ORDINANZA MINISTERIALE N° 190
Ordinanza
Ministeriale n. 190
VISTA la legge 437 del 27.10.95 che ha disciplinato la stipula dei
contratti a tempo determinato per l'insegnamento nelle Istituzioni di alta cultura secondo
l'ordine di graduatoria degli aspiranti; O R D I N A:
ART. 1. Entro l' 8 ottobre 1999 gli aspiranti, inseriti nelle
graduatorie nazionali citate in premessa, sono obbligati a produrre, debitamente
compilata, la scheda allegata alla presente ordinanza. ART. 2. La mancata o tardiva presentazione della scheda da parte
dell'aspirante si intende come preventiva rinuncia alla sua individuazione quale
destinatario di un rapporto di lavoro a tempo determinato per tutte le graduatorie in cui
l'aspirante risulti incluso. ART. 3. I docenti già di ruolo nei Conservatori di musica
nonché i destinatari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere
dall'1.11.1999, anche se per discipline diverse da quelle per le quali può essere
conferita la supplenza, non saranno individuati quali destinatari della proposta di
contratto di lavoro a tempo determinato salvo richiesta da esplicitare mediante
presentazione della scheda di cui all'art. 1. ART. 4. Nella predetta scheda, relativamente alle sedi, gli
interessati potranno esprimere nuove preferenze, in ordine di interesse decrescente,
modificando anche le tre preferenze prioritarie già indicate, a suo tempo, nella domanda
di aggiornamento/inclusione nelle graduatorie citate. ART. 5. Resta fermo che la precedenza assoluta di cui all'art.
272 c. 10 del T.U. 10.4.94, n. 297, opera
esclusivamente rispetto alle prime tre sedi indicate nella scheda ed unicamente con
riferimento alla tipologia di supplenza (annuale o temporanea) espressamente richiesta
dall'interessato per dette tre sedi. ART. 6. Tutte le sedi saranno prese in considerazione secondo
l'ordine e la tipologia (annuale ovvero temporanea) indicate dagli interessati in
relazione a ciascuna graduatoria nella quale l'aspirante è incluso. In tal senso è
modificato l'art. 13 c. 3 ultimo periodo dell'O.M. n. 455/96. ART. 7. Ai fini del conferimento delle supplenze le sezioni
staccate devono essere chieste separatamente rispetto al Conservatorio dal quale
dipendono. ART. 8. Ciascun aspirante dovrà presentare una sola scheda
presso un solo Conservatorio, scelto dallo stesso aspirante (sede più vicina al luogo di
residenza, più facilmente raggiungibile, più gradita per diversi motivi, ecc.). ART. 9. Il candidato incluso in più graduatorie, che rinunci
alla proposta di rapporto di lavoro a tempo determinato ottenuta in una graduatoria, viene
considerato rinunciatario in relazione a tutte le graduatorie in cui è inserito; a meno
che lo stesso, in occasione della suddetta rinuncia, non dichiari espressamente di
preferire la nomina per una determinata graduatoria. Anche la suddetta rinuncia si
riferisce solamente all'anno accademico successivo alla data di scadenza di presentazione
della suddetta scheda. ART. 10. Al fine di assegnare le sedi resesi disponibili a
seguito di eventuali rinunce agli aspiranti meglio collocati in graduatoria,
l'individuazione dei destinatari della proposta di contratto individuale di lavoro a tempo
determinato mediante procedimento automatizzato sarà effettuata per tre volte ed ogni
volta pubblicata presso tutti i Conservatori e notificata agli interessati con telegramma. ART. 11. L'accettazione della proposta di contratto di lavoro a
tempo determinato deve avvenire telegraficamente entro la mezzanotte del giorno successivo
a quello del ricevimento della proposta stessa. La mancata risposta entro il termine
predetto è considerata rinuncia a tutti gli effetti. ART. 12. Per quanto non disciplinato nella presente ordinanza,
si fa rinvio all'O.M. n. 455/96. La presente ordinanza sarà inviata agli organi di controllo. Roma, 3 agosto 1999 IL MINISTRO
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