STATUTO

Art. 1

E’ costituita con sede in Torino una libera associazione denominata "C.I.P. (Comitato Insegnanti Precari)"

Art. 2

L’associazione è apartitica, laica, libera, autonoma e trasversale, non si prefigge scopi di lucro; ha per fini:

  1. La difesa dei diritti e della professionalità dei lavoratori della Scuola, con particolare riguardo ai docenti con contratto a tempo determinato.nnghh

  2. Il miglioramento delle condizioni contrattuali dei lavoratori della Scuola.

  3. Il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’educazione e dell’istruzione.

  4. L’elaborazione di idee e proposte per favorire la promozione culturale.

Art. 3

Non avendo scopo di lucro o commerciale, in caso di scioglimento e/o liquidazione dell’associazione, gli eventuali attivi di cassa dovranno essere consegnati ad una associazione che persegua scopi affini e non potranno essere in nessun caso divisi fra i componenti l’associazione stessa.

Art. 4

All’Associazione possono aderire persone di età non inferiore ad anni diciotto, enti ed altre associazioni, che avranno comunque diritto ad un solo voto.

Art. 5

Per diventare socio dell’associazione occorre iscriversi, pagando la quota di iscrizione, ed accettare le norme statutarie e regolamentari dell’associazione stessa. L’iscrizione è annuale.

Art. 6

La qualifica di socio si perde:

  • per dimissione a seguito di lettera inviata al Consiglio Direttivo Provinciale di appartenenza, oppure

  • per morosità ( a distanza di gg. 60 dall’ultimo invito ad effettuare il pagamento della quota sociale scaduta), oppure

  • per espulsione, in seguito a motivi gravi riconosciuti dal Consiglio Direttivo Provinciale e in caso di appello, dall’Assemblea Provinciale dei soci appositamente convocata dal consiglio stesso.

Art. 7

Organi della associazione:

I Consigli Direttivi (CC.DD.) Provinciali eletti, per la durata di un anno, dall’Assemblea Provinciale dei soci iscritti e composti da un Presidente, un Revisore dei conti e da 5 Consiglieri. A due consiglieri verranno attribuite dai CC.DD. stessi le cariche di Vicepresidente e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo Regionale (CDR) eletto, per la durata di un anno, dall’Assemblea dei Delegati Regionali, composto da un Presidente, un Revisore dei conti e da 6 Consiglieri. A due consiglieri verranno attribuite dal CDR stesso le cariche di Vicepresidente e Tesoriere.

L’Assemblea Provinciale dei soci, di cui fanno parte tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti fissati agli articoli 4 e 5 dello Statuto.

L’Assemblea Regionale composta dai Delegati Regionali eletti dalle Assemblee Provinciali dei soci in ragione di un delegato ogni 30 soci o frazione superiore a 15. Le provincie che non abbiano ancora raccolto adesioni al CIP provinciale, avranno comunque diritto, in Assemblea Regionale, ad un delegato, con funzioni di referente provinciale.

Art. 8

Tutti i soci hanno diritto di voto nelle Assemblee Provinciali. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti presenti. Le facoltà dei Delegati Regionali potranno essere rimesse, con dichiarazione scritta, nelle mani anche di uno solo di essi.

Art. 9

Le convocazioni, per tutte le Assemblee, saranno effettuate 10 gg. prima della data fissata tramite avviso affisso nella sede dell’Associazione oppure tramite lettera, anche consegnata a mano. Le Assemblee, in prima convocazione, sono legalmente costituite quando i presenti raggiungono i 2/3 dei componenti l’assemblea. La seconda convocazione è legale qualunque sia il numero dei componenti presenti e può essere tenuta dopo un’ora rispetto all’orario fissato per la prima convocazione. Le Assemblee vengono convocate, anche in via straordinaria, ogni volta che i rispettivi Consigli Direttivi lo ritengano utile ed almeno una volta ogni anno sociale (Assemblee Ordinarie), nonché ogni qualvolta venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei componenti le Assemblee.

Art. 10

Alle Assemblee , durante le convocazioni ordinarie annuali, compete:

  1. L’approvazione della relazione dei rispettivi Consigli Direttivi e dei bilanci annuali redatti dai Tesorieri e controllati dai Revisori dei conti.

  2. La nomina dei rispettivi consigli direttivi, presidenti e revisori dei conti.

  3. La verifica dell’attuazione del programma deliberato nella precedente assemblea. L’esame del programma di attività proposto dal rispettivo Consiglio Direttivo (CD) per l’anno successivo, nonché la proposta e l’elaborazione di programmi alternativi (purché presentati da almeno un quinto dei componenti l’assemblea).

  4. All’Assemblea dei Delegati Regionali spettano la formulazione e le eventuali modifiche del Regolamento dell’Associazione che regolerà quanto non regolato dal presente statuto.

Art. 11

Ai Presidenti spetta la nomina dei Vicepresidenti da scegliere fra tutti i facenti parte dei CC.DD., nonché la firma di tutti gli atti dei rispettivi CC.DD. e delle rispettive assemblee.

Art. 12

Spettano ai CC.DD. tutti i poteri di natura esecutiva. I CC.DD. possono esercitare poteri deliberativi; le loro deliberazioni dovranno essere ratificate nel corso della prima rispettiva assemblea, ordinaria o straordinaria, che si tenga dopo la deliberazione dei consigli, pena la decadenza, anche retroattiva, dell’efficacia delle deliberazioni e delle decisioni effettuate da CC.DD.

La non ratifica delle deliberazioni consiliari da parte delle rispettive assemblee, non comporta necessariamente le dimissioni dei consigli prima della scadenza annuale.

Le deliberazioni dei consigli vengono approvate con la maggioranza del 50% più 1 dei voti. Ai presidenti spettano 2 voti, nonché la facoltà di esprimere per ultimi il proprio parere in seno ai CC.DD.. Ai tesorieri compete la ordinaria amministrazione dei fondi sociali.

Ai revisori dei conti spetta il controllo del bilancio da sottoporre alle rispettive Assemblee ordinarie annuali. Tutte le cariche sono rieleggibili annualmente senza limitazioni. I vicepresidenti assumono le funzioni di presidenti ogni qualvolta questi siano impediti nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 13

L’anno sociale inizia il 1° Settembre e termina il successivo 30 Novembre. Le Assemblee ordinarie vengono convocate entro il 30 Novembre di ogni anno.

Art. 14

Il presente statuto può essere modificato da parte della Assemblea, ordinaria o straordinaria, dei Delegati Regionali solo con la maggioranza dei 2/3 di tale assemblea in prima convocazione o con la maggioranza dei presenti nella seconda convocazione, su proposta scritta del Consiglio Direttivo Regionale o di almeno 1/5 dei componenti l’Assemblea dei Delegati Regionali presenti o di almeno 1/5 dei soci iscritti in ambito regionale.

Art. 15

L’associazione, a tutti i livelli, risponde per gli impegni assunti unicamente nei limiti del patrimonio dell’associazione stessa. Viene esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci, anche se eletti nei consigli direttivi, salvo responsabilità previste dalla legge.

CIP - Torino, corso Regio Parco 31bis, 10152 Torino.

Telefax 282929.

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