COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l'associazione culturale denominata
"CENTRO STUDI CIVIS", con sede a Frosinone in via Marco Minghetti
n.27; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di
legge in materia.
ART. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione, apartitica, ha carattere volontario
e non ha fini di lucro. I soci sono tutti tenuti ad un comportamento corretto
sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi nonché
all'accettazione delle norme del presente Statuto.
L'associazione potrà aderire quale socio ad
altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare
ad enti con scopi sociali ed umanitari.
ART. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
La durata dell'Associazione è illimitata.
ART. 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha lo scopo di promuovere, nell'ambito
della Provincia di Frosinone, attività di carattere culturale -
scientifico - politico e di informazione al fine di sollecitare la partecipazione
popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione
di partito. Al centro dell'attività dell'associazione si pongono
lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione
e l'aggiornamento culturale nei settori della politica, dell'economia,
dei problemi sociali e del tempo libero. L'associazione potrà anche
promuovere attività ricreative e di servizi organizzati per favorire
la maggiore conoscenza ed integrazione sociale, in Italia ed in Europa.
Particolare risalto verrà dato alle attività
di formazione e di aggiornamento culturale, con la costituzione di comitati
o gruppi di studio e di ricerca. In particolare l'Associazione:
1. diffonde, promuovendo il più possibile
l'associazionismo, la cultura della solidarietà umana, dell'equità,
della giustizia e dell'uguaglianza sociale tesa a sviluppare un più
alto senso civico, quale presupposto per la soluzione di problemi di comune
interesse.
A tal fine si pone come riferimento di quelle forze
e di quelle espressioni sociali che in tali valori si identificano.
2. Cura la eventuale pubblicazione di libri
bianchi, di quaderni d'inchiesta, libri e documenti di vario tipo.
3. Esegue ricerche su questioni di particolare
rilevanza.
4. Promuove iniziative di autofinanziamento
nei settori della formazione, informazione e diffusione nonché ogni
altra attività idonea a questo scopo.
5. Avvia e mantiene contatti con il mondo economico,
imprenditoriale, commerciale, artigianale, produttivo in genere, con quello
scolastico giovanile con le associazioni religiose o laiche, sociali, culturali,
sportive, private, pubbliche, con quelle del volontariato e con le organizzazioni
sociali-sindacali.
L'Associazione si propone di svolgere il suo programma
con la partecipazione attiva dei soci.
Il Comitato Direttivo, per l'elaborazione di particolari
studi e ricerche, può costituire Commissioni di Lavoro o Gruppi
di Studio, chiamando a partecipare anche esperti e studiosi esterni all'Associazione.
Le Commissioni o i Gruppi, al termine del loro lavoro,
promuoveranno una riunione a cui possono partecipare tutti i Soci per dibattere
le conclusioni.
I testi verranno sottoposti al Comitato Direttivo
e, se accettati, impegneranno l'Associazione.
L'Associazione offre la propria collaborazione ad
Enti ed Organismi, pubblici e privati, italiani e stranieri, ad organizzazioni
sociali e sindacali, ad imprese per lo sviluppo di ogni iniziativa giuridica
idonea al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
ART. 5 - REQUISITI
DEI SOCI
Possono essere soci dell'Associazione i cittadini
italiani, o stranieri residenti in Italia, dotati di sentimenti e comportamenti
democratici ed ispirati da sani principi morali.
Potranno inoltre essere soci: Associazioni, Circoli,
Enti pubblici e privati aventi attività e scopi non in contrasto
con quelli dell'Associazione.
I soci sono classificati in tre categorie:
1. Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato
alla costituzione dell'Associazione;
2. Soci Benemeriti: coloro che, per la loro
personalità, frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente
o per aver svolto attività a favore della stessa, ne abbiano sostenuto
l'attività e la sua valorizzazione. L'appartenenza alle categorie
di Socio Benemerito verrà decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio
Direttivo;
3. Soci Ordinari: coloro che perseguono le
finalità associative, sono in regola con la quota d'iscrizione ed
hanno versato il contributo annuo ordinario.
La qualità di socio comporta la possibilità
di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni della stessa.
ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati
rivolta per iscritto al Consiglio Direttivo, previa presentazione da parte
di un socio. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci
è deliberata dal Consiglio Direttivo.
ART. 7 - DOVERI DEI SOCI
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero
e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese
dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio può venire meno per i
seguenti motivi:
a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
b. per esclusione deliberata dal Consiglio
Direttivo;
c. per accertati motivi di incompatibilità;
d. per aver contravvenuto alle norme ed obblighi
del presente statuto;
e. per mancato adempimento degli impegni assunti
a qualunque titolo verso l'Associazione;
f. per ritardato pagamento dei contributi annui
ordinari;
g. per qualunque altro motivo che riguardi
indegnità o che possa arrecare danno morale e materiale all'Associazione;
A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà,
almeno una volta all'anno, alla revisione della lista dei soci.
ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Organi dell'Associazione sono :
a. l'Assemblea;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Probiviri;
e. i Revisori dei Conti.
ART. 10 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è l'Organo Sovrano dell'Associazione.
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi annui ordinari.
L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno,
entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno
precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo. Inoltre, l'Assemblea
può essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a. per decisione del Consiglio Direttivo;
b. su richiesta, indirizzata al Presidente,
di almeno i tre quinti dei soci.
ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Le Assemblee, ordinarie e straordinarie sono convocate
con avviso affisso, almeno 20 (venti) giorni prima, nei locali dell'Associazione;
in caso di urgenza il termine di avviso può essere ridotto a 10
(dieci) giorni.
ART. 12 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente
costituita, in prima convocazione, con la presenza fra gli altri soci,
di almeno la metà più uno, nel loro insieme, dei soci fondatori
e dei soci benemeriti. In seconda convocazione, essa è validamente
costituita con la presenza di almeno due quinti, nel loro insieme, dei
soci benemeriti e fondatori.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente
costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza fra
gli altri soci, di almeno due quinti, nel loro insieme, dei soci fondatori
e dei soci benemeriti.
È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi
per iscritto, in numero non superiore ad una, esclusivamente ad altro socio.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione
o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea ordinaria
sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.
Il Presidente ha la facoltà, quando lo ritenga
opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea,
fungendo questi da segretario.
L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in
seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più
uno dei voti espressi.
In caso di parità dei voti, l'Assemblea deve
essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che
in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più
uno dei voti espressi.
Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria
devono essere demandate da un notaio scelto dal Presidente.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto
vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
ART. 13 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su
decisioni del Presidente e, per argomenti di particolare importanza, la
votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente
dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere gli scrutatori
fra i presenti nel numero che riterrà necessario.
ART. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
All'Assemblea spettano i seguenti compiti in sede
ordinaria:
1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi
e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo
ed i Revisori dei Conti;
3. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo,
le quote di ammissione ed i contributi associativi;
4. deliberare sulle direttive di ordine generale
dell'Associazione e sull'attività, da essa svolta e da svolgere,
nei vari settori di sua competenza;
5. deliberare su ogni altro argomento di carattere
ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, in
sede straordinaria;
6. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
7. deliberare sulle proposte di modifica dello
Statuto;
8. deliberare su ogni altro argomento di carattere
straordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo.
ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
1. eleggere nel proprio seno il Presidente,
alla prima riunione;
2. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività
dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e, secondo
le direttive dell'Assemblea, assumere tutte le iniziative del caso;
3. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi
da sottoporre all'Assemblea, secondo le proposte di Presidenza;
4. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale
e finanziario che acceda all'ordinaria amministrazione;
5. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto
al suo esame dal Presidente;
6. procedere, all'inizio di ogni anno sociale,
alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti
di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in
caso contrario;
7. in caso di necessità, verificare
la permanenza dei requisiti suddetti;
8. deliberare l'accettazione delle domande
per l'ammissioni di nuovi soci;
9. deliberare sull'adesione e partecipazione
dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano
l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti
da scegliere tra i soci;
10. nominare i membri delle Commissioni Culturali;
11. delegare e revocare insindacabilmente,
nelle Regioni, Province e Comuni della Repubblica Italiana, ad uno o più
propri soci la rappresentanza dell'Associazione per il conseguimento degli
scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto;
12. fissare le quote di ammissione e i contributi
associativi per il periodo fino alla convocazione della prima assemblea
che delibererà in proposito.
Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni,
può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di
studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice
per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità
dei voti, prevale il voto del Presidente.
ART. 16 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da sette a
quindici membri, eletti dall'Assemblea dei soci, con lista aperta a scrutinio
segreto.
Almeno due terzi del Consiglio Direttivo, con arrotondamento
alla cifra superiore, deve essere composto da soci fondatori o soci benemeriti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e,
comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche
sociali.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere
riconfermati. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed, in caso di
dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più
dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo
ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio
stesso fino al limite statutario.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione
in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso spese autorizzate ed
effettivamente sostenute.
ART. 17 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica
convocazione, possibilmente una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano quattro componenti.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza
di almeno la maggioranza dei componenti e sono presieduti dal Presidente
o, in sua assenza, da Consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte
constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e da un Consigliere
con funzione di Segretario. Soltanto il Consigliere, con specifica delibera,
ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia
opportuno e conveniente dare pubblicità.
ART. 18 - COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti,
di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità
generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al
Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione
sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in
particolare, l'attuazione della deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri
parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
Il Presidente dura in carica un triennio e comunque
fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave e permanente, giudicato tale
dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere in sostituzione
del precedente, altro Presidente che rimarrà in carica sino alla
successiva Assemblea ordinaria.
ART. 19 - COMPITI DEL COLLEGIO
PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri sovrintende e sorveglia
il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.
Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzioni
di eventuali controversie che sorgessero sia tra i soci che tra l'Associazione
ed i soci, ed emetterà, in merito, le proprie decisioni da intendersi
inappellabili.
L'Associazione ed ogni socio sono obbligati a rimettere
alla decisione del Collegio dei Probiviri la soluzione di tutte le controversie
che comunque riguardano l'interpretazione o l'applicazione delle norme
statutarie, delle deliberazioni prese legalmente dagli Organi sociali competenti,
fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri
le decisioni sulla legittimità della esclusione dei soci dalla Associazione,
proposta dall'Assemblea, dal Comitato Direttivo o dall'Ufficio di Presidenza,
nei casi previsti dall'Art. 15.
Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena
di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto
che determina la controversia.
I membri del Collegio non riceveranno alcuna remunerazione
in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese autorizzate
ed effettivamente sostenute.
ART. 20 - ELEZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I membri del Collegio dei Probiviri potranno variare
da tre a cinque e sono nominati dall'Assemblea ordinaria esclusivamente
fra soci fondatori e benemeriti che non ricoprono altre cariche nell'Associazione.
Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o impedimento da parte di uno
o più membri del Collegio, ma nel totale inferiore alla metà
dei suoi componenti, il Collegio potrà nominare per cooptazione,
sempre tra i soci fondatori e benemeriti, i membri mancanti sino alla assemblea
convocata per qualsiasi motivo.
Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio
Presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere
i contatti necessari ed opportuni con il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta
il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente
almeno due membri.
ART. 23 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
1. dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto
dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
2. dai contributi annui ordinari dei soci delle
tre categorie, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria, su proposta
del Consiglio Direttivo;
3. dai versamenti volontari dei soci delle
tre categorie;
4. da eventuali contributi straordinari, in
relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità
eccedenti quelle del bilancio ordinario;
5. da contributi di Pubbliche Amministrazioni,
Eni Locali, Istituti di Credito e da enti in genere;
6. dai lasciti, donazioni o sovvenzioni di
terzi o dei soci delle tre categorie.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica
soluzione anticipatamente.
ART. 24 - DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno
solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte
dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far
parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale
per tutto l'anno solare in corso.
ART. 25 - DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte
dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
ART. 26 - ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità
dell'Associazione è affidata al Consigliere scelto dal Presidente.
ART. 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà
uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante
dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Presidente.
ART. 28 - REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione
del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento
interno da elaborassi a cura del Consiglio Direttivo.
ART. 29 - RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente
statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano.