Regolamento concernente le modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla legge 3.5.1999, n. 124

TITOLO I
PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E SECONDARIA, IVI COMPRESI I LICEI ARTISTICI E GLI ISTITUTI D’ARTE, E PERSONALE EDUCATIVO

Art. 1
Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti

1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte e del personale educativo sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. E’ confermata l’eventuale presenza in due province e/o in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

2. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50 per cento dei posti a tale fine annualmente assegnabili, dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui all’articolo 401, comma 5, decreto legislativo 16.04.1994, n. 297 come modificato dall’art. 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999 n. 124 di seguito denominata legge. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, previa effettuazione della prima integrazione delle graduatorie medesime, ai sensi del successivo art. 2.

 

Art. 2
Prima integrazione delle graduatorie permanenti

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti il personale già incluso nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituisce la I fascia di tali graduatorie. Coloro che sono già iscritti in coda alle graduatorie, in quanto trasferiti nei precedenti anni scolastici dalle corrispondenti graduatorie di altra provincia, sono inseriti a pieno titolo nella I fascia, con il punteggio posseduto nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli eventualmente aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3.

2 In tale fase, coloro che sono già inclusi nelle graduatorie permanenti possono chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono parimenti inseriti nella I fascia della corrispondente graduatoria della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, eventualmente aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d’iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l’aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l’aspirante intende concorrere anche per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie medesime sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con D.M. 29.3.1996 (Allegato A).

4. Dopo coloro che sono inclusi nella I fascia delle graduatorie permanenti, hanno titolo a chiedere l’inclusione, nel seguente ordine di precedenza:

II Fascia - coloro che alla data di entrata in vigore della legge (25.05.1999) sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: a) superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; b) 360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio antecedente alla data predetta.

 

III Fascia - coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente abbiano maturato il requisito di cui alla precedente lettera a) e abbiano prestato 360 giorni di servizio nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla predetta data di scadenza per la presentazione delle domande.

 

IV Fascia - coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25.5.1999, in una graduatoria per l’assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che, pur non essendo inseriti alla citata data del 25.5.1999 nelle predette graduatorie, hanno titolo a chiedere il reinserimento nelle graduatorie medesime per il successivo anno scolastico. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l’assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove dell’ultimo corrispondente concorso per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

 

5. Coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge, sono iscritti nella III o nella IV fascia delle relative graduatorie permanenti, a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei 360 giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di presentazione della domanda d’inclusione nelle graduatorie stesse.

6. All’interno delle singole fasce gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all’allegato A.

7. Il personale di cui al comma 4 può chiedere, ai fini dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l’inserimento in una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali è in possesso dei requisiti di ammissione.

8. Ai fini dell’utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, coloro che sono inclusi nella I fascia devono indicare in quale delle due province prescelte intendono concorrere anche ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Art. 3
Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia negli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d’iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l’aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie di precedente inclusione. Esclusivamente per il personale incluso nella I fascia, può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. In questo caso nella domanda di trasferimento deve essere indicata la provincia in cui l’aspirante intende concorrere anche per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. La domanda di trasferimento va prodotta entro il termine del 31 marzo di ciascun anno.

3. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella graduatoria della provincia prescelta, in coda a coloro che si trovano già inclusi nell’ultima fascia, in fasce corrispondenti a quella di provenienza e sulla base del punteggio posseduto. Negli anni seguenti, fino alla successiva integrazione delle graduatorie, gli aspiranti che chiedono il trasferimento sono graduati insieme a quelli trasferiti nei precedenti anni intermedi nella fascia corrispondente a quella di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.

 

Art. 4
Integrazioni successive

1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente, con l’inserimento del personale che ha superato le prove dell’ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto. L’integrazione avviene ogni volta con l’inserimento degli aventi titolo in una fascia successiva all’ultima. Tali operazioni sono subordinate all’espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all’approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere dall’inizio del 1° anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1° gennaio e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall’inizio del 2° anno scolastico successivo.

2. I nuovi aspiranti possono chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.

3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all’allegato A.

4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l’aggiornamento, a domanda, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (All. A). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici, sono inseriti a pieno titolo nella fascia corrispondente a quella di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli di servizio posseduti, in base alla tabella di valutazione allegata (All. A). Analogamente si procede all’inserimento a pieno titolo nella fascia corrispondente a quella di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione. Per quest’ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.

 

TITOLO II
DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

Art. 5
Istituzione delle graduatorie permanenti relative alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola media

1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media sono istituite graduatorie provinciali permanenti distinte per le specialità strumentali previste nei programmi allegati al D.M. 6 agosto 1999 n. 201 da utilizzare, fino ad esaurimento, per le assunzioni in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000. Le predette graduatorie sono utilizzate altresì, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001, per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.

2. La compilazione delle graduatorie previste al comma 1 è subordinata alla conclusione delle procedure per l’espletamento della sessione riservata di esami per l’abilitazione all’insegnamento prevista dall’art. 11, comma 9, della legge.

 

Art. 6
Docenti aventi titolo all'inserimento in graduatoria

1. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite ai sensi dell’art. 5 i docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/95, purché in possesso o dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media conseguita antecedentemente al 25 maggio 1999 o dell'abilitazione in strumento musicale nella scuola media conseguita nella sessione riservata indetta ai sensi dell’art. 11, comma 9, della legge.

2. L’inserimento nelle graduatorie permanenti può essere richiesto per la provincia in cui l’aspirante presta servizio alla data di presentazione della domanda o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l’ultimo dei servizi d’insegnamento di strumento musicale nella scuola media utili ai sensi del comma 1.

 

Art. 7
Criteri di compilazione delle graduatorie permanenti e composizione delle Commissioni

1. Gli aspiranti già inclusi negli elenchi prioritari a suo tempo compilati ai sensi del D.M. 13.02.1996 saranno graduati sulla base del punteggio ivi riportato, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei titoli (artistico-professionali, culturali e di servizio) conseguiti successivamente alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande ai fini della compilazione dei precitati elenchi prioritari. La valutazione dei nuovi titoli sarà effettuata sulla base della tabella allegata al presente regolamento (All. B).

2. Analogamente si procederà nei confronti dei docenti a suo tempo inseriti negli elenchi aggiuntivi previsti sempre dal predetto D.M. 13.02.1996.

3. Per gli aspiranti che non sono inclusi né nell'elenco prioritario né in quello aggiuntivo i titoli saranno valutati in base alla tabella di valutazione di cui al comma 1.

4. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate da apposite commissioni presiedute dal Provveditore agli Studi o da un suo delegato e composte da:

un docente dello specifico strumento del Conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore;

due presidi di scuole medie nelle quali funzionino corsi ad indirizzo musicale;

un insegnante di corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare;

un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l’inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 1 e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria.

In mancanza di docenti in possesso del diploma specifico, per i membri ai quali sia richiesto tale requisito, si fa ricorso a coloro che possiedono diplomi di strumenti affini.

5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al quinto, in servizio presso il Provveditorato agli Studi.

6. I componenti della Commissione e il segretario sono nominati dal Provveditore agli Studi.

 

Art. 8
Trasferimento di graduatoria

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di cui al presente regolamento può chiedere annualmente, con domanda da produrre entro il 31 marzo di ciascun anno, il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia. Il trasferimento in altra provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria di provenienza.

2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella graduatoria della nuova provincia prescelta in coda a coloro che vi si trovano già inclusi.

3. Nel caso di più aspiranti al trasferimento, gli stessi sono graduati tra loro in base al punteggio con il quale erano inclusi nella graduatoria di provenienza.

4. Il Provveditore che riceve la domanda di trasferimento, una volta provveduto alla relativa inclusione in graduatoria, ne dà notizia al Provveditorato di provenienza che provvederà ad annotare il dovuto depennamento.

 

TITOLO III
PERSONALE DOCENTE, ASSISTENTE, ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE E PIANISTI ACCOMPAGNATORI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI DANZA E DI ARTE DRAMMATICA E DEI CONSERVATORI DI MUSICA.

Art. 9
Trasformazione delle graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli in graduatorie nazionali permanenti
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1. Le graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli del personale docente, assistente, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica e dei Conservatori di Musica, sono trasformate in graduatorie nazionali permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle predette graduatorie, ivi compreso il personale avente titolo all’inserimento in applicazione del D.M. 6 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale - Concorsi ed esami n.59 del 27.07.99,- sono confermati nelle corrispondenti graduatorie nazionali permanenti nella posizione e con il punteggio posseduto. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 10 e 11.

2. Le graduatorie nazionali permanenti sono utilizzate per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente a tal fine assegnabili.

3. Le graduatorie nazionali permanenti sono utilizzate anche per il conferimento delle supplenze annuali e per il conferimento delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Tale utilizzazione delle graduatorie opera dall’anno accademico immediatamente successivo alla prima integrazione delle stesse, disciplinata dal successivo articolo 10.

 

Art. 10
Prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti

1. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, il personale già incluso nelle graduatorie nazionali dei soppressi concorsi per soli titoli, costituisce la I fascia delle graduatorie permanenti. In tale fase, i punteggi del predetto personale sono aggiornati sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli approvate con D.M. 26 ottobre 1994 per le Accademie di Belle Arti statali e per le Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica (All. C) e con D.M. 8 febbraio 1995 per i Conservatori di Musica (All.D).

2. Dopo coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie permanenti, hanno titolo a chiedere l’inclusione, nel seguente ordine di precedenza:

II fascia: coloro che alla data di entrata in vigore della legge (25.5.1999) siano in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: a) superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo; b) 360 giorni di servizio prestati nelle Accademie di Belle Arti statali, nelle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica e nei Conservatori di Musica statali nel triennio precedente alla data predetta.

 

III fascia: coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente abbiano maturato il requisito di cui alla precedente lettera a) e abbiano prestato 360 giorni di servizio nelle istituzioni sopra citate nel triennio scolastico antecedente alla predetta data di scadenza per la presentazione delle domande.

 

IV fascia: coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente abbiano conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo nonché coloro che superino le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell’art.3 - comma 2, lett. b - della Legge.

 

V fascia: coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto.

 

All’interno di ciascuna fascia gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui agli allegati C e D.

 

Art. 11
Integrazioni successive

1. Le integrazioni delle graduatorie nazionali permanenti successive alla prima sono effettuate, periodicamente e subordinatamente all’espletamento dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami per il medesimo insegnamento o il medesimo posto, con l’inserimento del personale che ne superi le prove. L’integrazione avviene ogni volta con l’inserimento degli aventi titolo in una fascia successiva all’ultima e secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, da valutare in base alle tabelle di cui agli allegati C e D.

2. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre dal primo o dal secondo anno accademico successivo all’approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi. Se tale approvazione interviene nel periodo compreso tra l’inizio dell’anno accademico e il 31 dicembre le suddette assunzioni saranno disposte a decorrere dall’inizio del primo anno accademico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1° gennaio e il termine dell’anno accademico le assunzioni saranno disposte con decorrenza dall’inizio del secondo anno accademico successivo.

3. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l’aggiornamento, a domanda, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, valutando i nuovi titoli prodotti dagli interessati secondo le predette tabelle di valutazione (All. C e D).

 

TITOLO IV
RESPONSABILI AMMINISTRATIVI

Art. 12
Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del profilo professionale di responsabile amministrativo sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. E’ confermata l’eventuale presenza in due province. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15.

2. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, detratto il 30% da assegnare ai concorsi riservati per il passaggio dalle qualifiche immediatamente inferiori, dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 17 del D. L. 3.5.1988, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 4.7.1988, n. 246 e trasformate in graduatorie nazionali dall’art. 8 bis del D. L.vo 6.8.1988 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Le predette graduatorie permanenti sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee previa effettuazione della prima integrazione delle graduatorie medesime, ai sensi del successivo art. 13.

 

Art. 13
Prima integrazione delle graduatorie permanenti

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti, il personale già incluso nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituisce la I fascia di tali graduatorie.

2 In tale fase, coloro che sono già inclusi nelle graduatorie permanenti possono chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono inseriti nella I fascia della corrispondente graduatoria della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, eventualmente aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una o entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento comporta, automaticamente, il depennamento dalla o dalle province di provenienza. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l’aspirante intende concorrere anche per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. In occasione della integrazione delle graduatorie permanenti i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie medesime sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli sulla base della tabella approvata con D.M. n. 292 del 7.5.1997 (Allegato E).

4. Dopo coloro che sono inclusi nella I fascia delle graduatorie permanenti, hanno titolo a chiedere l’inclusione, nel seguente ordine di precedenza:

II Fascia - coloro che alla data di scadenza per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: a) superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o per esami per l’accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; b) 360 giorni di servizio di responsabile amministrativo prestato nel triennio antecedente, oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della III qualifica funzionale della scuola (immediatamente inferiore a quella cui si concorre).

 

III Fascia - coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente siano in possesso del requisito di cui alla precedente lettera a) e siano inseriti, alla data del 25.5.1999, in una graduatoria per l’assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che, pur non essendo inseriti alla citata data del 25.5.1999 nelle predette graduatorie, hanno titolo a chiedere il reinserimento nelle graduatorie medesime per il successivo anno scolastico. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l’assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove dell’ultimo corrispondente concorso per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

 

5. All’interno delle singole fasce gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all’allegato E.

6. Il personale di cui al precedente comma 4 può chiedere, ai fini dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze , l’inserimento in una sola provincia.

7. Ai fini dell’utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, coloro che sono inclusi nella I fascia devono indicare in quale delle due province prescelte intendono concorrere anche ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Art. 14
Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia negli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di provincia comporta il depennamento da tutte le graduatorie provinciali di precedente inclusione. Esclusivamente per il personale incluso nella I fascia, può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione, In questo caso nella domanda di trasferimento deve essere indicata la provincia in cui l’aspirante intende concorrere anche per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. La domanda di trasferimento va prodotta entro il termine del 31 marzo di ciascun anno.

3. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella graduatoria della provincia prescelta, in coda a coloro che si trovano già inclusi nell’ultima fascia, in fasce corrispondenti a quella di provenienza e sulla base del punteggio posseduto. Negli anni seguenti, fino alla successiva integrazione delle graduatorie, gli aspiranti che chiedono il trasferimento sono graduati insieme a quelli trasferiti nei precedenti anni intermedi nella fascia corrispondente a quella di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.

 

Art. 15
Integrazioni successive

1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente, con l’inserimento del personale che ha superato le prove dell’ultimo analogo concorso per titoli ed esami. L’integrazione avviene ogni volta con l’inserimento degli aventi titolo in una fascia successiva all’ultima. Tali operazioni sono subordinate all’espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all’approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami. Se tale approvazione su tutto il territorio nazionale interviene nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre, le suddette assunzioni saranno disposte a decorrere dall’inizio del 1° anno scolastico successivo. Qualora, invece tale approvazione intervenga tra il 1° gennaio e il 31 agosto, le assunzioni saranno disposte con decorrenza dall’inizio del 2° anno scolastico successivo.

2. I nuovi aspiranti possono chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti di una solo provincia.

3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all’allegato E.

4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l’aggiornamento, a domanda, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della citata tabella di valutazione. Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici, sono inseriti a pieno titolo nella graduatoria relativa alla rispettiva fascia di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli posseduti, in base alla citata tabella di valutazione. Analogamente si procede all’inserimento a pieno titolo nella fascia corrispondente a quella di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione. Per quest’ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.

 

Art. 16
Responsabili amministrativi delle Accademie e dei Conservatori di musica statali

1. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano in quanto compatibili, anche alla graduatoria nazionale permanente dei responsabili amministrativi delle Accademie e dei Conservatori di musica statali.

2. In prima applicazione, considerato che la graduatoria del concorso per soli titoli relativa alla suddetta qualifica funzionale, alla data di entrata in vigore della legge è esaurita, hanno titolo ad essere inclusi, a domanda, nella graduatoria permanente di cui al precedente comma 1:

I fascia - coloro che alla data di entrata in vigore della legge siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione al soppresso concorso per soli titoli per l’accesso al ruolo nazionale dei responsabili amministrativi delle Accademie e dei Conservatori di musica statali.

 

II fascia - coloro che siano in possesso dei medesimi requisiti alla data di scadenza di presentazione della domanda;

 

III fascia - coloro che hanno superato le prove del concorso bandito con D.M. 6.6.1992.

 

3. All’interno delle singole fasce gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti da valutare sulla base della tabella approvata con D.M. 29.1.1990 (All. F).

4. Ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato le graduatorie permanenti nazionali di cui al comma 2 sono ripartite in graduatorie provinciali relative alle provincie ove sono ubicate le Accademie e i Conservatori di musica statali. A tal fine i candidati inseriti nelle graduatorie permanenti nazionali devono indicare la provincia in cui intendono concorrere per le predette assunzioni.

5. Ai soli fini della stipulazione del rapporto di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nell’art. 14 sul trasferimento ad altra provincia.

 

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 17
Disposizioni transitorie e finali

1. Con apposita Ordinanza ministeriale saranno disciplinati termini e modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia.

2. La disciplina da emanare con l’Ordinanza ministeriale di cui al precedente comma per la presentazione delle domande e della documentazione eventualmente occorrente da parte degli aspiranti, sarà improntata a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi.

3. Ai fini della stipulazione dei rapporti di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, le graduatorie permanenti di cui al presente regolamento sono utilizzate secondo l’ordine progressivo delle fasce in cui le graduatorie medesime sono articolate.

4. Fino alla data di pubblicazione delle graduatorie permanenti integrate in prima applicazione della legge, per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche sono utilizzate le graduatorie per l’assunzione del personale non di ruolo vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. Per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, fino alla data di pubblicazione delle graduatorie di cui all’art. 5, per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, sono utilizzati gli elenchi prioritari e aggiuntivi, compilati sulla base dell’art. 6 del D.M. 13-2-1996, la cui validità è stata prorogata per l’anno scolastico 1999-2000 dall’art. 11 del D.M. n. 201 del 6-8-1999.

6. Con successivo regolamento saranno stabilite le modalità per l’istituzione, l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media da utilizzare dopo l’esaurimento delle graduatorie di cui all’art. 5 per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti annualmente disponibili e per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.

 

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO PER SOLI TITOLI
relativo al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed al personale educativo
(approvata con D.M. 29.3.1993, modificata con D.M. 29 1.1994)

A - Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1) i seguenti punti:

punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;

punti 15 per il punteggio da 60 a 65;

punti 18 per il punteggio da 66 a 70;

punti 21 per il punteggio da 71 a 75;

punti 24 per il punteggio da 76 a 80;

punti 27 per il punteggio da 81 a 85;

punti 30 per il punteggio da 86 a 90;

punti 33 per il punteggio da 91 a 95;

punti 36 per il punteggio da 96 a 100.

I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica.

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.

 

B - Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

per ogni anno, punti 12;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

 

C - Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente Autorità scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

per ogni anno, punti 6;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

 

D - ALTRI TITOLI

1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:

punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):

punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

 

E - Agli insegnanti, ammessi a partecipare al concorso per le classi 53/A,3/C, 50/C, 51/C 52/C ai sensi dell'art.2, comma 1 lettera C del bando a prescindere dal superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame ai soli fini abilitativi, si valuta il titolo di studio che dà diretto accesso all'insegnamento o al posto, attribuendo fino ad un massimo di punti 12 (2).

Nel predetto limite di punti 12, vengono attribuiti, in relazione alla votazione, rapportata in sessantesimi, con cui il titolo di studio è stato conseguito, i seguenti punti:

se conseguito con una votazione da 42 a 44 punti 2;

se conseguito con una votazione da 45 a 47 punti 4;

se conseguito con una votazione da 48 a 50 punti 6;

se conseguito con una votazione da 51 a 53 punti 8;

se conseguito con una votazione da 54 a 56 punti 10;

se conseguito con una votazione da 57 a 60 punti 12;

_________________

NOTE

(1) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati (*).

(2) Questa disposizione ripete quella contenuta nella tabella allegata al concorso per soli titoli indetto successivamente alla emanazione della legge n. 244/1991, nel quale agli I.T.P. era consentito di partecipare senza il possesso dell'idoneità conseguita in un concorso ordinario per esami e per titoli.

__________________

(*) AVVERTENZA. — Secondo le precisazioni fornite in occasione di precedenti analoghi concorsi (v. punto 6 della circolare telegrafica n. 291 dell'11 agosto 1989), ai candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame rapportato in centesimi.

 

ALLEGATO B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

I° - TITOLI CULTURALI

Diploma di strumento attinente alla graduatoria

 

con votazione fino a 7/10 punti 6

con votazione fino a 9/10 punti 8

con votazione fino a 10/10 punti 10

con votazione di 10/10 e lode punti 12

Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati

 

punti 3

Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria

 

punti 3

Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera

 

punti 1,50

Laurea che da accesso all’esame di abilitazione per l’insegnamento di educazione musicale

 

punti 4

Laurea diversa da quella che da accesso all’esame di abilitazione per l’insegnamento di educazione musicale

 

punti 2

Diploma di istruzione secondaria di II grado

 

punti 1

Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all’insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell’istruzione secondaria di primo grado

 

punti 6

Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all’insegnamento di educazione musicale nell’istruzione secondaria di 2° grado

 

punti 3

Nota alla categoria I

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia

 

II - TITOLI DIDATTICI

per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria punti 18

 

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18)

punti 3

b) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria

 

punti 9

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9)

punti 1,50

per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria punti 6

 

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6)

punti 1

per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l’insegnamento di educazione musicale nella scuola media

 

punti 4,5

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,50)

punti 0,75

per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all’art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 punti 3,50

 

Nota alla categoria II

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

 

III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66)

Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi)

per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria

da punti 1 a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria

da punti 0,5 a punti 1

Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare da punti 1 a punti 6

1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito)

da punti 1 a punti 3

Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6) da punti 1 a punti 3

Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6)

da punti 0,5 a punti 1

Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria

da punti 0,5 a punti 1

Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo)

da punti 0,2 a punti 1

Note alla categoria III

Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

 

ALLEGATO C

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVA AL SECONDO CONCORSO, PER SOLI TITOLI, NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1989, N, 417

Per il superamento di un concorso, per soli titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di assistente (1), per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite complessivo di punti 18 vengono attribuiti:

- per la inclusione in graduatoria di merito del concorso di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986 punti 10,08 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre il punteggio minimo di punti 56/100 previsto per la inclusione nelle predette graduatorie di merito;

- per la inclusione in graduatoria di merito del decreto ministeriale 21 luglio 1990 punti 7,56 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre il punteggio minimo di 42/100 previsto per la inclusione nelle predette graduatorie di merito.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi, per titoli ed esami, già espletati e di cui ai decreti ministeriali dell’ 8 gennaio 1986 e del 21 luglio 1990.

Per il servizio prestato nelle accademie di belle arti statali, legalmente riconosciute o pareggiate, per lo stesso insegnamento o per lo stesso posto di assistente (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

- per ogni anno di servizio nelle accademie di belle arti statali punti 6. (4)

- per ogni anno di servizio nelle accademie legalmente riconosciute o pareggiate, punti 3.(4)

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio nelle accademie di belle arti statali punti 1 (e fino ad un massimo di punti 6 per anno). (5)

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio in accademie di belle arti legalmente riconosciute o pareggiate, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 3 per anno. (5)

Per diplomi di accademie di belle arti (6) o di istituti superiori per le industrie artistiche, per diplomi di laurea attinenti (7) al medesimo insegnamento o al medesimo posto di assistente per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorso, per titoli ed esami, nelle accademie di belle arti relativi a insegnamenti o a posti di assistente (8) diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

_____________

(1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a carattere d’ insegnamento è valutabile solo per il medesimo insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a posti di assistente è valutabile solo per il medesimo posto di assistente per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prova scritta o scrittografica, prova orale e titoli) con il quale il candidato risulta incluso nella relativa graduatoria di merito.

(3) Il servizio d’insegnamento è valutabile solo per lo stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il servizio di assistente è valutabile solo per lo stesso posto di assistente per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

(4) E’ valutabile come anno intero di servizio quello prestato, con retribuzione per almeno centottanta giorni, nello stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso ovvero quello prestato, con retribuzione di almeno centottanta giorni, nello stesso posto di assistente, per cui il candidato chiede di partecipare al concorso.

Questo criterio attiene alla valutazione e non al computo dei trecentosessanta giorni di servizio richiesti per l’ammissione al concorso.

(5) Le frazioni debbono riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) I diplomi, a prescindere dagli indirizzi per i quali sono stati rilasciati, sono valutati per tutti gli insegnamenti o posti di assistente delle accademie di belle arti.

(7) Sono da considerarsi attinenti per la cattedra di "storia dell’arte e del costume" e "stile, storia dell’arte e del costume" per il relativo posto di assistente le lauree previste dal decreto ministeriale 3 settembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni per l’accesso all’insegnamento di "storia dell’arte" nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria superiore.

(8) Per qualsiasi concorso a cattedre d’insegnamento non è valutabile il superamento di un precedente concorso a posti di assistente e viceversa.

_____________

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento, o a posti di pianista accompagnatore (1) per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per la inclusione nella graduatoria di merito punti 7,56 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minomo di punti 42/100 previsto per la inclusione nelle predette graduatorie.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami già espletati e di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1990.

Per il servizio prestato nell’Accademia nazionale di danza per lo stesso insegnamento o per posti di pianista accompagnatore (3) per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

- per ogni anno di servizio, punti 6.(4)

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio, punti 1 (e fino ad un massino di punti 6 per anno). (5)

Per le licenze o diplomi dell’Accademia nazionale di danza, per diplomi di laurea o di conservatorio attinenti (6) al medesimo insegnamento o a posti di pianista accompagnatore per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorsi, per titoli ed esami, nell’Accademia nazionale di danza relativi a insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli (7), sono attribuiti fino ad un massino di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

________________

(1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami a posti di pianista accompagnatore non è valutabile per i concorsi a cattedre d’insegnamento nell’Accademia nazionale di danza.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prova scritta o pratica, prova orale e titoli) con il quale il candidato è stato incluso nella graduatoria generale di merito del concorso.

(3) Il servizio di pianista accompagnatore non è valutabile per i concorsi a cattedre d’insegnamento.

(4) E’ valutabile come anno intero di servizio quello prestato per il medesimo insegnamento, o nel medesimo posto di pianista accompagnatore, nello stesso anno scolastico, con retribuzione per almeno centottanta giorni.

(5) La frazione deve riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) Sono da considerarsi attinenti i diplomi di conservatorio o di laurea previsti come valutabili, per ciascuna cattedra d’insegnamento o per posti di pianisti accompagnatori dall’ordinanza ministeriale n. 108 dell’8 aprile 1993.

(7) Per i posti di pianista accompagnatore è valutabile il superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, a posti di pianista accompagnatore nell’Accademia nazionale di danza.

_____________

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento, o a posti di accompagnatore al pianoforte (1) per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per la inclusione nella graduatoria di merito punti 7,56 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minimo di punti 42/100 previsto per la inclusione nelle predette graduatorie.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami già espletati e di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1990.

Per il servizio prestato nell’Accademia nazionale d’arte drammatica per lo stesso insegnamento o per posti di accompagnatore al pianoforte (3) per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

- per ogni anno di servizio, punti 6.(4);

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio, punti 1 (e fino ad un massino di punti 6 per anno). (5)

Per le licenze o diplomi dell’Accademia nazionale di arte drammatica, per diplomi di laurea o di conservatorio attinenti (6) al medesimo insegnamento o ai posti di accompagnatore al pianoforte per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorsi, per titoli ed esami, nell’Accademia nazionale di arte drammatica relativi a insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso (7), sono attribuiti fino ad un massino di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

________________

(1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami a posti di accompagnatore al pianoforte nell’Accademia nazionale di arte drammatica non è valutabile per i concorsi a cattedre d’insegnamento nell’Accademia medesima.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prova scritta o pratica, prova orale e titoli) con il quale il candidato è stato incluso nella graduatoria generale di merito del concorso.

(3) Il servizio di accompagnatore al pianoforte non è valutabile per i concorsi a cattedre d’insegnamento.

(4) E’ valutabile come intero anno di servizio quello prestato nel medesimo insegnamento, o posto di accompagnatore al pianoforte), nello stesso anno scolastico, con retribuzione per almeno centottanta giorni.

(5) Le frazioni devono riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) Sono da considerarsi attinenti i diplomi di conservatorio o di laurea previsti come valutabili, per ciascuna cattedra d’insegnamento o per posti di pianisti accompagnatori dall’ordinanza ministeriale n. 109 dell’8 aprile 1993.

(7) Per i posti di "accompagnatore al pianoforte" è valutabile il superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, a posti di "accompagnatore al pianoforte" nell’Accademia nazionale d’arte drammatica.

 

ALLEGATO D

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVA AL PERSONALE DOCENTE, ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE NEI CONSERVATORI DI MUSICA, APPROVATA CON D.M. 8 FEBBRAIO 1995

Per il superamento di un concorso per titoli ed esami relativo al medesimo insegnamento o a posti di accompagnatore al pianoforte (1), per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per l’inclusione in graduatoria di merito p. 7,56 (2) più un coefficiente di p. 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minimo di 42/100 previsto per l’inclusione nelle graduatorie predette.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami, già espletati di cui al Decreto Ministeriale del 18.7.1990.

Per il servizio prestato nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per lo stesso insegnamento o per posto di accompagnatore al pianoforte (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti

- per ogni anno di servizio nei Conservatori di musica , p. 6. (4)

- per ogni anno di servizio negli istituti musicali pareggiati, punti 3. (4)

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio nei Conservatori di musica, punti 1 (fino ad un massimo di punti 6 per anno). (5)

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio negli istituti musicali pareggiati, punti 0,50 (fino ad un massimo di punti 3 per anno). (5)

Per diplomi di Conservatorio di musica o di istituti musicali pareggiati (6); per diplomi di laurea attinenti (7) al medesimo insegnamento per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli; per il superamento di concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica relativi ad insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli (8); sono attribuiti fino ad massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

________________

(1) Il superamento di un concorso per titoli ed esami a cattedre d’insegnamento è valutabile solo per il medesimo insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il superamento di un concorso per titoli ed esami a posti di accompagnatore al pianoforte è valutabile solo per il concorso a posti di accompagnatore al pianoforte

Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prove scritte o pratiche, prova orale e titoli) con il quale il candidato risulta incluso nella graduatoria di merito.

Il servizio d’insegnamento è valutabile solo per lo stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il servizio di accompagnatore al pianoforte è valutabile solo per il concorso a posti di accompagnatore al pianoforte.

E’ valutabile come anno intero di servizio quello prestato, con retribuzione per almeno 180 giorni, nello stesso insegnamento o nello stesso posto per cui il candidato chiede di partecipare al concorso.

Questo criterio attiene alla valutazione e non al computo di 360 giorni di servizio richiesti per l’ammissione al concorso.

Le frazioni debbono riferirsi allo stesso anno scolastico.

I diplomi, a prescindere dalle "scuole" per le quali sono stati rilasciati, sono valutati per tutti gli insegnamenti o posti.

Sono da considerarsi attinenti i diplomi e le lauree previsti come valutabili, per ciascuna cattedra o posto di accompagnatore, dall’O.M. n. 106 dell’8.4.1993.

Per qualsiasi concorso a cattedre d’insegnamento non è valutabile il superamento di un precedente concorso a posti di accompagnatore al pianoforte e viceversa.

 

ALLEGATO E

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CONCERNENTE IL CONCORSO PER SOLI TITOLI PER L’AGGIORNAMENTO E L’INTEGRAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI PROVINCIALI PER L’ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA.
(Approvata con D.M. n.292 del 7.5.1997)

AVVERTENZE

 

A - Il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di cui al D.P.R. 588/85 e nelle precorse qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.

B - Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà. La relativa certificazione deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

C - Il servizio militare prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato a tale servizio statale.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato". Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero, certificato dalle competenti autorità, è equiparato al servizio prestato nel territorio della Repubblica.

D - Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da province, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole.

E - Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale circostanza può, altresì, essere oggetto di dichiarazione resa sotto la propria responsabilità del candidato, il quale comunque deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

F - La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

G - Ai fini della presente tabella di valutazione dei titoli si intende anno di servizio:

1 - il servizio a tempo determinato (o di supplente) con nomina da parte dei Provveditori agli Studi prestato fino alla scadenza prevista per la nomina medesima;

2 - il servizio a tempo determinato o di supplente prestato nel medesimo anno scolastico, anche in modo non continuativo, da non meno di 180 giorni a 360 giorni;

3 - 360 giorni di servizio anche non continuativo prestato con contratto a tempo determinato (o in qualità di supplente) nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai 180 giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni 180 (6 mesi) si considera intero anno.

 

TITOLI DI CULTURA (si valuta un solo titolo tra quelli complessivamente indicati al punto 1 e al punto 2);

1 - Laurea specifica: giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie oppure laurea in discipline non specifiche:

punti da 10 a 14 definiti come segue:

media della valutazione rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi che saranno aggiunti ai punteggi sottoindicati) media del 6 punti 10; media del 7 punti 11; media dell'8 punti 12; media del 9 punti 13; media del 10 punti 14.

Il medesimo punteggio deve essere assegnato ai titoli di specializzazione: diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario); corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo - contabili e di durata non inferiore a 600 ore; diploma universitario relativo a corsi specifici.

2 - Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo della scuola (D.P.R. 7.3.1985, n. 588 e successive integrazioni e modificazioni) e titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di segretario della scuola (art. 9 del D.P.R. 31.5.1974, n. 420): diploma di maturità oppure diploma di qualifica specifico (segretario d'azienda; addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda; addetto alla contabilità d'azienda).

Punti da 6 a 10 definiti come segue:

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.

Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

b) Nel caso di titoli espressi in giudizi si attribuirà il seguente punteggio; sufficiente punti 6; buono punti 7,50; distinto punti 8,50; ottimo punti 10.

I titoli di cui al presente punto 2) sono aumentati di punti 4 qualora il candidato abbia prodotto anche uno dei titoli di cui al precedente punto 1).

I punteggi di cui al punto 1 e al punto 2 non si sommano fra loro; si valuta solamente il punteggio più favorevole, tenuto conto anche di quanto stabilito al precedente capoverso.

3 - Per una ulteriore laurea o un ulteriore titolo di specializzazione (v. precedente punto 1): PUNTI 4 (si valuta un solo titolo ulteriore).

4 - Per un ulteriore titolo fra quelli indicati al precedente punto 2): (si valuta un solo titolo ulteriore) PUNTI 2.

5 - Idoneità conseguita nel concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi o della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneità) PUNTI 4.

6 - Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita nel concorso riservato per esami per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (art. 13 D.P.R. 420/74) (si valuta una sola idoneità): PUNTI 2.

7 - Idoneità in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità) PUNTI 1.

8 - Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche uno o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici" (si valuta un solo titolo): PUNTO 0,50.

TITOLI DI SERVIZIO

9 - Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: PUNTI 2.

10 - Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: PUNTI 1.

Il servizio prestato ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426 e dell'art. 582 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 in sostituzione del coordinatore o responsabile amministrativo assente è considerato come servizio di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo il computo più favorevole al candidato evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo.

11 -Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: PUNTI 0,50.