STATUTO

del Partito Politico C.D.U.

Preambolo

Il partito politico dei Cristiani Democratici Uniti é al servizio dell'Italia, ancorato all'insegnamento sociale della Chiesa, aconfessionale, laicamente aperto a quanti accettano di condividere un comune solidale impegno sociale e culturale.
Appartengono al suo patrimonio ideale :
· un sistema di valori ispirato al primato della persona, alla dignità di ogni essere umano ed alla sua realizzazione morale e pratica, alla centralità della famiglia, alla solidarietà , al rispetto del Creato in una visione di sviluppo sostenibile, all'etica della responsabilità e della legalità;
· una concezione dello Stato e della società che si richiama ai principi della Costituzione e propugna democrazia e stato di diritto, libertà e giustizia, sussidiarietà e rispetto delle autonomie, prossimità delle istituzioni al cittadino e pratica della moderazione;
· una visione dei rapporti economici fondata sull'economia sociale di mercato, in cui la libertà di iniziativa é motore di sviluppo e in cui lo Stato assicura regole al mercato e promuove solidarietà per garantire anche i più deboli;
· un programma di priorità nazionali che comporta l'impegno per una società accogliente, un paese vivibile, un potere pubblico affidabile, uno Stato amico;
· una scelta per l'Europa ispirata all'idea federale, una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarietà , l'interdipendenza fra gli Stati, la pace.

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI


L'appartenenza al partito

1.1. I Cristiani Democratici Uniti sono aperti alla partecipazione di quanti si riconoscono nei loro ideali e appoggiano i loro programmi. Ai soci é riconosciuta , in varie forme corrispondenti al diverso impegno, una comune appartenenza alla vita del partito e il diritto di contribuire alla sua iniziativa e alla sua attività. Lo Statuto disciplina l'esercizio di tale diritti ed i corrispondenti doveri.

1.2. I soci concorrono in forma piena all'attività del partito; contribuiscono alla determinazione dei suoi programmi ed iniziative; partecipano , come elettorato attivo e passivo, all'elezione degli organi del partito ed assumono i doveri e le responsabilità inerenti alla loro condizione.

1.3. Gli aderenti, che operano in realtà esterne di carattere sociale, culturale, politico o sindacale e intendono sostenere l'impegno del partito, pur senza esserne soci, partecipano alla elaborazione dei programmi e alla loro attuazione e possono essere cooptati, quali componenti con voto consultivo, negli organi direttivi.

1.4. La partecipazione dei soci e degli aderenti alla vita del partito terrà conto dell'impegno degli uomini, delle donne , dei giovani e degli anziani che vi aderiranno, senza privilegi o discriminazioni di sorta, valorizzandolo nell'ambito degli organi del partito.

Gli ambiti di autonomia organizzativa

1.5. I Cristiani Democratici Uniti sono un partito politico a dimensione nazionale ed a vocazione internazionale.
Le regole della sua vita interna sono stabilite, con validità generale, dallo Statuto e dalle disposizioni che lo Statuto demanda per materie specifiche al Consiglio Nazionale e alla Direzione Nazionale.

1.6. Conformemente alla sua ispirazione, fonda il suo ordinamento interno sul rispetto della sussidiarietà, sulla valorizzazione delle forme di partecipazione e di attività che rappresentano l'autonomo apporto delle realtà europee, nazionali e locali.

1.7. Alle realtà locali ed ambientali sono delegate , entro il quadro definito dallo Statuto e dagli organi del partito, le iniziative di presenza nella società.

TITOLO SECONDO
I SOCI


I requisiti

2.1. Possono essere soci del Partito i cittadini italiani ed europei che abbiano la maggiore età e che godano dei diritti civili . A partire dai sedici anni di età , si può appartenere al partito in qualità di aderenti.

2.2. Sono condizioni per essere soci: l'onorabilità personale; la piena adesione ai principi , ai programmi e alle deliberazioni del partito; l'estraneità ad associazioni e partiti aventi finalità contrastanti con quelle del partito e in particolare a quelle massoniche o settarie , l'assenza delle cause ostative indicate dal Codice deontologico di cui al punto successivo .

2.3. Il Codice deontologico identifica casi e comportamenti, riferiti ai soci, che possono determinare conseguenze negative per il prestigio e l'immagine del Partito e, in relazione ad essi, stabilisce misure, anche di carattere cautelativo, che hanno effetto sulla condizione di socio o sull'esercizio dei diritti ad essa collegati.

L'iscrizione al Partito

2.4. Si diventa soci mediante l'iscrizione, che si effettua, di regola, presso la Sede Nazionale o il Comitato locale più prossimo al luogo di residenza. L'atto di iscrizione é personale e non può avvenire per delega. La domanda di iscrizione deve essere presentata personalmente dall'aspirante socio e proposta alla Direzione Nazionale dal delegato competente territorialmente o dai componenti degli organi nazionali, sottoscrivendo una dichiarazione di presa conoscenza e accettazione dello Statuto e dei regolamenti.

La prima iscrizione può effettuarsi in qualunque momento. Per il rinnovo delle iscrizioni, le relative operazioni si svolgono dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno. Si osservano le disposizioni in materia di tesseramento che la Direzione Nazionale emana, con riferimento alle operazioni dell'anno successivo, entro il 30 novembre di ogni anno.

NORMA TRANSITORIA

Entro il 15 settembre di ogni anno solare, i componenti la Direzione Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Quadri e gli eletti a livello locale, nazionale ed europeo, devono risultare iscritti al partito, pena la decadenza dalle cariche interne ricoperte.

2.6. I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale di iscrizione. Il suo importo è stabilito dalla Direzione Nazionale, di valore proporzionalmente adeguato alle spese necessarie per la vita del partito e comunque tale da consentire la più ampia base associativa.

2.7. Sull'accettazione delle domande di iscrizione e di adesione al partito si pronuncia, previa verifica della esistenza dei requisiti indicati dallo Statuto e dai regolamenti, la Direzione Nazionale.
Contro la decisione adottata é ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte dell'interessato.


Diritto di voto

2.8. I nuovi soci conseguono il diritto ad esercitare, nelle votazioni previste dallo Statuto, l'elettorato attivo e passivo, decorso un mese dall'iscrizione al partito.

2.9. Il voto é personale. Nelle votazioni previste dallo Statuto non è ammessa votazione per delega, salvo quanto previsto dall'art. 4 per il Congresso Nazionale.

2.10. I soci possono essere chiamati ad esprimere il proprio voto, oltre che per l'elezione degli organi del partito, anche per le questioni sottoposte a referendum interno.


TITOLO TERZO
GLI ORGANI DEL PARTITO

Generalità

3.1. Gli organi nazionali del Partito sono:
· il Congresso Nazionale;
· il Consiglio Nazionale;
· la Direzione Nazionale;
· il Segretario Politico;
· il Presidente del Consiglio Nazionale ;
· il Tesoriere;
· il Coordinatore Organizzativo
· il Collegio dei Revisori;
· il Collegio dei Probiviri.
Tutti i componenti dei predetti organi - ad eccezione dei Revisori e dei Probiviri - debbono essere iscritti al partito e non possono ricoprire più di due cariche nell'ambito dello stesso.
Tutti gli incarichi nell'ambito del Partito sono conferiti a titolo gratuito.


Il Congresso

3.2. Il Congresso Nazionale costituisce l'assemblea dei soci ed é il massimo organo deliberativo del Partito. Attraverso il Congresso il Partito decide, con metodo democratico, sulle questioni più rilevanti della sua vita interna ed esterna, sulla scelta dei dirigenti per le cariche previste dallo Statuto ed individua gli indirizzi programmatici generali.

3.3. Il Congresso si svolge di norma ogni due anni, con la partecipazione di tutti gli iscritti in regola con i requisiti e su convocazione del Segretario Politico, sulla base di un Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.


3.4. Il Congresso Nazionale elegge, a scrutinio segreto, il Segretario Politico e 190 componenti del Consiglio nazionale.

3.5. Per l'elezione del Segretario Politico é richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati e dei delegati; si procede, se necessario, a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed in tal caso risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti anche se non corrispondenti alla maggioranza assoluta degli iscritti; a parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

3.6. Il Consiglio Nazionale:
· delibera sulla linea programmatica del Partito;
· approva i programmi e le iniziative del Partito;
· adotta, per delega del Congresso nazionale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto, disposizioni in materia statutaria;
· approva, con identica maggioranza, il Regolamento del Congresso.


3.7. Il Consiglio nazionale é composto:

a) dal Segretario Politico;
b) da 190 componenti eletti dal Congresso nazionale, assicurando comunque la rappresentanza ad ogni provincia che abbia espresso la delegazione congressuale;
c) dai componenti la Direzione Nazionale;
d) da 10 responsabili delle formazioni associative riconosciute in Italia ed all'estero, scelti dal Segretario Politico del Cdu;
e) dai parlamentari nazionali aderenti al CDU;
f) dai parlamentari e consiglieri regionali aderenti al CDU, con voto consultivo;

Non possono far parte del Consiglio Nazionale - ovvero sono sospesi o ne decadono - coloro che sono oggetto di misure cautelari o di provvedimenti disciplinari o giudiziari.

3.8 Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con eventuale ballottaggio.
Il Consiglio Nazionale si articola in commissioni tematiche che si riuniscono periodicamente, con la partecipazione di rappresentanti ed esperti, anche esterni, per l'elaborazione e verifica delle linee programmatiche e l'esame dello stato del Partito.

3.9. Elegge inoltre, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri.
Con le medesime maggioranze, il Consiglio Nazionale può revocare o sostituire gli stessi.

3.10. Il Consiglio nazionale si riunisce di norma su convocazione del Presidente ovvero - in caso di suo impedimento - del consigliere più anziano. Si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, quando ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti o un decimo degli iscritti. Il Consiglio Nazionale può deliberare se é presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. L'assenza dei quorum non potrà essere constatata se non su richiesta di verifica formale avanzata da almeno dieci componenti.

3.11. La Direzione nazionale

è l'organo di conduzione politica del Partito :
a) adotta le determinazioni destinate ad attuare, entro gli indirizzi fissati dal Congresso e dal Consiglio Nazionale, la linea politica del Partito ;
b) sovraintende all'attività del Partito ed alla sua organizzazione e decide, su proposta del Segretario Politico, nei casi in cui vengono meno i requisiti per il funzionamento di un organo del partito, la nomina di commissari, per il tempo necessario al ripristino della normalità statutaria ;
c) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le disposizioni applicative dello Statuto, il Codice Deontologico, il Regolamento per la designazione delle candidature e le disposizioni amministrative ;
d) elegge, su proposta del Segretario, il Tesoriere ed il Coordinatore Organizzativo e ne delibera, motivatamente, l'eventuale sostituzione ;
e) approva le linee generali di conduzione economica del partito ed i suoi bilanci.

3.12 La Direzione Nazionale è costituita dai seguenti componenti e precisamente :
a) dal Segretario Politico
b) dal Presidente del Consiglio Nazionale
c) dal Tesoriere
d) dal Coordinatore Organizzativo Nazionale
e) da 15 Componenti eletti dal Consiglio Nazionale, nel suo seno
f) da 9 Componenti designati dal Segretario Politico
g) dai Segretari Regionali ; per il Trentino Alto Adige, partecipano i Coordinatori provinciali di Trento e Bolzano.

Partecipano ai lavori della Direzione Nazionale, con voto consultivo, i Parlamentari del CDU, i Responsabili nazionali delle formazioni associative riconosciute (con voto deliberativo se espressi dai rispettivi congressi), il Direttore Politico del Giornale ufficiale del Partito e, quando si discutono materie interessanti il loro settore, i Dirigenti degli Uffici Centrali.



Il Segretario Politico

3.13. Il Segretario Politico ha la rappresentanza istituzionale per tutte le attività proprie dell'Associazione; ne tutela l'interesse generale; attua la linea programmatica determinata dal Congresso nazionale secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione.
Il Segretario Politico, in particolare:
a) convoca e presiede la Direzione Nazionale;
b) dirige e coordina l'attività del Partito, decide sull'organizzazione degli uffici e propone alla Direzione la nomina del Tesoriere e del Coordinatore Organizzativo ;
c) il Segretario Politico propone alla Direzione l'adozione dei provvedimenti previsti dallo Statuto;
d) guida la delegazione che rappresenta il Partito nei rapporti istituzionali e nelle iniziative ufficiali.


Il Tesoriere

3.14. Il Tesoriere è eletto dalla Direzione Nazionale a maggioranza assoluta, su proposta del Segretario Politico ; coordina e dirige l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, predispone il bilancio annuale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione; egli riferisce periodicamente sull'andamento della gestione alla Direzione Nazionale la quale ha potere deliberativo in tutte le materie amministrative, finanziarie, patrimoniali, fiscali e gestionali.
Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito nei confronti dei terzi e degli organismi pubblici e privati con firma singola per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione a lui delegati e con firma congiunta con quella del Segretario Politico del Partito per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione.
Per le questioni amministrative, finanziarie e patrimoniali che abbiano incidenza su realtà locali, il Tesoriere opererà in collegamento con le competenti delegazioni territoriali.


Il Coordinatore Organizzativo

3.15. La Direzione Nazionale elegge a maggioranza assoluta, su proposta del Segretario Politico, il Coordinatore Organizzativo che ha il compito di dirigere e coordinare la struttura operativa del Partito, sovraintendendo alle adesioni , e riferire periodicamente alla Direzione Nazionale.


TITOLO QUARTO
ALTRI ORGANI

Il Collegio dei Revisori

4.1. Composto da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale, fra professionisti di chiara fama, il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'attività amministrativa e sulla gestione dell'Associazione e redige la relazione annuale sul bilancio d'esercizio.


Il Collegio dei Probiviri

4.2. Per tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero sorgere fra i soci del Partito ovvero fra i soci e gli organi della stessa, come pure per tutte le questioni disciplinari, statutarie , giuridiche, economiche ed associative, sarà unico competente il Collegio dei Probiviri - composto di 5 membri effettivi e 2 supplenti, scelti fra persone di specchiata moralità e provata competenza - il quale giudicherà come arbitro irrituale e con poteri di amichevole composizione. Le sue decisioni saranno inoppugnabili e dovranno essere osservate dai soci ed eseguite dagli organi del Partito.


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