Comitato per la Difesa dei Referendum Elettorali e del Collegio Uninominale

Nota tecnica sul quesito per la Camera dei deputati

Le abrogazioni principali sono quelle che aboliscono il meccanismo di assegnazione dei seggi con sistema proporzionale, disciplinato dagli artt. 83 e 84 e, limitatamente ai riferimenti a quegli articoli e al sistema proporzionale, dall'articolo 1 del T.U.

Art. 83: abrogazione integrale (procedura di ripartizione del 25 per cento dei seggi tra le liste proporzionali).

Art. 84: abrogazione parziale (procedura di proclamazione dei candidati delle liste, nei limiti dei seggi assegnati a queste ultime a norma dell'abrogato art. 83). La norma residua di cui al secondo periodo, che prevede il recupero dei candidati uninominali collegati alla lista nel caso di esaurimento dei candidati di quest'ultima, si espanderebbe in seguito alle abrogazioni precedenti, divenendo norma per la copertura dei seggi di cui all'art. 1, comma 3, del T.U.
All'interno della norma mantenuta, si abroga le parole "spettanti alla lista" per via dell'avvenuta abrogazione delle liste. La locuzione "ordine delle rispettive cifre individuali" è la stessa contenuta nell'art. 77, comma 1, n. 4, che a questo articolo rinvia.

Art. 77: n. 2: tutto, perché riferito alle liste;
n. 4) abrogazione parziale per adeguarlo alle nuove norme di cui all'art. 84.

Art. 1: abrogazione principale in connessione con quella integrale dell'art. 83 e con quella parziale dell'art. 84. Al comma 2, è abrogato il secondo periodo, relativo alla ripartizione dei seggi con metodo proporzionale; al comma 4, si abroga la definizione del metodo di attribuzione del 25 per cento dei seggi: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché il riferimento all'abrogato art. 83.

Le restanti abrogazioni sono sussidiarie, e sono state effettuate con riferimento alle sentenze della corte costituzionale sui quesiti per l'abrogazione incondizionata della quota proporzionale. La Corte stessa le ha definite sussidiarie (ved. sentt. 5/1995 e 26/1997), ritenendo quindi che i simboli plurimi, cosí come il meccanismo di collegamento delle liste, siano coessenziali al sistema proporzionale e non a quello maggioritario uninominale.

Art. 4: n. 2: tutto, perché relativo al voto di lista;
n. 1: come quesito di cui alle sentt. C. cost. 5/1995 e 26/1997.
Sul mantenimento della locuzione "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale": l'elettore dispone in effetti di un solo voto, che esprime attraverso la scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale. Un voto espresso dall'elettore sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, peraltro, può alternativamente concorrere o all'elezione diretta nel collegio, o all'elezione mediante recupero dei migliori perdenti. Questo, perché l'insieme dei voti che concorre ad eleggere il candidato nel collegio non ha efficacia ai fini del meccanismo di recupero. In ogni collegio, si è dunque in presenza di due tipi di voti :
1) voti efficaci in quanto concorrenti ad eleggere direttamente il candidato uninominale ;
2) voti eventualmente efficaci, diversi dai precedenti, che -essi soli- determinano la graduatoria di cui all'art. 77, comma 4.

Artt. 18bis e 19: presentazione delle candidature di lista: abrogazione sussidiaria integrale.

Art. 18: comma 1: abrogazione dei collegamenti, preordinati al sistema dello scorporo, non piú vigente. Anche questa abrogazione corrisponde a quella considerata come legittima dalla corte cost. nelle sentt. 5/1995 e 26/1997.

Art. 20, comma 8 (delegati di lista): abrogazione integrale, in quanto i delegati di lista dei candidati uninominali sono autonomamente previsti all'art. 18.

Art. 59: abrogazione del primo periodo, in quanto il secondo contiene la definizione di scheda valida per l'elezione nel collegio uninominale.
La ratio della norma di cui al secondo periodo è non la distinzione tra i voti di lista e quelli per il candidato uninominale, ma la definizione di quale valore attribuire ad una scheda valida. Il secondo periodo è dunque stato mantenuto sia in riferimento alle dette sentenze della Corte costituzionale, sia perché, abolendo una norma che stabilisce che un voto espresso in un certo modo sia valido, si crea un paradosso, superabile in due modi:
a) o considerando che l'abrogazione corrisponda ad una volontà contraria alle disposizioni della norma abroganda, e quindi ciò che prima aveva un certo senso, dopo l'abrogazione deve essere interpretato in modo opposto, con la conseguenza che l'abrogazione sarebbe nociva ;
b) oppure, piú ragionevolmente, colmando il vuoto normativo prodotto dall'abrogazione alla luce dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con la creazione di una norma equivalente a quella abrogata : in questo caso, l'abrogazione sarebbe pleonastica.

Art. 85: abrogazione integrale, in quanto riferito alle circoscrizioni.

Art. 86: abrogazione parziale del comma 4, limitatamente ai riferimenti alle liste, per conformarlo al nuovo sistema. Sul comma 5: si può abrogare il riferimento all'art. 84, perché il comma 4 è piú che chiaro; è anche vero che il comma 5, in seguito all'abrogazione parziale, non farebbe che confermare il rinvio, operato dal nuovo comma 4, alle procedure di cui all'art. 84.

 

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