Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130

Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

 

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 5, 6 e 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento contiene disposizioni attuative in materia di dichiarazioni sostitutive, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e si applica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri, alle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici, alle province, ai comuni e agli enti locali.

Art. 2.

Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva.

1. I soggetti che, nel produrre all'amministrazione istanze, debbano comprovare stati, fatti o qualità personali di cui al comma 2 possono presentare dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;

b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;

c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA;

g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

h) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;

i) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità;

l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;

m) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;

n) qualità di vivenza a carico e di esistenza in vita.

Art. 3.

Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto e vengono autenticate da quest'ultimo con le modalità di cui all'art. 20 della medesima legge n. 15/1968.

2. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. È obbligo di ciascuna unità organizzativa individuare e rendere noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti suddetti.

3. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

4. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, così come negli altri casi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, senza che sussistano irregolarità o falsità della stessa, costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 4.

Presentazione successiva della documentazione richiesta.

1. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 2 dell'art. 2 viene richiesta dall'amministrazione all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.

2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione, commisurato al termine complessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati.

3. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale.

Art. 5.

Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione.

1. Qualora le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentino delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall'interessato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà comunicazione all'interessato di tali irregolarità entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione.

2. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri.

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

Art. 7.

Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole unità organizzative predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, nonché per la documentazione mediante esibizione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Coordinamento con la normativa secondaria dei singoli Ministeri.

1. Resta salva la facoltà dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di adottare ulteriori norme di attuazione compatibili con quelle del presente regolamento, in relazione ad esigenze peculiari di ogni amministrazione, anche al fine di introdurre nuove ipotesi di ricorso all'autocertificazione.