Comitato per la Difesa dei Referendum Elettorali e del Collegio Uninominale
Nota tecnica sul quesito per la Camera dei deputati Le abrogazioni principali sono quelle che aboliscono il meccanismo di assegnazione dei seggi con sistema proporzionale, disciplinato dagli artt. 83 e 84 e, limitatamente ai riferimenti a quegli articoli e al sistema proporzionale, dall'articolo 1 del T.U. Art. 83: abrogazione integrale (procedura di ripartizione del 25 per cento dei seggi tra le liste proporzionali). Art. 84: abrogazione parziale (procedura di proclamazione dei candidati delle liste, nei limiti dei seggi assegnati a queste ultime a norma dell'abrogato art. 83). La norma residua di cui al secondo periodo, che prevede il recupero dei candidati uninominali collegati alla lista nel caso di esaurimento dei candidati di quest'ultima, si espanderebbe in seguito alle abrogazioni precedenti, divenendo norma per la copertura dei seggi di cui all'art. 1, comma 3, del T.U. Art. 77: n. 2: tutto, perché riferito alle liste; Art. 1: abrogazione principale in connessione con quella integrale dell'art. 83 e con quella parziale dell'art. 84. Al comma 2, è abrogato il secondo periodo, relativo alla ripartizione dei seggi con metodo proporzionale; al comma 4, si abroga la definizione del metodo di attribuzione del 25 per cento dei seggi: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché il riferimento all'abrogato art. 83. Le restanti abrogazioni sono sussidiarie, e sono state effettuate con riferimento alle sentenze della corte costituzionale sui quesiti per l'abrogazione incondizionata della quota proporzionale. La Corte stessa le ha definite sussidiarie (ved. sentt. 5/1995 e 26/1997), ritenendo quindi che i simboli plurimi, cosí come il meccanismo di collegamento delle liste, siano coessenziali al sistema proporzionale e non a quello maggioritario uninominale. Art. 4: n. 2: tutto, perché relativo al voto di lista; Artt. 18bis e 19: presentazione delle candidature di lista: abrogazione sussidiaria integrale. Art. 18: comma 1: abrogazione dei collegamenti, preordinati al sistema dello scorporo, non piú vigente. Anche questa abrogazione corrisponde a quella considerata come legittima dalla corte cost. nelle sentt. 5/1995 e 26/1997. Art. 20, comma 8 (delegati di lista): abrogazione integrale, in quanto i delegati di lista dei candidati uninominali sono autonomamente previsti all'art. 18. Art. 59: abrogazione del primo periodo, in quanto il secondo contiene la definizione di scheda valida per l'elezione nel collegio uninominale. Art. 85: abrogazione integrale, in quanto riferito alle circoscrizioni. Art. 86: abrogazione parziale del comma 4, limitatamente ai riferimenti alle liste, per conformarlo al nuovo sistema. Sul comma 5: si può abrogare il riferimento all'art. 84, perché il comma 4 è piú che chiaro; è anche vero che il comma 5, in seguito all'abrogazione parziale, non farebbe che confermare il rinvio, operato dal nuovo comma 4, alle procedure di cui all'art. 84. |