L'attività libero/professionale intramuraria

        Nel documento ministeriale (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria) erano stati fissati i criteri e i principi che i Direttori Generali devono seguire nella redazione dei rispettivi regolamenti e atti di intesa. Con gli ultimi interventi "correttivi" al Dlgs 229/99 il quadro appare sostanzialmente definito.

                Per attività libero-professionale intramuraria si intende  l’attività che il Dirigente Sanitario esercita fuori dell’orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di day hospital di day surgery o di ricovero in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o dei fondi integrativi del S.S. N. Può essere anche svolta in strutture di altra Azienda del S.S. o in strutture non convenzionate. Finalità di questa attività sono la possibilità di ridurre le liste di attesa e di acquisire prestazioni aggiuntive.

                L’attività prestata deve riguardare prioritariamente la disciplina di appartenenza e, solo dietro autorizzazione, eventuale disciplina equipollente. I direttori generali dovrebbero adottare, in conformità a direttive regionali, un apposito atto di indirizzo nel quale indicare:

le strutture aziendali proprie (=spazi separati e distinti) ove svolgere attività libero professionali, gli spazi sostitutivi (in assenza delle prime) anche in case di cura in altre strutture pubbliche e private non accreditate;  

i dirigenti autorizzati e il personale di supporto;  

le tariffe e i criteri di ripartizione, stabiliti dai CCNL e dalla contrattazione decentrata;  

le modalità delle prenotazioni;  

appositi organismi paritetici di promozione e verifica.

                In carenza di spazi idonei, temporaneamente i D.G. possono autorizzare l’utilizzo di studi professionali (fino al 31 luglio 2003) alle seguenti condizioni:  

il dirigente può esercitare in un unico studio professionale, salvo diversa autorizzazione;  

le tariffe sono definite dall’azienda d’intesa con i dirigenti;  

le ricevute sono emesse su bollettario dell’azienda; 

il dirigente trattiene per le proprie spettanze sino al 50% degli importi, versando il rimanente nelle casse dell’Azienda che provvederà alle trattenute di legge e ai relativi conguagli

il reddito prodotto attraverso l'attività intramoenia è assimilato, ai fini fiscali, a quello del lavoro dipendente

con la Finanziaria 2001 (art. 2) la parte non imponibile passa dal 10 % al 25 % per coloro che sono autorizzati ad operare presso studi privati (su un reddito di 10 milioni, ad es., dovranno essere sottoposti a tassazione soltanto 7.5 milioni)

        Per l’attività a pagamento richiesta da terzi all’Azienda e svolta fuori dell’orario di lavoro, il dirigente interessato a svolgerla può chiedere di farla in regime di attività libero-professionale o come obiettivo di prestazioni incentivate. Per questo tipo di attività é prevista la “rotazione” dei dirigenti disposti a farla e un preciso atto aziendale (d’intesa con le OO.SS.) che la regola.   

        Infine, per le attività professionali svolte in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata é necessario che l’Azienda stabilisca prioritariamente una convenzione ad hoc con queste e successivamente, con apposito atto aziendale (d’intesa con le OO.SS.) indichi i limiti individuali, i compensi, le quote spettanti... in conformità ai CCNL.

        Il decreto indica, in coda, riprendendo il comma 7 dell’art. 58 del 29/93 (e successive modifiche) quelle attività occasionali che il Dirigente può comunque svolgere previa autorizzazione da parte dell’Azienda e che non rientrano nel regime delle attività libero-professionali. Le elenchiamo per esteso in quanto su di esse, in passato, alcune Aziende hanno equivocato pretendendo di riportarle dentro il regime della libera professione intramuraria o negando l’autorizzazione senza giustificati motivi.

  1. Partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;  

  2. Collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;  

  3. Partecipazioni a commissioni presso Enti e Ministeri; 

  4. Partecipazioni a sperimentazioni e trias clinici;  

  5. Partecipazioni a comitati scientifici;  

  6. Partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;  

  7. Attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese a favore di organizzazioni non lucrative, di volontariato...

        Per queste attività, ancorché comportino corresponsione di emolumenti ed indennità, é necessario che il Dirigente chieda l’autorizzazione a svolgerle, autorizzazione che l’Azienda valuterà di caso in caso in ragione della continuità o gravosità dell’impegno richiesto e degli emolumenti conseguiti al fine di valutarne la ‘compatibilità’ con l’attività e gli impegni istituzionali.

        Lo scenario ci sembra nel complesso sostanzialmente positivo: al Dirigente del SSN viene riconosciuta una dignità professionale più ampia, che si declina anzitutto nella realtà istituzionale del Servizio di appartenenza, appartenenza che rimane centrale anche nel momento della libera professione. 

    Il sistema di regole al quale viene sottoposta l’intramuraria ha lo scopo di ribadirne il carattere “istituzionale”, “pubblico”, pur nella salvaguardia del carattere “libero-professionale” della scelta. La possibilità di poter svolgere, previa autorizzazione, una occasionale e limitata attività di didattica, di ricerca, di formazione in contesti anche diversi va vista come una positiva “proiezione” del Dirigente al di fuori dell’Azienda, che da questa proiezione può trarre un ritorno positivo di credito e di immagine.

CONDIZIONI

CHI HA OPTATO PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRA-MOENIA

E’ assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo con l’Azienda Sanitaria
Non può esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito
Può partecipare ad altre attività in équipe, a pagamento, avviate dall’Azienda all’interno delle strutture aziendali
Può partecipare da solo o in équipe ad altre attività a pagamento, richieste da altre Aziende Sanitarie o altre strutture sanitarie non accreditate, previa loro convenzione con l’Azienda Sanitaria
Può svolgere altre attività non continuative e occasionali, inerenti la propria professione e compatibili con il pubblico impiego, dietro richiesta di autorizzazione
Svolge l’attività libero professionale, al di fuori dell’orario di servizio, in locali debitamente predisposti e assegnati dall’Amministrazione da solo o in équipe
Se autorizzato ad esercitare presso uno studio privato deve sottoscrivere una assicurazione per la Responsabilità Civile e Infortuni - In compenso ha diritto ad una deduzione forfettaria del 25 % (art. 48-bis, lettera a-bis del T.U.I.R.)
E’ tenuto a versare il ricavato delle prestazioni all’Amministrazione, che tratterrà per sé almeno il 5%, e restituirà al dipendente le somme restanti, dopo averle sottoposte ad un trattamento fiscale assimilato a quello del lavoro dipendente (ritenute IRPEF, CPDEL, INADEL: per un totale di circa il 38 %) 
E’ tenuto all’iscrizione all’E.N.P.A.P. e al versamento dei relativi contributi (costo annuale minimo: 750.000 £)
Concorda con l’Amministrazione l’onorario delle proprie prestazioni
Non ha l’obbligo di aprire la partita IVA
Non può superare in ore di libera professione quelle previste per i compiti istituzionali

 

CHI HA OPTATO PER LA LIBERA PROFESSIONE EXTRA-MOENIA

Ha l’obbligo della dichiarazione annuale dei redditi, con versamento dell’I.R.P.E.F. (se dovuta) e dell’I.V.A.
Subisce la detrazione del 50% della parte variabile dello stipendio di posizione e viene di fatto escluso dai progetti che incrementano lo stipendio di risultato
Versamento annuale dell’I.R.A.P. (imposta sul reddito delle attività produttive, determinata sulla differenza fra i ricavi degli onorari e le spese detraibili)
Possibilità di detrazione dei costi di esercizio (compresi gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali)
Ha l’obbligo di iscriversi all’ E.N.P.A.P. e di versare i contributi relativi al volume di attività (costo annuale minimo: 750.000 £)
Può revocare tale scelta entro il 31 dicembre di ogni anno
E’ consigliabile che sottoscriva un’assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile professionale
Non può ricevere incarichi di direzione di struttura
E’ tenuto ad osservare e a realizzare i volumi e le tipologie di attività e di prestazioni, assegnatigli dall’Azienda nei limiti dell'orario di servizio