La truffa dei referendum |
A cura del CO.P.A.R.
Comitato
politico per l'astensione ai referendum
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Sentenza
Corte Costituzionale n° 26 1987
- … quanto all’eventualità che a seguito del risultato del referendum non accompagnato da un immediato intervento del legislatore si dia luogo a situazioni normative non conformi alla Costituzione, va ancora una volta ribadito che in questa sede "non viene di per sé in rilievo l’eventuale effetto abrogativo del referendum". La prospettata illegittimità costituzionale di una sua possibile conseguenza "non può essere presa in considerazione e vagliata al fine di pervenire a una pronuncia di inammissibilità del quesito referendario", tanto più che la conseguente situazione normativa potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimità costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti. Sentenza Corte Costituzionale
n° 46, 2000 (abrogazione art. 18 Statuto dei lavoratori)
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Le due sentenze
riportate a lato si commentano da sole.
Con la prima si afferma che compito della Corte non è quello d’indagare nel merito vero e proprio del quesito abrogativo, se non ai fini dell’individuazione dei limiti previsti dall’art. 75 della Costituzione e da quelli successivamente dedotti dalla Consulta stessa, rimandando quindi al futuro l’eventuale risoluzione delle questioni legate all’illegittimità costituzionale. Con la seconda sentenza, invece, la
Corte ha ritenuto possibile ammettere un quesito abrogativo di un articolo
di una legge ordinaria, attuativo di principi costituzionali, soltanto
perché un'altra legge è comunque in grado di garantire una
forma di tutela, anche se di portata incredibilmente inferiore.
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Registrata l'inesistenza di un esame
preventivo esteso a tutti i possibili effetti del referendum, si
deve purtroppo registrare una nuova impossibilità ad intervenire,
successivamente al referendum, in presenza di leggi che, per loro natura,
non sono in alcun modo impugnabili.
Ma indipendentemente dai casi particolari come le leggi elettorali (vigenti ma non impugnabili perché non soggette ad un’applicazione giudiziaria), è forte il rischio di non poter più sollevare la questione di legittimità per dei diritti che non esistono più perché abrogati per via referendaria. L’attuazione dei principi costituzionali, infatti, è in gran parte demandato alle leggi ordinarie, le quali, se esistono, debbono essere conformi alla costituzione; ma nell’assenza di leggi ordinarie (per inerzia del Parlamento che non le fa o a seguito degli effetti abrogativi del referendum), attraverso quali vie ottenere l’attuazione concreta dei diritti sanciti in Costituzione? |