Il danno esistenziale

Prof. Paolo Cendon* - Dr.ssa Patrizia Ziviz**

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Dopo la creazione del danno biologico, il sistema di tutela risarcitoria della persona è andato incontro a una profonda evoluzione; tramite l’accoglimento di tale figura è stata rovesciata o perlomeno incrinata, la logica patrimonialistica che è sottesa pressoché da sempre al modulo tradizionale di responsabilità civile.
 Quella vicenda, occorre dire, rappresenta però solo il primo passo di un più ampio processo di evoluzione dell’istituto di cui agli artt. 2043 ss del c.c.; e l’attuale panorama di giurisprudenza mostra, in effetti, un costante incremento di fattispecie inedite di danno, riguardanti lesioni (che toccano interessi) suscettibili di riverberarsi nella sfera colloquial/relazionale dell’offeso.
 Al fine di sondare questa complessa realtà è stato organizzato a Trieste, fra il 13 e 14 novembre 1998 un Convegno di studi.
 Quale punto di partenza dell’incontro, si è prospettata l’idea che lo sviluppo del comparto aquiliano abbia portato, negli ultimi lustri, all’emersione di un paradigma alternativo rispetto al passato; un modello al cui interno sono destinate a trovare un posto dimensioni pregiudizievoli in precedenza trascurate ossia i vari momenti riguardanti (non solo sul versante biologico, ma anche rispetto a prerogative diverse dalla salute o dall’integrità psicofisica) la sfera di esplicazione “esistenziale” dell’uomo.
 Il “fare non reddituale” insomma che in casi del genere non risulterà più (per qualche tempo, per alcuni anni, talvolta per sempre) il medesimo di prima.
 Oppure. Secondo altre locuzioni ricorrenti; le attività realizzatrici alla persona umana (compromesse più o meno definitivamente); il perturbamento dell’agenda quotidiana, un diverso rapporto con il tempo e con lo spazio, la rinunzia forzata a tante, poche occasioni felici. Il peggioramento della qualità della vita.
 Nel misurarsi con tutto ciò, i relatori convenuti a Trieste hanno dedicato particolare attenzione ai casi giurisprudenziali in cui la detta eventualità è convenuta di recente, prospettandosi. E l’incontro è culminato in una discussione ad opera di alcuni fra i più illustri tortmen nazionali circa il ruolo che il (neo-paradigma del) danno esistenziale sembra deputato a svolgere, culturalmente e tecnicamente, nel settore dei fatti illeciti.
 Impressioni che il presente libro suggerisce? Meglio sia il lettore a pronunciarsi. Per quanto concerne i curatori (di questo volume e, già prima, dell’incontro triestino), basteranno qui una constatazione d’insieme, quale breve congettura, alcuni interrogativi.
 La constatazione allora (meglio sarebbe dire conferma, però, stante il criterio che era stato adottato fin dall’inizio, nella scelta dei relatori): a pochi anni dalla sua nascita, a qualche mese dall’inizio del terzo millennio, la prospettiva del danno esistenziale (a) può dire di godere in Italia del favore di alcuni forse la maggioranza, comunque una minoranza ragguardevole tra i nostri civilisti; (b) non può negare di suscitare, presso altri interpreti, una serie di dubbi e di riserve.
 E anche da un punto di vista più esterno, come rigoglio oggettivo nel campo dell’illecito: l’impressione che si avverte è quella di una categoria ancora in movimento, che ha iniziato da poco il suo cammino entro il diritto e che necessita tuttavia in vista in una piena operatività di ulteriori collaudi, comunque di una serie di rifiniture.
 Altri elementi di giudizio sono meno sicuri. 
 I tratti biografici dei contendenti (fautori e avversari del d.e.), ad esempio. Stando ai passaggi dell’ultimo periodo, si direbbe che l’appeal della nascente categoria sia maggiore presso gli autori più giovani, di laurea più fresca, dal temperamento più impetuoso; minore invece pur se le eccezioni non mancano presso i giuristi un po’ navigati, con maggiori blasoni accademici, più riflessivi o prudenti.
 E ancora: l’interesse verso il d.e. si direbbe meno vivo presso gli studiosi propensi a un approccio di tipo classico (ortodosso, sistematico, autorefenziale) nei confronti del diritto; più sentito invece, presso coloro che, indipendentemente da motivi di età o di provenienza geografica, mostrano di credere che lo studio dell’illecito non possa, talvolta, prescindere da un riguardo per materiali di tipo anche non strettamente giuridico/formale soprattutto (in questo caso) i riferimenti offerti dalla sociologia, dall’antropologia, dalla psicologia, dalla fenomenologia.
 Altre ipotesi sarebbero azzardate.
 Così ad esempio, per l’idea secondo cui il d.e. sarebbe fatto per piacere di più a chi segue con maggior attenzione (magari per ragioni di cattedra) le vicende del diritto comparato; e un po’ meno agli altri. Oppure per l’idea secondo cui esso interesserebbe un po’ meno quelli di destra; di più le giuriste/donne e meno i giuristi/uomini; di più (giusprivatisti) laici e meno presso quelli cattolici. E così di seguito.
 Supposizioni più attendibili? Qualcuna l’abbiamo già incontrata e altre ancora si affacciano alla mente. Professore Facoltà di Giurisprudenza – Trieste.
 Ad esempio: l’idea che la freddezza e la sospettosità verso i meriti sostanziali e le capacità assemblatrici della nuova presenza si accentuino via via che aumenta, presso chi deve pronunciarsi, la simpatia o la vicinanza (finanziaria, ideale, collaborativa, politica) rispetto al mondo delle assicurazioni.
 Oppure: l’ipotesi che le ombre e le titubanze nei confronti del d.e. siano tanto più acute quanto maggiore appare (non tanto l’apprezzamento per le risorse delle medicina legale o della psicologia forense, quanto) una certa inclinazione positivista, lombrosiana, medicalizzazione, professionalistica, nel modo di intendere tali discipline; e, in generale, nella maniera di concepire significato e funzioni della consulenza tecnica, sul terreno del danno alla persona.
 Ancora (e al di là di qualunque irriverenza); fondato è il sospetto che alcune fra le difficoltà incontrate dal d.e. in questa prima fase della sua carriera si debbano semplicemente al fatto che non sempre è chiaro, a chi deve discuterne, che cosa in effetti esso sia. E oscurità e spaesamenti non mancano, d’altronde, neanche presso alcuni tra i sostenitori della nuova aggregazione.
 Colpa del danno esistenziale stesso? Probabilmente no. Segno casomai questo si è plausibile dell’intrinseca complessività delle questioni che sono affidate agli uffici di questa figura. E per diritto, del resto non è detto che i dialoghi migliori non risultino, talvolta, quelli di una serie di monologhi, ciascuno precedente per proprio conto; o che le incomprensioni non passano, in certi casi, rivelarsi più feconde e redditizie di qualsiasi unanimità (operativa o metodologica che sia).Almeno fintantoché dura l’infanzia degli istituti.
 Gli interrogativi allora quelli suggeriti dal tenore stesso delle riserve che, in merito al d.e., si ascoltano o si indovinano più spesso.
 Un certo misoneismo dottrinario, per esempio, la paura istintiva delle novità. Non con riguardo a tutti i nostri autori, beninteso; ma l’impressione è che all’origine di alcuni stati d’animo di certe fughe a priori dal discorso altro non vi sia, talvolta, se non il suono delle parole messe in causa: “esistenziale”, “esistenza”, “esistere”, “esistenzialismo”.
 Cosa dire però, al riguardo? Il lessico del diritto dovrebbe bastare a se stesso, in tutti i casi, autoalimentarsi sempre? La r.c. non sarebbe libera di cercare le proprie creature dappertutto, di chiamarle con i nomi che preferisce? E comunque sia: davvero i fantasmi di Heidegger o di Sartre quando pure citati a proposito: con l’aggiunta magari delle ombre (più leggere) di Boris Vian, di Simone de Beauvoir, di Jacques Prévert, di Juliette Greco sarebbero tali da evocare niente più che orizzonti di sfrenatezza, di licenziosità, di capricci assecondati senza limiti? 
 Circa i timori di collasso poi rispetto all’area del danno alla persona e (presto o tardi) rispetto all’intero territorio della r.c.
La domanda da porre è, qui: fra il monte di denaro che sposta, annualmente, l’insieme dei danni “esistenziali/biolgici” (ove pur circoscritti ai settori degli incidenti stradali, degli infortuni di lavoro, della medical malpratice) e quello corrispondente al totale danni “esistenzial/non biologici” (quand’anche intesi nell’eccezione più ampia o generosa) il rapporto numerico quale potrà essere?  Cinquanta, cento contro uno? O la forbice è ancor più divaricata?.
Con riferimento alle letture più sorvegliate, poi quelle meno ambiziose o innovative. Ad esempio: il suggerimento di chi invita ad accontentarsi delle disposizioni di legge, vecchie e nuove, in cui si parla esplicitamente di danno “morale” o “non patrimoniale”. Fino a che punto (viene da chiedersi) è realistico, in Italia, nei confronti della responsabilità civile, pensare a un legislatore tempestivo nelle reazioni, organizzato linguisticamente, consapevole delle necessità di coerenza del sistema? Sin dove confidare, al giorno d’oggi, nella possibilità di ritocchi al c.c. minuziosi ma non capricciosi, analitici ma non frammentari?
 Più in generale: può darsi al passo con i tempi seriamente un’indicazione gestionaria che destina l’interprete, nei casi migliori, a ricorrenti acrobazie di tipo estensivistico, quando non a faticosi (e non sempre corretti) giochi di minesi, di trasportazione analogica?
 Circa le linee di chi punta, invece, su un’abrogazione radicale dell’art. 2059 c.c., o su un rimpiazzo di questa norma con clausole di respiro più vasto (sganciate comunque dal rimando dell’art. 185 c.p.). Sia pure, ma il quesito a parte ogni perplessità circa l’avverarsi (se, come, quando) di auspici consimili non potrà che essere allora: sotto il profilo della law in action quale sarebbe, in definitiva, la differenza rispetto agli assetti che l’introduzione di un modulo come il d.c. mira, concretamente, a promuovere?
 E’ plausibile che la figura al centro del presente volume non avrà, dinanzi a sé, un cammino in discesa. Così per un po’ di tempo; per qualche frangia della casistica, almeno. E ciò non tanto (è da credere) per la gravità delle obiezioni tecniche da affrontare. Ancor più peseranno, verosimilmente, le resistenze suggerite dallo scetticismo, dalla rassegnazione, da certe pigrizie diffuse magari dalla disinformazione, del gusto per la routine, dall’accidia.
 Ad esempio, l’abitudine (che talvolta si avverte presso gli interpreti) a ritenere che beni diversi dalla salute o dall’integrità psicofisica non risulterebbe protetti più di tanto, nel nostro ordinamento: non comunque in maniera diretta, non in contesti di tipo civilistico. 
 Oppure, l’inclinazione a pensare che le relazioni sociali in cui l’uomo esplica la sua personalità le attività quotidiane in cui ognuno realizza se stesso quasi mai si troverebbero al centro di specifiche previsioni di legge.
 La verità non è proprio in questo senso; e basterebbe, per convincerne, una scorsa agli articoli del nostro codice penale, quanto al primo punto; o l’esame di una qualsiasi raccolta di leggi (sull’ambiente, sul turismo, sulle bellezze artistiche, sullo sport, e così via) quanto al secondo.
 E tuttavia: per chi non sappia cosa cercare per chi muova dalla convinzione che non c’è niente da cambiare può non essere tanto facile, in effetti, accorgersi della ricchezza di combinazioni attraverso cui quei gruppi di materiali sono collegabili; e ancor meno semplice (sinché dura l’affetto di certe ombre) acquistate piena consapevolezza circa il rilievo che quelle previsioni normative, e quelle varie interdipendenze causali, possono assumere nell’illecito.
 Altro punto chiave: la propensione generalizzata a non varcare, nell’inchiesta sulla responsabilità, la prima fra le due fasi del giudizio, quella inerente all’an respondeatur. 
 Come se non toccasse al diritto privato al diritto privato interrogarsi (tanto più in sede di apprezzamento di una voce non patrimoniale) sulla misura in cui l’attento a questo o quel bene è destinato a sconvolgere l’esistenza della vittima. A turbare mettiamo un’attività di svago, di volontariato, un legale affettivo, una partecipazione sociale, una carriera di inventore della domenica. A compromettere un impegno sportivo, un appuntamento filodrammatico, il culto per la cucina domestica, il gusto per qualche collezione, per il mondo della palestra, per Internet, per qualche bricolage.
 Anche qui, però: non è detto sia a portata di tutti (non ancora) l’assuefazione a una prospettiva che obbliga, via via, ad immaginare quale base per quel conteggio, nei manuali o nei processi di r.c. l’intervento di un sociologo, di uno psicologo, di un vittimologo, di un antropologo; comunque, di un esperto capace di descrivere più o meno minuziosamente i vissuti (e non vissuti) della vittima su ambedue i fronti che interessano:

a) quello “dell’esistenziale/biologico” (cosa vorrà dire trovarsi menomato, accecato, azzoppato, contagiato, avvelenato, svirilizzato, assordato, sfregiato, etc);
b) quello “dell’esistenziale non biologico” (in cosa è destinata a peggiorare la quotidianità di chi si veda calunniato, insidiato nei suoi segreti, assediato dal rumore, dimenticato da chi dovrebbe mantenerlo, colpito nei suoi diritti di recluso; come può cambiare la vita di una donna molestata, di chi sia licenziato ingiustamente, o si trovi in casa un parente handicappato, di un bambino che perda la madre, di chi sia minacciato da un racket).
Come già per il danno biologico, che impiegato una decina d’anni, per vincere la sua battaglia, anche per il danno esistenziale l’impressione è che il pieno successo nel diritto civile sarà soprattutto una questione di tempo.
 Non occorreranno verosimilmente (quasi mai la r.c. ne ha bisogno) interventi specifici del legislatore. Preziosa resterà, casomai, l’opera della dottrina ed è anzi probabile che il convegno triestino del 1998 non sarà l’ultimo, in materia, e che al presente libro altri, in futuro, faranno seguito.
 Il compito più delicato, in vista di quel traguardo, dovrà svolgerlo come sempre la giurisprudenza. Basteranno anche pochi magistrati, non importa se oscuri o famosi, di cassazione o di merito, del nord o del sud. Purché questo si giudici attenti alle cose più che ai dogmi, refrattati agli slogan, capaci di guardare al mondo senza preconcetti; decisi a promuovere, sul terreno risarcitorio, quella piena valorizzazione della persona verso cui appare rivolto lo sviluppo della nostra società. 

*Professore Facoltà di Giurisprudenza, Trieste
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