3. FIDEJUSSIONI GIUDIZIARIE
Fidejussione rilasciata all'Autorità Giudiziaria, nell'interesse della parte che ha subito il sequestro dei beni (Contraente) a favore della parte lesa (Beneficiario), per ottenere il dissequestro dei beni.
Garanzia relativa all'adempimento delle formalità necessarie ad estinguere i gravami a seguito di frazionamento di mutui
Fidejussione rilasciata al Mutuario (Contraente) a favore del Mutuante (Beneficiario), a garanzia del risarcimento della perdita del credito, da questi subito, in sede fallimentare in caso di revoca giudiziaria.
All'ordine dell'Autorità Giudiziaria, questa Fidejussione viene rilasciata alla Ditta fallita (Contraente) e a favore dei creditori (Beneficiari), a garanzia degli adempimenti previsti nel concordato fallimentare.
Fidejussione rilasciata alla Ditta proponente il concordato e a favore dei creditori (Beneficiari), a garanzia degli adempimenti previsti nel concordato.