1) In base alla legislazione vigente, chi può fare domanda di dispensa ? (2/12/2001) E' bene premettere che molti titoli di dispensa o LISAAC spettano solo nei limiti dell'esubero di obiettori per ogni anno, rispetto al reale numero di giovani che è possibile impiegare in base ai fondi stanziati. Una legislazione assai simile è prevista anche per i "militari", ma li pare scarseggino gli esuberi e senza esuberi niente dispensa, inoltre voci dicono che i DM siano più rigidi nell' interpretare le leggi in materia di dispense o LISAAC. Fatta quindi l'apposita dichiarazione di obiezione di coscienza (per i dettagli sulle modalità rivolgetevi al vostro D.M. o capitaneria di porto), se presentata dal 1 gennaio 2000 in poi, non dovrebbe più esistere alcun periodo per l'accettazione, essa dovrebbe intendersi accolta a patto che fosse presentata nei termini e con le modalità di legge e con la riserva di successive verifiche in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle cause ostative, [art. 5, commi 1, 2 e 3, L. 230/1998]. Dovrebbe quindi potersi (ma il condizionale è d'obbligo) immediatamente richiedere la dispensa ex art. 9 comma 2-bis L. 230/1998, se si ricade in almeno uno dei casi previsti, avendo già presentato la dichiarazione di OdC. (molte grazie ad Andrea G. per questa precisazione) Una volta obiettori... i presupposti per chiedere la dispensa sono indicati nel DL 504/97 che ha rilevanza legislativa. In applicazione di tale normativa, la legge 8 luglio 1998, n.230, così come integrata dall'art. 2, del decreto- legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424 ha dettato le norme per le dispense e LISAAC sulla base degli esuberi calcolati per i partenti nell'anno 1999 (con domande del 1998): "Possono presentare istanza di dispensa ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, i giovani che hanno inoltrato domanda di prestazione del servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel corso dell'anno 1998, sempreché non si trovino in posizioni di ritardo o di rinvio previste dall' ordinamento vigente". La STESSA COSA è stata fatta per l'anno 2000, col DPCM del 9 giugno 2000: "Possono presentare domanda di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato apposita domanda ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.230 nel corso dell'anno 1999, nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno 2000, che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza entro i termini previsti dall'art.4 comma 1 , della citata legge n. 230 del 1998 e che siano stati ammessi allo svolgimento del servizio civile, purché non si trovino nella posizione di ritardo o rinvio previste dall'ordinamento vigente". La STESSA COSA è stata fatta per l'anno 2001, con un nuovo decreto indicante la previsione degli esuberi in base a cui concedere le dispense o le LISAAC stesse secondo cui possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 del DCPM 9 febbraio 2001 , i giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza sino al 31 dicembre 2000, nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2001 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 230 del 1998, purché non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di indisponibilità alla chiamata previste dall'ordinamento vigente e QUINDI RICAPITOLANDO PUO' FARE DOMANDA: 1. chi ha fatto domanda di obiezione entro il 31/12/2000 ed era disponibile dal 1/1/2001 o nel corso del 2000; 2. chi ha sostenuto le visite di leva nel 2001 (nuove disposizioni) ed ha fatto domanda di obiezione nei termini previsti dalla legge. NON PUO' INVECE FARE DOMANDA: a) chi ha fatto domanda di obiezione nel 2001 (ed ha sostenuto la visita di leva in anni precedenti); b) chi ha fatto domanda di obiezione nel 2000 (o anni precedenti) ma non era disponibile a far data dal 1/1/2001 o prima (es. 2000). (un grazie a kaldor, per la precisa puntualizzazione)) La STESSA PREVISIONE DEGLI ESUBERI dovrà essere fatta per gli anni prossimi, dato che i vari decreti altro non fanno che applicare, in base ai finanziamenti annuali, previsioni normative già approvate ed in vigore e cioè la l.230/98 e successive integrazioni ( che potete trovare, insieme a tutte le altre norme in materia, nella sezione legislazione del sito web di UNSC, www.serviziocivile.it ). 2)E se il DPCM per la concessione delle dispense o L.I.S.A.A.C. per l'anno corrente, tarda ad essere emanato ? QUALORA si voglia fare domanda di dispensa quando ancora il decreto con l'indicazione degli esuberi per l'anno corrente non sia stato emanato, pare che comunque, indipendentemente da tale determinazione, la richiesta di dispensa possa essere avanzata lo stesso, facendo ad esempio riferimento in modo generico a TUTTE le sopraccitate disposizione legislative ED IN PARTICOLARE al DL 504/97, specificando che la nuova normativa per l'anno in corso non è appunto ancora stata emanata. [Potreste usare questa dicitura: ex. art.9 della legge 8 luglio 1998, n.230, così come integrato dall'art. 2, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424 visto il… (specificare articolo, comma e lettera dell'ultimo DPCM attualmente in vigore) e comunque ex art. 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504]. Al limite l'UNSC dovra' rispondere alla richiesta rigettandola e indicandone i motivi che se non corretti possono essere oggetto di ricorso al TAR, motivi che però appunto potrebbero essere la mancata indicazione da parte del governo dei fondi stanziati e di conseguenza l'impossibilità di calcolare gli esuberi in base ai quali concedere le dispense. Converrebbe al limite,come feci io a mio tempo, preparare tutti i documenti e la domanda, secondo la vecchia normativa e tenere il tutto pronto, solo da spedire, in modo da poter bloccare la chiamata qualora arrivi prima dell'uscita del nuovo decreto: MA se non siete con "l'acqua alla gola", vi conviene attendere l'emanazione di quest'ultimo. Ricordate comunque che la chiamata a prestare servizio rimane sospesa fino a che UNSC non decide, quindi se fate domanda di dispensa anche secondo la vecchia normativa, mentre aspettate la decisione, il nuovo decreto potrebbe uscire e qualora essa venga bocciata, voi potreste sempre ripresentare la domanda facendo riferimento alla nuova normativa. Inoltre ci sono "voci di corridoio" che dicono che UNSC tenda a concedere le dispense per titoli di una certa rilevanza quali ad esempio "unico produttore di reddito" anche in assenza del nuovo decreto, qualora le domande siano complete e dalla documentazione allegata la condizione che da diritto alla dispensa risulti INEQUIVOCABILE. Pare che UNSC confermi ciò anche telefonicamente tramite il proprio "call-center". ********* FAQ by dott. Luca "ADE the Jurist" Bisighini sono laureato in giurisprudenza, ma lavoro in tutt'altro campo, quello che leggete sono SOLO pareri miei personali. Qualora UNSC sia di altro parere, potete solo provare a procedere tramite ricorso e/o denuncia giudiziaria. Non IO, non UNSC abbiamo l'ultima parola: ce l'hanno i GIUDICI. Potete usare questa FAQ come meglio credete (assumendovene OGNI responsabilità), potete liberamente aggiornarla, modificarla, diffonderla.. col solo limite di non usarla per dare consigli a fini di lucro! Per altre informazioni o per commenti o per rettificare eventuali incorrettezze, contattatemi a info@bisighini.it ICQ UIN: 48068732 Web Page : http://www.bisighini.it/obiezione.html