MINISTERO DELL’AMBIENTE

 

Decreto 26 aprile 1999

 “Istituzione dell’area naturale marina protetta denominata Portofino”

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

 

D'intesa con il Ministro del tesoro;

VISTO il Titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

VISTA la legge 8 luglio 1986,  n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

VISTA la legge quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 8 e 18;

VISTO l'articolo 1, comma 10, della legge 2 dicembre 1993, n.537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale”, ed in particolare l’art. 2;

VISTA la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 16 giugno 1992;

VISTO il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare;

VISTI   i pareri dei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure;

VISTA la nota n. 98830/1134 dell'8 settembre 1997 con la quale la regione Liguria ha chiesto  di modificare  l'originaria  proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta per la difesa del mare da­gli inquinamenti in data 6 novembre 1997, sulla predetta proposta di modifica;

VISTA la nota n.SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

VISTA la nota d'intesa del Ministro del tesoro prot. n. 112845 del 18 marzo 1998;

VISTO il proprio decreto ministeriale in data 6 giugno 1998, istitutivo dell'area marina protetta denominata Portofino, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998 n. 188;

VISTE le ulteriori richieste di modifica ed integrazione avanzate dagli enti locali interessati e dalla Regione Liguria;

RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’integrale sostituzione del citato decreto;

SENTITO il parere espresso nella seduta del 22 aprile 1999 della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 15 marzo 1998 n. 112; 

 

DECRETA

 

ARTICOLO 1

1. E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982,  n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991,  n. 394 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area naturale marina protetta denominata Portofino.

 

ARTICOLO 2

1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta Portofino è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo: 

                        latitudine                                  longitudine

A)                    44° 19' 12" N                        09° 12' 52" E

B)                    44° 18' 20" N                        09° 13' 10" E

V)                    44° 18' 11" N                        09° 12' 46" E

Z)                    44° 18' 09" N                        09° 12' 54" E

C)                    44° 18' 11" N                        09° 13' 13" E

D)                    44° 17' 43" N                        09° 13' 22" E

E)                    44° 18' 32" N                        09° 10' 25" E

F)                    44° 18' 50" N                        09° 10' 34" E

G)                    44° 18' 53" N                        09° 10' 28" E

H)                    44° 18' 35" N                        09° 10' 13" E

I)                     44° 18' 50" N                        09° 09' 18" E

L)                    44° 19' 13" N                        09° 08' 29" E

M)                   44° 19' 33" N                        09° 08' 44" E

N)                    44° 19' 26" N                        09° 09' 01" E  

O)                    44° 19' 31" N                        09° 09' 04" E

P)                    44° 19' 38" N                        09° 08' 47" E

Q)                    44° 19' 48" N                        09° 08' 55" E

R)                    44° 20' 46" N                        09° 09' 10" E

S)                    44° 20' 46" N                        09° 09' 20" E

 

Non fanno parte dell'area marina protetta di Portofino e non sono, pertanto, assoggettati ai vincoli di cui al presente decreto il canale di accesso e la rada di Portofino, il canale di accesso e la rada di S. Fruttuoso, il canale di accesso e la rada di Porto Pidocchio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11, del presente decreto.

 

ARTICOLO 3

 1.    Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta Portofino, in particolare, persegue:

a)    la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b)   la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

c)    la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d)   l’effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento del­la cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e)    la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f)     la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Sempre nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di  visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni  per i mezzi di trasporto collettivi gestiti prioritariamente da cittadini residenti nei Comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure.

 

ARTICOLO 4

 1.    All'interno dell'area naturale marina protetta Portofino, per come individuata e delimitata all'articolo 2, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:

a)    la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che  possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b)   l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

c)    l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

d)   le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona A di riserva integrale, che comprende il tratto di mare da Punta Torretta a Punta del Buco (Cala dell'Oro), è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

                        latitudine                                   longitudine

T)                    44° 18' 55" N                        09° 09' 26" E

U)                    44° 18' 44" N                        09° 10' 00" E

3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a)    l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni geo­lo­giche e minerali;

b)   la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo;

c)    la balneazione;

d)   la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata.  

4. In zona A è, invece, consentito l'accesso unicamente alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelli di appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta.

 5. La zona B di riserva generale, che comprende il tratto di mare da Punta di Portofino a Punta della Chiappa, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada   di  S. Fruttuoso, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

                        latitudine                                  longitudine

D)                    44° 17' 43" N                        09° 13' 22" E

E)                    44° 18' 32" N                        09° 10' 25" E

F)                    44° 18' 50" N                        09° 10' 34" E

G)                    44° 18' 53" N                        09° 10' 28" E

H)                    44° 18' 35" N                        09° 10' 13" E

I)                     44° 18' 50" N                        09° 09' 18" E

L)                    44° 19' 13" N                        09° 08' 29" E

6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del  presente articolo, sono vietati:

a)    l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7, lettera b), e) e f);

b)   la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7, lettera a), b), e) e f);

c)    l'ormeggio non regolamentato;

d)   la pesca subacquea.

7. In  zona B, oltre a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, è invece consentito:

a)   l'accesso ad ogni tipo di natante da diporto, di cui all'articolo 1, lettera d) della legge 8 agosto 1994, n. 498 con l'utilizzo di remi o di vela oppure anche con impiego di motore con velocità massima di 5 nodi ma, in quest’ultimo caso, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, gli ormeggi regolamentati di cui all'art. 4, comma 7, lett. c);

b)   l’accesso e l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio del­la pesca  professionale, riservata ai pescatori residenti nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati, alla data del 1°agosto 1998, con i mezzi selettivi e nei luoghi autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta;

c)    l'ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra appositamente predisposte dall'ente gestore;

d)   la balneazione;

e)    l'accesso e l'ancoraggio ad imbarcazioni, fino a 12 metri di lunghezza e con velocità massima di 5 nodi, per visite subacquee guidate, organizzate, sulla base della regolamentazione dettata dall’ente gestore, da imprese ed asso­cia­zioni già presenti nei Comuni della riserva e in quelli immediatamente confinanti alla data del presente decreto. L’accesso e l’ancoraggio alle condizioni di cui sopra è consentito altresì ad imprese ed associazioni che entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto provvedano ad associarsi ad imprese o associazioni operanti nel settore subacqueo, già presenti alla data del 1° agosto 1998 nei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli;

f)    l'accesso e l'ancoraggio in numero massimo di 30 imbarcazioni al giorno, ai natanti privati a remi o a vela di cui all’art. 1 lettera d) della legge 8 agosto 1994 n. 498, oppure anche con impiego di motore alla velocità massima di 5 nodi, solo per l’ancoraggio delle aree individuate dall’ente gestore su indicazione della Commissione tecnico-scientifica. In tale aree potranno effettuarsi immersioni subacquee specificamente autorizzate dall'ente medesimo, in un numero massimo di 90 subacquei  al giorno.

I proprietari dei natanti saranno responsabili in solido del rispetto delle norme di tutela ambientale, anche da parte delle persone trasportate, sia durante le fasi di avvicinamento sia durante l'immersione;

g)    il prelievo di organismi e minerali, per soli motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;

h)   l'attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello e l'attività di pesca sportiva da natante con uso di canna e lenza da fermo, esercitate dai residenti nei Comuni territorialmente interessati.                       

8. La zona C di riserva parziale, che comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla Punta Portofino, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta Cannette,  fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Porto Pidocchio, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

                        latitudine                                  longitudine

A)                    44° 19' 12" N                        09° 12' 52" E

B)                    44° 18' 20" N                        09° 13' 10" E

V)                    44° 18' 11" N                        09° 12' 46" E

Z)                    44° 18' 09" N                        09° 12' 54" E

C)                    44° 18' 11" N                        09° 13' 13" E

D)                    44° 17' 43" N                        09° 13' 22" E

L)                    44° 19' 13" N                        09° 08' 29" E

M)                   44° 19' 33" N                        09° 08' 44" E

N)                    44° 19' 26" N                        09° 09' 01" E

O)                    44° 19' 31" N                        09° 09' 04" E

P)                    44° 19' 38" N                        09° 08' 47" E

Q)                    44° 19' 48" N                        09° 08' 55" E

R)                    44° 20' 46" N                        09° 09' 10" E

S)                    44° 20' 46" N                        09° 09' 20" E

9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, è vietato:

a)   l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto già previsto dai precedenti commi 4 e 7, lettera b) e) e f), nonché quanto stabilito al successivo comma 10, lettera a) del presente articolo;

b)   l'ormeggio non regolamentato;

c)   la pesca subacquea.

10. In  zona C, oltre a quanto indicato ai  commi 4 e 7 del presente articolo è consentito:

a)    l'ancoraggio nelle sole aree predeterminate dall'ente gestore, tenuto conto dello stato dei fondali ;

b)   l’accesso ed il transito alle imbarcazioni da diporto con utilizzo di remi o vela;

c)    l’accesso alle imbarcazioni da diporto naviganti a motore aventi lunghezza massima fuori tutto non superiore ai ventiquattro metri e con velocità massima di cinque nodi, al solo fine di raggiungere con rotta perpendicolare gli ormeggi regolamentati e le aree di ancoraggio predeterminate dall’ente gestore;

d)   la pesca sportiva effettuata da riva, con lenza e canna anche con mulinello, e da natante, con lenza e canna da fermo, esercitate dai residenti nei Comuni interessati ed in quelli immediatamente limitrofi;

e)    le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.).

 11. La navigazione a motore nella fascia di mare prospiciente l'area marina protetta di Portofino, per una larghezza di 500 metri a partire dal confine dell'area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi, fatto salvo il transito dei mezzi impiegati per servizio pubblico navale di linea che potranno procedere ad una velocità di trasferimento non superiore a venti nodi.

 12. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 sono provvisoriamente consentite fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 7 del presente decreto.

 

ARTICOLO 5

1.   La gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino sarà affidata ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394 così come integrata dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426.

 

ARTICOLO 6

1.    All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta di Portofino, ivi compresa l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, si fa fronte con l’impegno già assunto con il decreto ministeriale emanato in data  6 giugno 1998.

2.    Per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell’area marina protetta di Portofino, si provvederà ad assegnare, per  ciascun esercizio finanziario successivo, in relazione agli stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 "Difesa del mare", una somma non inferiore a Lit. 500.000.000.

 

ARTICOLO 7

1.    Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area naturale marina protetta di Portofino, formulato entro 180 giorni dall’ente delegato alla gestione anche sulla base dell’esperienza condotta nell’applicazione provvisoria delle misure di deroga di cui al precedente art. 4, commi 4, 7 e 10, sarà approvato dal Ministero dell’Ambiente ai sensi del combinato disposto dall’articolo 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982 n. 979, e dell’articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2.    Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l’istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all’ente gestore e alla commissione di riserva.

 

ARTICOLO 8

1.    Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

 

ARTICOLO 9

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto emanato in data 6 giugno 1998.

Roma, 26 aprile 1999

 

                                                                                                 Il Ministro: Ronchi

                                                             

                                                              Per la Segreteria CAMPI

                                                                                   Michele Di Paolo

 

Registrato alla Corte dei Conti il 1 giugno

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 31