Click Here!

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

9 giugno 2000

Determinazione per l'anno 2000, della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione di dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell'art. della legge 8 luglio 1998, n. 230 come integrato dall'art. 2 del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n.424.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400 , recante << Disciplina delle attività di Governo ed ordinamento della Presidenza de Consiglio dei Ministri>>

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente << Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 >>;

……….

Decreta:

Art.1

Consistenza massima degli obiettori in servizio

  1. Tenuto conto che per l'anno 2000 sussistono eccedenze di giovani da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo Nazionale di cui all'art. 19 della legge 230/1998 integrato per l'anno in corso dalla legge 23 dicembre 1999, n.448, la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, è definita per il 2000 in 80.000 unità.

  2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l'Ufficio adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'avvio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata LISAAC) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 9, comma 2-bis della legge 230/1998

Art.2

Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in LISAAC di cui all'art.9, comma 2-bis della legge 230/1998.

  1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in LISAAC di cui all'art.9, comma 2-bis della legge 230/1998 sono in ordine di priorità decrescente, di seguito definite:

  1. difficoltà economiche o familiari e responsabilità e responsabilità lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (all'art.9, comma 2-bis, lettera a) della legge 230/1998):

    1. unico produttore di reddito del nucleo familiare;

    2. appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa a norma dell'art.7 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.504 sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita;

    3. dipendente, da almeno un anno, di ente che svolge attività di volontariato operante nel settore dell’assistenza sociale, qualora vi sia la possibilità di pregiudizio per la continuità o la funzionalità dei servizi cui l’interessato è preposto;

    4. orfano di entrambi i genitori;

    5. appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;

    6. appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il secondo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l’aggravarsi di infermità contratte per tale causa;

    7. figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermità sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermità, accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A;

    8. appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermità che richieda cure mediche onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell’interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l’assistenza;

    9. responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno dileggi nazionali o regionali di incentivazione all’imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempre che con la partenza dell’interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico amministrativa dell’azienda o dell’attività;

  1. svolgimento di attività scientifica, artistica , culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art.9, comma 2-bis, lettera b), della citata legge n. 230 del 1998):

    1. cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purchè l’impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall’Ufficio.

Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell’Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale;

c) minore indice di idoneità somatico - funzionale o psico - attitudinale in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell’area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all’espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità (art.9, comma 2-bis, lettera c), della legge n. 230 del 1998 ):

l’Ufficio nazionale per il servizio civile valutata d’ufficio la sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di idoneità, fino alla quinta, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante << Criteri concernenti l’attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico - funzionale o psico – attitudinale >>. Quanto previsto al presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio;

d) indisponibilità all’impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell’ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall’art. 1, comma 2-bis, lettera d), della legge n. 230 del 1998):

l’Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all’avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilità dei posti di impiego. A tale fine procede all’individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell’Ufficio per l’adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l’ambito comunale e, quindi, quelli provinciali e regionali, sulla base delle disponibilità finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell’alloggio.

Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio.

Art.3.

Deroghe all’ordine di priorità delle condizioni

e dei relativi aspetti applicativi di cui all’art. 2

  1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall’ordine di priorità di cui all’art. 2.

  2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata già respinta perché non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorità sulle altre situazioni contemplate dall’art. 2.

Art.4.

Aspetti applicativi dell’invio in L.I.S.A.A.C., a norma

dell’art. 9, comma 2-ter della legge n. 230 / 1998

1. Nell’anno 2000 l’Ufficio nazionale per il servizio civile può adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell’art. 9, comma 2-ter della legge n. 230 / 1998, nella forma dell’anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.

Art.5

Procedure

  1. Possono presentare domanda di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato apposita domanda ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.230 nel corso dell'anno 1999, nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno 2000, che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza entro i termini previsti dall'art.4 comma 1 , della citata legge n. 230 del 1998 e che siano stati ammessi allo svolgimento del servizio civile, purché non si trovino nella posizione di ritardo o rinvio previste dall'ordinamento vigente.

  2. Le domande di dispensa o di invio in LISAAC possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del medesimo.

  3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio nazionale per il servizio civile- e quelle di collocamento in LISAAC inviate per conoscenza anche all'ente presso il quale obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni previsto dall'art.9, comma 2-quinquies della legge n. 230/1998, decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

  4. La presentazione della domanda sospende l'avvio al servizio.