Centro Studi Civis 
 
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COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

 ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l'associazione culturale denominata "CENTRO STUDI CIVIS", con sede a Frosinone in via Marco Minghetti n.27; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

 ART. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione, apartitica, ha carattere volontario e non ha fini di lucro. I soci sono tutti tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
L'associazione potrà aderire quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

 ART. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
La durata dell'Associazione è illimitata.

 ART. 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha lo scopo di promuovere, nell'ambito della Provincia di Frosinone, attività di carattere culturale - scientifico - politico e di informazione al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito. Al centro dell'attività dell'associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale nei settori della politica, dell'economia, dei problemi sociali e del tempo libero. L'associazione potrà anche promuovere attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale, in Italia ed in Europa.
Particolare risalto verrà dato alle attività di formazione e di aggiornamento culturale, con la costituzione di comitati o gruppi di studio e di ricerca. In particolare l'Associazione:
1. diffonde, promuovendo il più possibile l'associazionismo, la cultura della solidarietà umana, dell'equità, della giustizia e dell'uguaglianza sociale tesa a sviluppare un più alto senso civico, quale presupposto per la soluzione di problemi di comune interesse.
A tal fine si pone come riferimento di quelle forze e di quelle espressioni sociali che in tali valori si identificano.
2. Cura la eventuale pubblicazione di libri bianchi, di quaderni d'inchiesta, libri e documenti di vario tipo.
3. Esegue ricerche su questioni di particolare rilevanza.
4. Promuove iniziative di autofinanziamento nei settori della formazione, informazione e diffusione nonché ogni altra attività idonea a questo scopo.
5. Avvia e mantiene contatti con il mondo economico, imprenditoriale, commerciale, artigianale, produttivo in genere, con quello scolastico giovanile con le associazioni religiose o laiche, sociali, culturali, sportive, private, pubbliche, con quelle del volontariato e con le organizzazioni sociali-sindacali.
L'Associazione si propone di svolgere il suo programma con la partecipazione attiva dei soci.
Il Comitato Direttivo, per l'elaborazione di particolari studi e ricerche, può costituire Commissioni di Lavoro o Gruppi di Studio, chiamando a partecipare anche esperti e studiosi esterni all'Associazione.
Le Commissioni o i Gruppi, al termine del loro lavoro, promuoveranno una riunione a cui possono partecipare tutti i Soci per dibattere le conclusioni.
I testi verranno sottoposti al Comitato Direttivo e, se accettati, impegneranno l'Associazione.
L'Associazione offre la propria collaborazione ad Enti ed Organismi, pubblici e privati, italiani e stranieri, ad organizzazioni sociali e sindacali, ad imprese per lo sviluppo di ogni iniziativa giuridica idonea al raggiungimento delle finalità sopra indicate.

  ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI
Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani, o stranieri residenti in Italia, dotati di sentimenti e comportamenti democratici ed ispirati da sani principi morali.
Potranno inoltre essere soci: Associazioni, Circoli, Enti pubblici e privati aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.
I soci sono classificati in tre categorie:
1. Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
2. Soci Benemeriti: coloro che, per la loro personalità, frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o per aver svolto attività a favore della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. L'appartenenza alle categorie di Socio Benemerito verrà decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;
3. Soci Ordinari: coloro che perseguono le finalità associative, sono in regola con la quota d'iscrizione ed hanno versato il contributo annuo ordinario.
La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni della stessa.

 ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati rivolta per iscritto al Consiglio Direttivo, previa presentazione da parte di un socio. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

 ART. 7 - DOVERI DEI SOCI
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

 ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
b. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
c. per accertati motivi di incompatibilità;
d. per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto;
e. per mancato adempimento degli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
f. per ritardato pagamento dei contributi annui ordinari;
g. per qualunque altro motivo che riguardi indegnità o che possa arrecare danno morale e materiale all'Associazione;
A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà, almeno una volta all'anno, alla revisione della lista dei soci.

 ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Organi dell'Associazione sono :
a. l'Assemblea;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Probiviri;
e. i Revisori dei Conti.

 
ART. 10 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è l'Organo Sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi annui ordinari. L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo. Inoltre, l'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a. per decisione del Consiglio Direttivo;
b. su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno i tre quinti dei soci.

 ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Le Assemblee, ordinarie e straordinarie sono convocate con avviso affisso, almeno 20 (venti) giorni prima, nei locali dell'Associazione; in caso di urgenza il termine di avviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni.

 ART. 12 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza fra gli altri soci, di almeno la metà più uno, nel loro insieme, dei soci fondatori e dei soci benemeriti. In seconda convocazione, essa è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti, nel loro insieme, dei soci benemeriti e fondatori.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza fra gli altri soci, di almeno due quinti, nel loro insieme, dei soci fondatori e dei soci benemeriti.
È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto, in numero non superiore ad una, esclusivamente ad altro socio.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea ordinaria sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.
Il Presidente ha la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.
L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità dei voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate da un notaio scelto dal Presidente.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

 ART. 13 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisioni del Presidente e, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere gli scrutatori fra i presenti nel numero che riterrà necessario.

 ART. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
All'Assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:
1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
3. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
4. deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività, da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di sua competenza;
5. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, in sede straordinaria;
6. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
7. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
8. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
1. eleggere nel proprio seno il Presidente, alla prima riunione;
2. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e, secondo le direttive dell'Assemblea, assumere tutte le iniziative del caso;
3. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, secondo le proposte di Presidenza;
4. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che acceda all'ordinaria amministrazione;
5. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
6. procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
7. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
8. deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissioni di nuovi soci;
9. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
10. nominare i membri delle Commissioni Culturali;
11. delegare e revocare insindacabilmente, nelle Regioni, Province e Comuni della Repubblica Italiana, ad uno o più propri soci la rappresentanza dell'Associazione per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto;
12. fissare le quote di ammissione e i contributi associativi per il periodo fino alla convocazione della prima assemblea che delibererà in proposito.
Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

 ART. 16 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da sette a quindici membri, eletti dall'Assemblea dei soci, con lista aperta a scrutinio segreto.
Almeno due terzi del Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da soci fondatori o soci benemeriti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed, in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso spese autorizzate ed effettivamente sostenute.

 ART. 17 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano quattro componenti.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e sono presieduti dal Presidente o, in sua assenza, da Consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e da un Consigliere con funzione di Segretario. Soltanto il Consigliere, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

  ART. 18 - COMPITI DEL PRESIDENTE Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, l'attuazione della deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
Il Presidente dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave e permanente, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere in sostituzione del precedente, altro Presidente che rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.

  ART. 19 - COMPITI DEL COLLEGIO PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri sovrintende e sorveglia il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.
Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzioni di eventuali controversie che sorgessero sia tra i soci che tra l'Associazione ed i soci, ed emetterà, in merito, le proprie decisioni da intendersi inappellabili.
L'Associazione ed ogni socio sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la soluzione di tutte le controversie che comunque riguardano l'interpretazione o l'applicazione delle norme statutarie, delle deliberazioni prese legalmente dagli Organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità della esclusione dei soci dalla Associazione, proposta dall'Assemblea, dal Comitato Direttivo o dall'Ufficio di Presidenza, nei casi previsti dall'Art. 15.
Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.
I membri del Collegio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute.

 ART. 20 - ELEZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I membri del Collegio dei Probiviri potranno variare da tre a cinque e sono nominati dall'Assemblea ordinaria esclusivamente fra soci fondatori e benemeriti che non ricoprono altre cariche nell'Associazione.
Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o impedimento da parte di uno o più membri del Collegio, ma nel totale inferiore alla metà dei suoi componenti, il Collegio potrà nominare per cooptazione, sempre tra i soci fondatori e benemeriti, i membri mancanti sino alla assemblea convocata per qualsiasi motivo.
Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due membri.

  ART. 23 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
1. dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
2. dai contributi annui ordinari dei soci delle tre categorie, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo;
3. dai versamenti volontari dei soci delle tre categorie;
4. da eventuali contributi straordinari, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
5. da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Eni Locali, Istituti di Credito e da enti in genere;
6. dai lasciti, donazioni o sovvenzioni di terzi o dei soci delle tre categorie.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione anticipatamente.

 ART. 24 - DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

 ART. 25 - DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

  ART. 26 - ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Consigliere scelto dal Presidente.

 ART. 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Presidente.

 ART. 28 - REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborassi a cura del Consiglio Direttivo.

 ART. 29 - RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

 

collegio dei Probiviri