Art. 1 E costituita con sede in Torino una libera associazione denominata "C.I.P. (Comitato Insegnanti Precari)" Art. 2 Lassociazione è apartitica, laica, libera, autonoma e trasversale, non si prefigge scopi di lucro; ha per fini:
Lelaborazione di idee e proposte per favorire la promozione culturale. Art. 3 Non avendo scopo di lucro o commerciale, in caso di scioglimento e/o liquidazione dellassociazione, gli eventuali attivi di cassa dovranno essere consegnati ad una associazione che persegua scopi affini e non potranno essere in nessun caso divisi fra i componenti lassociazione stessa. Art. 4 AllAssociazione possono aderire persone di età non inferiore ad anni diciotto, enti ed altre associazioni, che avranno comunque diritto ad un solo voto. Art. 5 Per diventare socio dellassociazione occorre iscriversi, pagando la quota di iscrizione, ed accettare le norme statutarie e regolamentari dellassociazione stessa. Liscrizione è annuale. Art. 6 La qualifica di socio si perde:
Art. 7 Organi della associazione:
Art. 8 Tutti i soci hanno diritto di voto nelle Assemblee Provinciali. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti presenti. Le facoltà dei Delegati Regionali potranno essere rimesse, con dichiarazione scritta, nelle mani anche di uno solo di essi. Art. 9 Le convocazioni, per tutte le Assemblee, saranno effettuate 10 gg. prima della data fissata tramite avviso affisso nella sede dellAssociazione oppure tramite lettera, anche consegnata a mano. Le Assemblee, in prima convocazione, sono legalmente costituite quando i presenti raggiungono i 2/3 dei componenti lassemblea. La seconda convocazione è legale qualunque sia il numero dei componenti presenti e può essere tenuta dopo unora rispetto allorario fissato per la prima convocazione. Le Assemblee vengono convocate, anche in via straordinaria, ogni volta che i rispettivi Consigli Direttivi lo ritengano utile ed almeno una volta ogni anno sociale (Assemblee Ordinarie), nonché ogni qualvolta venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei componenti le Assemblee. Art. 10 Alle Assemblee , durante le convocazioni ordinarie annuali, compete:
La verifica dellattuazione del programma deliberato nella precedente assemblea. Lesame del programma di attività proposto dal rispettivo Consiglio Direttivo (CD) per lanno successivo, nonché la proposta e lelaborazione di programmi alternativi (purché presentati da almeno un quinto dei componenti lassemblea). AllAssemblea dei Delegati Regionali spettano la formulazione e le eventuali modifiche del Regolamento dellAssociazione che regolerà quanto non regolato dal presente statuto. Art. 11 Ai Presidenti spetta la nomina dei Vicepresidenti da scegliere fra tutti i facenti parte dei CC.DD., nonché la firma di tutti gli atti dei rispettivi CC.DD. e delle rispettive assemblee. Art. 12 Spettano ai CC.DD. tutti i poteri di natura esecutiva. I CC.DD. possono esercitare poteri deliberativi; le loro deliberazioni dovranno essere ratificate nel corso della prima rispettiva assemblea, ordinaria o straordinaria, che si tenga dopo la deliberazione dei consigli, pena la decadenza, anche retroattiva, dellefficacia delle deliberazioni e delle decisioni effettuate da CC.DD. La non ratifica delle deliberazioni consiliari da parte delle rispettive assemblee, non comporta necessariamente le dimissioni dei consigli prima della scadenza annuale. Le deliberazioni dei consigli vengono approvate con la maggioranza del 50% più 1 dei voti. Ai presidenti spettano 2 voti, nonché la facoltà di esprimere per ultimi il proprio parere in seno ai CC.DD.. Ai tesorieri compete la ordinaria amministrazione dei fondi sociali. Ai revisori dei conti spetta il controllo del bilancio da sottoporre alle rispettive Assemblee ordinarie annuali. Tutte le cariche sono rieleggibili annualmente senza limitazioni. I vicepresidenti assumono le funzioni di presidenti ogni qualvolta questi siano impediti nellesercizio delle loro funzioni. Art. 13 Lanno sociale inizia il 1° Settembre e termina il successivo 30 Novembre. Le Assemblee ordinarie vengono convocate entro il 30 Novembre di ogni anno. Art. 14 Il presente statuto può essere modificato da parte della Assemblea, ordinaria o straordinaria, dei Delegati Regionali solo con la maggioranza dei 2/3 di tale assemblea in prima convocazione o con la maggioranza dei presenti nella seconda convocazione, su proposta scritta del Consiglio Direttivo Regionale o di almeno 1/5 dei componenti lAssemblea dei Delegati Regionali presenti o di almeno 1/5 dei soci iscritti in ambito regionale. Art. 15 Lassociazione, a tutti i livelli, risponde per gli impegni assunti unicamente nei limiti del patrimonio dellassociazione stessa. Viene esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci, anche se eletti nei consigli direttivi, salvo responsabilità previste dalla legge. CIP - Torino, corso Regio Parco 31bis, 10152 Torino. Telefax 282929. |