Pubblicato
sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000 il
Contratto è ormai in fase di attuazione. Già l'Aran aveva invitato le
Aziende Sanitarie a predisporre gli atti per erogare gli aumenti fin dal mese
di luglio, ma poche aziende lo hanno fatto. Questi i punti
più qualificanti del rinnovo contrattuale:
Orario di lavoro: 38 ore settimanali, 4 delle quali destinate all’aggiornamento. Negoziazione (ex art. 62 del CNNL 5 dicembre 1996) per l’impegno orario, che ecceda l’orario dovuto, necessario a raggiungere gli obiettivi.
Part-time:
limitatamente a casi di particolari situazioni familiari e con il divieto di
svolgere altra attività, compresa la libera professione intramuraria
Incrementi
contrattuali:
riguardano il tabellare e l’indennità integrativa, che saranno rivalutati
in ragione del tasso di inflazione programmata: a decorrere dal 1 novembre
1998; dal 1 luglio 1999, dal 1 luglio 2000; dal 1 luglio 2001.
Equiparazione della retribuzione di
posizione degli ex IX livello a quella dell’ex X livello:
passerà dagli attuali 7.162.000 ai 15.799.000
per gli psicologi in servizio al 5 dicembre 1996 che abbiano maturato
più di cinque anni di anzianità alla data di decorrenza del beneficio che
sarà il 1 febbraio 2001; per coloro che, pur essendo in servizio al 5
dicembre 1996, hanno meno di 5
anni alla data del 1 febbraio 2001, la retribuzione di posizione passa da £
6.800.000 a £ 10.538.000.
Minimo contrattuale per gli
psicologi assunti dopo il 6 dicembre 1996: al compimento
del quinto anno avranno una retribuzione minima di posizione di £ 6.194.000.
Indennità di esclusività del
rapporto: I
fascia: psicologi con incarico di struttura complessa: £ 31.994.000;
II fascia: psicologi con esperienza professionale superiore a quindici
anni: £ 22.856.000; III fascia: psicologi con esperienza
professionale da 5 a 15 anni: £ 9.821.000; IV fascia: psicologi
con meno di 5 anni: £ 2.900.000. L’indennità decorre dal 1
gennaio 2000, è fissa, ricorrente, pensionabile e per 13 mensilità.
Libera professione
intramuraria: è trattata dettagliatamente in un atto di indirizzo
specifico (vedi sotto).
Relazioni
sindacali: materie
della contrattazione collettiva “integrativa” (=che si svolge a livello
aziendale) sono l’individuazione dei criteri generali per definire, spostare
o distribuire parti dei fondi (per obiettivi generali dell’azienda, delle
risorse aggiuntive), linee di indirizzo per attività di formazione
manageriale e di aggiornamento, criteri in materia di igiene, sicurezza e
protezione negli ambienti di lavoro, implicazioni derivanti da innovazioni
organizzative, riconversione dei servizi, mobilità dei dirigenti. Vengono
individuate tre modalità di azione: informazione, concertazione e
consultazione con tempi, contenuti e procedure più precisi rispetto al
precedente contratto.
Comitato per le pari
opportunità:
costituito pariteticamente da rappresentanti indicati dall’azienda e dalle
organizzazioni sindacali finalizzato a raccogliere dati, formulare proposte,
promuovere iniziative per l’affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone e ai sensi della legge 125/91.
Rapporto di
lavoro: quasi invariate
le norme relative alla natura del rapporto, agli obblighi, alle interruzioni,
all’aspettativa, alla mobilità, al comando, alla risoluzione.
Copertura
assicurativa: le
aziende devono garantire la copertura assicurativa della responsabilità
civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio per eventuali
conseguenze derivanti da azioni giudiziarie di terzi, relativamente alla loro
attività.
Incarichi
dirigenziali: rimane
la tipologia precedente (di direzione di struttura complessa, di struttura
semplice, di natura professionale…); i criteri per l’affidamento e la
revoca degli incarichi dirigenziali professionali e di struttura semplice sono
oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali; per quelli di
struttura complessa sono le aziende che formulano, in via preventiva, i
criteri e i requisiti tra i quali (come minimo) un’esperienza professionale
almeno quinquennale; va ancora precisato il sistema delle verifiche e le
procedure di valutazione.
Un contratto valutato
positivamente da quasi tutte le
parti convenute, che dovrebbe permettere alla Dirigenza sanitaria di sentirsi
più coinvolta nella realizzazione della Riforma Bindi e al sistema generale
di avere regole chiare (anche attraverso le previste procedure di “accreditamento”)
per “razionalizzare” i rapporti fra sanità pubblica e sanità privata in
funzione di “obiettivi di assistenza e di salute” condivisi.
L’istituto della concertazione
- una novità rispetto al passato contratto – potrebbe permettere al
sindacato di stabilire con l’Amministrazione rapporti più basati sul
concetto di “cogestione”, che non di “mediazione fra gli opposti”.
Vedremo: è alla fine sul campo che si verificheranno le dinamiche
relazionali, al momento dettate dalle
migliori intenzioni.
La Legge 8 marzo 2000 n. 53 sui congedi
nella P.A.
(Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura
e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) ha
introdotto novità interessanti anche per noi. Per alcune norme
saranno necessari dei decreti attuativi, ma nel complesso il rapporto fra
“tempo di lavoro” e “tempo di cura, di formazione e di relazione” sarà
più flessibile.
A)
MATERNITA’/PATERNITA’:
Madre e padre possono usufruire fino a sei mesi di aspettativa non
retribuita ciascuno (per un massimo di 10 mesi complessivi) per motivi di
assistenza ai figli, nei primi otto anni di vita. L’astensione obbligatoria
potrà essere chiesta dalla madre in modo flessibile (non necessariamente come
è oggi 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo) e “recuperando” i giorni
perduti in caso di parto prematuro. L’indennità giornaliera per i 5 mesi è
confermata pari al 80% della retribuzione, mentre scende al 30% per quella
facoltativa (fino al terzo anno di vita del bambino e per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi).
B)
ANTICIPO
SULLA LIQUIDAZIONE: L’anticipo sulla
“liquidazione”, oltre che per spese sanitarie e acquisto della prima casa,
può essere chiesto anche per le spese sostenute durante i periodi di
fruizione dei congedi non retribuiti.
C) CONGEDO PER FORMAZIONE: Dopo il 5° anno di anzianità presso la stessa Azienda, può essere chiesto un congedo non retribuito per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo complessivo di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa. Tale periodo può successivamente essere “riscattato” ai fini pensionistici con versamenti volontari o “compensato” ritardando la messa in pensione.
In
attuazione dell’art. 4 c. 4, è stato approvato il 21
luglio scorso il Regolamento che
definisce i criteri di fruizione dei permessi retribuiti e dei congedi per gravi
motivi familiari. Per i casi già previsti dai nostri Contratti rimane
naturalmente in vigore l’accordo siglato, specie se più favorevole; per gli
altri vale il principio dell’integrazione.
Il
Regolamento riconosce il diritto a tre
giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in
caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un
parente entro il secondo grado (anche se non convivente) o di un
componente della famiglia anagrafica. Il nostro Contratto 1994-1997
prevede invece tre giorni per ogni evento
luttuoso e tre giorni all’anno per
particolari motivi personali e familiari (compresa la nascita
di figli); adesso possiamo usufruire di altri tre giorni per grave
infermità del coniuge o del parente come sopra specificato. |
E’
sufficiente comunicare all’Amministrazione l’evento per
usufruire del permesso, che va comunque goduto entro
7 giorni dal decesso o dall’inizio della infermità. La
documentazione relativa va presentata entro cinque giorni dalla
data del rientro in servizio. |
|
Nel
caso di grave infermità – in alternativa
ai tre giorni di permesso - il dipendente può concordare con
l’Amministrazione (per iscritto) una diversa modalità di
espletamento del servizio, anche per periodi superiori ai tre giorni. |
|
Questi
tre giorni di permesso si cumulano a
quelli previsti per l’assistenza alle persone handicappate dall’art.
33 della 104/1992 e successive modifiche. |
|
Il
dipendente può usufruire, inoltre, di congedo
non retribuito per grave motivo familiare (sino ad un periodo
frazionato e continuativo di due anni nell’arco della vita lavorativa)
che riguarda la propria famiglia anagrafica o parenti e affini entro il
terzo grado, portatori di handicap, anche se non conviventi. Si intendono
per gravi motivi: |
-
necessità familiari derivanti dal decesso di una persona come sopra
specificato;
-
particolari impegni di assistenza e cura dei portatori di handicap come
sopra specificato;
-
situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nel
quale incorra il dipendente (per usufruire del congedo il dipendente deve
indicare chiaramente la sussistenza della situazione) ;
-
situazioni di grave malattia di un componente della famiglia anagrafica o
di parenti e affini, entro il terzo grado, portatori di handicap. Le patologie
contemplate sono le seguenti: patologie acute o croniche che determinano
temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale;
patologie che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi
clinici, ematochimici e strumentali; patologie acute o croniche che richiedono
la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; patologie
dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche
precedentemente segnalate.
Il
procedimento di richiesta, che in futuro sarà inglobato nei Contratti
Collettivi, attualmente prevede che entro 10 giorni
dalla richiesta l’Amministrazione deve esprimersi, motivando
l’eventuale diniego e riesaminando ogni contestazione entro i successivi 20
giorni. Il congedo si interrompe se vengono meno le situazioni che ne hanno
motivato la richiesta.
Nel nostro Contratto 1998-2001 (art. 19) per
esigenze personali o di famiglia, non meglio specificate, al dirigente
che ne fa motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa
senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità per un periodo
massimo di dodici mesi nel triennio.
La
Legge 53/2000, che va ulteriormente
specificata per ciò che riguarda i congedi per la formazione, l’anticipazione
del trattamento di fine rapporto
e – cosa molto importante – un Testo Unico per conferire
organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, si sta rivelando uno strumento prezioso per
promuovere un rapporto equilibrato fra tempi di lavoro, di cura, di formazione e
di relazione. Certamente la parte più ambiziosa e difficile rimane quella
relativa ai “tempi delle città” (Capo VII), ai piani
territoriali degli orari della Pubblica Amministrazione e delle attività
commerciali e di servizio, alle “Banche dei tempi”, associazioni di
volontariato che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di
reciproca solidarietà e interesse in vista di una armonizzazione degli orari
dei servizi con le esigenze dei cittadini.
Per ulteriori informazioni: http://www.affarisociali.it/congedi
Anche in Sanità sono stati introdotti i crediti formativi. La Commissione nazionale per la formazione continua (costituita con Decreto del Ministro il 5 luglio 2000) ha stabilito che ogni operatore dovrà “raccogliere” 150 crediti formativi per ogni triennio, con un numero di 20 e un massimo di 80 ogni anno. I crediti formativi che faranno punteggio sono solo quelli previsti dal Programma di educazione continua (ECM) predisposto dal Ministero, anche attraverso forme di accreditamento da parte della Commissione nazionale. Una giornata di formazione ad alto livello corrisponde più o meno a 10 crediti formativi.
La valutazione dei crediti corrispondenti ad un corso di aggiornamento o ad un convegno non è cosa facile, ma la Commissione assicura che verranno presi in considerazione vari indicatori’ (tempo, contenuti, tipologia, utilità, appropriatezza, rilevanza in termini professionali, metodologia utilizzata, strumenti di valutazione…). E’ bene che ogni Dirigente inizi a farsi “un piano personale di formazione continua”, dal momento che questa voce avrà una rilevanza particolare nella definizione della sua carriera successiva.
Ad una prima fase sperimentale, infatti, conclusasi nel giugno 2001, hanno partecipato solo i medici. Nel successivo semestre la sperimentazione è aperta alle altre figure professionali, anche se l'attribuzione effettiva dei crediti avverrà solo quando il sistema entrerà a regime (presumibilmente nel 2002).
La formazione potrà riguardare aspetti professionali, ma anche manageriali. Si realizza così quanto già previsto dal 502/1992, che considerava un obbligo istituzionale l’aggiornamento e la formazione permanente.
L'AUPI ha promosso nel frattempo una ricerca sui bisogni formativi degli psicologi, i cui risultati sono stati pubblicati su "Sanità- Il Sole 24 Ore" (7-20 agosto 2001) e attraverso la propria agenzia di formazione (Form-AUPI), ha presentato alcuni progetti per sperimentare direttamente i meccanismi dell'accreditamento.