Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994, n. 281

Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la

determinazione di fatti, stati e qualità per la prova dei quali è ammessa una dichiarazione del soggetto che tenga temporaneamente luogo della normale documentazione.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visto l'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1° ottobre 1993;

Adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Dichiarazioni temporaneamente sostitutive di fatti stati e qualità personali.

1. I soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche, che presentino all'amministrazione istanze tendenti ad ottenere provvedimenti che presuppongono l'accertamento o l'assenza di stati, fatti o qualità, indicati al comma 2, in luogo della esibizione della prescritta documentazione, possono rendere una dichiarazione temporanea sostitutiva, anche nel testo dell'istanza, purché quest'ultima, o la dichiarazione separata, rechino la sottoscrizione autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità:

a) l'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio;

b) l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle camere di commercio;

c) la qualità di legale rappresentante di società commerciali;

d) l'assenza, sia a carico di imprenditori individuali che di società commerciali, di procedure esecutive concorsuali o di procedure equivalenti secondo legislazioni straniere;

e) l'assenza di condanne per determinati reati;

f) l'assenza di comunicazione di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;

g) l'assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;

h) la regolare posizione rispetto ad obblighi tributari, nascenti dalla legislazione italiana o da legislazioni straniere;

i) lo stato di disoccupazione;

l) la qualità di invalido e il tipo o grado o classe o natura dell'invalidità, nonché l'iscrizione negli elenchi degli invalidi.

3. L'autenticazione della dichiarazione o della domanda viene effettuata, a richiesta degli interessati, dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione.

4. Della facoltà indicata nei precedenti commi viene data notizia al pubblico nei bandi o negli altri atti generali che prevedano la presentazione di domande; ovvero nelle istruzioni sulle modalità di compilazione delle domande dirette all'instaurazione delle varie pratiche, che l'amministrazione diffonde o pone a disposizione del pubblico mediante avvisi o stampati.

5. Gli impiegati che ricevono istanze o documenti presentati direttamente all'amministrazione, quando rilevano che l'istanza non è corredata dalla documentazione necessaria, oppure che la dichiarazione sostitutiva prevista dai precedenti commi o resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, manca della sottoscrizione o della relativa autenticazione, avvertono il presentatore della irregolarità e della facoltà prevista dal precedente comma 3.

6. La documentazione relativa agli stati, fatti e qualità indicati nel comma 2, viene richiesta dall'amministrazione all'interessato, prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.

7. L'invito a produrre la documentazione è effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, agli interessati, e contiene l'assegnazione di un termine adeguato, in relazione ai tempi normalmente occorrenti per l'acquisizione, al luogo dove essa va acquisita o alla residenza del soggetto onerato, per la produzione della documentazione stessa. Nel caso di provvedimenti plurimi, il termine è uguale per tutti gli interessati, e tiene conto dei tempi massimi presumibilmente occorrenti.

8. L'invito indicato nel comma precedente contiene l'avvertimento che, in caso di inosservanza anche parziale, il provvedimento favorevole all'interessato non potrà, allo stato, essere emesso.

9. Quando gli interessati risiedano nel comune sede dell'ufficio dove la documentazione deve essere presentata o nei comuni limitrofi, l'amministrazione ha facoltà di avvertirli che la decadenza si verificherà anche nel caso che la documentazione, tardivamente pervenuta, sia stata spedita per mezzo del servizio postale prima della scadenza del termine; negli altri casi, ha facoltà di stabilire che si considerino tempestivamente prodotti i documenti spediti per mezzo del servizio postale entro un determinato termine, anteriore a quello fissato per la presentazione dei documenti. Quando l'amministrazione non si avvalga di tali facoltà, i documenti si considerano prodotti tempestivamente quando, entro il termine fissato per la loro presentazione, siano stati spediti per mezzo del servizio postale.

Art. 2.

Divieto di accettazione di certificato del casellario giudiziario rilasciato a richiesta dell'interessato.

1. È fatto divieto agli uffici di accettare certificati di casellario giudiziale rilasciati a richiesta delle persone stesse, alle quali le iscrizioni si riferiscono.

Art. 3.

Discordanze tra dichiarazione temporaneamente sostitutiva e documentazione successivamente prodotta o acquisita.

1. Quando esistano discordanze tra la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, resa secondo le disposizioni dell'art. 1, e la documentazione successivamente prodotta dall'interessato o acquisita dall'ufficio, quest'ultimo invita l'interessato a rettificare la dichiarazione ovvero a regolarizzare la documentazione, entro un congruo termine. La rettificazione della dichiarazione può essere resa nelle stesse forme della dichiarazione temporaneamente sostitutiva o anche, se avvenga davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, senza formalità di autenticazione.

2. La mancata rettificazione o regolarizzazione entro il termine, quando causi incertezza sugli elementi da considerare essenziali ai fini dell'emanazione del provvedimento al quale la documentazione si riferisce, equivale a mancata presentazione della documentazione prescritta.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, e l'ufficio provvede ai necessari accertamenti, quando le discordanze sussistano soltanto tra i documenti prodotti dall'interessato in seguito all'invito di cui all'art. 1.

Art. 4.

Dichiarazioni temporaneamente sostitutive rese in forma orale.

1. Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di chi non sa o non può firmare possono essere rese oralmente dall'interessato, al funzionario competente a ricevere la dichiarazione, alla presenza di due testimoni maggiorenni. Il funzionario cura la trascrizione della dichiarazione e provvede alla autenticazione delle firme dei testimoni apposte in calce alla medesima.

2. Nel caso previsto dal precedente comma, a meno che non si tratti di impossibilità di scrivere dovuta a una causa transitoria, di breve durata non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 3, e si provvede d'ufficio ad ogni accertamento relativo ad eventuali discordanze nella documentazione o tra le dichiarazioni temporaneamente sostitutive e la documentazione.

Art. 5.

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa, sede di Trento e sezione autonoma di Bolzano.