DECRETO 21 dicembre 2001.
Linee guida sul dipartimento delle dipendenze patologiche.
L'ASSESSORE
PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444;
Visto il provvedimento del 21 gennaio 1999, emanato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, relativo all'accordo per la riorganizzazione del sistema di assistenza
ai tossicodipendenti;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 45;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2000: "Piano
sanitario regionale 2000-2002";
Visto il proprio decreto 14 marzo 2001: "Principi e criteri per l'adozione
dell'atto aziendale da parte delle aziende sanitarie", successivamente
modificato ed integrato dal decreto 18 maggio 2001, n. 34715;
Vista la circolare 22 giugno 2001, n. 1049: "Linee guida organizzative del
distretto sanitario";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Ritenuto opportuno emanare linee guida sul dipartimento delle dipendenze
patologiche, previsto dal predetto piano sanitario regionale, al fine di
predisporre orientamenti comuni per le Aziende unità sanitarie locali;
Decreta:
Art.
1
Sono approvate le allegate linee guida suldipartimento delle dipendenze
patologiche che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art.
2
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale sanità per il
visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2001.
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CITTADINI |
Vistato dalla
Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità, in data 31 dicembre 2001,
al n. 793.
Allegato
LINEE
GUIDA SUL DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE
Premesse
Com'è noto, al perseguimento degli obiettivi della prevenzione, della cura,
della riabilitazione e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti
concorrono diverse realtà all'interno delle Aziende unità sanitarie locali,
unitamente ad altre amministrazioni pubbliche (comuni, prefetture, scuole,
carceri...), al privato sociale ed al volontariato.
La recente evoluzione normativa in materia, l'introduzione sul mercato di nuove
sostanze d'abuso, il consumo sempre più diffuso di droghe sintetiche e di
cocaina impongono una diversa organizzazione dei servizi, che tenga conto dei
criteri aziendalistici introdotti nelle unità sanitarie locali.
Per una migliore organizzazione dei servizi occorre favorire una nuova cultura
di intervento, che permetta un approccio interdisciplinare ed un più efficace
livello di integrazione aziendale ed extra-aziendale, nell'area delle dipendenze
da sostanze d'abuso o psicotrope.
L'operatività dei servizi deve essere ispirata al principio della
"centralità della persona" e delle sue specifiche esigenze. Le
strutture di intervento pertanto devono puntare a conseguire il migliore stato
di salute per ciascun soggetto, nella convinzione che nessun individuo è da
ritenere irrecuperabile.
Il dipartimento delle dipendenze si configura come il punto di riferimento per
coloro che sono affetti da problemi di dipendenza da sostanze d'abuso legali ed
illegali, e quale occasione per tutti gli operatori per una più razionale
organizzazione degli interventi e delle attività.
Dipartimento
delle dipendenze patologiche
Le Aziende unità sanitarie locali istituiscono il dipartimento funzionale delle
dipendenze patologiche, previsto dall'accordo Stato-Regioni per la
"riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti" e
dal piano sanitario regionale, approvato con decreto presidenziale 11 maggio
2000 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Regione 2 giugno 2000, n. 26).
Il dipartimento, struttura di coordinamento per lo svolgimento di funzioni
complesse, è costituito da entità organizzative che, per omogeneità, affinità
e complementarietà, perseguono finalità comuni nell'area delle dipendenze
patologiche, conservando le specifiche attribuzioni e competenze.
Aldipartimento è affidato l'indirizzo e il coordinamento delle attività dei
Sert e delle unità operative coinvolte nell'area della dipendenza, nonché la
determinazione delle forme di integrazione intra ed extra aziendale.
L'ambito di operatività del dipartimento coincide con l'area territoriale
dell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento: ciascuna Azienda unità
sanitaria locale, pertanto, dovrà istituire nel proprio territorio un solo
dipartimento.
Compiti del
dipartimento
Al dipartimento compete la programmazione del settore e la progettazione degli
interventi. Attraverso l'attività di programmazione il dipartimento individua
le priorità, gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per
raggiungerli.
L'attività di programmazione costituisce, inoltre, la base per la formulazione
del budget aziendale, il quale si configura come un piano complessivo di azioni,
correlate alle risorse finanziarie, in rapporto agli obiettivi prioritari
dell'Azienda, al fine di soddisfare più efficacemente i bisogni e le esigenze
del territorio.
Conseguentemente rientra tra le competenze del dipartimento l'attività di
negoziazione con la direzione generale dell'Azienda, anche per quel che concerne
le risorse (umane, materiali, finanziarie...) da assegnare al settore.
Sono
compiti specifici del dipartimento:
1) garantire il massimo livello di contrasto alla diffusione delle
dipendenze patologiche (comprese quelle causate da alcool e tabacco) mediante la
progettazione e la realizzazione di interventi preventivi terapeutici, di tutela
della salute, di riabilitazione e di reinserimento sociale;
2) procedere alla rilevazione dei bisogni assistenziali, sulla base dei
dati epidemiologici disponibili, collaborando alla ridefinizione dei carichi di
lavoro, secondo la specifica normativa vigente;
3) integrare le attività aziendali con quelle degli enti ausiliari
iscritti all'albo regionale, istituito ai sensi della legge regionale 21 agosto
1984, n. 64 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e degli altri enti operanti nel
settore;
4) esercitare funzioni di controllo, garantendo una strategia complessiva
degli interventi e la pari dignità dei compiti operativi svolti dai diversi
soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
5) verificare l'applicazione degli standard di funzionamento di tutte le
strutture autorizzate ad operare nel settore, compresi i Sert, attraverso la
definizione delle procedure, l'identificazione ed il controllo degli indicatori
di qualità e la verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali;
6) incentivare l'umanizzazione dei rapporti tra le strutture sanitarie, gli
utenti e le loro famiglie;
7) individuare le soluzioni per ottimizzare l'accesso degli utenti e delle
famiglie alla rete dei servizi;
8) stabilire protocolli di collaborazione con le altre strutture aziendali
non facenti parte del dipartimento e con altre amministrazioni (prefetture,
scuole, carceri, comuni) secondo un sistema di interventi a rete, definendo gli
obiettivi prioritari e le competenze di ciascun componente la rete, al fine di
evitare la dispersione e la sovrapposizione delle risorse.
Componenti
del dipartimento
Sono componenti del dipartimento:
1) il direttore del dipartimento;
2) il comitato ristretto;
3) il comitato allargato.
Organizzazione
Al fine di garantire la funzionalità ed il coordinamento dei rispettivi
interventi, devono essere istituiti all'interno del dipartimento il
"comitato ristretto" ed il "comitato allargato".
Il comitato ristretto è l'organo di gestione e di programmazione interna del
dipartimento.
Il comitato ristretto:
- elabora il regolamento interno del dipartimento;
- predispone il progetto generale di intervento, contenente l'indicazione
delle priorità, delle possibili soluzioni e delle metodologie operative, in
rapporto agli obiettivi generali dell'Azienda;
- garantisce la pluralità, la trasparenza e la pari dignità dei compiti
svolti dalle varie unità operative, secondo un modello di responsabilità
diffusa e coordinata.
Fanno parte del comitato ristretto:
- il direttore del dipartimento;
- i responsabili dei Sert;
- una congrua rappresentanza delle altre figure professionali operanti nei
Sert.
Il comitato allargato esprime valutazioni sul regolamento interno del
dipartimento, e formula proposte per il progetto generale di intervento,
predisposto dal comitato ristretto, anche in relazione agli obiettivi generali
dell'Azienda e ai bisogni del territorio.
Il comitato allargato è composto da:
- direttore del dipartimento;
- responsabili dei Sert;
- responsabile di unità operativa di educazione alla salute, scelto dal
direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale;
- responsabile del servizio di psicologia;
- responsabile di dipartimento di salute mentale, scelto dal direttore
generale dell'Azienda unità sanitaria locale;
- un medico di medicina generale, convenzionato con l'Azien da unità
sanitaria locale, nominato dal direttore generale;
- i rappresentanti legali degli enti ausiliari.
Il direttore del
dipartimento è scelto dal direttore generale del l'Azienda unità sanitaria
locale tra i dirigenti responsabili dei Sert, aventi un'esperienza consolidata
nel settore, con un'anzianità almeno quinquennale negli incarichi di direzione.
Resta in carica da tre a sette anni e mantiene la titolarità della struttura a
cui è preposto.
L'incarico è rinnovabile, previa verifica dei risultati conseguiti.
Sono compiti del direttore del dipartimento:
- la direzione della struttura dipartimentale;
- la negoziazione delle risorse con la direzione generale dell'Azienda
unità sanitaria locale, d'intesa con i direttori dei distretti interessati;
- l'esecuzione del progetto generale d'intervento deldipartimento;
- la definizione degli accordi con gli enti iscritti all'albo regionale
degli enti ausiliari;
- la convocazione del comitato ristretto e di quello allargato;
- la definizione dei rapporti con i distretti e i dipartimenti;
- la promozione e l'organizzazione di periodici incontri di aggiornamento
e di formazione per il personale del dipartimento;
- il coordinamento della raccolta della predisposizione e dell'invio di
dati alla Regione, alle Prefetture ed ai Ministeri;
- la predisposizione di protocolli di collaborazione con le altre
strutture aziendali e con le amministrazioni interessate al fenomeno;
- la verifica, in itinere e finale, sugli interventi realizzati e sui
risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi programmati.
I Sert
I Sert costituiscono le strutture operative di base e specialistiche del
dipartimento delle dipendenze.
In attesa dell'emanazione di provvedimenti specifici in materia di
accreditamento anche dei servizi pubblici, i Sert devono garantire i seguenti
livelli minimi di prestazioni:
- pronta accoglienza e diagnosi;
- terapie farmacologiche specifiche, sostitutive e non, compreso il
monitoraggio clinico e laboratoristico;
- attività di screening, prevenzione e partecipazione alla cura delle
patologie correlate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- psicodiagnosi e attività di sostegno e di counseling;
- attività di riabilitazione;
- punto focale della ricerca epidemiologica e sociale;
- partecipazione alle attività deldipartimento (prevenzione primaria,
trattamenti psico-terapici, collaborazione con le varie agenzie di reinserimento
sociale e lavorativo).
Al fine di qualificare ulteriormente il sistema assistenziale si raccomanda alle
Aziende unità sanitarie locali di individuare, all'interno del dipartimento,
almeno un Sert per le prestazioni più complesse secondo criteri di maggiore
flessibilità possibile.
Si raccomanda altresì di prevedere l'eventualità che ciascun Sert - laddove si
rendesse necessario in relazione alla domanda assistenziale - si articoli in più
unità funzionali, anche mobili, al fine di assicurare una adeguata
articolazione territoriale delle prestazioni offerte (alcologiche, di
prevenzione, ...).
Per le restanti funzioni dei Sert si rinvia a quanto disposto dal decreto del
Ministero della sanità 30 novembre 1990, n. 444 ("Regolamento concernente
la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e
funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità
sanitarie locali").
I Sert continuano a svolgere, inoltre, le funzioni ed i compiti di cui al
decreto del Ministero della sanità 3 agosto 1993, contenente linee di indirizzo
per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale ed il rilevamento
epidemiologico in materia di alcooldipendenza, in attesa dell'emanazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento ex art. 3 della legge 30 marzo 2001, n.
125 "legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati".
Le Aziende unità sanitarie locali devono assicurare ai Sert requisiti
strutturali dignitosi, nelle more dell'adozione di provvedimenti specifici in
materia di accreditamento dei servizi pubblici.
In attesa che il Ministero della sanità provveda alla revisione del decreto
ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 ai sensi dell'art. 4, comma 3° della
legge 18 febbraio 1999, n. 45, i Sert conservano la dotazione organica fissata
con il decreto 29 giugno 1992, n. 233, con gli eventuali aggiornamenti operati
ed approvati secondo le vigenti disposizioni.
I rapporti
con il distretto
Il direttore del distretto garantisce la gestione delle prestazioni e/o dei
servizi esistenti nel territorio di competenza, nonché la realizzazione degli
indirizzi e delle linee guida formulate dal direttore del dipartimento delle
dipendenze, al quale afferiscono funzionalmente le strutture operative.
I rapporti
con il privato
Al dipartimento spetta il compito di assicurare un'effettiva integrazione tra le
attività aziendali e quelle degli enti operanti nel settore. L'obiettivo finale
è la parità piena tra il settore pubblico e quello privato, da raggiungere
gradualmente attraverso un percorso articolato in varie fasi, tendenti - in
presenza di specifici requisiti strutturali, funzionali, organizzativi e di
personale - all'accreditamento a livello regionale delle strutture private
autorizzate (e quindi iscritte all'albo per la relativa tipologia di interventi)
e conseguentemente alla possibilità per le Aziende unità sanitarie locali di
acquistare, se ritenuto necessario, pacchetti di prestazioni dai medesimi enti.
Tale sistema potrà consentire all'utente, nell'ottica della centralità della
persona, l'esercizio del diritto di libera scelta direttamente tra più opzioni,
aventi tutte eguale dignità e valore.
In particolare, le comunità terapeutiche devono essere considerate come
organizzazioni complementari alle attività dei Sert, con i quali devono
condividere, sia pure in un'ottica di sana concorrenzialità, obiettivi,
metodologie di valutazione e criteri per l'accesso degli utenti alle varie
tipologie di trattamenti.
Pertanto, gli enti ausiliari iscritti all'albo regionale devono ritenersi a
pieno titolo componenti del dipartimento, inseriti nel comitato allargato.
E' appena il caso di segnalare che, per la permanenza del dipartimento, gli enti
ausiliari (e le loro strutture) dovranno adeguarsi ai requisiti in materia di
accreditamento, secondo le modalità ed i tempi che saranno stabiliti con
provvedimento regionale.
I rapporti
extra-aziendali
Al dipartimento delle dipendenze spetta il compito di promuovere intese con gli
altri soggetti pubblici e privati, interessati al fenomeno (in particolare con
la scuola, la prefettura, il Ministero della giustizia, i comuni, le
associazioni di famiglie, il volontariato autorizzato, ...), al fine di
predisporre e sviluppare protocolli operativi da realizzare nel territorio.
Particolare attenzione deve essere prestata daldipartimento alle famiglie e al
mondo della scuola, nell'ottica di una adeguata attività di prevenzione e di
promozione della salute, da attuare mediante idonee forme di intervento a rete,
con il coinvolgimento attivo degli adolescenti, dei giovani, delle loro
famiglie, degli insegnanti e delle agenzie educative.
Tali protocolli devono prevedere in particolare:
- iniziative per la promozione della salute, con il coinvolgimento attivo
dei giovani, da attuare nelle forme ritenute più adeguate, nell'ambito di
programmi più articolati di intervento, al fine di sviluppare valori positivi,
quali il rispetto altrui, di se stessi e della vita, l'autoresponsabilizzazione,
il senso della partecipazione alla collettività locale, ecc.;
- iniziative di informazione e di sensibilizzazione dirette alle famiglie,
relative alle problematiche dell'adolescenza, dell'educazione dei figli, della
difficoltà di comunicazione tra generazioni diverse della protezione dei
fattori di rischio e di auto-emarginazione;
- iniziative per l'educazione alla salute rivolte a docenti di ogni ordine
e grado e agli studenti delle scuole medie superiori;
- campagne mirate di informazione sui rischi connessi all'uso di droghe
(anche sintetiche) e di alcool da realizzare nei luoghi di aggregazione
giovanile, con il coinvolgimento eventuale di opinion leaders.
Nella predisposizione dei suddetti protocolli operativi si raccomanda di
individuare, con sufficiente chiarezza, gli obiettivi prioritari ed i compiti
specifici dei soggetti partecipanti, al fine di evitare sovrapposizione e
scambio di ruoli e dispersione di risorse.
(2002.3.139)