Consultori familiari e adozione internazionale

(Direttiva interassessoriale sull'applicazione della legge 476/98 riguardante la convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e le modifiche alla legge 184/83 in materia di minori stranieri - Gruppo 12 Ass. EE.LL - Gruppo 55 Ass. Sanità - Palermo 16.6.2000)

    A firma congiunta tra l’Assessore alla Sanità e l’Assessore agli Enti Locali è stata emanata il 16.6.2000 una direttiva sull’applicazione della Legge 476/98, riguardante la Tutela dei minori e l’adozione internazionale, che definisce le competenze degli psicologi dei Consultori Familiari e dei Servizi Sociali dei Comuni.

            La direttiva contiene delle indicazioni estremamente precise:

 Questa la direttiva a fronte di una realtà che presenta questi dati:

1.      249 Comuni – su un totale di 390 – senza il Servizio Sociale. A espletare tali compiti sono chiamati gli Assistenti Sociali dei Comuni più vicini, già ampiamente impegnati nei compiti della L.R. 22.

2.      Su  186 Consultori Familiari in 40 non c’é lo psicologo. In parecchi casi egli opera a scavalco tra più consultori, riducendo notevolmente la possibilità di rispondere alle richieste di consultazione che per le materie attribuite ai consultori familiari sono di fatto molto ampie

3.      Da una ricognizione campionaria fatta dall’AUPI sulle attività degli psicologi dei Consultori Familiari, il tempo dedicato a richieste di consulenze e di interventi da parte dei Tribunali (in materia non solo di adozione internazionale) in molti casi assorbe già oltre il  40 % del tempo complessivo.

    Alla carenza di personale – tanto degli Enti Locali quanto delle ASL – si aggiunge una prassi, che si è consolidata più come risposta ad esigenze e procedure contingenti, che non ad una visione chiara, complessiva e coerente della materia trattata. Il rischio è – per utenti ed operatori - di confondere i vari piani (sociale, psicologico, giudiziario), gli obiettivi degli interventi (formativi? valutativi? giudiziari?) in una sovrapposizione di competenze professionali e di compiti istituzionali, che certamente non aiuta ad affrontare queste problematiche così delicate e importanti.        

L’AUPI ritiene che a monte di direttive così puntuali debbano esserci:

·        Protocolli di intesa ben definiti tra Tribunale, ASL e Comuni che stabiliscano, sulla base delle responsabilità istituzionali, l’individuazione del personale, la natura dei compiti, l’omogeneità delle procedure, l’indicazione degli strumenti, dei tempi, dei costi…

·       Corsi di formazione multiprofessionali per gli operatori coinvolti al fine di concordare un modello operativo comune sulle specifiche tematiche (adozione, affidi, affidamenti, tutela dei minori…)

·        Un  serio impegno da parte dell’Assessore alla Sanità a sollecitare i Direttori Generali perché completino gli organici degli psicologi dei Consultori Familiari (così come previsto per legge: 1 psicologo per ogni consultorio) e ne ridefiniscano i compiti, alla luce del Progetto Obiettivo Materno-Infantile

·        Un serio impegno  da parte dell’Assessore degl Enti Locali perché – nell’ambito del riordino dei Servizi Sociali (anche alla luce della nuova normativa nazionale) – venga finalmente prevista stabilmente la figura dello psicologo, per tutti quei compiti di consulenza, di prevenzione, di sostegno, di integrazione psico-sociale attribuiti agli Enti Locali

     L’AUPI ha già promosso su queste problematiche dei Seminari di studi con i colleghi dei consultori della ASL 3 di Catania e intende allargare la riflessione e il confronto su tutto il territorio regionale anche alla luce del nuovo Decreto, approvato il 25 gennaio 2001, che stabilisce gli ambiti e le competenze di ASL e Comuni in materia sociosanitaria. (cfr. Atto di indirizzo e coordinamento in tema di integrazione sociosanitaria)

I colleghi interessati possono mettersi in contatto con la Segreteria Regionale o inviare un fax o un e-mail.