Approvato dal Consiglio Dei Ministri il 26 Gennaio 2001


SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE APPROVAZIONE DELL' ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO  RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

       VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n°419, laddove è prevista l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio ? sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;

        VISTO l'articolo 3 ? septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modifiche e integrazioni, in cui è prevista la tipologia delle prestazioni socio-sanitarie e l'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi  ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lettera n) della legge n°419 del 1998;

        VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998- 2000, con particolare riguardo alla parte relativa all'integrazione tra assistenza sanitaria e
sociale;

       VISTO l'articolo 8, commi 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n°59, e successive  modifiche e integrazioni                   VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n°281;

      CONSIDERATA, quindi, l'esigenza di assicurare l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria;

       VISTA  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;

        VISTO  il parere della Conferenza Stato-Città ed Autonome locali unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;

        CONSULTATE le Province autonome di Trento e Bolzano,  ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n°266;

         VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

         Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la   solidarietà sociale,

                      D E C R E T A

                      Art. 1

      1.  E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

                      Art. 2
                     (Tipologia delle prestazioni)

       1.      L'assistenza sociosanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale,  anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.

      2.      Le prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3 - septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°502, e successive modifiche e integrazioni sono definite  tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.

       3.      Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti  inerenti a:

            a)     funzioni psicofisiche; 

             b)     natura delle attività del soggetto e  relative limitazioni;

             c)      modalità di partecipazione alla vita sociale;

             d)     fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.

        4.      L'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, così definite:

              a)     la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali,             ambulatoriali e domiciliari;

                b)     la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità  terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale  di medio o prolungato periodo definito;

                c)      la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale.

       5.      La complessità dell'intervento è determinata con riferimento alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato.

                     Art. 3
                     (Definizioni)

       1.      Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,  rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla  partecipazione alla vita sociale  e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono                   inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali                       .

        2.      Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con  problemi  di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei           cittadini, stabilita dai Comuni stessi e si esplicano attraverso:

                           a)      Gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;

                           b)      Gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;

                           c)       Gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;

                           d)      Gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e                        semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;

                           e)      Gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità  o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in                  materia di diritto al lavoro dei disabili;

                           f)        Ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la  legislazione vigente.

          3.      Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata,  sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza .

          4.      Sono da considerare prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 3 - septies, comma 4 del decreto legislativo n.502 del 1992, e  successive modifiche e integrazioni tutte le prestazioni caratterizzate da  particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali  attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap,  patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool, e farmaci, patologie per        infezioni da H.I.V. e patologie terminali inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più    apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di  assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e  sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari        impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle Aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono  essere erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture     residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno sociosanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

                   Art. 4
                     (Principi di programmazione e di organizzazione delle attività)

        1.      La regione nell'ambito della programmazione degli interventi  sociosanitari determina le procedure e le modalità di applicazione dei criteri di definizione delle  prestazioni di cui all'articolo 2 commi 1, 2 e 3,  ivi compresi i criteri di  finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella Tabella allegata. A tal fine si avvale del concerto della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 2, comma 2 - bis del decreto legislativo 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni o di altri organismi consultivi equivalenti previsti dalla legislazione  regionale.

                     La regione con il concorso della stessa Conferenza, svolge attività di vigilanza e coordinamento sul rispetto di dette indicazioni da parte delle Aziende sanitarie e dei Comuni al fine di garantire uniformità di comportamenti a livello territoriale. La programmazione degli interventi sociosanitari avviene secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nonché di continuità assistenziale.

           2.      Al fine di favorire l'integrazione con i servizi di assistenza primaria e con le altre  prestazioni sociosanitarie, la programmazione dei servizi e delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria rientra nel Programma delle attività territoriali, di cui  all'articolo 3 - quater , comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive              modifiche e integrazioni. I Comuni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini per consentirne l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle suddette prestazioni.

            3.      Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari , l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata attraverso la  valutazione  multiprofessionale del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione  periodica dei risultati ottenuti. La Regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare  a livello territoriale i  criteri della valutazione multiprofessionale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale.

                      Art. 5
                     (Criteri di finanziamento)

                     1.      Le Regioni, nella ripartizione delle risorse del fondo per il servizio sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui all'articolo 3, comma 1  tengono conto delle finalità del presente provvedimento, sulla base di indicatori demografici ed epidemiologici, nonché delle differenti configurazioni territoriali e ambientali.

                     2.      La Regione definisce i criteri per la definizione della  partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi.

                     Art.  6
                     (Norma di garanzia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome)

                     1.      Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento  nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

                     Il presente decreto verrà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e sarà  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.