S T A T U T O della

SOCIETA' ELETTRICA

 PRO COLLORO

Società Cooperativa a responsabilità limitata

PREMOSELLO CHIOVENDA

In BOZZA e in attesa UFFICIALE comunque approvato da Prefettura.:

CAPITOLO I -  COSTITUZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1. - E' costituita in Premosello Chiovenda una Società Cooperativa di produzione denominata " SOCIETA' ELETTRICA PRO COLLORO - Società' Cooperativa a Responsabilità Limitata".

Art. 2. - Essa persegue scopi mutualistici ed ha per oggetto, sia in via diretta che tramite società controllate o partecipate, le attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nel settore dell’energia elettrica, ad uso forza motrice, termica ed illuminazione tanto pubblica che privata ai soci nei Comuni di Premosello Chiovenda e limitrofi; potrà essere erogata energia elettrica anche ai non soci quando ve ne sia disponibilità e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.                                             Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti: alla produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, calore e altre fonti energetiche.

La gestione dei sistemi di illuminazione, la trasmissione dei dati e attività informatiche ad essa connesse. Nei settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra enunciati.

La società si propone inoltre di:

giovare all'economia domestica dei soci e di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie;

stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;

collaborare allo sviluppo e propaganda del movimento cooperativo e mutualistico;

acquistare, costruire immobili, mobili ed impianti stabili idonei all'esercizio delle attività economiche e sociali che la Cooperativa si prefigge;

gestire magazzini laboratori ed impianti industriali e commerciali necessari all'approvvigionamento delle gestioni sociali;

istituire nell'interesse esclusivo dei soci, una sezione, retta da apposito regolamento per la raccolta dei loro risparmi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, come la stipulazione di accordi, contratti, convenzioni od altre forme di collegamento o di partecipazione con Enti e Società che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale. In particolare, la Società può procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, all'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende ed in generale ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può partecipare a gare d'appalto, singolarmente, in collaborazione con altri soggetti, o in raggruppamento d'impresa.

La Società può esercitare l'attività di progettazione e di realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa così come servizi di assistenza e consulenza.

La Società, per sopperire alle proprie necessità di carattere finanziario, potrà ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. La remunerazione dei prestiti non potrà, in ogni caso, superare quella massima prevista dall' Art. 13 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601 e successive modificazioni.

Art. 3. - La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacento(31-12-2100). L'Assemblea potrà deliberarne la proroga.

Art. 4. - La Società ha sede nel Comune di PREMOSELLO-CHIOVENDA Provincia di Verbania via Caduti per la Libertà n° 6.

CAPITOLO -II- PATRIMONIO SOCIALE

Art. 5. - Il patrimonio della Società è costituito:

a) delle quote e/o azioni sottoscritte dai soci;

b) dal fondo di riserva ordinaria;

c) dal fondo di riserva straordinaria;

d) da eventuali fondi istituiti per determinate operazioni sociali.

e) dalla costituzione di eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formati dai conferimenti dei soci sovventori. Tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili e privilegiate nel rimborso del capitale, il cui tasso di remunerazione potrà essere maggiorato in misura stabilita annualmente dall'Assemblea e comunque non superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci. I titoli azionari non sono materialmente emessi e consegnati ai soci sovventori. La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita della Società, sia nel caso di un suo scioglimento.

Art. 6. - Il capitale sociale è variabile e illimitato.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a Lire 500(cinquecento)

Art. 7. - Il Consiglio di Amministrazione determina e, quando occorre, varia il sovrapprezzo da applicare sulle nuove quote. Tale sovrapprezzo sarà determinato in base alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato. Le somme relative introitate saranno imputate al fondo di riserva straordinaria.

Art. 8. - Qualora il capitale sociale fosse ritenuto eccedente i bisogni ordinari e prevedibili della Cooperativa, l'assemblea dei soci potrà deliberare il rimborso della parte eccedente, rimborso da effettuarsi colle norme di legge con prelevamento dagli utili d'esercizio.

CAPITOLO -III- SOCI

Art. 9. - Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a 50.

I soci utilizzatori di energia elettrica della cooperativa si intendono soci cooperatori.

Sono ammessi anche soci sovventori, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale previsto dall'Art. 5. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il numero dei soci sovventori non può essere superiore ad un terzo dei soci cooperatori.

Il socio (cooperatore) deve utilizzare salvo deroga o appartenenza ai soci sovventori , esclusivamente energia della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito. Per i soci cooperatori il contratto di somministrazione di energia e allaccio contatore rappresenta di per sé domanda e accettazione.

Per il fatto stesso di aver presentato domanda di ammissione e di aver ottenuto tale ammissione, si intende che il nuovo socio conosce ed accetta integralmente il presente Statuto e tutte le altre norme stabilite dagli organi sociali; inoltre, salvo deroga espressa dal Consiglio, si impegna ad usare esclusivamente l'energia elettrica fornita dalla Cooperativa.

Il socio (escluso i soci sovventori) che senza la predetta autorizzazione consumi energia fornita da altra società, può essere escluso dalla Cooperativa colle conseguenze previste dal presente Statuto; e ciò senza d'uopo di particolare procedura.

Art. 10. - Il Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi col voto favorevole di almeno due terzi degli amministratori, potrà escludere dalla società cooperativa i soci che si rendessero colpevoli di azioni contrarie agli interessi della Società, e che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e che in qualunque modo arrechino danni materiali e morali alla Cooperativa o fomentino in seno alla stessa dissidi e disordini. Contro tale delibera è ammesso entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, il ricorso al Comitato dei probiviri che, ove non fosse già costituito, verrà costituito a cura del Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ricorso alla delibera di esclusione. Il socio escluso avrà diritto al rimborso della sola quota sociale - con esclusione delle riserve.

E' ammesso il recesso dei soci, con diritto al rimborso delle quote, sempre con esclusione delle riserve , oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per perdita dei requisiti di ammissione.

Il socio che intende recedere dalla Società deve dare comunicazione scritta con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

Detta comunicazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata almeno tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11. - Il Socio deve:

a) acquistare almeno una quota sociale;

b) versare l'importo delle quote ( importo valore nominale più il sovrapprezzo da imputare al fondo di riserva straordinaria ) nella cassa sociale entro un mese dalla data della sottoscrizione. Coloro che sottoscrivessero più di quattro quote possono eseguire i relativi versamenti in due rate eguali entro uno o due mesi. Trascorsi i due mesi, ove non fossero stati eseguiti i versamenti integrali il socio inadempiente verrà considerato dimissionario. Le somme eventualmente versate saranno incamerate e devolute al fondo di riserva straordinaria;

c) Rispondere fino alla concorrenza delle quote sottoscritte per tutti gli obblighi assunti e che assumerà la Cooperativa.

Art. 12. - Le quote sono nominative, non trasmissibili per atti tra vivi, ma unicamente per il caso di successione. Le quote sono rimborsabili ai soci nei casi e modi previsti dal presente Statuto.

Art. 13. - In caso di morte del socio, l'erede o uno degli eredi legittimari, designato dagli altri, potrà essere ammesso in luogo del socio defunto, purché possieda i requisiti prescritti e ne faccia domanda per iscritto entro sei mesi dalla data della morte del socio al Consiglio di Amministrazione e questo acconsenta.

Ai soci receduti o esclusi per qualunque causa, come pure ai loro eredi, in caso di morte, spetta soltanto il rimborso della quota sociale versata, maggiorata dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate. Rimangono esclusi comunque qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale esistente.

Il pagamento deve essere effettuato entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato l'evento, dietro richiesta scritta.

Nel caso di trasferimento delle azioni da parte dei soci sovventori, esse devono essere offerte in prelazione alla Società ed agli altri soci della medesima. La Società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le azioni non rimborsate o non acquistate dalla Società devono essere offerte in prelazione ai soci. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Art. 14. - Nessun socio potrà possedere un numero di quote che al valore nominale superi le Lire 500.000, salvo eventuali modifiche previste dal Codice Civile e/o Leggi sulla cooperazione e recepite dall’assemblea ordinaria dei soci.

Art. 15. - Le quote liberate hanno diritto alla compartecipazione agli utili a cominciare dal trimestre successivo a quello cui furono liberate.

Art. 16. - Il certificato di quota verrà rilasciato quando la quota sarà pagata per intero.

Art. 17. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Con riferimento a tale data il Consiglio di Amministrazione compilerà il Bilancio rispecchiante la esatta situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché un esatto rendiconto economico dell'esercizio decorso.

Art. 18. - Gli utili, dopo che l'assemblea avrà approvato il Bilancio, saranno così ripartiti, sempre per deliberazione dell'assemblea stessa che approva il Bilancio:

a) almeno il 20 per cento al fondo di riserva ordinaria;

b) nella misura e con e modalità previste dalla Legge al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) ai soci quanto occorra per distribuire un dividendo in misura comunque non superiore all'interesse legale sul valore nominale delle quote;

d) la eventuale eccedenza di utili sarà ripartita: per tre quinti al fondo di riserva straordinaria; per un quinto al Consiglio di Amministrazione; per un quinto al personale addetto alla Società e da ripartirsi secondo decisione del Consiglio. La Assemblea potrà deliberare la devoluzione al fondo di riserva ordinaria di una percentuale anche maggiore di utili , od anche la totalità di essi.

Art. 19. - Il dividendo ai soci sarà liquidato sul capitale sociale degli stessi effettivamente versato alla data di chiusura di ogni esercizio.

Art. 20. - I dividendi saranno pagati presso la sede della Società a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello di approvazione del Bilancio. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui vennero esigibili si intendono prescritti a favore del fondo di riserva della Società.

Art. 21. - Quando il fondo di riserva ordinaria, avesse raggiunto un ammontare pari a quello del Capitale sociale le assegnazioni di utili di cui al paragrafo a) dell'Art.18 del presente statuto saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Art. 22. - Pertanto il fondo di riserva ordinaria è costituito dalle attribuzioni annuali utili da prelevare da quelli conseguiti secondo i Bilanci approvati. Il fondo di riserva straordinaria è costituito:

a) dalle attribuzioni di utili di cui all ' Art. 18;

b) dalle somme versate dai nuovi sottoscrittori ai sensi dell' Art. 7 del presente Statuto;

c) da incassi di natura eccezionale che il Consiglio ritenesse di imputare a detta riserva straordinaria. Il fondo di riserva straordinaria può essere utilizzato dalla Società per gli scopi e finalità sociali che fossero deliberati dal Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO -IV- ORGANI SOCIALI

Art. 23. - Le funzioni sociali sono esercitate:

a) dall'assemblea generale dei soci;

b) dal Consiglio di Amministrazione;

c) dal Collegio dei Sindaci;

d) dal Comitato dei probiviri, ove venga nominato.

Art. 24. L'assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale per la approvazione del Bilancio, la destinazione dell'utile, la nomina delle cariche sociali.

Nell'eventualità di particolari esigenze, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa può essere riunita quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, oppure nel caso che la convocazione sia richiesta per iscritto dal Collegio dei Sindaci, oppure sia richiesto sempre per iscritto da un numero di Soci pari ad almeno un quinto dell'intero numero dei Soci.

L'Assemblea, a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata della Società, sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 25. - L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza su un giornale della regione.

Della stessa convocazione ne sarà dato avviso ai Soci mediante manifesti.

Art. 26. - Le Assemblee convocate su istanza del Collegio Sindacale o dei Soci, devono avere luogo entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza scritta. Nella istanza dovranno essere indicati gli oggetti da trattare; non si potranno discutere argomenti estranei all'ordine del giorno proposto.

Art. 27. - L'Assemblea ordinaria in tutti i casi è legalmente costituita quando intervenga almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria con la proposta dello scioglimento e la liquidazione della Società, sarà legalmente costituita quando intervenga almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto a voto. E ciò anche in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria in tutti gli altri casi che non riguardino lo scioglimento e liquidazione della Società come sopra detto, sarà legalmente costituita quando intervenga in prima convocazione almeno un terzo di tutti i soci e in seconda convocazione almeno un dodicesimo di essi. Le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di tre quarti dei votanti, e ciò anche in seconda convocazione.

Nell'avviso di convocazione, oltre all'ordine del giorno da trattare, dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. La seconda convocazione deve avere luogo trascorse almeno 24 ore dopo la prima.

Qualora alla data dell’Assemblea il numero dei soci sovventori aventi diritto al voto superi il limite di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le votazioni devono tenersi utilizzando il sistema delle votazioni separate o con schede diverse per le due categorie di soci. In tali casi i voti espressi dai soci sovventori vanno rapportati al limite suddetto, moltiplicando i voti per il coefficiente risultante dal rapporto fra un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e il numero dei soci sovventori.

Art. 28. - L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, od in sua mancanza o rinuncia dal Vice Presidente, oppure da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio. Il Presidente nomina fra i presenti, anche se non Soci, un Segretario ed occorrendo, due scrutatori. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 29. - Ogni Socio che abbia liberate le proprie quote e che sia iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di intervenire all'Assemblea, ed ogni Socio ha diritto ad un sol voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ogni Socio sia cooperatore che sovventore può rappresentare un solo altro Socio e rendere il voto per delega.

Il Socio che non può intervenire può farsi rappresentare solo in caso di giustificato motivo mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell’Assemblea e conservate agli atti

I soci, persone giuridiche, sono rappresentati all'Assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.

Per i minori e gli interdetti può votare solo il genitore od il tutore anche se Non Socio.

Art. 30. - I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono votare nella approvazione dei Bilanci e nelle deliberazioni che concernono la loro responsabilità.

Art. 31. - Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 32. - L'Assemblea ordinaria:

a) discute, approva, rettifica il Bilancio, dopo aver udito relazioni del Consiglio e dei Sindaci;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) tratta gli argomenti che per delibera di Consiglio o su istanza del Collegio Sindacale o di un quinto dei Soci siano poste all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione. Il Bilancio e la Relazione del Consiglio dovranno essere tempestivamente rimessi al Collegio Sindacale per l'esame, onde dare modo al Collegio Sindacale di redigere la propria relazione. Il Bilancio e le due relazioni dovranno essere depositate nella sede sociale a disposizione dei Soci durante i quindici giorni che precedono la riunione dell' Assemblea.

Art. 33. - Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente. Il segretario può essere anche nominato fra i non Soci. Il Consiglio conserva la piena responsabilità per le funzioni e mansioni che devolve al segretario.

Art. 34. - I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 35. - In caso di mancanza di un Consigliere gli altri, riuniti in adunanza, presenti i Sindaci effettivi, potranno cooptare un nuovo membro scelto tra i soci, in luogo e vece di quello mancante. La deliberazione relativa dovrà raccogliere il voto favorevole di almeno la metà dei componenti il Consiglio.

Il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla prossima Assemblea cui spetterà di confermare la nomina o procedere alla nomina di un altro componente. Quando venissero a mancare contemporaneamente, od anche successivamente, ma nel lasso di tempo di un mese, tre membri del Consiglio, questi dovrà convocare l' Assemblea Generale dei Soci perché si provveda alla sostituzione dei Consiglieri venuti a mancare.

Art. 36. - Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 37. - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti la proposta si intende respinta. Per la validità della riunione del Consiglio occorre la presenza di almeno quattro membri.

Art. 38. - Al Consiglio spettano tutti i poteri per le operazioni ordinarie e straordinarie della società, colla sola eccezione di quelle deliberazioni che la legge od il presente Statuto riserva all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio ha quindi fra le altre le seguenti facoltà e poteri:

a) deliberare sulla ammissione ed esclusione dei Soci;

b) fare regolamenti per l'amministrazione interna ed i servizi sociali;

c) fissare il prezzo della energia elettrica;

d) nominare, revocare, dimettere dipendenti e fissarne salari, stipendi, liquidazioni, compensi;

e) compilare i bilanci, gli inventari, i rendiconti economici;

f) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;

g) provvedere e disciplinare i servizi di cassa e di esazione;

h) studiare ed attuare tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 39. - Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure dietro istanza di tre Consiglieri o dei tre Sindaci effettivi. Questi debbono sempre essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio, ma non hanno voto.Art. 40. - Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente la Società nei confronti dei terzi ed in giudizio; dà esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; firma tutti gli atti ed i contratti, ha la vigilanza della gestione ed è mandatario del Consiglio per eventuali incarichi speciali che gli venissero affidati. La esecuzione delle deliberazioni del Consiglio potrà dal Presidente essere delegata ad un Consigliere o ad altri in sua vece.

Art. 41. - I Sindaci sono cinque: tre effettivi e due supplenti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Non sono eleggibili e se sono eletti decadono, i parenti degli amministratori entro il quarto grado di parentela o di affinità. In caso di mancanza di un Sindaco effettivo, viene sostituito da un Sindaco supplente che dura in carica fino alla successiva assemblea che provvederà a nominare il Sindaco effettivo.

Art. 42. - I Sindaci effettivi devono:

a) vigilare sulla esatta osservanza delle norme di legge e statutarie nonché sull'adempimento dei deliberati dell'Assemblea;

b) compiere verifiche almeno trimestrali alla cassa sociale ed alla contabilità;

c) verbalizzare quanto forma oggetto delle adunanze del Collegio Sindacale e redigere la propria relazione al bilancio annuale;

d) esercitare le funzioni loro demandate dalla legge.

Art. 43. - Le deliberazioni concernenti la nomina delle cariche sociali saranno prese a schede segrete. Le altre deliberazioni, per alzata di mano con prova e controprova, salvo che il Presidente non disponga che la votazione sia fatta per appello nominale.

Art. 44. - I verbali delle Assemblee ordinarie dei Soci, del Consiglio, del Collegio Sindacale, dei Probiviri, devono essere tenuti fedelmente dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e debbono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio ed almeno due consiglieri se si tratta di verbali di Assemblea dei Soci, dal Presidente e da un Consigliere, oltre che dal Segretario se si tratta del verbale di riunione del Consiglio, da tutti i membri intervenuti se si tratta del Collegio Sindacale o del Comitato dei Probiviri. Tutti debbono essere sottoscritti dal segretario estensore.

Art. 45. - Tutte le cariche sociali, tranne quelle del Segretario il cui compenso è deliberato dal Consiglio, sono gratuite.

Sono però rimborsate anche in modo forfetario e con gettoni di presenza le spese inerenti alla carica, fermo restando quanto stabilito all'Art.18 del presente Statuto

Art. 46. - La Società potrà sciogliersi qualora verificandosi una perdita oltre i limiti previsti dalla legge l'Assemblea non ritenesse sanarla attingendo ai fondi di riserva.

Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea convocata in sede straordinaria. A detta Assemblea perché sia validamente costituita dovrà partecipare, sia in prima che in seconda convocazione, almeno la metà dei Soci e la decisione dovrà essere adottata col voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti. In caso di scioglimento la Assemblea nomina il o i liquidatori determinandone i compiti, le attribuzioni ed i poteri.

Art. 47. - E' fatto divieto di distribuire durante la vita sociale le riserve ai Soci, anche sotto forma di quote. In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale dopo estinte tutte le passività dedotto solo il capitale nominale versato ed i dividendi eventualmente maturati e non riscossi, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione , su tali deliberazioni ove non deliberi l'Assemblea è competente a decidere l'Amministrazione Finanziaria.

Art. 48. - Per quanto non contemplato nel presente statuto, la Società sarà regolata dalle disposizioni di legge in materia di società cooperativa a responsabilità limitata .

Vecchio statuto valido fino al 30 maggio 2000 superato dal nuovo sopra descritto

PELLA ERNESTO  - FODELLA GIOVANNI - VISCONTI VITTORIO

NOTAR BLACONA' GIOVANNI.

E' copia conforme al suo originale che si rilascia per uso formalità.

Domodossola, lì 22 - 4 - 1961.

 Art. 1. - E' costituita in Premosello Chiovenda una Società Cooperativa di produzione denominata " SOCIETA' ELETTRICA PRO COLLORO - Societa' Cooperativa a Responsabilità Limitata".

Art. 2. - Essa persegue scopi mutualistici ed ha per oggetto l'impianto e l'esercizio di centrali elettriche, la erogazione di energia elettrica ad uso forza motrice, termica ed illuminazione tanto pubblica che privata ai soci nei Comuni di Premosello Chiovenda e limitrofi; potrà essere erogata energia anche ai non soci quando ve ne sia disponibilità e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

  • La società si propone inoltre di:
  • - giovare all'economia domestica dei soci e di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie;
  • - di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
  • - collaborare allo sviluppo e propaganda del movimento cooperativo e mutualistico;
  • - all'acquisto, alla costruzione di immobili, mobili ed impianti stabili idonei all'esercizio delle attività economiche e sociali che la Coperativa si prefigge;
  • - alla gestione di magazzini laboratori ed impianti industriali e commerciali necessari all'approvigionamento delle gestioni sociali;
  • - alla istituzione nell'interesse e per il servizio esclusivo dei soci, una sezione, retta da apposito regolamento per la raccolta dei loro risparmi.

Art. 3. - La Società ha durata della costituzione fino al trentuno dicembre duemila. L'Assemblea potrà deliberarne la proroga.

Art. 4. - La Società ha sede in Premosello-Chiov.

Art. 5. - Il patrimonio della Società è costituito:

a) delle azioni sottoscritte dai soci;

b) dal fondo di riserva ordinaria;

c) dal fondo di riserva straordinaria;

d) da eventuali fondi istituiti per determinate operazioni sociali.

 Art. 6. - Il capitale sociale è variabile e illimitato. E' costituito da un numero illimitato di quote del valore di L. 500 ( cinquecento ) caduna.

 Art. 7. - Il Consiglio di Amministrazione determina e quando occorre varia il sovrapprezzo da applicare sulle nuove quote. Tale sovrapprezzo sarà determinato in base alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato. Le somme relative introitate saranno imputate al fondo di riserva straordinaria.

 Art. 8. - Qualora il capitale sociale fosse ritenuto eccedente i bisogni ordinati e prevedebili della Cooperativa, l'assemblea dei soci potrà deliberare il rimborso della parte eccedente, rimborso da effettuarsi colle norme di legge con prelevamento dagli utili d'esercizio.

 Art. 9. - Il numero sei soci è illimitato ma non può essere inferiore a 50.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza , professione e domicilio;

- ammontare delle quote che intende sottoscrivere. Il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'accoglimento o meno delle domande.

Per il fatto stesso di aver presentato domanda di ammissione e di aver ottenuto tale ammissione, si intende che il nuovo socio conosce ed accetta integralmente il presente Statuto e tutte le altre norme stabilite dagli organi sociali; inoltre, salvo deroga espressa dal Consiglio, si impegna ad usare esclusivamente l'energia elettrica fornita dalla Cooperativa.

Il socio che senza la predetta autorizzazione consumi energia fornita da altra società, può essere escluso dalla Cooperativa colle conseguenze previste dal presente Statuto; e ciò senza d'uopo di particolare procedura.

 Art. 10. - Il Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi col voto favorevole di almeno due terzi degli amministratori, potrà escludere dalla società cooperativa i soci che si rendessero colpevoli di azioni contrarie agli interessi della Società, e che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e che in qualunque modo arrechino danni materiali e morali alla Cooperativa o fomentino in senso alla stessa dissidi e disordini. Contro tale delibera è messo il ricorso al Comitato dei probiviri che, ove non fosse già costituito, verrà costituito a cura del Consiglio, al momento stesso della delibera di esclusione. Il socio escluso avrà diritto al rimborso della sua quota sociale - con esclusione delle riserve.

E' ammesso il recesso dei soci, con diritto al rimborso delle quote, sempre con esclusione delle riserve, nel caso di cambiamento definitivo della residenza in Comuni cui non si estenda la erogazione di energia da parte della Cooperativa. Per gli Enti il recesso potrà aver luogo in caso di loro scioglimento, liquidazione o fallimento.

 Art. 11. - Il Socio deve:

a) acquistare almeno una quota sociale;

b) versare la tassa di ammissione in ragione di lire 100 (cento) per ogni quota sottoscritta a titolo di rimborso spese;

c) versare l'importo delle quote ( importo valore nominale più il sovrapprezzo da imputare al fondo di riserva straordinaria ) nella cassa sociale entro un mese dalla data della sottoscrizione. Coloro che sottoscrivessero più di quattro quote possono eseguire i relativi versamenti in due rate eguali entro uno o due mesi. Trascorsi i due mesi, ove non fossero stati eseguiti i versamenti integrali il socio inadempiente verrà considerato dimissionario. rispondere sino alla concorrenza delle quote sottoscritte per tutti gli obblighi assunti e che Le somme già eventualmente versate saranno incamerate e devolute al fondo di riserva straordinaria;

d) Rispondere fino alla concorrenza delle quote sottoscritte per tutti gli obblighi assunti e che assumerà la Cooperativa.

 Art. 12. - Le quote sono nominative, non trasmissibili per atti tra vivi, ma unicamente per il caso di successione. Le quote sono rimborsabili ai soci nei casi e modi previsti dal presente Statuto.

 Art. 13. - Quando le quote dovessero cadere in successione la Società provvederà al trasferimento delle stesse in capo ai nuovi titolari che saranno dagli eredi designati nel testo della regolare domanda di trapasso.

 Art. 14. - Nessun socio potrà possedere un numero di quote che al valore nominale superi le Lire 250.000. E ciò anche nel caso che dalla legge fossero stabiliti limiti più ampi. Nel caso i limiti fossero abbassati, la presente disposizione si intenderà automaticamente adeguata.

 Art. 15. - Le quote liberate hanno diritto alla compartecipazione agli utili a cominciare dal trimestre successivo a quello cui furono liberate.

 Art. 16. - Il certificato di quota verrà rilasciato quando la quota sarà pagata per intero.

 Art. 17. - L'esercizio sociale si chiude col giorni 31 dicembre di ogni anno. Con riferimento a tale data il Consiglio di Amministrazione compilerà il Bilancio rispecchiante la esatta situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonchè un esatto rendiconto economico dell'esercizio decorso.

 Art. 18. - Gli utili, dopo che l'assemblea avrà approvato il Bilancio, saranno così ripartiti, sempre per deliberazione dell'assemblea stessa che approva il Bilancio:

a) almeno il 20 per cento al fondo di riserva ordinaria;

b) ai soci quanto occorra per distribuire un dividendo in misura comunque non superiore all'interesse legale sul valore nominale delle quote;

c) la eventuale eccedenza di utili sarà ripartita: per tre quinti al fondo di riserva straordinaria; per un quinto al Consiglio di Amministrrazione; per un quinto al personale addetto alla Società e da ripartirsi secondo decisione del Consiglio. La Assemblea potrà deliberare la devoluzione al fondo di riserva ordinaria di una percentuale anche maggiore di utili , od anche la totalità di essi.

 Art. 19. - Il dividendo ai soci sarà liquidato sul capitale sociale degli stessi effettivamente versato alla data di chiusura di ogni esercizio.

Art. 20. - I dividendi saranno pagati presso la sede della Società a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello di approvazione del Bilancio. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui vennero esigibili si intendono prescritti a favore del fondo di riserva della Società.

Art. 21. - Quando il fondo di riserva della Società, riserva ordinaria, avesse raggiunto un ammontare pari a quello del Capitale sociale le assegnazioni di utili di cui al paragrafo a) dell'articolo 18 del presente statuto saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Art. 22. - Pertanto il fondo di riserva ordinaria è costituito dalle attribuzioni annuali utili da prelevare da quelli conseguiti secondo i Bilanci approvati. Il fondo di riserva straordinaria è costituito:

a) dalle attribuzioni di utili di cui all'art. 18;

b) dalle somme versate dai nuovi sottoscrittori ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

c) da incassi di natura eccezionale che il Consiglio ritenesse di imputare a detta riserva straordinaria. Il fondo di riserva straordinaria può essere utilizzato dalla Società per gli scopi e finalità sociali che fossero deliberati dal Consiglio di amministrazione.

 Art. 23. - Le funzioni sociali sono esercitate:

a) dall'assemblea generale dei soci;

b) dal Consiglio di Amministrazione;

c) dal Collegio dei Sindaci;

d) dal Comitato dei probiviri, ove venga nominato.

Art. 24. L'assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale per la approvazione del Bilancio, la destinazione dell'utile, la nomina delle cariche sociali.

Essa può essere riunita quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, oppure nel caso che la convocazione sia richiesta per iscritto dal Collegio dei Sindaci, oppure sia richiesto sempre per iscritto da un numero di Soci pari ad almeno un quinto dell'intero numero dei Soci.

L'Assemblea, a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata della Società, sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 25. - L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza su un giornale della regione.

Della stessa convocazione ne sarà dato avviso ai Soci mediante manifesti.

Art. 26. - Le Assemblee convocate su istanza del Collegio Sindacale o dei Soci, devono avere luogo entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza scritta. Nella istanza dovranno essere indicati gli oggetti da trattare; non si potranno discutere argomenti estranei all'ordine del giorno proposto.

Art. 27. - L'Assemblea ordinaria in tutti i casi è legalmente costituita quando intervenga almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria con la proposta dello scioglimento e la liquidazione della Società, sarà legalmente costituita quando intervenga almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto a voto. E ciò anche in seconda convocazione.

Nell'avviso di convocazione, oltre all'ordine del giorno da trattare, dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. La seconda convocazione deve avere luogo trascorse almeno 24 ore dopo la prima.

Art. 28. - L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, od in sua mancanza o rinuncia dal Vice Presidente, oppure da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio. Il Presidente nomina fra i presenti, anche se non Soci, un Segretario ed occorrendo, due scrutatori. Il verbale dell ' Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 29. - Ogni Socio che abbia liberate le proprie quote e che sia iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di intervenire all' Assemblea, ogni Socio ha diritto ad un sol voto qualunque sia il numero delle quote possedute. Ogni Socio può rappresentare un solo altro Socio e rendere il voto per delega. Però il Socio che non può intervenire può farsi rappresentare solo in caso di malattia o di assenza, certificati da autorità competente con documento da depositare nella sede della Società un'ora prima dell'inizio dell' Assemblea. Per i minori e gli interdetti può votare solo il genitore od il tutore anche se Non Socio.

Art. 30. - I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono votare nella approvazione dei Bilanci e nelle deliberazioni che concernano la loro responsabilità.

Art. 31. - Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 32. - L' Assemblea ordinaria:

a) discute, approva, rettifica il Bilancio, dopo aver udito relazioni del Consiglio e dei Sindaci;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) tratta gli argomenti che per delibera di Consiglio o su istanza del Collegio Sindacale o di un quinto dei Soci siano poste all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione. Il Bilancio e la Relazione del Consiglio dovranno essere tempestivamente rimessi al Collegio Sindacale per l'esame, onde dare modo al Collegio Sindacale di redigere la propria relazione. Il Bilancio e le due relazioni dovranno essere depositate nella sede sociale a disposizione dei Soci durante i quindici giorni che precedono la riunione dell' Assemblea.

 Art. 33. - Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette membri eletti dall' Assemblea. Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente. Il segretario può essere anche nominato fra i non Soci. Il Consiglio conserva la piena responsabilità per le funzioni e mansioni che devolve al segretario.

 Art. 34. - I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

 Art. 35. - In caso di mancanza di un Consigliere gli altri, riuniti in adunanza, presenti i Sindaci effettivi, nominano fra i Soci un nuovo membro in luogo e vece di quello mancante. La deliberazione relativa dovrà raccogliere il voto favorevole di almeno la metà dei componenti il Consiglio.

Il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla prossima Assemblea cui spetterà di conformare la nomina o procedere alla nomina di un altro componente.Quando venissero a mancare contemporaneamente, od anche successivamente, ma nel lasso di tempo di un mese, tre membri del Consiglio, questi dovrà convocare l' Assemblea Generale dei Soci perchè si provveda alla sostituzione dei Consiglieri venuti a mancare.

 Art. 36. - Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

 Art. 37. - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti la proposta si intende respinta. Per la validità della riunione del Consiglio occorre la presenza di almeno quattro membri.

 Art. 38. - Al Consiglio spettano tutti i poteri per le operazioni ordinarie e straordinarie della società, colla sola eccezione di quelle delibere che la legge od il presente Statuto riserva all' Assemblea dei Soci.

Il Consiglio ha quindi fra le altre le seguenti facoltà e poteri:

a) deliberare sulla ammissione ed esclusione dei Soci;

b) fare regolamenti per l'amministrazione interna ed i servizi sociali;

c) fissare il prezzo della energia elettrica;

d) nominare, revocare, dimettere dipendenti e fissarne salari, stipendi, liquidazioni, compensi;

e) compilare i bilanci, gli inventari, i rendiconti economici;

f) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;

g) provvedere e disciplinare i servizi di cassa e di esazione;

h) studiare ed attuare tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 39. - Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure dietro istanza di tre Consiglieri o dei tre Sindaci effettivi. Questi debbono sempre essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio, ma non hanno voto.

Art. 40. - Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente la Società nei confronti dei terzi ed in giudizio; dà esecuzione a tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione e dell' Assemblea; firma tutti gli atti ed i contratti, ha la vigilanza della gestione ed è mandatario del Consiglio per eventuali incarichi speciali che gli venissero affidati. La esecuzione delle deliberazioni del Consiglio potrà dal Presidente essere delegata ad un Consigliere o ad altri in sua vece.

Art. 41. - I Sindaci sono cinque: tre effettivi e due supplenti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Non sono eleggibili e se sono eletti decadono, i parenti degli amministratori entro il quarto grado di parentela o di affinità. In caso di cavanza di un Sindaco effettivo, viene sostituito da un Sindaco supplente che dura in carica fino alla successiva assemblea che provvederà a nominare il Sindaco effettivo.

Art. 42. - I Sindaci effettivi devono:

a) vigilare sulla esatta osservanza delle norme di legge e statutarie nonchè sull'adempimento dei deliberati dell' Assemblea;

b) compiere verifiche almeno trimestrali alla cassa sociale ed alla contabolità;

c) verbalizzare quanto forma oggetto delle adunanze del Collegio Sindacale e redigere la propria relazione al bilancio annuale;

d) esercitare le funzioni loro demandate dalla legge.

Art. 43. - Le deliberazioni concernenti la nomina delle cariche sociali saranno prese a schede segrete. Le altre deliberazioni, per alzata di mano con prova e controprova, salvo che il Presidente non disponga che la votazione sia fatta per appello nominale.

Art. 44. - I verbali delle Assemblee ordinarie dei Soci, del Consiglio, del Collegio Sindacale, dei Probiviri, devono essere tenuti fedelmente dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e debbono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio ed almeno due consiglieri se si tratta di verbali di Assemblea dei Soci, dal Presidente e da un Consigliere, oltre che dal Segretario se si tratta del verbale di riunione del Consiglio, da tutti i membri intervenuti se si tratta del Collegio Sindacale o del Comitato dei Probiviri. Tutti debbono essere sottoscritti dal segretario estensore.

Art. 45. - Tutte le cariche sociali, tranne quelle del Segretario il cui compenso è deliberato dal Consiglio, sono gratuite.

Sono però rimborsate anche forfaittariamente e con medaglie di presenza le spese inerenti alla carica, fermo restando quanto stabilito all'articolo 18 del presente Statuto

Art. 46. - La Società potrà sciogliersi qualora verificandosi una perdita oltre i limiti previsti dalla legge l' Assemblea non ritenesse sanarla attingendo ai fondi di riserva.

Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall' Assemblea convocata in sede straordinaria. A detta Assemblea perchè sia validamente costituita dovrà partecipare, sia in prima che in seconda convocazione, almeno la metà dei Soci e la decisione dovrà essere adottata col voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti. In caso di scioglimento la Assemblea nomina il o i liquidatori determinandone i compiti, le attribuzioni ed i poteri.

Art. 47. - E' fatto divieto di distribuire durante la vita sociale le riserve ai Soci, anche sotto forma di quote. In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale dopo estinte tutte le passività dedotto solo il capitale nominale versato ed i dividendi eventualmente maturati e non riscossi, sarà devoluto a scopi di pubblica utilità, su tali deliberazioni ove non deliberi l' Assemblea è competente a decidere l' Amministrazione Finanziaria.

Art. 48. - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile o delle leggi speciali in materia di Cooperazione.