Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno
scolastico 2000-2001
(decreto legge approvato in data 25 agosto 2000 dal Consiglio dei Ministri)
Si noti che tale decreto è stato pubblicato il 28 agosto con il numero 240, e
come tale viene indicato nei riferimenti normativi successivi
Articolo 1
(Disposizioni relative al personale della scuola)
1. Le operazioni di prima integrazione delle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.124,
possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque
entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate
d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale
incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al
31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tal fine disponibili dal 1 settembre 2000, nel
corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal settembre 2000
e raggiungimento della sede dal settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico
2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività
didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati
fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato,anche nel
caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.
2. Sui posti disponibili dal 1 settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed
esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle
graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo
2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e
posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concordi per
titoli indetti ai sensi dell'articolo 554 el decreto legislativo del 16 aprile 1994,
n.297, con Ordinanza ministeriale n.153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.179 del 2 agosto 2000.
Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1 settembre 2000 e
raggiungimento della sede al 1 settembre 2001.
3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate
in applicazione delle vigenti disposizioni.
4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal
personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è valido a tutti gli effetti come servizio di
ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui è stata conseguita
l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.
5. Sui posti vacanti o disponibili sull'anno scolastico 2000-2001, in attesa della
conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze
annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato
provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico1999-2000
per supllenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per le
eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria
supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei
circoli o istituti vicignori, utilizzati per l'anno scolastico 1999-2000, che restano
efficaci anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla
definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della
legge 3 maggio 1999, n.124.
Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale
amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il
personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma che abbia titolo
all'assunzione in ruolo o al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al
termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000-2001 è confermato all'atto
della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a
titolo provvisorio.
6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al
personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico sono
aggiornate e integrate per una sola volta con l'inserimento del personale che, negli
ultimi 3 anni scolastici, haprestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo
professionale o profili equiparati per almeno 30 giorni anche con rapporto di lavoro
costituito con gli enti locali.
7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998
n.448 sono sostituiti dai seguenti: "Il periodo trascorso in tale posizione è valido
a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo
i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al
momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta
posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono
segnati con priorità a una sede disponibile a loro scelta".
ARTICOLO 2
(Disposizioni per la piena auttuazione dell'autonomia scolastica decorrere dal 1 settembre
2000)
1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5 del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n.29 introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 mazo 1998, n. 59
che hanno assunto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli
previsti dalla stessa disposizione, sonoinquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti
scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1 settembre 2000 con
attribuzione nominale della sede di titolarità mantenendo la loro posizione giuridica.
2. Il ministero della pubblia istruzione destina alle istituzioni scolastiche
finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il
programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal ministero stesso e per
garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica.
All'onere previsto dalla presente disposizione, valutato in 69,5 miliardi di lire per
l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con
propri decreti le correnti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 21, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n.59 sono aggiunti i seguenti
periodi: "L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità
della dotazione finanziaria indifferentemente per spese in conto capitale e di parte
corrente con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del
ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro sono individuati
i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte
delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire
l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
d'istruzione. La stessa dotazione ordinaria nella quale possono confluire anche i
finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico è spesa obbligatoria ed è rivalutata
annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie
residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla
dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri socio economici e ambientali individuati di
concerto dai ministri della pubblia istruzione e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica".
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