MINISTERO DELL’AMBIENTE
Decreto 26 aprile 1999
D'intesa con il Ministro del tesoro;
VISTO il Titolo V della legge 31 dicembre 1982, n.
979, recante disposizioni per la difesa del mare;
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
VISTA la legge quadro delle aree protette 6 dicembre
1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 8 e 18;
VISTO l'articolo 1, comma 10, della legge 2 dicembre
1993, n.537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina
mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite
al Ministero dell'ambiente;
VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante
“Nuovi interventi in campo ambientale”, ed in particolare l’art. 2;
VISTA la proposta della Consulta per la difesa del
mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 16 giugno 1992;
VISTO il parere dell'Istituto centrale per la
ricerca applicata al mare;
VISTI i
pareri dei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure;
VISTA la nota n. 98830/1134 dell'8 settembre 1997
con la quale la regione Liguria ha chiesto
di modificare l'originaria proposta della Consulta per la difesa del
mare dagli inquinamenti;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta
per la difesa del mare dagli inquinamenti in data 6 novembre 1997, sulla
predetta proposta di modifica;
VISTA la nota n.SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997,
con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera
del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento
per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette
1994/1996;
VISTA la nota d'intesa del Ministro del tesoro prot.
n. 112845 del 18 marzo 1998;
VISTO il proprio decreto ministeriale in data 6
giugno 1998, istitutivo dell'area marina protetta denominata Portofino,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998 n. 188;
VISTE le ulteriori richieste di modifica ed integrazione
avanzate dagli enti locali interessati e dalla Regione Liguria;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’integrale
sostituzione del citato decreto;
SENTITO
il parere espresso nella seduta del 22 aprile 1999 della Conferenza Unificata,
ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 15 marzo 1998 n. 112;
1. E' istituita, d'intesa con il Ministro del
tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge 9 dicembre 1998, n.
426, l'area naturale marina protetta denominata Portofino.
1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area
naturale marina protetta Portofino è delimitata dalla congiungente i seguenti
punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio
marittimo:
latitudine longitudine
A) 44° 19' 12" N 09° 12' 52" E
B) 44° 18' 20" N 09° 13' 10" E
V) 44° 18' 11" N 09° 12' 46" E
Z) 44° 18' 09" N 09° 12' 54" E
C) 44° 18' 11" N 09° 13' 13" E
D) 44° 17' 43" N 09° 13' 22" E
E) 44° 18' 32" N 09° 10' 25" E
F) 44° 18' 50" N 09° 10' 34" E
G) 44° 18' 53" N 09° 10' 28" E
H) 44° 18' 35" N 09° 10' 13" E
I) 44° 18' 50" N 09° 09' 18" E
L) 44° 19' 13" N 09° 08' 29" E
M)
44° 19' 33" N 09° 08' 44" E
N) 44° 19' 26" N 09° 09' 01" E
O) 44° 19' 31" N 09° 09' 04" E
P)
44° 19' 38" N 09° 08' 47" E
Q) 44° 19' 48" N 09° 08' 55" E
R) 44° 20' 46" N 09° 09' 10" E
S) 44° 20' 46" N 09° 09' 20" E
Non fanno parte dell'area marina protetta di
Portofino e non sono, pertanto, assoggettati ai vincoli di cui al presente
decreto il canale di accesso e la rada di Portofino, il canale di accesso e la
rada di S. Fruttuoso, il canale di accesso e la rada di Porto Pidocchio, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11, del presente decreto.
1. Nell'ambito delle finalità di cui
all'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'articolo
18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta
Portofino, in particolare, persegue:
a) la protezione
ambientale dell'area marina interessata;
b) la
tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della
zona;
c) la diffusione
e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli
ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari
caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
d)
l’effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento
della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
e) la
realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori
dell'ecologia della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di
assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
f) la
promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza
naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività
tradizionali locali già presenti. Sempre nell'ambito dell'azione di promozione
di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative
alla canalizzazione dei flussi turistici e di
visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà
prevedere specifiche facilitazioni per
i mezzi di trasporto collettivi gestiti prioritariamente da cittadini residenti
nei Comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure.
1. All'interno dell'area naturale marina
protetta Portofino, per come individuata e delimitata all'articolo 2, sono
vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche
dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area
naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:
a) la
caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque
attività che possa costituire pericolo
o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di
specie estranee;
b)
l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica
di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza
che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente
marino;
c)
l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di
cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
d) le
attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla
realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi
nell'area.
2. La zona A di riserva integrale, che comprende il
tratto di mare da Punta Torretta a Punta del Buco (Cala dell'Oro), è delimitata
dalla congiungente i punti sottoindicati:
latitudine longitudine
T) 44° 18' 55" N 09° 09' 26" E
U) 44° 18' 44" N 09°
10' 00" E
3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1,
sono vietati:
a)
l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni
geologiche e minerali;
b) la
navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e
tipo;
c) la
balneazione;
d) la
pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata.
4. In zona A è, invece, consentito l'accesso
unicamente alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso
ed a quelli di appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi
esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina
protetta.
5. La zona B
di riserva generale, che comprende il tratto di mare da Punta di Portofino a
Punta della Chiappa, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di
S. Fruttuoso, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
latitudine longitudine
D) 44° 17' 43" N 09° 13' 22" E
E) 44° 18' 32" N 09° 10' 25" E
F) 44° 18' 50" N 09° 10' 34" E
G) 44° 18' 53" N 09° 10' 28" E
H) 44° 18' 35" N 09° 10' 13" E
I) 44° 18' 50" N 09° 09' 18" E
L) 44° 19' 13" N 09° 08' 29" E
6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1
del presente articolo, sono vietati:
a)
l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al
successivo comma 7, lettera b), e) e f);
b) la
navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo
comma 7, lettera a), b), e) e f);
c)
l'ormeggio non regolamentato;
d) la pesca
subacquea.
7. In zona B,
oltre a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, è invece consentito:
a)
l'accesso ad ogni tipo di natante da diporto, di cui all'articolo 1,
lettera d) della legge 8 agosto 1994, n. 498 con l'utilizzo di remi o di vela
oppure anche con impiego di motore con velocità massima di 5 nodi ma, in
quest’ultimo caso, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, gli
ormeggi regolamentati di cui all'art. 4, comma 7, lett. c);
b)
l’accesso e l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo
esercizio della pesca professionale,
riservata ai pescatori residenti nonché alle cooperative di pescatori
costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni
territorialmente interessati, alla data del 1°agosto 1998, con i mezzi
selettivi e nei luoghi autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta;
c)
l'ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra
appositamente predisposte dall'ente gestore;
d) la
balneazione;
e)
l'accesso e l'ancoraggio ad imbarcazioni, fino a 12 metri di lunghezza e
con velocità massima di 5 nodi, per visite subacquee guidate, organizzate,
sulla base della regolamentazione dettata dall’ente gestore, da imprese ed
associazioni già presenti nei Comuni della riserva e in quelli immediatamente
confinanti alla data del presente decreto. L’accesso e l’ancoraggio alle
condizioni di cui sopra è consentito altresì ad imprese ed associazioni che
entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto provvedano ad
associarsi ad imprese o associazioni operanti nel settore subacqueo, già
presenti alla data del 1° agosto 1998 nei Comuni di Portofino, Santa Margherita
Ligure e Camogli;
f)
l'accesso e l'ancoraggio in numero massimo di 30 imbarcazioni al giorno,
ai natanti privati a remi o a vela di cui all’art. 1 lettera d) della legge 8
agosto 1994 n. 498, oppure anche con impiego di motore alla velocità massima di
5 nodi, solo per l’ancoraggio delle aree individuate dall’ente gestore su
indicazione della Commissione tecnico-scientifica. In tale aree potranno
effettuarsi immersioni subacquee specificamente autorizzate dall'ente medesimo,
in un numero massimo di 90 subacquei al
giorno.
I proprietari dei natanti saranno responsabili in
solido del rispetto delle norme di tutela ambientale, anche da parte delle
persone trasportate, sia durante le fasi di avvicinamento sia durante
l'immersione;
g) il
prelievo di organismi e minerali, per soli motivi di studio, esplicitamente
autorizzato dall'ente gestore;
h)
l'attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello e
l'attività di pesca sportiva da natante con uso di canna e lenza da fermo,
esercitate dai residenti nei Comuni territorialmente interessati.
8. La zona C di riserva parziale, che comprende il
tratto di mare da Punta Pedale alla Punta Portofino, fatto salvo il corridoio
di accesso e la rada di Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta
Cannette, fatto salvo il corridoio di
accesso e la rada di Porto Pidocchio, è delimitata dalla congiungente i punti
sottoindicati:
latitudine longitudine
A) 44° 19' 12" N 09° 12' 52" E
B) 44° 18' 20" N 09° 13' 10" E
V) 44° 18' 11" N 09° 12' 46" E
Z) 44° 18' 09" N 09° 12' 54" E
C) 44° 18' 11" N 09° 13' 13" E
D) 44° 17' 43" N 09° 13' 22" E
L) 44° 19' 13" N 09° 08' 29" E
M)
44° 19' 33" N 09° 08' 44" E
N) 44° 19' 26" N 09° 09' 01" E
O) 44° 19' 31" N 09° 09' 04" E
Q) 44° 19' 48" N 09° 08' 55" E
R) 44° 20' 46" N 09° 09' 10" E
S) 44° 20' 46" N 09° 09' 20" E
9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, è
vietato:
a)
l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto già previsto dai precedenti
commi 4 e 7, lettera b) e) e f), nonché quanto stabilito al successivo comma
10, lettera a) del presente articolo;
b)
l'ormeggio non regolamentato;
c) la pesca
subacquea.
10. In zona
C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e
7 del presente articolo è consentito:
a)
l'ancoraggio nelle sole aree predeterminate dall'ente gestore, tenuto
conto dello stato dei fondali ;
b)
l’accesso ed il transito alle imbarcazioni da diporto con utilizzo di
remi o vela;
c)
l’accesso alle imbarcazioni da diporto naviganti a motore aventi
lunghezza massima fuori tutto non superiore ai ventiquattro metri e con
velocità massima di cinque nodi, al solo fine di raggiungere con rotta
perpendicolare gli ormeggi regolamentati e le aree di ancoraggio predeterminate
dall’ente gestore;
d) la pesca
sportiva effettuata da riva, con lenza e canna anche con mulinello, e da
natante, con lenza e canna da fermo, esercitate dai residenti nei Comuni
interessati ed in quelli immediatamente limitrofi;
e) le
attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la
conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.).
11. La navigazione
a motore nella fascia di mare prospiciente l'area marina protetta di Portofino,
per una larghezza di 500 metri a partire dal confine dell'area protetta, dovrà
essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi, fatto salvo il
transito dei mezzi impiegati per servizio pubblico navale di linea che potranno
procedere ad una velocità di trasferimento non superiore a venti nodi.
12. Le
attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 sono provvisoriamente consentite
fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 7 del presente
decreto.
1. La
gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino sarà affidata ai sensi
di quanto disposto dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n.
394 così come integrata dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426.
1.
All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area
naturale marina protetta di Portofino, ivi compresa l'installazione dei
segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della
delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, si
fa fronte con l’impegno già assunto con il decreto ministeriale emanato in
data 6 giugno 1998.
2. Per le
attività finalizzate alla gestione ordinaria dell’area marina protetta di
Portofino, si provvederà ad assegnare, per
ciascun esercizio finanziario successivo, in relazione agli stanziamenti
di bilancio sul capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1
"Difesa del mare", una somma non inferiore a Lit. 500.000.000.
1. Il regolamento
di esecuzione e di organizzazione dell’area naturale marina protetta di
Portofino, formulato entro 180 giorni dall’ente delegato alla gestione anche
sulla base dell’esperienza condotta nell’applicazione provvisoria delle misure
di deroga di cui al precedente art. 4, commi 4, 7 e 10, sarà approvato dal
Ministero dell’Ambiente ai sensi del combinato disposto dall’articolo 28, commi
6 e 7, della legge 31 dicembre 1982 n. 979, e dell’articolo 19, comma 5, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Nel
suddetto regolamento dovrà essere prevista l’istituzione di un comitato tecnico-scientifico
con compiti di ausilio all’ente gestore e alla commissione di riserva.
1. Le
disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e
alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni
scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo
socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree
interessate.
ARTICOLO 9
Il presente decreto sostituisce integralmente il
decreto emanato in data 6 giugno 1998.
Roma, 26 aprile 1999
Il Ministro: Ronchi
Per la Segreteria CAMPI
Michele Di Paolo
Registrato alla Corte dei Conti il 1 giugno
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 31