Ricorso all'Ufficio elettorale centrale nazionale

COMUNICATO STAMPA

PRESENTATO RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE IN DIFESA DELLA LEGALITA' DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

La LISTA PANNELLA - RIFORMATORI di Milano ha oggi presentato ricorso in Cassazione contro la decisione dell'Ufficio elettorale Circoscrizionale Lombardia 1 che ha eliminato dalla competizione elettorale la Lista Rinnovamento nella quota proporzionale senza - conseguentemente - invalidare le candidature nei collegi uninominali dei candidati collegati a tale lista, cosí come previsto dalla nuova legge elettorale.

È noto infatti che i candidati nei collegi uninominali devono essere collegati ad una lista proporzionale per l'operatività - tra le altre cose - del meccanismo dello scorporo. Del resto altri Uffici Circoscrizionali (Umbria, Puglia e Veneto 2) hanno in tal senso deciso, invalidando le candidature uninominali nel caso in cui le liste proporzionali ad esse collegate siano state presentate irregolarmente.

"Il nostro ricorso" - sostengono i presentatori Lorenzo Ceva, Emilio Colombo e Federico Fischer - "non è contro i candidati uninominali di Rinnovamento, ma a favore del rispetto della legge e delle regole. Non si può interpretare una norma delicata come quella legata al procedimento elettorale in un modo a Venezia e a Bari, e in un altro - del tutto opposto - a Milano. Noi siamo per il diritto e il rispetto della legge, sempre. Anche nel caso di una legge - come la Mattarella-Salvi - che non abbiamo condiviso e contro la quale abbiamo già raccolto e depositato le firme per un referendum abrogativo".

"Ci pare opportuno ricorrere", continuano i delegati della Lista Pannella - Riformatori, "soprattutto perché un'irregolarità del genere potrebbe essere eccepita - come previsto dal Testo Unico delle leggi elettorali - anche successivamente al voto del 27-28 Marzo, rischiando di invalidare quindi il voto di milioni di cittadini".

Milano, 25-02-1994

per la LISTA PANNELLA - RIFORMATORI
Christian Rocca

 

ALL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE PER LA
CAMERA DEI DEPUTATI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

I sottoscritti Federico Fischer, Lorenzo Ceva Valla ed Emilio Colombo, rispettivamente delegati effettivo e supplenti della "LISTA PANNELLA PER IL PARTITO DEMOCRATICO" e dei candidati nei collegi uninominali contraddistinti dai contrassegni "LISTA PANNELLA PER IL PARTITO DEMOCRATICO" e "RIFORMATORI", concorrenti per l'elezione della Camera dei Deputati nella Circoscrizione Lombardia I, presentano

RICORSO

a codesto Ufficio elettorale centrale nazionale -ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 30 maggio 1957, n. 361 e successive modificazioni e integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534- avverso la decisione di eliminazione della lista "RINNOVAMENTO" -non presentata nei modi e nelle forme richiesti dalla legge-, adottata dall'Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei Deputati - Lombardia I -, nella parte e nella misura in cui l'Ufficio, dichiarando non valida la lista, non ha conseguentemente dichiarato non valide le candidature nei collegi uninominali collegate alla lista stessa, e non ad altre;

PREMESSO CHE:

1) il D.P.R. 361/1957, agli artt. 18 e 20 stabilisce, quale requisito di ammissibilità delle candidature nei collegi uninominali, la necessità di un collegamento tra i candidati uninominali stessi e almeno una lista concorrente per l'attribuzione di seggi in ragione proporzionale nell'ambito della medesima circoscrizione elettorale. In base al combinato disposto degli articoli 1, comma IV, 18, commi I e II, e 77, comma I, numero 2), del predetto Testo Unico, tale collegamento si configura quale necessaria condizione per l'operatività del meccanismo ex artt. 77, 83 e 84 (c.d. scorporo), in quanto, in assenza del collegamento stesso, liste di candidati concorrenti per la quota di seggi attribuiti in ragione proporzionale potrebbero surrettiziamente sfuggire, nella fase di determinazione della cifra elettorale circoscrizionale, alla detrazione di un certo numero di voti per ogni candidato, collegato de facto alla lista, risultato eletto in un collegio uninominale della circoscrizione;

2) la volontà del Legislatore di escludere la presentazione di singoli candidati "indipendenti" nei collegi uninominali della Camera è comprovata dal dibattito parlamentare sulla legge 277 e dalla reiezione degli emendamenti tendenti a consentirla, e confortata dalle decisioni di diversi Uffici elettorali circoscrizionali che, dichiarando non valide alcune liste, hanno per connessione dichiarato non valide le candidature uninominali collegate alle liste stesse nella circoscrizione;

3) non si può neppure ritenere che il collegamento dei candidati uninominali a una o piú liste proporzionali della stessa circoscrizione debba sussistere solo al momento della presentazione delle candidature all'Ufficio elettorale circoscrizionale, scindendosi da quel momento i destini delle candidature uninominali da quelli delle liste collegate; si potrebbe infatti in tal modo egualmente pervenire a un'illegittima elusione delle norme relative all'attribuzione dei seggi, attraverso la presentazione -deliberatamente irregolare- di una lista su cui far gravare l'eventuale elezione di candidati uninominali ad essa collegati, presentando con altri simboli un'altra lista e confidando nella certa ricusazione successiva della lista irregolare, ma non dei candidati uninominali;

4) come è noto, la legge 4 agosto 1993, n. 277, ha introdotto profonde modifiche al sistema elettorale per la formazione della Camera dei Deputati, delegando il Governo, con l'art. 20, ad adottare un decreto legislativo con cui apportare al D.P.R. 361/1957 le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla stessa legge 277. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, adottato in base agli artt. 76 e 87 Cost. e 20 l. n. 277/1993, ha infatti apportato al D.P.R. 361/1957 alcune essenziali modifiche, limitandosi però, in relazione alle operazioni di competenza dell'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale -disciplinate dall'art. 22 del T.U.-, ad estendere i controlli già previsti nei confronti delle liste alle candidature nei collegi uninominali, omettendo perciò di contemplare l'accertamento della sussistenza di un attuale ed effettivo collegamento dei candidati nei collegi uninominali con liste validamente presentate nella circoscrizione;

ECCEPENDO

l'illegittimità della mancata previsione, all'art. 22 del D.P.R. n. 361/1957, della competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale ad accertare la sussistenza di un reale collegamento tra i candidati uninominali e liste presenti nella stessa circoscrizione;

CHIEDONO

a codesto ufficio elettorale centrale, per le sopra esposte motivazioni, di modificare le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei Deputati - Lombardia I -, relative all'eliminazione della lista "RINNOVAMENTO", e dichiarare per connessione non valide le candidature uninominali collegate alla lista stessa.

Milano, li 25 febbraio 1994

Il delegato effettivo:
Federico Fischer

I delegati supplenti:
Lorenzo Ceva Valla
Emilio Colombo

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

CONSIDERATO:

- che l'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Milano, con decisione del 22 febbraio 1994, ha dichiarato non valida la presentazione della lista "Rinnovamento";

- che Federico Fischer, Lorenzo Ceva Valla ed Emilio Colombo, quali delegati della lista "Pannella per il Partito Democratico" e dei candidati nei collegi uninominali distinti dai contrassegni "Lista Pannella per il Partito Democratico" e "Riformatori", concorrenti per l'elezione della Camera dei Deputati nella Circoscrizione Lombardia I, hanno presentato ricorso contro detto provvedimento, nella parte in cui, dichiarando non valida la lista "Rinnovamento", ha omesso di dichiarare anche l'invalidità delle candidature uninominali collegate alla lista stessa;

- che il ricorso è inammissibile, in quanto l'art. 23 del testo unico n. 361 del 1957 contempla l'impugnazione soltanto delle decisioni di esclusione, su iniziativa dei delegati del candidato o della lista cui tale decisione si riferisce, e, quindi, non autorizza l'impugnazione di decisioni di mancata esclusione;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'effettuazione della presente comunicazione.

Roma, 27 febbraio 1994

 

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