Art. 2
Scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo
affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i
sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e
operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel
rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei
bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e
garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la
possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica
realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia,
dall'altro con la scuola di base.
Art. 3
Scuola di base
1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso
educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si
raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il
graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti
finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire
scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.
3.Le articolazioni interne dalla scuola di base sono definite a norma del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una
indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e
dell'indirizzo.
Art. 4
Scuola secondaria
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree : aree
classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la
finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze
acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni
degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti,
sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze
e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non
universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di
quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di
secondo grado che assumono la denominazione di "licei".
3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e
l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità
di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante
l'attivazione di apposite iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e
iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà
sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in
convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati
dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1 è
rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze
acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni
pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o all'estero
anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali
e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema
dell' istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o
modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere,
anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area
o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale.
Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta
l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema
dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui
alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e
dell'indirizzo.
Art. 5
Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua
1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24
giugno 1997, n.196.
Art.6
Attuazione progressiva dei nuovi cicli
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma.
Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che
contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma.
Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la
congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi compresa la valutazione degli
eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del
personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità
maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione
degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di
offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per
la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi
compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle
tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente
legge. L'operatività di tale piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata
all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi
finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono
riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1 anche ai
fini dell'istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in
servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono
essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.
5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di
ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita
relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da
essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine
al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di
regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di
legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie
per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente la definizione dei curricoli, si
provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al
mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo
conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle
professionalità di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti
della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, con regolamento del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di
deliberazione di cui al comma 1.