Comitato per la Difesa dei Referendum Elettorali e del Collegio Uninominale


Il proporzionale con premio di maggioranza, la legge elettorale
preferita dai candidati predestinati all'elezione

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La legge elettorale vigente per le Regioni a statuto ordinario è una variazione sul tema delle leggi cd. truffa.   La caratteristica delle leggi truffa è il premio di maggioranza scientifico, che consiste nell'attribuzione della maggioranza (assoluta o qualificata) dei seggi nell'assemblea elettiva alla lista o coalizione di liste che, alle elezioni, abbia ottenuto la maggioranza relativa (o anche assoluta) dei voti espressi.

Sono esempi di premio di maggioranza scientifico la legge Acerbo del 1923, la legge cd. Truffa del 1953, la legge Tatarella del 1995, il progetto di legge frutto della congiura di casa Letta del 1997.

Il "pregio" di tutte queste variazioni sul tema è garantire l'elezione ai candidati predestinati (una quota variabile ma -questa sì- maggioritaria), con la conseguenza che il ricambio del ceto politico parlamentare dipende non dal voto degli elettori, ma dalle sovrane determinazioni dei segretari di partito.

Con il fenomeno della predeterminazione, gli elettori possono soltanto stabilire quanti dei candidati di una lista debbano essere eletti: solo i compilatori delle liste decidono infatti chi debba essere eletto e secondo quale ordine.

Altra caratteristica dei sistemi elettorali con premio di maggioranza scientifico è la scarsa intelligibilità, che impedisce agli elettori di capire a che serva il loro voto. La legge elettorale regionale è un esempio eclatante di questo aberrante sistema.

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Il sistema elettorale dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, così come modificato dalla legge 23 febbraio 1995, n° 43 [cd. Tatarellum], prevede il ricorso ad un sistema misto:

"I quattro quinti dei consiglieri [...] sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti [...]" (art.1 comma 2 l. n° 43/1995) ed "un quinto dei consiglieri [...] è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti [...]" (art.1 comma 3 l. n° 43/1995).

L’80% dei consiglieri assegnati alla Regione sono dunque eletti con sistema proporzionale sulla base delle liste elettorali provinciali. Sono escluse dall’assegnazione dei seggi in ragione proporzionale le liste che a livello regionale non abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi, salvo il caso in cui una lista al di sotto del 3% dei voti sia collegata con un'altra lista che abbia ottenuto il 5% dei voti (art. 7 l. n° 43/1995).

Ogni lista regionale deve essere collegata, con apposita dichiarazione, ad almeno un gruppo di liste provinciali, e viceversa, a pena di nullità, come si evince dalla lettura congiunta dei comma 3 e 8 dell’art. 1 della citata legge. Al comma 9 è poi disposto che "più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale [...]". Il voto viene espresso su un’unica scheda sia per le liste provinciali sia per quelle regionali. È inoltre consentita l’espressione di un voto dissociato, ovvero è possibile indicare anche una lista regionale non collegata alla lista provinciale prescelta. L’elettore può infine esprimere un solo voto di preferenza per uno dei candidati della sola lista provinciale proporzionale (art. 13 l. n° 108/1968); i candidati della cd. lista maggioritaria regionale sono invece intoccabili.

L’art. 3 del Tatarellum, modificando l’art. 15 della legge 17 febbraio 1968, prevede un meccanismo di premio di maggioranza in due tempi, tale che la maggioranza assoluta dei consiglieri spetterà, in ogni caso, a quella coalizione collegata alla lista regionale che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti validi.

Nella prima fase del meccanismo:

1a) se le liste provinciali collegate alla lista regionale che ha conseguito più voti hanno ottenuto insieme almeno il 50% dei seggi, alla lista regionale collegata è attribuito il 10% dei seggi assegnati al Consiglio regionale (la metà di quelli in quota cd. maggioritaria), mentre il restante 10% è attribuito proporzionalmente alle altre liste (l. 108/1968, art. 15, comma 13, numero 3) ;

1b) se le liste provinciali collegate alla lista regionale che ha conseguito più voti hanno ottenuto insieme meno del 50% dei seggi, tutti i seggi riservati alla quota cd. maggioritaria (il 20% di quelli assegnati al Consiglio regionale) sono assegnati alla lista regionale collegata (l. 108/1968, art. 15, comma 13, numero 4) ;

Nella seconda fase:

2a) se la lista regionale ha ottenuto meno del 40% dei voti, e se il totale dei seggi conseguiti da essa e dalle liste provinciali collegate è inferiore al 55% dei seggi assegnati al Consiglio regionale, una quota aggiuntiva di seggi è attribuita a tale lista regionale, fino a concorrenza del 55% dei seggi complessivi (l. 108/1968, art. 15, comma 13, numero 7) ;

2b) se la lista regionale ha ottenuto più del 40% dei voti, e se il totale dei seggi conseguiti da essa e dalle liste provinciali collegate è inferiore al 60% dei seggi assegnati al Consiglio regionale, una quota aggiuntiva di seggi è attribuita a tale lista regionale, fino a concorrenza del 60% dei seggi complessivi (l. 108/1968, art. 15, comma 13, numero 8).

Il secondo trucco si può riassumere nella seguente equazione :

(z+x) : (y+x) = 100 : (%)

Dove :

z è il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale

y è il numero dei seggi globalmente ottenuti dalla lista regionale e dalle liste provinciali ad essa collegate

% è la percentuale di cui ai punti 2a) e 2b), ovvero, rispettivamente, 55% e 60%

x è il numero dei seggi aggiuntivi da attribuire alla coalizione già tributaria del premio di cui ai punti 1a) o 1b)

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L’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n° 1, ha infine previsto che:

- il candidato capolista della lista regionale che abbia ottenuto più voti validi (ovvero, quella tributaria del cd. premio di maggioranza) divenga di diritto presidente della Regione;

- il candidato capolista della lista regionale che abbia ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore alla lista tributaria del cd. premio di maggioranza divenga di diritto consigliere regionale: a tal fine, l’Ufficio elettorale regionale riserva l’ultimo dei seggi attribuiti in base ai resti alle liste circoscrizionali ad essa collegate; nel caso in cui tutti i seggi ad esse spettanti siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio elettorale regionale attribuisce al capolista della seconda lista maggioritaria un seggio aggiuntivo (che sarà tenuto in conto ai fini della determinazione della quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale).

[A cura del Com.Di.R.El.]

 

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