Bollettino telematico mensile

 

 

 Anno I, n. 3, dicembre 1999

 

 

 

I DIRITTI DEL CONSUMATORE INFORMATICO

Con il varo del Decreto Legislativo n. 185 del 22 maggio 1999, il diritto di recesso ha trovato applicazione anche in materia di contratti a distanza. Anzi, a confronto del consumatore diretto, il consumatore informatico gode di alcune prerogative vantaggiose. Difatti, può recedere dall'acquisto, senza essere per questo obbligato a fornire alcuna motivazione.

Rendiamo disponibile il testo completo del decreto:

Decreto Legislativo n. 185/1999. Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

 

 

 

CONTRATTI A DISTANZA ED E-COMMERCE

È chiaro che la disciplina del contratto a distanza, oltre ad assicurare adeguata protezione a tutte le forme di compra-vendita mediate da un mezzo di comunicazione, risponde alla necessità primaria di mettere ordine in un settore nuovo ed in forte espansione: quello dell'e-commerce.

Sul punto, l'e-commerce è già regolamentato dall'art. 21 del Dlgs 114/98 che riforma la disciplina generale del commercio.

Vista l'importanza della materia, rendiamo disponibile il testo completo del Dlgs 114/98

Decreto Legislativo n. 114/1998. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio

 

 

 

I DIRITTI DEL CONSUMATORE SULLA RETE

In questi ultimi anni, molte sono state le associazioni che si sono distinte, per aver condotto significative battaglie a difesa dei diritti dei consumatori.

Offriamo qui l'indirizzo web di alcune delle più importanti:

Unione nazionale consumatori

Codacons

Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente

Altrettanto valido, per acquisire informazioni in tema di tutela del consumatore, è il newsgroup: news.it.diritto

 

 

 

 

A MARGINE

I principali diritti del consumatore informatico

Il Dlgs. 185/99 recepisce la direttiva comunitaria 97/7.

Affinché si possa parlare, in senso proprio e stretto, di contratto a distanza è necessario che la comunicazione tra fornitore e consumatore sia in linea esclusiva mediata da un mezzo, in tutte le fasi della contrattazione. Fornitore e consumatore, dall'inizio alla fine del contratto, non debbono avere nessun contatto fisico di alcun genere.

L'art. 1 definisce il consumatore (anche) in base agli scopi che persegue. Pur essendo, questa, una "norma" consolidata nell'ambito del diritto comunitario, non è mancato chi ha fatto opportunamente rilevare i limiti di un siffatto approccio.

È stato giustamente fatto osservare che i contratti a distanza attengono alle modalità con cui la transazione avviene e, dunque, trattasi di apprestare quelle tutele affinché tali modalità non si risolvano in un danno e/o inganno in capo al consumatore.

Le finalità perseguite dal consumatore non incidono nella transazione in senso stretto; la motivano, piuttosto, dall'esterno. Non sono, dunque, le motivazioni/finalità del consumatore a dover essere assunte come "crinale regolativo" della correttezza della contrattazione a distanza.

L'ambito delle procedure di tutela deve, piuttosto, focalizzarsi sulle proprietà/modalità intrinseche alla tipologia di contrattazione qui in esame.

Ampio è lo spettro dei diritti di informazione apprestati dall'art. 3 del Dlgs.

Il consumatore deve essere preventivamente e diffusamente informato: 1) sull'identità del fornitore; 2) sul suo indirizzo, qualora siano previste forme di pagamento anticipato; 3) sul prezzo del bene/servizio oggetto della transazione, al lordo di imposte e tasse; 4) sul prezzo di consegna; 5) sulle modalità del contratto; 6) sulle modalità di esecuzione del pagamento; 7) sulle modalità di esercizio del diritto di recesso; 8) sulle modalità e la tempistica della restituzione dei beni/servizi; 9) sull'eventuale costo delle procedure di comunicazione; 10) sul tempo di durata dell'offerta e del prezzo; 11) sull'eventuale durata minima del contratto.

Qualora il contratto abbia conclusione positiva, per effetto dell'art. 4 del Dlgs., l'insieme delle clausole prima elencate deve trovare regolare conferma scritta, prima o all'atto dell'esecuzione del contratto.

La conferma scritta, a sua volta, prevede i seguenti adempimenti: 1) condizioni e modalità del diritto di recesso; 2) indirizzo geografico della sede del fornitore, per la presentazione di eventuali reclami; 3) servizi di assistenza e garanzia fornita;4) condizioni di recesso successivo, in caso di contratti a durata indeterminata o superiore ad un anno.

Ciò che appare particolarmente rilevante è la modalità di esercizio del diritto di recesso, contemplato dall'art. 5 del Dlgs.

Importante è il principio, secondo cui il diritto di recesso è correlato direttamente al diritto ad essere informati. Ne consegue che i tempi per l'esercizio del recesso scattano dal giorno della ricezione delle informazioni complete.

In caso di informazioni tempestive, è possibile esercitare il diritto di recesso entro dieci giorni dalla ricezione dei beni/servizi.

In caso di informazioni tardive, il recesso avviene dieci giorni dopo che le informazioni siano state completate, ma non oltre tre mesi dopo la conclusione del contratto.

In caso di informazioni omesse, il recesso può avvenire entro tre mesi dalla ricezione dei beni/servizi.

Infine, il diritto di recesso non può esercitarsi a fronte di contratti: 1) di fornitura di servizi, la cui esecuzione abbia avuto inizio, con l'assenso del consumatore, prima del termine di sette giorni; 2) legati, in termini di prezzo, a fluttuazioni di mercato; 3) di fornitura di beni personalizzati e/o deteriorabili; 4) di fornitura di audiovisivi e software, qualora sia stato loro tolto il sigillo; 5) di fornitura di giornali, riviste e periodici; 6) di servizi di scommessa e lotteria.

 

 

 

 

  

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