Il domain name grabbing

Per meglio delineare la problematica giuridica sottesa al domain name grabbing è necessario fare alcune brevi precisazioni di carattere puramente tecnico.

Per rendere più immediato l’accesso ai siti internet, basato sul sistema degli indirizzi Internet Protocol (a contenuto esclusivamente numerico es . 194.20.24.24) , è stato introdotto il sistema dei c.d. indirizzi Domain Name System : tale sistema comporta l’assegnazione ad ogni indirizzo normalmente espresso in numeri un altro espresso con una combinazione di lettere di senso compiuto, per facilitarne la memorizzazione (es. www.altavista.com).

Per regolamentare l’assegnazione di nomi di dominio, evitando che uno stesso indirizzo venga assegnato a due soggetti diversi, sono stati costituiti organismi appositi che, dopo aver accertato che il dominio richiesto sia disponibile, garantiscono al richiedente che questo non verrà assegnato a nessun altro.

Le organizzazioni che gestiscono i domini solitamente prevedono delle procedure interne per la soluzione di piccoli problemi, ma per una valida tutela è comunque necessario ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

Il dominio viene infatti assegnato al primo che ne fa richiesta. Per questo motivo è in atto da alcuni anni l’accaparramento dei nomi di dominio (cd. Domain name grabbing o trademark hijacking), reso possibile dall'inadeguatezza delle regole per la registrazione dei nomi di dominio.

Questa attività è posta in essere specialmente da parte di alcune società legate al mondo dell’informatica, che acquistano l’utilizzo di un nome al solo fine di rivenderlo a caro prezzo a chiunque ne sia interessato. Il domain name ha infatti un valore commerciale direttamente proporzionale alla notorietà del marchio al quale si riferisce.

La prima operazione che molti navigatori internet compiono per la ricerca di un’azienda è quella di digitare come indirizzo in nome ricercato preceduto dal suffisso "www" e seguito dal suffisso relativo al paese. Spesso infatti l’esito di una ricerca nominativa relativa ad un marchio noto effettuata nei motori preposti può essere fuorviante : ad una richiesta di un nome vengono trovate migliaia di pagine a questo più o meno legate, costringendo l'utente ad una meticolosa e spesso infruttuosa selezione. Questo è dovuto ad un’altra prassi di dubbia liceità che consiste nel registrare una pagina indicando come parole di ricerca marchi noti, al solo fine di aumentarne la visibilità e di sottrarre la potenziale clientela. Negli Stati Uniti la maggior parte dei casi di accaparramento di "domain names" si sono risolti a livello transattivo. In Italia casi analoghi sono meno frequenti per un unico motivo : l’autorità competente all’assegnazione del ".it" limita la possibilità di registrare un solo dominio per ogni impresa.

Queste limitazioni creano comunque alcuni problemi : importanti società che hanno l’esigenza di registrare il loro marchio ed uno o più nomi di prodotti sono costrette ad aprire nuove posizioni contabili o a registrare i domini tramite terzi.

Inoltre è sempre possiblile che un soggetto titolare di Partita Iva registri come dominio un marchio appartenete ad altri. La giurisprudenza, dopo un primo orientamento a favore del primo detentore del dominio, si sta orientando verso una tutela più tradizionale con l’applicazione della legge sui marchi.

Le prime massime che troviamo infatti identificano il nome di dominio con un mero indirizzo per raggiungere un soggetto : come tale non è tutelabile dalla legge sui marchi. Un Ordinanza del Tribunale di Bari datata 24 luglio 1996 ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto da una società commerciale che lamentava l'utilizzo indebito della propria denominazione sociale, da parte di altra società, come domain name identificativo di un «sito» Internet, "in quanto, non avendo tale nome la funzione di identificare il soggetto che lo utilizza, difetta il pericolo di confusione". L’affermazione del Tribunale di Bari che esclude nel dominio la funzione di identificare il soggetto sembra quantomeno discutibile : è noto che del domain name si fa un uso soprattutto pubblicitario, come marchio dei beni o dei servizi offerti nel sito corrispondente. E’ sempre più frequente infatti osservare pubblicità sulla carta stampata che fa riferimento ad un collegamento al sito dell’azienda pubblicizzata : per ovvi motivi il domain name deve coincidere con il marchio pubblicizzato.

Recentemente la giurisprudenza sta cambiando opinione, applicando la tutela prevista dalla legge sui marichi ai problemi che sorgono in rete. Inizialmente è stata suggerita l'opportunità di far prevalere il principio generale vigente in materia di marchi : per cui il medesimo nome può essere registrato da soggetti diversi, purché non sussista per il pubblico il rischio di confusione dell'attività svolta o dei prodotti offerti. Questo però entra in conflitto con la regola dell'univocità, stabilita dai regolamenti delle Registration Authorities, secondo la quale, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, a ogni domain name può corrispondere solo un'entità.

Non è infatti tecnicamente possibile procedere alla registrazione di due domini identici e col medesimo suffisso, anche in assenza di qualsiasi confondibilità tra i soggetti richiedenti. Ulteriori sviluppi giurisprudenziali hanno individuato che l’utilizzo di un dominio corrispondente al marchio altrui implica oggettivamente e per se stesso una situazione di sicura confondibilità per gli utenti e quindi realizza sia la violazione della legge sul marchio che quella sulla concorrenza sleale.

La possibilità di ottenere un dominio abusivamente occupato da altri è quindi vincolato ad un giudizio sulla notorietà del nome che si vuole richiedere.

Claude Nordi