STATUTO del Partito Politico C.D.U. Preambolo Il partito politico
dei Cristiani Democratici Uniti é al servizio
dell'Italia, ancorato all'insegnamento sociale della
Chiesa, aconfessionale, laicamente aperto a quanti
accettano di condividere un comune solidale impegno
sociale e culturale. TITOLO PRIMO
1.1. I Cristiani Democratici Uniti sono aperti alla partecipazione di quanti si riconoscono nei loro ideali e appoggiano i loro programmi. Ai soci é riconosciuta , in varie forme corrispondenti al diverso impegno, una comune appartenenza alla vita del partito e il diritto di contribuire alla sua iniziativa e alla sua attività. Lo Statuto disciplina l'esercizio di tale diritti ed i corrispondenti doveri. 1.2. I soci concorrono in forma piena all'attività del partito; contribuiscono alla determinazione dei suoi programmi ed iniziative; partecipano , come elettorato attivo e passivo, all'elezione degli organi del partito ed assumono i doveri e le responsabilità inerenti alla loro condizione. 1.3. Gli aderenti, che operano in realtà esterne di carattere sociale, culturale, politico o sindacale e intendono sostenere l'impegno del partito, pur senza esserne soci, partecipano alla elaborazione dei programmi e alla loro attuazione e possono essere cooptati, quali componenti con voto consultivo, negli organi direttivi. 1.4. La partecipazione dei soci e degli aderenti alla vita del partito terrà conto dell'impegno degli uomini, delle donne , dei giovani e degli anziani che vi aderiranno, senza privilegi o discriminazioni di sorta, valorizzandolo nell'ambito degli organi del partito. Gli ambiti di autonomia organizzativa 1.5. I Cristiani
Democratici Uniti sono un partito politico a dimensione
nazionale ed a vocazione internazionale. 1.6. Conformemente alla sua ispirazione, fonda il suo ordinamento interno sul rispetto della sussidiarietà, sulla valorizzazione delle forme di partecipazione e di attività che rappresentano l'autonomo apporto delle realtà europee, nazionali e locali. 1.7. Alle realtà locali ed ambientali sono delegate , entro il quadro definito dallo Statuto e dagli organi del partito, le iniziative di presenza nella società. TITOLO SECONDO
2.1. Possono essere soci del Partito i cittadini italiani ed europei che abbiano la maggiore età e che godano dei diritti civili . A partire dai sedici anni di età , si può appartenere al partito in qualità di aderenti. 2.2. Sono condizioni per essere soci: l'onorabilità personale; la piena adesione ai principi , ai programmi e alle deliberazioni del partito; l'estraneità ad associazioni e partiti aventi finalità contrastanti con quelle del partito e in particolare a quelle massoniche o settarie , l'assenza delle cause ostative indicate dal Codice deontologico di cui al punto successivo . 2.3. Il Codice deontologico identifica casi e comportamenti, riferiti ai soci, che possono determinare conseguenze negative per il prestigio e l'immagine del Partito e, in relazione ad essi, stabilisce misure, anche di carattere cautelativo, che hanno effetto sulla condizione di socio o sull'esercizio dei diritti ad essa collegati. L'iscrizione al Partito 2.4. Si diventa soci mediante l'iscrizione, che si effettua, di regola, presso la Sede Nazionale o il Comitato locale più prossimo al luogo di residenza. L'atto di iscrizione é personale e non può avvenire per delega. La domanda di iscrizione deve essere presentata personalmente dall'aspirante socio e proposta alla Direzione Nazionale dal delegato competente territorialmente o dai componenti degli organi nazionali, sottoscrivendo una dichiarazione di presa conoscenza e accettazione dello Statuto e dei regolamenti. La prima iscrizione può effettuarsi in qualunque momento. Per il rinnovo delle iscrizioni, le relative operazioni si svolgono dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno. Si osservano le disposizioni in materia di tesseramento che la Direzione Nazionale emana, con riferimento alle operazioni dell'anno successivo, entro il 30 novembre di ogni anno. NORMA TRANSITORIA Entro il 15 settembre di ogni anno solare, i componenti la Direzione Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Quadri e gli eletti a livello locale, nazionale ed europeo, devono risultare iscritti al partito, pena la decadenza dalle cariche interne ricoperte. 2.6. I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale di iscrizione. Il suo importo è stabilito dalla Direzione Nazionale, di valore proporzionalmente adeguato alle spese necessarie per la vita del partito e comunque tale da consentire la più ampia base associativa. 2.7.
Sull'accettazione delle domande di iscrizione e di
adesione al partito si pronuncia, previa verifica della
esistenza dei requisiti indicati dallo Statuto e dai
regolamenti, la Direzione Nazionale.
2.8. I nuovi soci conseguono il diritto ad esercitare, nelle votazioni previste dallo Statuto, l'elettorato attivo e passivo, decorso un mese dall'iscrizione al partito. 2.9. Il voto é personale. Nelle votazioni previste dallo Statuto non è ammessa votazione per delega, salvo quanto previsto dall'art. 4 per il Congresso Nazionale. 2.10. I soci possono essere chiamati ad esprimere il proprio voto, oltre che per l'elezione degli organi del partito, anche per le questioni sottoposte a referendum interno.
Generalità 3.1. Gli organi
nazionali del Partito sono:
3.2. Il Congresso Nazionale costituisce l'assemblea dei soci ed é il massimo organo deliberativo del Partito. Attraverso il Congresso il Partito decide, con metodo democratico, sulle questioni più rilevanti della sua vita interna ed esterna, sulla scelta dei dirigenti per le cariche previste dallo Statuto ed individua gli indirizzi programmatici generali. 3.3. Il Congresso si svolge di norma ogni due anni, con la partecipazione di tutti gli iscritti in regola con i requisiti e su convocazione del Segretario Politico, sulla base di un Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.
3.5. Per l'elezione del Segretario Politico é richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati e dei delegati; si procede, se necessario, a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed in tal caso risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti anche se non corrispondenti alla maggioranza assoluta degli iscritti; a parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età. 3.6. Il Consiglio
Nazionale:
a) dal Segretario
Politico; Non possono far parte del Consiglio Nazionale - ovvero sono sospesi o ne decadono - coloro che sono oggetto di misure cautelari o di provvedimenti disciplinari o giudiziari. 3.8 Il Consiglio
Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti e con eventuale
ballottaggio. 3.9. Elegge inoltre,
il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. 3.10. Il Consiglio nazionale si riunisce di norma su convocazione del Presidente ovvero - in caso di suo impedimento - del consigliere più anziano. Si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, quando ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti o un decimo degli iscritti. Il Consiglio Nazionale può deliberare se é presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. L'assenza dei quorum non potrà essere constatata se non su richiesta di verifica formale avanzata da almeno dieci componenti. 3.11. La Direzione
nazionale 3.12 La Direzione
Nazionale è costituita dai seguenti componenti e
precisamente : Partecipano ai lavori della Direzione Nazionale, con voto consultivo, i Parlamentari del CDU, i Responsabili nazionali delle formazioni associative riconosciute (con voto deliberativo se espressi dai rispettivi congressi), il Direttore Politico del Giornale ufficiale del Partito e, quando si discutono materie interessanti il loro settore, i Dirigenti degli Uffici Centrali.
3.13. Il Segretario
Politico ha la rappresentanza istituzionale per tutte le
attività proprie dell'Associazione; ne tutela
l'interesse generale; attua la linea programmatica
determinata dal Congresso nazionale secondo le
deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione.
3.14. Il Tesoriere è
eletto dalla Direzione Nazionale a maggioranza assoluta,
su proposta del Segretario Politico ; coordina e dirige
l'attività amministrativa e finanziaria
dell'Associazione, predispone il bilancio annuale, la
nota integrativa e la relazione sulla gestione; egli
riferisce periodicamente sull'andamento della gestione
alla Direzione Nazionale la quale ha potere deliberativo
in tutte le materie amministrative, finanziarie,
patrimoniali, fiscali e gestionali.
3.15. La Direzione Nazionale elegge a maggioranza assoluta, su proposta del Segretario Politico, il Coordinatore Organizzativo che ha il compito di dirigere e coordinare la struttura operativa del Partito, sovraintendendo alle adesioni , e riferire periodicamente alla Direzione Nazionale.
Il Collegio dei Revisori 4.1. Composto da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale, fra professionisti di chiara fama, il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'attività amministrativa e sulla gestione dell'Associazione e redige la relazione annuale sul bilancio d'esercizio.
4.2. Per tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero sorgere fra i soci del Partito ovvero fra i soci e gli organi della stessa, come pure per tutte le questioni disciplinari, statutarie , giuridiche, economiche ed associative, sarà unico competente il Collegio dei Probiviri - composto di 5 membri effettivi e 2 supplenti, scelti fra persone di specchiata moralità e provata competenza - il quale giudicherà come arbitro irrituale e con poteri di amichevole composizione. Le sue decisioni saranno inoppugnabili e dovranno essere osservate dai soci ed eseguite dagli organi del Partito. |