Il Sole delle Alpi TERRA DI MEZZO Il Sole delle Alpi
 

LA COSTITUZIONE CONFEDERALE

Costituzione della Confederazione delle Comunità Padane


 
Art. 1 - La Confederazione Padana è un'unione volontaria di Comunità libere e indipendenti.

Art. 2 - La Confederazione Padana si compone delle Comunità aderenti al presente patto costituzionale. Esse sono (...).

Art. 3 - La Confederazione Padana garantisce la difesa delle Comunità e delle loro libertà, tutelando la civile convivenza fra esse. La Confederazione non potrà godere di una tassazione propria; il finanziamento sarà assicurato dal Consiglio Confederale.

Art. 4 - Le Nazioni sono depositarie dei poteri, salvo quelli delegati alla Confederazione Padana.

Art. 5 - Il Consiglio è l'organismo direttivo della Confederazione e si compone dei Governatori e dei Presidenti di tutte le Comunità confederate. La carica di membro del Consiglio si acquista automaticamente con l'elezione a Governatore o Presidente di una comunità. Il Consiglio non ha pertanto una durata specifica prefissata. Le funzioni del Consiglio sono le seguenti:
a)difesa verso l'esterno
b)rapporti esteri generali
c)ammissione
d)bilancio confederale
e)proposte di modifiche costituzionali.
Il Consiglio delibera in tutti i casi suddetti all'unanimità, ad eccezione di quanto alla lettera b), se la ratifica di trattati o l'assunzione di obblighi internazionali non comporta modifiche costituzionali.

Art. 6 - Ogni Comunità può esercitare il diritto di secessione dalla Confederazione Padana. La deliberazione necessaria per il distacco dalla Confederazione Padana non richiede una procedura rinforzata o aggravata. Il diritto di secessione non può essere sottoposto ad alcuna restrizione o limitazione.

Art. 7 - I diritti naturali individuali dei cittadini padani sono la vita, la libertà di espressione in ogni sua forma, la proprietà, l'autodifesa e la ricerca della felicità. Gli atti delle Comunità confederate non possono essere in contrasto con le garanzie individuali tutelate dal presente articolo.

Art. 8 - Sono titolari della cittadinanza padana tutti i cittadini residenti e riconosciuti tali nelle Comunità confederate che abbiano sottoscritto la presente Costituzione.

Art. 9 - Sono organi della Confederazione il Consiglio, l'Assemblea dei Delegati e la Corte Costituzionale.

Art. 10 - Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente della Confederazione, scegliendolo fra i Governatori e i Presidenti delle Comunità. La carica di Presidente ha durata biennale. Il Presidente ha le seguenti funzioni:
a) presiede il Consiglio;
b) rappresenta la Confederazione in ogni sede.

Art. 11 - L'Assemblea dei Delegati si compone di un numero di rappresentanti nominati dalle Camere delle singole Comunità in ragione di 5 per ognuna di esse. La carica di Delegato è vincolata alla volontà delle Camere locali; in caso di rinnovo di queste ultime o di revoca del mandato il Delegato decade dalla carica. L'Assemblea non ha pertanto una durata prefissata. L'Assemblea sarà convocata dal Presidente o da una o più Nazioni richiedenti. L'Assemblea ha la funzione di emanare regolamenti in ordine all'attuazione delle funzioni di competenza confederale. L'Assemblea ha inoltre il diritto di votare risoluzioni sul merito degli atti di competenza del Consiglio. L'Assemblea ha egualmente il diritto di emettere documenti di indirizzo in ordine a qualsiasi argomento. Risoluzioni e documenti di indirizzo non hanno forza vincolante per alcun organismo della Confederazione né per alcuna Comunità.

Art. 12 - La Corte Costituzionale è l'organismo competente a giudicare in ordine alle questioni di costituzionalità di leggi e provvedimenti. La legge istitutiva della Corte Costituzionale viene adottata dall'Assemblea nella prima sessione. La Corte interviene su istanza di ogni cittadino, di ogni gruppo di individui, di ogni Comunità.

Art. 13 - Il Sigillo della Confederazione è il Sole delle Alpi. La Bandiera Ordinaria è il Sole delle Alpi verde in campo bianco. La Bandiera Marittima è formata dall'unione degli stendardi di San Giorgio e di San Marco.


 


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