alla linea di battigia come
individuata nella planimetria in scala 1: 1000 allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Finalita'
1. Nell' ambito delle finalita'
indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 l' istituzione del parco
e' volta a: a) garantire la tutela e la riqualificazione dell' ambiente naturale
dei valori storico - culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del
territorio interessato con particolare riguardo al patrimonio zoologico botanico
archeologico e geomorfologico; b) promuovere la fruizione a fini scientifici
culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro
tutela.
ARTICOLO 4
Programmi per la fruizione e le attivita'
culturali e didattiche
1. In vista del conseguimento delle finalita' di cui
all' articolo 3 lettera b) la Regione d' intesa con il Comune di Albenga
predispone e aggiorna annualmente: a) programmi per la fruizione delparco che
possono riguardare l' individuazione degli itinerari la loro sistemazione e
manutenzione la predisposizione di segnaletica la manutenzione ed il ripristino
dell' ambiente naturale la prevenzione e l' intervento anticendio l'
organizzazione e la gestione di visite guidate all' isola; b) programmi di
attivita' culturali didattiche e scientifiche che possono riguardare l'
organizzazione di iniziative culturali didattiche e promozionali e l'
approfondimento e divulgazione delle conoscenze sulle risorse
naturalisticoambientali e storico - archeologico dell' isola. 2. I programmi
sono elaborati tenendo conto delle proposte eventualmente formulate dalla
Azienda di promozione turistica territorialmente competente dall' Universita'
degli studi di Genova dall' Istituto internazionale di Studi liguri nonche'
dalle associazioni di protezione ambientale. 3. nella formulazione dei programmi
di cui al primo comma vengono acquisiti i pareri della Soprintendenza
Archeologica e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della
Liguria. 4. I programmi sono approvati dalla Giunta regionale sentita la
Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale.
ARTICOLO 5
Attuazione dei programmi
1. Al fine di
garantire l' attuazione dei programmi di cui all' articolo 4 la Regione ed il
Comune di Albenga possono stipulare apposita convenzione con i proprietari dell'
isola volta a definire le condizioni e le modalita' che consentano la fruizione
del parco e lo svolgimento delle attivita' culturali e didattiche previste dai
programmi stessi. 2. L' approvazione dei programmi di cui all' articolo 4
equivale in ogni caso a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi
eventualmente previste e comporta la indifferibilita' e urgenza dei relativi
lavori. 3. Il Comune di Albenga provvede all' acquisizione delle aree de gli
immobili indispensabili per l' attuazione dei programmi anche mediante
espropriazione per pubblica utilita' ai sensi e con le modalita' di cui alla
normativa vigente in materia qualora non si pervenga alla stipula della
convenzione di cui al primo comma. 4. Le attivita' e gli interventi inseriti nei
programmi sono realizzati secondo le indicazioni contenute nei programmi stessi
e in relazione alla loro natura direttamente dalla Regione dal Comune di Albenga
o da altri soggetti pubblici privati.
ARTICOLO 6
Risorse per
l' attuazione dei programmi
1. Le risorse finanziarie per l' attuazione dei
programmi sono costituite principalmente: a) dai contributi ordinari stanziati a
tal fine dalla Regione; b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla
Regione per attivita' connesse alla tutela e fruizione dell' ambiente; c) dai
proventi derivanti dalla gestione di servizi connessi alla fruizione del parco;
d) dai contributi di altri enti o di privati.
ARTICOLO 7
Norme vincolistiche
1. Sul territorio dell' isola oltre al rispetto
delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente della flora
e della fauna e' vietato: a) realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo;
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici degli impianti e delle infrastrutture esistenti; b) porre in opera
manufatti di qualsiasi tipo ad eccezione di attrezzature temporanee di appoggio
alle attivita' necessarie per l' attuazione dei programmi di cui all' articolo
4; c) aprire nuove strade e sentieri prolungare rettificare allargare i
tracciati di strade e sentieri al di fuori delle previsioni contenute nei
programmi di cui all' articolo 4; d) eseguire movimenti di terreno salvo i casi
derivanti dall' attuazione dei programmi di cui all' articolo 4; e) effettuare
discariche di terra o di materiale di risulta; f) installare all' aperto
impianti di illuminazione con eccezione degli impianti necessari per la
sicurezza della navigazione e dela percorribilita' della strada di collegamento
tra il porto e la vetta e per l' agibilita' degli insediamenti; g) utilizzare
all' aperto lampade a vapori di mercurio o colorate ad eccezione di quelle
utilizzate per ricerca scientifica; h) utilizzare all' aperto impianti di
amplificazione sonora di qualsiasi tipo; i) compiere interventi sulla
vegetazione naturale ad eccezione delle previsioni contenute nei programmi di
cui all' articolo 4; l) introdurre piante o animali non caratteristici del luogo
con eccezione delle colture orticole negli spazi dove sono praticate alla data
di entrata in vigore della presente legge; m) accendere fuochi liberi all'
aperto; n) abbandonare rifiuti di qualsiai tipo ed in qualsiasi entita'; o)
esercitare la caccia; p) accedere nel periodo dal 1o marzo al 31 maggio se non
per lo svolgimento di studi previsti dal programma di cui all' articolo 4
lettera b) nella parte dell' isola individuata con apposito segno grafico nella
planimetria allegata;
q) asportare o danneggiare rocce fiori piante animali;
r) transitare con mezzi motorizzati fuori dalla strada di collegamento esistente
tra il porto e la vetta ed utilizzare su tale strada mezzi di trasporto
meccanici a benzina o diesel.
ARTICOLO 8
Effetti della
delimitazione territoriale e dei vincoli
1. la delimitazione territoriale di
cui all' articolo 2 nonche' le previsioni e le prescrizioni di cui all' articolo
7 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle ventualmente difformi
contenute nei vigenti strumenti urbanistici costituendone variante a tutti gli
effetti.
ARTICOLO 9
Sanzioni
1. L' accertamento e la
contestazione delle violazioni dei limiti e dei divieti previsti dalla presente
legge comportano l' immediata cessazione dell' attivita' vietata la restituzione
in pristino in conformita' alle prescrizioni formulate dal Comune di Albenga e
l' applicazione delle seguenti sanzioni ammini strative pecuniarie: a) da lire
50.000 a lire 500.000 per l' accesso non consentito; b) da lire 50.000 a lire
500.000 per il transito fuori della strada carrozzabile con mezzi motorizzati o
per l' utilizzo di mezzi di trasporto meccanici a benzina o diesel; c) da lire
50.000 a lire 500.000 per l' abbandono di rifiuti; d) da lire 50.000 a lire
500.000 per l' utilizzo di lampade a mercurio o colorate; e) da lire 50.000 a
lire 500.000 per l' introduzione di ogni esemplare di piante o animale non
caratteristico del luogo; f) da lire 50.000 a lire 500.000 per l' asportazione o
il danneggiamento di rocce fiori piante o animali; g) da lire 1.000.000 a lire
10.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessata da discarica di
terra o di materiale di risulta; h) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'
accensione di fuochi liberi all' aperto; i) da lire 1.000.000 alire 10.000.000
per ogni ara o frazione di ara di terreno smossa o sbancata o ricoperta nonche'
occupata da costruzioni manufatti strade e sentieri non ammessi; l) da lire
100.000 a lire 1.000.000 per l' installazione all' aperto di impianti di
amplificazione o di illuminazione non consentiti. 2. Per la violazione del
divieto di caccia si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in
materia. 3. L' obbligo di ripristino previsto dal primo comma si applica anche
nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di
normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio
del parco. A tal fine l' autorita' amministrativa competente e' tenuta a
comunicare al Comune l' avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie; nel caso in cui l' autorita' amministrativa competente possa
prescrivere anche il ripristino e' tenuta a sentire in merito il Comune.
Qualora i soggetti tenuti al ripristino non vi ottemperino il Comune previa
diffida adotta le misure necessarie per l' esecuzione d' ufficio e provvede a
carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e dell'
esecuzione d' ufficio rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'
importo con le modalita' previste dal rd 10 aprile 1910 n. 639.
ARTICOLO 10
Vigilanza
1. Il Comune di Albenga provvede
alla vigilanza per l' applicazione della presente legge ed esercita le funzioni
concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'
articolo 9 alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45
<< Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o subdelegati
>>. 2. All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni ivi
compresa la notifica procedono i soggetti indicati dall' articolo 6 della legge
regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo forestale dello Stato. 3. La
vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai soggetti
competenti ai sensi della vigente normativa; in particolare il Sindaco e' tenuto
ad esercitare i poteri di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47
<< Norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia
sanzioni recupero e sanatoria delle opere abusive >> anche con riferimento
ai vincoli ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge. 4. Gli organi
incaricati della vigilanza ai sensi della presente legge qualora constatino la
violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad altri enti od organismi
provvedono ad informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.
ARTICOLO 11
Norma finanziaria
ARTICOLO 11
SUBARTICOLO 1
1. Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della
presente legge si provvede mediante:
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della presente legge
si provvede mediante: a) utilizzazione di quota pari a lire 10.000.000 in
termini di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per
ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9020 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 e
istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n.
42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario
1989 del capitolo 2560 << Contributi per le spese correnti connesse ai
programmi per il Parco naturale regionale dell' isola Gallinara >> con lo
stanziamento di lire 10.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
2.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La
presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 26 aprile 1989
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti alla
Regione dalla attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione di quota pari a lire 50.000.000 in termini di competenza
del << Fondo occorrente per far feonte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corco concernenti spese in conto capitale o di
investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo
9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario
1988 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre
1977 n. 42 nello stato di previsione della sepsa del bilancio per l' anno
finanziario 1989 del capitolo 2561 << Contributi in conto capitale per l'
attuazione dei programmi per il Parco naturale regionale dell' isola Gallinara
>> con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza. 2.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La
presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 26 aprile 1989
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 4
2. Agli oneri per gli esercizi
successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale
sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Liguria. Data a Genova addi' 26 aprile 1989