Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DECRETO 31 MAGGIO 1999
(G.U. n. 161 del 12.07.1999)

"Individuazione delle lavorazioni comportanti una sorveglianza medica e di quelle particolarmente pericolose vietate nella fornitura di lavoro temporaneo"

VISTO l’art. 1, comma 4, lettera f) della legge 24.6.1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavoratori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo;

CONSIDERATO che le attività possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;

CONSIDERATA la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;

CONSIDERATA altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l’opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa;

DECRETA

Art. 1

(Campo di Applicazione)

  1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 2

(Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio)

  1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose :

Art. 3

(Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave)

  1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a :

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
                                                             CLAUDIO CARON