Comitato per la Difesa dei Referendum Elettorali e del Collegio Uninominale

Comunicato stampa del 24/12/1998

DA qualche giorno, sta imperversando la voce per cui, in caso di approvazione da parte di una sola Camera di una nuova legge elettorale, il comitato promotore potrebbe «rinunciare» al referendum.

Palesemente, tale notizia č falsa sotto diversi profili:

1) soltanto una legge (votata dunque da entrambe le camere e promulgata dal presidente della Repubblica) puņ interrompere l'iter del referendum;

2) nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, fosse approvata una legge di modifica della normativa oggetto del quesito referendario, l'Ufficio centrale per il referendum dovrebbe verificare che la nuova normativa differisca sostanzialmente da quella abroganda e, in caso di riscontro negativo, trasferire il referendum sulla nuova normativa;

3) il comitato non puņ comunque disporre del referendum, una volta che le cinquecentomila firme siano state depositate alla Corte di Cassazione.

Milano, li 24 dicembre 1998

Emilio Colombo
Marco Nardinocchi

 

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