STATUTO DEL CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO

 

ARTICOLO 1

Costituzione e Denominazione

1.    In applicazione del Decreto del Ministro dell’Ambiente, in data 22.6.1999, tra la Provincia di Genova, il Comune di Camogli, il Comune di Portofino, il Comune di Santa Margherita Ligure, e l’Università di Genova, è costituito un Consorzio di gestione ai sensi dell’art.25 della legge 8 giugno 1990 n.142 denominato “Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino”.

 

ARTICOLO 2

Durata e Sede

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l’esaurimento del fine per cui è stato costituito.

2.L’Ente ha sede nel Comune di Portofino, sede scientifica nel Comune di Santa Margherita, centro di accoglienza e foresteria in Comune di Camogli.

L’Ente può articolarsi in ulteriori sedi distaccate. 

                                                                                             

ARTICOLO 3

Finalità

1.    Il Consorzio ha come scopo l’esercizio delle funzioni di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente, in data 22.6.1999, in relazione al Decreto del Ministro dell’Ambiente in data 26 aprile 1999, con cui è stato istituita l’Area Marina Protetta.

 

ARTICOLO 4

Funzioni

1.    Il Consorzio quale Ente Gestore svolge le funzioni di carattere organizzative ed amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi che l’Area Marina Protetta si propone, quali:

a)    la protezione ambientale dell’Area Marina interessata;

b)   la regolarizzazione, la promozione ed il controllo delle attività di pesca;

c)    la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona:

d)   la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell’ecologia, della biologia e geologia degli ambienti marini e costieri dell’area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

e)    l’effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell’ecologia, della biologia e della geologia marina;

f)     la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell’ecologia, della biologia e geologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell’area;

g)    la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso la valorizzazione delle attività tradizionali già presenti e la creazione di nuove attività compatibili con gli obiettivi di salvaguardia ambientale.

 

ARTICOLO 5

Patrimonio del Consorzio

1.    Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dall’Assemblea, e sottoscritto da ciascun consorziato in parti uguali, nonché dagli eventuali conferimenti in natura e dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri nei modi di legge.

2.    Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall’art.2343 c.c.

3.    Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli Enti Consorziati.

4.    Tutti i beni in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio - sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio, e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

5.    L’apporto finanziario degli Enti Consorziati è limitato all’importo erogato per la costituzione del fondo di dotazione di cui al primo comma  del presente articolo.

 

ARTICOLO 6

Quote di partecipazione

1.    Le quote di partecipazione al fondo di dotazione del Consorzio sono stabilite come segue:

Provincia di Genova 20%

Comune di Camogli 20%

Comune di Portofino 20%

Comune di Santa Margherita Ligure 20%

Università di Genova 20%

 

ARTICOLO 7

Organi del Consorzio

1.    Sono Organi del Consorzio

a) l’Assemblea

b) il Consiglio d’Amministrazione

c) il Presidente del C.d.A.

d) Il Direttore del Consorzio

e) il Collegio dei Revisori

 

ARTICOLO 8

Assemblea

1.    L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati, o loro delegati, e da sette membri, nominati: cinque da ognuno degli Enti consorziati; uno dal W W F; uno dalle categorie socio economiche interessate all’area.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto fissa le modalità di nomina di quest’ultimo componente dell’Assemblea.

All’Assemblea partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Presidenti delle consulte di cui all’art.23.

2.    Il Presidente dell’Assemblea è nominato dall’Assemblea stessa con la maggioranza prevista al successivo art.11, 5° comma.

3.    Qualora il WWF, e le categorie socio economiche interessate all’Area Marina, seppure  richiesti, non provvedano alle nomine di propria competenza, l’Assemblea si considera comunque validamente costituita, e può funzionare con i quorum di cui al successivo art. 11.

 

ARTICOLO 9

Attribuzione dell’Assemblea

1.    L’Assemblea è titolare della funzione d’indirizzo generale dell’attività dell’Ente e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

a)    nomina del Collegio dei Revisori;

b)   approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

c)    determinazione dell’entità del fondo di dotazione consortile di cui al precedente art.5, comma 1°;

d)   approvazione del Regolamento di attuazione dello Statuto;

e)    approvazione del Regolamento di esecuzione del Decreto istitutivo, e di organizzazione dell’Area Marina Protetta;

f)     determinazione del rimborso spese ai componenti dell’Assemblea; determinazione delle indennità e del rimborso spese del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio dei Revisori;

g)    approvazione delle modificazioni al presente Statuto.

h)    approvazione dei programmi di indirizzo dell’attività del Consorzio, e controllo sulla loro attuazione.

L’Assemblea può organizzare consultazioni su tutte le materie di propria competenza.

           

ARTICOLO 10

Convocazione dell’Assemblea.

1.    L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno; la prima, per l’approvazione del bilancio di previsione, la seconda, per l’approvazione del Conto Consuntivo.

L’Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell’Assemblea lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.

2.    La convocazione può essere richiesta da  un terzo dei componenti l’Assemblea e va indetta entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.

3.    L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

4.    L’avviso deve pervenire ai componenti l’Assemblea, almeno 10 giorni prima per la data dell’Assemblea. Nell’avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

5.    Nei casi d’urgenza l’Assemblea può essere convocata ventiquattr’ore prima dell’adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.

6.    Almeno ventiquattr’ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d’urgenza di cui al comma 5.

 

ARTICOLO 11

Funzionamento dell’Assemblea

1.    L’Assemblea  elegge il proprio Presidente, che dura in carica 3 anni.

2.    L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno otto componenti.

3.    In seconda convocazione l’Assemblea è valida purché siano presenti almeno sei componenti.

4.    Le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

5.    Per l’approvazione del bilancio, per la nomina del Presidente dell’Assemblea, e per le modifiche allo Statuto, è necessaria la presenza di almeno otto componenti, sia in prima che in seconda convocazione. Le deliberazioni relative sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

 

ARTICOLO 12

Consiglio d’Amministrazione

1.    Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati da ognuno degli Enti costituenti il Consorzio.

2.    Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, scelto tra uno dei rappresentanti dei Comuni partecipanti al Consorzio, al quale spetta la rappresentanza del Consorzio.

3.    Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

4.    Il Consigliere che si assenta tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica. Il Regolamento di attuazione dello Statuto regolamenta le relative procedure.

 

ARTICOLO 13

Attribuzione del Consiglio di Amministrazione

1.    Il Consiglio provvede all’amministrazione del Consorzio.

2.    In particolare esso:

a)    propone all’Assemblea gli atti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g)  dell’art.9;

b)   organizza le consultazioni con le Associazioni ambientalistiche riconosciute, e con le categorie socio-economiche interessate all’Area;

c)    dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;

d)   promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;

e)    assume il personale e delibera il conferimento d’incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;

f)     delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

g)    provvede alla costituzione delle Consulte, previste al successivo art. 23;

h)    delibera su tutte le materie  non esplicitamente riservate all’Assemblea;

i)      nomina il Direttore dell’Area Marina Protetta, sulla base di nomi proposti dagli Enti costituenti il Consorzio, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto.

 

ARTICOLO 14

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1.    Il Consiglio d’Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal consigliere anziano, con le modalità previste dal regolamento di attuazione dello Statuto.

2.    Il Consiglio deve essere convocato entro cinque giorni, qualora le richiedano per iscritto almeno tre consiglieri.

3.    Le adunanze sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti.

4.    Ciascun consigliere ha diritto ad un voto; egualmente il Presidente.

5.    Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

6.    L’elenco delle  delibere del Consiglio di Amministrazione deve essere trasmesso in copia agli Enti facenti parte del Consorzio.

 

ARTICOLO 15

Attribuzioni del Presidente del C.d.A.

1.    Il Presidente:

a)    convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne firma i processi verbali;

b)   vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio di Amministrazione;

c)    ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;

d)   cura le relazioni esterne, indirizza e controlla l’attività del Direttore del Consorzio;

2.    In caso d’assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il consigliere anziano di età.

 

ARTICOLO 16

Direttore del Consorzio

Al Direttore del Consorzio è attribuita la gestione amministrativa del Consorzio, ed in particolare:

a)    sovrintendere agli uffici e servizi contabili, e vigilare sul loro ordinato svolgimento;

b)   stipulare contratti e convenzioni di pertinenza del Consorzio;

c)    provvedere alla gestione finanziaria;

d)   rilasciare autorizzazioni, permessi, attestazioni e certificazioni;

e)    esercitare le funzioni attribuite dai Regolamenti del Consorzio.

f)     assumersi la responsabilità tecnica degli schemi  di deliberazione da sottoporre all’Assemblea ed al Consiglio.

 

ARTICOLO 17

Collegio dei Revisori

1.    Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal Collegio dei Revisori, eletto dall’Assemblea, e composto secondo i criteri fissati dall’art.57, Comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142.

2.    Il Collegio  dura in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina; i suoi componenti non sono  revocabili salvo che per inadempienza,  ed sono rieleggibili per una sola volta.

3.    Il Collegio ha la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal Regolamento di attuazione dello Statuto;

4.    I Revisori possono assistere alle sedute dell’Assemblea e, su invito del presidente, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie econoimico finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.

 

ARTICOLO 18

Trasmissione atti fondamentali del Consorzio

1.    Il Direttore provvede a trasmettere agli Enti consorziati, entro quindici giorni dallo loro adozione, i seguenti atti:

·      deliberazioni di variazioni dello Statuto;

·      deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo;

·      deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo;

·      deliberazioni di nomina del Collegio dei Revisori;

·      deliberazioni di approvazione del Regolamento di attuazione  dello Statuto e del Regolamento di esecuzione del Decreto istitutivo, e di organizzazione dell’Area Marina Protetta;

·      deliberazioni di approvazione dei programmi di indirizzo dell’attività del Consorzio;

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse in elenco.

Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma d’informazione sulle attività dell’Ente.

 

ARTICOLO 19

Forme di consultazione

2.    Il Regolamento di attuazione dello Statuto, di cui al precedente art.9, punto d) disciplina le forme di consultazione del Consorzio, e di tutela dei diritti degli utenti.

 

ARTICOLO 20

Uffici , personale e servizi.

1.    Il Regolamento di attuazione dello Statuto di cui al precedente art. 9, punto d), disciplina l’organizzazione degli Uffici, del personale e dei servizi del Consorzio.

2.    Il Regolamento dovrà privilegiare, ove possibile, forme di convenzionamento con altri   soggetti, e l’affidamento di servizi a categorie di operatori locali.

3.    Gli Enti partecipanti al Consorzio possono distaccare proprio personale presso il Consorzio stesso.

 

ARTICOLO 21

Contabilità e finanza

1.    Per la finanza e la contabilità del Consorzio, si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali territoriali.

2.    Il bilancio di previsione,  ed il Conto Consuntivo, sono inviati al Ministero dell’Ambiente.

3.    Le risultanze della gestione annuale del Consorzio sono inviate ad ogni ente consorziato per gli adempimenti di cui all’art.14 del D.Lgs. n.77/95.

Le spese di funzionamento del Consorzio non gravano sugli enti consorziati in quanto trovano copertura nei trasferimenti previsti dal Ministero dell’Ambiente, nei proventi della gestione, nei  contributi e proventi di altri soggetti pubblici e privati.

 

ARTICOLO 22

Commissione di Riserva

1.    La Commissione di Riserva, nominata e composta ai sensi delle vigenti leggi, affianca l’Ente gestore in tutte le attività di gestione della Riserva. In particolare esprime  parere obbligatorio sulla proposta di Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area marina protetta e formula proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione della Riserva.

 

ARTICOLO 23

Consulte dell’Area Marina Protetta.

1.    Le Consulte sono organi a rilevanza interna, con compiti di elaborare proposte in merito ai programmi dell’Area Marina Protetta, e di costituire il referente per le consultazioni del Consorzio. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto determina il numero, la composizione e  funzioni delle Consulte: i Presidenti delle Consulte partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee del Consorzio..

 

ARTICOLO 24

Attività regolamentare

Il Consorzio - anche sulla base dell’attività svolta, precedentemente alla sua costituzione. ai sensi dell’art.2 del D.M. Ambiente del 22.6.1999 - predispone il Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell’Area Marina Protetta, che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessaria.

 

ARTICOLO 25

Norme di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge previste per gli Enti Locali.