REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO
DELLA SANITÀ
CIRCOLARE 22 giugno 2001, n.1049.
Linee guida organizzative del Distretto sanitario.
Ai direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. e delle Aziende ospedaliere
Con l'emanazione delle allegate linee guida questo Assessorato completa
l'organizzazione dei macro livelli assistenziali territoriali, nel rispetto di
quanto previsto al punto 2.2 del Piano sanitario regionale e dall'art.3-quater e
quinquies del decreto legislativo n.229/99 e dall'atto aziendale emanato con il
decreto n.34120 del 14 marzo 2001, così come modificato dal decreto n.34715 del
18 maggio 2001.
I lavori si sono svolti con il massimo dell'impegno e della concretezza, con il
puntuale esame di tutta la complessa problematica e con il costruttivo confronto
tra i componenti, specialmente con i rappresentanti sindacali e i rappresentanti
dei comuni (ANCI e ASACEL), i rappresentanti dei direttori generali nonché un
rappresentante dei responsabili di Distretto.
Per le evidenti ricadute positive di carattere sanitario che un'armonica
organizzazione dei livelli assistenziali territoriali comporta, il documento è
stato predisposto in coerenza e in armonia con l'atto aziendale e con le linee
guida del Dipartimento di prevenzione.
Le presenti linee guida sono inviate alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
|
L'Assessore: PROVENZANO |
Allegato
IL DISTRETTO SANITARIO
Il Distretto sanitario, secondo quanto
previsto al punto 2.2 del Piano sanitario regionale, assicura i servizi di
assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e alle integrazioni socio
sanitarie nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei
dipartimenti e dei presidi ospedalieri. Al Distretto vengono attribuite risorse
definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento
e, nell'ambito delle risorse assegnate, il Distretto è dotato di autonomia
tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata
all'interno del bilancio dell'Azienda unità sanitaria locale.
All'art. 3-quater e quinquies del decreto legislativo n.229/99 vengono precisate
le attività che devono essere garantite in sede distrettuale ed in particolare
l'assistenza primaria, compresa la continuità assistenziale, l'erogazione delle
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, l'assistenza specialistica
ambulatoriale, l'attività per la prevenzione e cura tossicodipendenze, i
servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e
della famiglia, le attività rivolte a disabili ed anziani, le attività di
assistenza domiciliare integrata, ivi comprese le attività per le patologie da
HIV e per le patologie in fase terminale.
2. FUNZIONI E MODALITA' ORGANIZZATIVA
Il Distretto realizza l'integrazione fra i servizi presenti in ambito
distrettuale (gestiti direttamente dall'Azienda, dai privati accreditati e dai
servizi sociali) e quelli afferenti dal punto di vista tecnico-professionale al
Dipartimento di prevenzione, al Dipartimento di salute mentale, ai presidi
ospedalieri, con l'obiettivo di garantire la tempestività degli interventi e la
continuità assistenziale. Realizza l'integrazione fra i servizi sociali e
quelli sanitari, contribuendo alla stesura di accordi di programma e protocolli
di intesa fra Azienda sanitaria ed Enti locali.
Nell'ambito delle attività strategiche aziendali il Distretto ha anche la
funzione di informare la popolazione e le sue rappresentanze istituzionali sugli
obiettivi aziendali oltre che sviluppare forme di partecipazione per la
definizione delle priorità e per la valutazione dei risultati raggiunti; ha
inoltre il compito di contribuire allo sviluppo dei programmi di promozione
della salute a livello collettivo e individuale.
In tale ottica il Distretto, quale articolazione territoriale, operativa e
organizzativa dell'Azienda sanitaria locale, costituisce centro di responsabilità
e di autonomia gestionale ed economica, nell'ambito degli indirizzi della
direzione strategica dell'Azienda sanitaria locale, coerentemente con la
programmazione regionale.
Nella situazione attuale il Distretto si configura più come un luogo di
gestione di alcuni servizi territoriali che come centro di responsabilità della
tutela della salute del cittadino/utente. Nel corso del presente documento
verranno evidenziate le fasi per un'evoluzione graduale, flessibile e
programmata, sulla base delle specificità locali, da una configurazione
tradizionale del Distretto, operante in modo settoriale e per attività e
prevalentemente concentrato sul versante della produzione delle singole
prestazioni territoriali, e con una configurazione a regime con il compito
prioritario di governo della domanda e di garanzia di salute, in cui la
responsabilità è attribuita sulla globalità della presa in carico dell'utente
e non sulle singole attività, le quali invece fanno capo alle strutture
produttive territoriali od ospedaliere.
Le attività indicate successivamente vengono assicurate, con le necessarie
integrazioni, nel territorio distrettuale in modo da fornire risposte
assistenziali di base e specialistiche, con caratteri di continuità nelle cure
rispetto ai bisogni delle persone, filtrando gli accessi ospedalieri secondo
criteri di appropriatezza e fornendo idonee risposte territoriali di tipo
continuativo o diurno.
2.1. Attività del Distretto
Come previsto al punto 2.2.2 del Piano sanitario regionale, le attività
principali che il Distretto dovrà assicurare saranno:
- assistenza primaria: medicina generale, pediatri di libera scelta,
servizi di guardia medica notturna e festiva. Obiettivo prioritario, al fine di
un più efficace ed efficiente governo delle risorse e di una concreta
integrazione della risposta assistenziale, è la collaborazione strategica fra
Azienda sanitaria, attraverso i propri servizi territoriali, e i medici di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta. Conseguentemente i medici di
medicina generale ed i pediatri dovranno essere maggiormente coinvolti nella
programmazione delle attività dei servizi territoriali (come peraltro previsto
anche nei D.P.R. n. 270/2000 e n. 272/2000. Accordo collettivo nazionale per
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta). Il Distretto garantisce la corretta applicazione dei rapporti di
convenzione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta
e organizza i servizi di guardia medica;
- assistenza specialistica ambulatoriale: le prestazioni specialistiche
ambulatoriali necessarie sono erogate attraverso i medici specialisti
convenzionati interni ovvero acquisite tramite le strutture convenzionate
esterne accreditate; devono essere garantite la prenotazione e l'accesso
programmato alle prestazioni erogabili; provvedere al monitoraggio dei tempi di
attesa attraverso la corretta gestione delle liste, in collaborazione con i
presidi ospedalieri; promuovere l'appropriatezza della richiesta di prestazioni,
favorendo l'adesione a criteri di efficacia clinica da parte di tutti i medici
interessati e l'adozione di percorsi assistenziali e protocolli terapeutici
condivisi; il Distretto vigila sulle prestazioni erogate dalle strutture
specialistiche accreditate. Il modello organizzativo dell'assistenza
specialistica ambulatoriale deve prevedere la presa in carico del paziente da
parte della struttura ambulatoriale sia in termini organizzativi sia in termini
clinico assistenziali;
- attività o i servizi consultoriali per la tutela della salute
dell'infanzia, della donna e della famiglia: informazione sulla procreazione
responsabile e la gravidanza, prevenzione e counseling sulle malattie genetiche
e connatali, prevenzione e trattamento delle malattie ginecologiche ed a
trasmissione sessuale sono elementi cardini dell'attività del Distretto dove
dovrà essere assicurata la piena realizzazione del Progetto tutela
materno-infantile;
- attività e i servizi rivolti a portatori di handicap e anziani:
assistenza medica ed infermieristica, gestione delle RSA, valutazione
epidemiologica dei livelli di autosufficienza della popolazione anziana,
vigilanza sulle prestazioni erogate dalle strutture residenziali per anziani
accreditate; rieducazione funzionale e motoria degli handicap fisici e
sensoriali in sede ambulatoriale e domiciliare; assistenza protesica e vigilanza
sulle prestazioni erogate dalle strutture accreditate di cui all'art. 26 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- attività o i servizi di assistenza domiciliare integrata e l'attività
o i servizi per le patologie in fase terminale e per l'HIV: realizzare
l'integrazione di competenze professionali, sanitarie e sociali, per programmi
di assistenza orientati a categorie significative di soggetti di qualsiasi età,
che necessitano di un'assistenza continuativa o limitata nel tempo, erogabile al
loro domicilio o sostenibile dal nucleo familiare. I destinatari a cui è
rivolta principalmente l'assistenza domiciliare integrata sono le persone non
autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, con particolare priorità ai
pazienti con patologie in fase terminale, fasi acute di patologie croniche,
dimessi o dimissibili da strutture sanitarie o residenziali (dimissione
protetta), bambini con patologie croniche e in particolari condizioni di disagio
sociale, portatori di gravi disabilità;
- attività o i servizi per la prevenzione e la cura delle
tossicodipendenze: tale attività viene svolta dai SERT;
- attività o i servizi di medicina legale, fiscale e necroscopica;
- le attività di educazione alla salute;
- assistenza farmaceutica: il Distretto assicura l'erogazione dei farmaci
e dei presidi sanitari e vigila sul rispetto dei rapporti convenzionali con le
farmacie, svolge attività di controllo quali-quantitativo nei confronti della
spesa farmaceutica attraverso appositi nuclei operativi.
Il direttore generale deve pertanto prevedere e garantire prioritariamente,
attraverso le proprie strutture pubbliche, l'erogazione delle prestazioni
sanitarie specialistiche di comprovata efficacia nell'ambito distrettuale
secondo le esigenze epidemiologiche del programma di attività distrettuale
concordato con il comitato dei sindaci del Distretto, nel rispetto
dell'autonomia di scelta dei cittadini.
2.1.1. Unità operative del Distretto
L'articolazione organizzativa deve prevedere l'istituzione delle seguenti
strutture operative, che devono essere accorpate qualora si evidenzino esigenze
locali di ordine territoriale, organizzativo e/o demografiche:
- l'Unità operativa assistenza specialistica ambulatoriale esterna ed
interna (gestione e controllo delle visite specialistiche, delle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio, delle strutture a gestione diretta e
convenzionata);
- l'Unità operativa assistenza sanitaria di base (gestione delle
convenzioni dei medici di medicina generale e pediatria, guardie mediche,
assistenza indiretta, assistenza per patologie da HIV, esenzione ticket);
- l'Unità operativa di medicina legale e fiscale;
- l'Unità operativa prevenzione e cura tossicodipendenze (SERT);
- l'Unità operativa tutela della salute dell'infanzia, della donna e
della famiglia (attività consultoriale, medicina scolastica, prevenzione delle
malattie oncologiche della sfera genitale femminile);
- l'Unità operativa di neuropsichiatria infantile;
- l'Unità valutativa geriatria e A.D.I. (Assistenza territoriale a
pazienti non deambulanti e/o anziani, e a pazienti affetti da patologia in fase
terminale);
- l'Unità operativa di educazione alla salute (programmazione e
promozione di attività educative rivolte al benessere psico-fisico
dell'individuo con particolare riguardo alle fasce di individui scolarizzati in
età pediatrica e adolescenziale);
- l'Unità operativa territoriale di medicina fisica e riabilitazione
(RSA, ufficio handicap, ufficio per l'autorizzazione e l'erogazione di protesi,
presidi e ausili).
Trovano, altresì, allocazione nel Distretto, quelle attività a diretta
gestione del direttore generale riferite alle relazioni con il pubblico e
pubblica tutela, alle attività di psicologia, ai flussi informativi, ai
processi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni per
garantire l'adeguato supporto nella realizzazione dei percorsi operativi
programmati.
2.1.2. Rapporti con i Dipartimenti
Per quanto attiene ai rapporti di natura organizzativo-funzionale che il
Distretto realizza nei confronti delle strutture dipartimentali aziendali è
necessario precisare che gli stessi rapporti variano in relazione alla natura
organizzativa del Dipartimento (strutturale o funzionale).
Relativamente ai rapporti che intercorrono tra il Distretto e i Dipartimenti
strutturali (Dipartimento prevenzione e Dipartimento salute mentale) la gestione
delle attività afferenti alle strutture dipartimentali allocate nel Distretto
sono ascritte esclusivamente al Dipartimento di appartenenza e trovano quindi
nel Distretto solo una allocazione organizzativa. Realizzandosi, pertanto, le
attività all'interno del territorio distrettuale e riferendosi le stesse alla
popolazione del medesimo comprensorio, la gestione sia in termini professionali
che in termini di risorse umane e strumentali è ascrivibile esclusivamente al
responsabile della struttura dipartimentale centrale. Il Distretto rappresenta
in questa ottica solo il luogo dove vengono erogate le prestazioni che attengono
al Dipartimento strutturale.
Nell'ipotesi di un Dipartimento funzionale, i rapporti intercorrenti tra il
Distretto e la struttura dipartimentale si specificano in modo diverso; più
particolarmente, il direttore del Distretto è responsabile della gestione
diretta delle prestazioni e/o servizi, e realizza nell'ambito del territorio di
competenza, gli indirizzi e le linee guida operative formulate dal responsabile
del Dipartimento cui afferiscono funzionalmente le Unità operative per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tali modelli organizzativi dipartimentali (strutturali o funzionali) non
prevedono alcuna dipendenza gerarchica tra il direttore del Distretto e il
responsabile del Dipartimento.
2.1.3. Rapporti con il Dipartimento di prevenzione
Il Distretto è deputato all'erogazione di tutte quelle prestazioni e servizi
(cura e prevenzione secondaria e terziaria) "orientati all'utente",
mentre al Dipartimento di prevenzione compete la promozione della salute nel suo
complesso e la prevenzione delle malattie infettive, dismetaboliche,
cronico-degenerative, genetiche, neoplastiche, nonché la prevenzione di quelle
correlate ai fattori di rischio ambientali ed occupazionali.
Presupposto essenziale per raggiungere qualità, efficacia ed efficienza è
l'armonica integrazione delle prestazioni proprie del Dipartimento e quelle
assistenziali proprie del Distretto agli utenti.
La situazione attuale è caratterizzata da una non perfetta conoscenza dei
bisogni assistenziali della popolazione, specialmente se si fa riferimento alle
fasce più deboli della popolazione.
Inoltre, sempre più rilevante con l'allungarsi della vita media assume oggi la
conoscenza e il controllo delle malattie cronico-degenerative quali malattie
cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete, broncopatie croniche, malattie
degenerative del S.N.C., malattie neoplastiche, ecc.
Né meno trascurabile sembra evidenziare l'esistenza o meno di fattori di
rischio ambientali che possono essere causa o concausa favorente di stati
patologici.
Quindi, la definizione di un corretto piano di interventi deve essere
necessariamente supportato da una puntuale conoscenza della realtà
epidemiologica locale spesso misconosciuta nel contesto regionale e provinciale.
Affinché l'intervento sia veramente incisivo ed efficace devono acquisirsi i
dati disaggregati riferiti alla specifica realtà distrettuale.
Poiché è impensabile che il Servizio sanitario nazionale possa garantire tutte
le prestazioni sanitarie oggi erogabili, l'individuazione e l'accertamento
epidemiologico dei bisogni con l'indicazione delle priorità in relazione ai
fattori di rischio, costituisce il fondamento per una corretta gestione del
programma delle attività distrettuali che il direttore di Distretto definisce
con il direttore del Dipartimento nella conferenza dei sindaci.
In tale scenario la competenza esclusiva del Dipartimento in materia di
prevenzione ed epidemiologia deve essere offerta puntualmente e gratuitamente ai
Distretti, ai Servizi e alle Aziende ospedaliere.
Tale presupposto è indispensabile in quanto l'offerta sanitaria distrettuale è
rivolta a garantire:
- l'assistenza sanitaria di base;
- l'assistenza farmaceutica;
- l'assistenza specialistica e ambulatoriale;
- l'assistenza territoriale e semiresidenziale;
- l'assistenza residenziale sanitaria;
- assistenza domiciliare integrata (ADI).
In tale percorso le attività proprie del Distretto e del Dipartimento avvengono
con l'integrazione e l'implementazione delle attività del medico di medicina
generale e del pediatra di famiglia in quanto nell'esercizio della prevenzione
un ruolo sempre più importante viene riservato a questi professionisti sia dal
decreto legislativo n. 229/99 che dal Piano sanitario nazionale, che dal Piano
sanitario regionale, che dai nuovi contratti di lavoro.
Non vi è alcun dubbio che proprio a livello distrettuale avvenga il perfetto
interfacciamento tra la struttura che deve pilotare i programmi di osservazione
epidemiologica e di prevenzione primaria e chi invece assiste giornalmente gli
utenti.
In questo quadro gli interventi operativi primari di prevenzione trovano sempre
più coinvolti i medici di famiglia ed i pediatri di famiglia.
Gli eventuali incentivi da corrispondere ai M.M.G. e ai P.d.F. per la
partecipazione alle singole campagne restano a carico del Distretto, in quanto
in tale percorso il soddisfacimento dei bisogni essenziali di assistenza per gli
utenti comporta il rientro delle quote di F.S.N. che dal macro livello Distretto
finiscono al macro livello Ospedale (spostamenti in atto superiori al 10%),
oltre che al risparmio della spesa farmaceutica, al notevole guadagno di salute
ed un miglioramento della qualità della vita.
2.1.4. Rapporti con il Dipartimento salute mentale
Fermo restando l'autonomia organizzativa e gestionale del DSM, stante che le
articolazioni organizzative dello stesso (CSM, CD, CTA, SPDC, Day Hospital)
trovano di fatto collocazione funzionale nel Distretto, appare necessario
prevedere momenti e modalità di raccordo operativo tra il responsabile del
modulo dipartimentale ed il/i responsabile/i del Distretto sanitario.
2.1.5. Dipartimento funzionale cure primare
Nelle tre aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania è possibile
prevedere, come indicato nel Piano sanitario regionale al punto 2.1.4., il
Dipartimento funzionale delle cure primarie che esercita competenze tecniche, di
indirizzo, coordinamento e verifica, d'intesa con gli uffici competenti, della
qualità delle prestazioni erogate in ambito distrettuale relativamente alle
seguenti attività: assistenza sanitaria di base e specialistica di II livello,
assistenza agli anziani e ADI e medicina legale fiscale e necroscopica.
All'interno di tale Dipartimento vengono individuate le seguenti competenze:
a) attività collegiale collegata alla Medicina legale, ivi
compresa l'attività delle commissioni per gli invalidi civili;
b) gestione corrente degli accordi, delle convenzioni e
predisposizione degli atti per la liquidazione centralizzata;
c) gestione corrente delle graduatorie degli incarichi;
d) gestione e verifica dell'anagrafe assistiti aziendale.
L'incarico di direttore del Dipartimento può essere conferito ad un dirigente
medico dei servizi territoriali già dirigente di struttura complessa ed è
incompatibile con l'affidamento di altri incarichi dirigenziali.
Là dove non sia previsto il Dipartimento delle cure primarie può essere
istituita una struttura coordinata dal direttore sanitario aziendale con le
competenze sopra specificate.
3. IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
L'incarico di direttore di Distretto viene conferito mediante selezione cui
possono partecipare i dirigenti medici dell'Azienda che abbiano maturato una
specifica esperienza nei servizi territoriali ed un'adeguata formazione della
loro organizzazione nonché i medici convenzionati con contestuale congelamento
di un posto di organico della dirigenza sanitaria. La selezione avverrà nel
rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.
Il direttore del Distretto, sulla base degli obiettivi strategici individuati
dalla direzione aziendale e sulla base delle risorse negoziate con la direzione
aziendale ed assegnate, concorda ed elabora con i sindaci dell'area distrettuale
il programma della attività territoriale secondo quanto previsto all'art.
3-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99 e lo sottopone per
l'approvazione al direttore generale dell'Azienda unità locale.
Nell'ambito del successivo Programma di cui al punto 5, i comuni devono
individuare le risorse che destineranno per integrare l'azione sanitaria.
Successivamente negozia il budget con tutte le Unità operative presenti a
livello distrettuale.
Il direttore del Distretto, nell'ambito della funzione di tutela affidata al
Distretto, si configura come il "garante" del complesso delle attività
sanitarie e amministrative connesse al percorso terapeutico del paziente. In
quanto tale è responsabile della realizzazione, nell'ambito territoriale di
competenza, degli indirizzi strategici della direzione dell'Azienda sanitaria
locale, nonché della direzione delle risorse attribuite e dell'attività svolta
dalle strutture assegnate verso il perseguimento di precisi obiettivi
programmatici.
Compete al direttore promuovere, sul territorio di competenza e nell'ambito
della programmazione distrettuale, la rete di risposte sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private accreditate che devono essere garantite ai
sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 modificato e
integrato, al fine di soddisfare i bisogni di assistenza primaria della
popolazione.
A tal fine il direttore del Distretto è responsabile dello svolgimento delle
seguenti funzioni:
1) analisi del fabbisogno e della domanda di assistenza sanitaria e
sociosanitaria della popolazione al fine di garantire percorsi
diagnostico-terapeutici con tempi adeguati alle necessità dell'utenza,
nell'ambito della programmazione distrettuale;
2) gestione, organizzazione e coordinamento delle risorse
tecnico-professionali, amministrative, patrimoniali e finanziarie assegnate al
Distretto;
3) organizzazione e coordinamento della rete di servizi distrettuali,
garantendone l'interrelazione e la trasversalità al fine di assicurarne
adeguati livelli di accessibilità da parte della popolazione, di efficacia,
efficienza, qualità e continuità nonché l'integrazione fra gli stessi e gli
altri servizi alla persona esistenti nell'ambito territoriale;
4) gestione del rapporto con i soggetti convenzionati e con le strutture
territoriali provvisoriamente accreditate;
5) coordinamento e concertazione con i responsabili degli uffici
competenti dei dipartimenti territoriali e dei presidi ospedalieri dell'Azienda
sanitaria locale in merito alla programmazione dell'offerta dei servizi sanitari
e sociosanitari che il Distretto è tenuto a garantire e alla formazione
professionale degli operatori;
6) coordinamento e concertazione con gli organi tecnici e direzionali
degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la definizione delle
modalità operative di integrazione rispetto alle attività sociosanitarie
integrate;
7) elaborazione d'intesa con i responsabili di Unità operativa della
proposta relativa al programma delle attività territoriali-distrettuali;
8) monitoraggio dei dati di attività e dei risultati conseguiti in
termini qualitativi e quantitativi, in attuazione del programma dell'attività
svolta, delle risorse impiegate, dei relativi costi e ricavi nell'ambito della
relazione annuale di Distretto, che deve essere predisposta, a consuntivo, quale
parte integrante della relazione di Azienda sanitaria locale.
Al direttore del Distretto sono attribuite le risorse definite in rapporto alle
funzioni assegnate e agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento
definiti nel programma delle attività territoriali distrettuali approvato dal
direttore generale.
3.1. L'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali
In ogni Distretto è istituito un Ufficio di coordinamento composto da
rappresentanti delle figure professionali operanti nel Distretto ed in
particolare:
a) un dirigente medico;
b) un dirigente dell'area sanitaria non medica;
c) un dirigente amministrativo;
d) un medico convenzionato di medicina generale;
e) un pediatra di libera scelta;
f) uno specialista ambulatoriale convenzionato;
g) uno specialista ambulatoriale esterno in preaccreditamento;
h) un infermiere;
i) un tecnico sanitario
j) un assistente sanitario.
L'istituzione dell'Ufficio di coordinamento è deliberato dal direttore generale
ed i componenti di cui alle lettere a), b), c), h), i), j) sono nominati su
proposta del direttore del Distretto, mentre i componenti di cui alle lettere
d), e), f), g), sono eletti dalle singole professionalità operanti nel
Distretto.
Il personale dipendente, chiamato a far parte di detto ufficio, continuerà ad
espletare le attività istituzionali di competenza, di norma le riunioni
dell'Ufficio di coordinamento sono svolte al di fuori dell'orario di servizio e
di pomeriggio.
Competono a tale ufficio funzioni propositive e tecnico-consultive relative alle
seguenti attività:
1) supporto alle competenze assegnate al direttore del Distretto, in
particolare per quanto attiene all'elaborazione della proposta annuale relativa
al programma delle attività distrettuali;
2) supporto al coordinamento funzionale, operativo e gestionale delle
attività distrettuali, nell'ambito degli indirizzi strategici della direzione
aziendale, del programma delle attività territoriali-distrettuali e del budget
attribuito per l'espletamento di tali attività;
3) supporto al coordinamento tecnico-operativo fra le attività
sociosanitarie di competenza dell'Azienda sanitaria locale e quelle
socio-assistenziali di competenza dei comuni, svolte nell'ambito territoriale
del Distretto;
4) supporto al direttore del Distretto ai fini dell'analisi del fabbisogno
di salute della popolazione, mediante la definizione di un unico piano di
rilevamento, avvalendosi dei dati epidemiologici e degli indicatori di processo,
di risultato e di qualità;
5) promozione di strategie operative condivise fra i fattori produttivi
territoriali, finalizzate a soddisfare il reale bisogno di salute, sempre
nell'ambito della programmazione aziendale e del budget assegnato;
6) monitoraggio e valutazione di tutte le attività poste in essere
nell'ambito del programma delle attività territoriali-distrettuali nonché
dell'attività e dei relativi costi indotti dai medici di base e dai pediatri di
libera scelta;
7) definizione, dei presupposti tecnico-operativi per la stipulazione
della convenzione per l'esercizio delle attività socio-assistenziali a rilievo
sanitario;
8) determinazione, nell'ambito del budget assegnato, delle risorse da
destinare all'integrazione sociosanitaria e delle quote rispettivamente a carico
dell'Azienda sanitaria locale e degli enti gestori delle funzioni
socio-assistenziali;
9) individuazione delle modalità di raccordo tra la rete produttiva
territoriale, i servizi socio-assistenziali, i medici di base ed i pediatri di
libera scelta nonché di procedure e modalità condivise di offerta dei servizi
(sportelli unici all'utenza, accordi sulle sedi e sugli orari dei servizi di
reciproco rilievo, uso di cartelle sociosanitarie anche informatizzate, corsi di
formazione e aggiornamento congiunti, continuità assistenziale);
10) supporto alle altre attività distrettuali.
4. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI DISTRETTUALI
Il programma delle attività territoriali-distrettuali, elaborato con i
contenuti e le modalità di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, nonché con i
contenuti previsti dai regolamenti di esecuzione degli Acn per i medici di
medicina generale e per i pediatri di libera scelta (D.P.R. n. 270 e n. 271 del
28 luglio 2000), definisce gli obiettivi da perseguire, in attuazione delle
strategie aziendali e sulla base della situazione esistente e del fabbisogno
rilevato nell'area di riferimento, individuando le attività da svolgere per
conseguirli e la relativa distribuzione delle risorse assegnate.
Il programma definisce inoltre le modalità di verifica dei risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi prefissati, in termini di efficienza, efficacia ed
economicità, al fine di rendere possibili periodici riadeguamenti delle attività.
Nell'ambito di tale programma i comuni possono partecipare con proprie risorse
alla realizzazione di azioni volte al soddisfacimento di specifiche esigenze
sanitarie locali o alla realizzazione localmente di specifici obiettivi del
Piano sanitario regionale ai sensi dell'art.16, lettera D e dell'art.19 della
legge n. 328 dell'8 novembre 2000.
Il programma rappresenta l'ambito d'integrazione, sul piano della definizione
degli obiettivi e della destinazione delle rispettive risorse, fra i servizi
sanitari distrettuali e quelli sociali al fine di offrire al cittadino
interventi coordinati e completi, in un'ottica di ottimizzazione nell'impiego
delle risorse disponibili e sulla base di una comune analisi dei bisogni di
salute presenti sul territorio di riferimento.
Il programma delle attività territoriali-distrettuali è proposto dal direttore
del Distretto, sulla base delle risorse assegnate e coerentemente con la
programmazione regionale e aziendale, previa concertazione con il comitato dei
sindaci e coordinamento con i responsabili dei dipartimenti territoriali e dei
presidi ospedalieri dell'Azienda sanitaria locale e sentito l'ufficio di
coordinamento di cui al punto precedente.
La proposta di programma è trasmessa al direttore generale ai fini
dell'approvazione, d'intesa con il suddetto comitato dei sindaci limitatamente
alle attività sociosanitarie.
5. IL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO
L'efficace esercizio della funzione del Distretto, quale centro di riferimento
sanitario della comunità locale, presuppone una completa e costante
valorizzazione del ruolo delle autonomie locali.
In tale ottica, il comitato dei sindaci di Distretto previsto dall'articolo
3-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e
integrazioni, esplica funzioni consultive e propositive sulla programmazione
distrettuale delle attività e sul livello di soddisfazione rispetto ai servizi
erogati.
In particolare, il citato articolo 3-quater del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modifiche e integrazioni stabilisce che compete al comitato dei
sindaci di Distretto, quale organismo rappresentativo di tutte le
amministrazioni comunali presenti nell'ambito territoriale del Distretto, quanto
segue:
- l'elaborazione del programma delle attività territoriali secondo quanto
previsto dall'art. 3-quater, comma 3, del citato decreto legislativo n. 229/99;
- l'espressione del parere sulla proposta, formulata dal direttore del
Distretto, relativa al programma delle attività territoriali-distrettuali;
- l'espressione del parere, limitatamente alle attività sociosanitarie
sull'atto del direttore generale con il quale viene approvato il suddetto
programma, coerentemente con le priorità stabilite a livello regionale;
- la diffusione dell'informazione sui settori sociosanitari e
socioassistenziali e la promozione, a livello di indirizzo politico, delle
relative attività in forma integrata e coordinata.
Al comitato dei sindaci di Distretto viene inoltre trasmessa, a fini
conoscitivi, la relazione annuale sulle attività distrettuali predisposta ai
fini dell'elaborazione della relazione annuale dell'Azienda sanitaria locale.
Nei distretti delle Aziende sanitarie locali esistenti sul territorio dei comuni
di Palermo, Catania e Messina, è istituito il comitato dei presidenti di
circoscrizione (in luogo del comitato dei sindaci ma con le stesse funzioni), ai
sensi del citato articolo 3-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992,
composto dal sindaco e dai presidenti delle circoscrizioni comunali facenti capo
all'ambito territoriale del Distretto.
Ai fini dell'espressione dei pareri previsti dalla legge, il comitato dei
sindaci è da intendersi come rappresentativo degli indirizzi relativi alle
politiche sociali propri di ciascun comune e degli enti gestori delle funzioni
socioassistenziali esistenti nell'ambito territoriale del Distretto, dei quali
ciascun sindaco fa parte in qualità di membro dell'organo di indirizzo politico
(assemblea consortile, assemblea dei comuni associati).
Il comitato è presieduto da un presidente eletto nel suo seno a maggioranza
assoluta dei componenti a scrutinio segreto.
Fino alla nomina del presidente, le sedute del comitato sono presiedute dal
sindaco del comune sede di Distretto.
Alle sedute del comitato partecipano, senza diritto di voto, il direttore
generale o suo delegato e il direttore del Distretto.
Il comitato dei sindaci, entro 30 giorni dall'insediamento, approva il
regolamento relativo alla propria organizzazione e funzionamento, compreso
l'espletamento delle attività amministrative e di supporto da parte del comune
che esprime la presidenza, sentito il parere del direttore generale e del
direttore del Distretto.
Il comitato è convocato dal suo presidente ai fini dell'espressione dei pareri
sopra citati, previsti dalla legge, qualora lo richieda per iscritto almeno un
terzo dei componenti, indicando gli argomenti da trattare corredati delle
relative proposte.