CeSICoL

Centro Studi e Iniziative per le Comunità Locali

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus)

 

 

STATUTO

 

 

 

TITOLO I

FINALITÀ E CARATTERISTICHE

Articolo 1

(Denominazione)

La denominazione dell’Associazione è "CeSICoL – Centro Studi e Iniziative per le Comunità Locali (onlus)", per brevità anche indicabile come "CeSICoL - onlus".

Articolo 2

(Sede)

La sede sociale è in Biella , Costa delle Noci 5 . Potranno altresì essere istituite, ovunque, sedi secondarie e uffici.

Articolo 3

(Oggetto)

L’organizzazione denominata "CeSICoL – Centro Studi e Iniziative per le Comunità Locali (onlus)" è un’associazione culturale volontaria che si regge sulle prestazioni spontanee e gratuite dei soci e, in caso di necessità, fa ricorso a prestazioni, collaborazioni e consulenze esterne. In particolare, essa persegue finalità di promozione culturale, solidarietà sociale e dialogo civile, senza alcun scopo di lucro e attuando programmi di utilità sociale per il sostegno attivo alle comunità locali.

Articolo 4

(Ambito normativo)

L’ambito normativo in cui l’associazione opera è disciplinato, fra l’altro :

- dalla legge quadro sul volontariato (L. 266/1991);

- dalle disposizioni regolanti le attività delle "organizzazioni non lucrative di utilità sociale" ( Dlgs. 460/1997).

Articolo 5

(Entrate sociali)

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- dalle quote associative.

- da donazioni, elargizioni, sottoscrizioni e contribuzioni pubbliche;

- dai proventi derivanti da contratti di ricerca, da convenzioni, da partnerships, da consulenze e da collaborazioni e da altri servizi, che si concretino nell’ambito della realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse;

Articolo 6

(Caratteristiche della solidarietà sociale)

In virtù delle finalità di solidarietà sociale e di sostegno attivo alle comunità locali che la motivano, l’Associazione non rende cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore di soci, associati e partecipanti e di quanti in essa operano. Essa fornisce assistenza, consulenza e prestazioni nel campo della promozione culturale, artistica, formativa e sociale allo scopo di arrecare un aiuto generale alla crescita culturale, etica e civile delle comunità locali, con una particolare attenzione alle problematiche delle fasce socialmente svantaggiate e ai rapporti tra amministrazioni pubbliche, privati e cittadinanza.

 

 

TITOLO II

PROFILO E CAMPO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Articolo 7

(Princìpi dei progetti finalizzati)

In particolare, l’Associazione realizza progetti finalizzati ispirati ai seguenti princìpi:

- difesa e valorizzazione dei beni culturali locali;

- partecipazione dei cittadini alla vita e alle decisioni delle istituzioni locali;

- sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in ambito locale;

- tutela ed uso dei beni culturali da parte della popolazione;

- incremento della gestione democratica delle strutture culturali locali;

- potenziamento della ricerca nel campo della storia umana e naturale delle comunità locali;

- impegno intorno alle problematiche di carattere sociale;

- diffusione tra i cittadini, in particolare tra i giovani, dei princìpi di libertà, di democrazia, di solidarietà e di dialogo civile posti a base della Costituzione della Repubblica Italiana e di tutti gli Atti Costitutivi delle Comunità Europee.

Articolo 8

(I progetti finalizzati)

L’Associazione:

- effettua ricerche storiche, sociali e culturali per la valorizzazione e il potenziamento delle risorse delle comunità locali;

- elabora progetti per le amministrazioni pubbliche, miranti al miglioramento della qualità della vita sociale, ambientale e relazionale delle comunità locali;

- esegue piani di fattibilità per la pianificazione di interventi tesi al miglioramento degli standards di rendimento delle istituzioni locali;

- propone iniziative culturali, artistiche, educative, informative e formative per la trasformazione positiva dell’habitat locale e la preparazione di figure professionali rispondenti ai requisiti di specializzazione e complessità richiesti dal mercato del lavoro;

- effettua ricerche e studi intorno alle aree dell'esclusione sociale e della emarginazione culturale, per concorrere all'estensione dei princìpi di libertà e dei diritti di democrazia;

- conduce indagini sulle modalità produttive e sulle forme di rappresentanza dei lavori, per il consolidamento dei diritti di democrazia dei lavoratori;

promuove, con progetti ed iniziative ad hoc anche su Internet, la diffusione tra le comunità locali delle nuove tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (ICT), con particolare riguardo al TELELAVORO, per migliorare i livelli di comunicazione tra istituzioni e cittadini e gli standards di interoperatività tra soggetti pubblici e privati e tra gli stessi operatori privati.

Articolo 9

(Partnerships, collaborazioni, convenzioni, contratti e contribuzioni varie)

L’Associazione sottopone e propone le proprie ricerche sociali, i propri progetti culturali e le proprie iniziative alla attenzione e alla decisione di amministrazioni pubbliche ed organizzazioni culturali e sociali pubbliche e private, allo scopo di realizzare partnerships, collaborazioni, patrocini, convenzioni e/o contratti di ricerca e contribuzioni di natura varia, onde conseguire in linea ottimale le sue proprie finalità statutarie.

Articolo 10

(Incontri pubblici)

Su proposta di singoli associati oppure del Consiglio Direttivo possono tenersi incontri su argomenti e temi di interesse pubblico. Gli incontri, a scadenza varia, sono aperti alla partecipazione di personalità esterne e della cittadinanza; tali incontri possono tenersi in luoghi differenti dalla sede dell'Associazione.

Articolo 11

(Carattere di pubblicità)

L’Associazione intende attribuire un carattere pubblico al proprio operato. Allo scopo di garantire trasparenza, larga utenza e accessibilità pubblica immediata alle proprie iniziative, essa si dota, fin dall’inizio, di un autonomo "sito web", sul quale riversare il materiale progressivamente elaborato. Sul "sito web" dell’Associazione, parimenti, saranno inserite tutte le informazioni ritenute necessarie al pieno sviluppo delle risorse delle comunità locali e, non ultima, una "newsletter" periodica, fruibile gratuitamente.

Articolo 12

(Non commercialità)

Le pubblicazioni dell’Associazione non hanno alcun carattere di commercialità e vengono cedute gratuitamente agli associati. Nel caso di cessione a terzi, vengono fatte salve le spese di spedizione. Per istituzioni, organizzazioni politiche, organizzazioni sindacali e associazioni professionali, oltre alle spese di spedizione, vengono fatte salve le spese di stampa. Alle altre organizzazioni onlus le pubblicazioni dell’Associazione sono cedute gratuitamente.

Articolo 13

(Attività istituzionali e attività connesse)

L’Associazione svolge le attività istituzionali previste dall’Oggetto sociale e quelle strettamente connesse al perseguimento delle sue finalità sociali. Le attività connesse, in ogni caso, non possono assurgere mai al rango di "prevalenti" e non possono mai comportare spese superiori ai 2/3 delle uscite sociali.

Articolo 14

(Utili sociali)

L’Associazione non persegue alcun profitto e alcun utile finanziario; gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere redistribuiti tra i soci, nemmeno indirettamente, ma vanno riutilizzati per la conduzione delle attività istituzionali e delle attività connesse, per l’esclusivo perseguimento dei fini statutari.

Articolo 15

(Sigla onlus)

L’Associazione assume la denominazione onlus in ogni segno distintivo o comunicazione.

 

TITOLO III

SOCI - ORGANI SOCIALI - ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 16

(Diritti dei soci - Quote sociali )

Ogni socio ha pieno diritto di informazione , di voto e di partecipazione a tutte le attività sociali.

Le quote sociali non sono trasmissibili né rivalutabili.

È esclusa ogni possibilità di limitazione dei diritti dei soci in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il versamento della quota sociale non può essere inferiore a Ł. 250.000 (Euro 129,11) per i soci fondatori e Ł. 150.000 (Euro 77,47) per i soci ordinari.

Si intende che le quote sociali vengono calcolate su base annua . Stanti i valori minimi sopra espressi le quote possono essere modificate dall’Assemblea ordinaria allorché in tal senso si esprime la maggioranza dei presenti. La proposta di modificare le quote sociali può essere formulata da singoli associati e/o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17

(Organi sociali)

Sono organi della associazione a) l’Assemblea dei soci ; b) il Consiglio Direttivo ; c) Il Presidente.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 18

(Sovranità dell’assemblea)

L'organo sovrano dell’Associazione è l'assemblea dei soci nel corso della quale i soci possono esprimere liberamente le loro opinioni, esercitare senza alcuna limitazione e discriminazione il diritto di voto, effettuare i controlli previsti dallo Statuto e dalla legge.

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci maggiori di età e dai rappresentanti dei soci minorenni che risultino in regola con il versamento delle quote associative come stabilite dal presente Statuto e dall’Assemblea dei soci.

Articolo 19

(Convocazione dell’Assemblea)

L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata almeno una volta all’anno , entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio dal Presidente dell’associazione e deve avere come oggetto almeno l’approvazione del bilancio.

La stessa può procedere in seduta straordinaria a seguito di:

- convocazione del Presidente.

- espressa delibera del Consiglio Direttivo,

- richiesta scritta proveniente da almeno un decimo dei soci .

In questi ultimi due casi il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione dell’Assemblea entro e non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell’Assemblea avviene in forma scritta almeno sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione , mediante affissione di avviso nella bacheca sociale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria , elettronica, fax o telegramma. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno dei lavori, ivi compresa una bozza del bilancio , se e quando ne sia prevista l’approvazione.

L’Assemblea può altresì validamente deliberare quando sono presenti tutti i soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti gli intervenuti si dichiarino edotti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Articolo 20

(Rappresentanza in assemblea)

In sede assembleare i soci possono farsi rappresentare da altri soci, facendo esibire delega scritta, da annottare sul libro verbali.

A capo di una stessa persona non è ammesso un numero di deleghe superiore a due.

Ogni socio ha un voto , qualunque sia la propria qualifica ed il valore del contributo associativo versato.

Articolo 21

(Deliberazioni dell’Assemblea)

L’Assemblea :

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;

- approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo;

- delibera sull’indirizzo dell’attività sociale a seguito di proposta formulata dal Consiglio Direttivo , ed in particolare sul "piano triennale";

- delibera sulle modificazioni dello Statuto Sociale e dei Regolamenti e sullo scioglimento dell’associazione;

- delibera su ogni altra questione sottoposta alla sua competenza;

Ai sensi dell’ Articolo 21 del Codice Civile le deliberazioni assembleari vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti . Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal socio più anziano ed elegge tra gli intervenuti un Segretario. A questi è rispettivamente affidata la conduzione dei lavori e la redazione del relativo verbale.

I verbali delle assemblee dei soci sono trascritti su un apposito libro consultabile, in qualsiasi momento, da qualsiasi socio.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

(Funzioni , struttura ed eleggibilità del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero sempre dispari e minimo di tre soci e determina le linee programmatiche dell’attività; accerta che gli organi esecutivi agiscano in conformità a tali linee; redige, approva e presenta all’Assemblea il bilancio; delibera sull’ammissione dei soci; decide su quanto demandato al suo esame.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente con funzioni di Direttore organizzativo ed un Segretario-Tesoriere . La funzione di Segretario e quella di Tesoriere possono essere separate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed ogni suo membro è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione .

Articolo 23

(Deliberazioni del Consiglio Direttivo) .

Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno quattro volte all’anno delle quali almeno uno per l’esame del bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea dei soci.

Ogni membro dispone di un voto.

Tutte le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei membri del Consiglio.

IL PRESIDENTE

Articolo 24

(Funzioni del Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, coordina ed indirizza le singole iniziative, esercita funzioni di controllo dell’attività sociale e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci ;

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

 

TITOLO IV

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Articolo 25

(Esercizi sociali )

Gli esercizi sociali durano dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno solare.

Articolo 26

(Bilancio di esercizio)

Il bilancio annuale di esercizio è consuntivo e preventivo e dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo con chiarezza e precisione ed essere ispirato a criteri di verità , prudenza e trasparenza .

 

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

SCIOGLIMENTO

Articolo 27

(Scioglimento)

In caso di scioglimento l’Associazione devolverà ad altra/e onlus o a fini di pubblica utilità il proprio patrimonio; su ciò è chiamata a decidere l’assemblea dei soci , fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge e sentito , ove necessario, il competente organismo di controllo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si intendono richiamate e trascritte tutte le norme di legge vigenti in materia.