Comitato per la Difesa dei Referendum Elettorali e del Collegio Uninominale

Il referendum sulla legge elettorale per il
Consiglio superiore della Magistratura

1. Attuale funzionamento della legge

La legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni prevede, per l'elezione dei componenti togati del CSM un duplice meccanismo:
a) due consiglieri sono eletti tra i magistrati di legittimità in un collegio unico nazionale con sistema di riparto proporzionale tra liste concorrenti;
b) i restanti 18 consiglieri sono eletti tra i magistrati di merito nell'ambito di quattro collegi territoriali, sempre con metodo proporzionale tra liste e con uno sbarramento del 9% su base nazionale. In particolare i collegi territoriali sono costituiti accorpando, per estrazione a sorte, i distretti di corte d'appello, nel rispetto di alcuni vincoli di proporzionalità tra seggi ed elettori.


Si noti che il legislatore ha previsto per l'elezione dei consiglieri sub b) il doppio voto (di lista e di preferenza), laddove per l'elezione dei consiglieri sub a) è stato stabilito che si esprima un "voto ad uno solo dei candidati".

 

2. Ipotesi di referendum

E' bene dire che la legge, radicalmente proporzionalista, si presta a limitati interventi di tipo maggioritario, a meno di non voler rischiare giudizi di inammissibilità per manipolatività e/o eterogeneità del quesito.

Per tale ragione tenderei ad escludere la possibilità di trasformare il sistema in maggioritario uninominale con 18 collegi. C'è però una possibilità interessante e di estrema semplicità. Lasciando immutato il sistema per l'elezione dei due magistrati di legittimità, si può abolire il voto di lista per l'elezione degli altri. Rimarrebbe, pertanto, unicamente il voto di preferenza, che, da meccanismo di selezione operante nell'ambito della lista, diverrebbe norma generale per l'elezione dei candidati. Non verrebbe tuttavia abolita la lista, che resterebbe come strumento di presentazione delle candidature.

Il sistema riformato funzionerebbe nel modo seguente:
a) vengono costituiti quattro collegi per l'elezione dei 18 membri: due collegi sono da 5 seggi e i restanti due sono da 4;
b) si possono presentare liste in ciascun collegio con un numero di candidati non superiore al numero dei seggi da attribuire;
c) nessun candidato può essere presente in più liste o più collegi;
d) nessuna lista può contenere più di un candidato appartenente allo stesso distretto di corte d'appello;
e) il voto si esprime con una sola preferenza;
f) in ciascun collegio vengono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di preferenze.

In parole povere saremmo di fronte ad un sistema maggioritario plurinominale. Visto e considerato che i collegi sono piuttosto piccoli (4 - 5 seggi) il risultato non è poi tanto disprezzabile. In effetti si otterrebbe un sistema in grado di neutralizzare le "correnti", in quanto il voto diverrebbe "personale" e non più di "partito". Gli eletti, in altri termini, non deriverebbero più la propria legittimazione dall'appartenenza ad una lista, ma unicamente dalle preferenze conseguite. Un sistema siffatto, che potrebbe essere giudicato indesiderabile per l'elezione di un organo legislativo, visto che non verrebbe garantito alcun esito "bipartitico", può conseguire egregiamente l'obiettivo che ci si propone per l'elezione del CSM: ottenere che i consiglieri siano eletti per le proprie capacità personali e non per l'appartenenza ad una determinata corrente.

 

3. Ipotesi di referendum non percorribili

E' stata valutata l'ipotesi di ottenere un sistema maggioritario uninominale, almeno per l'elezione dei 18 magistrati di merito. Tale ipotesi è stata scartata poiché richiedeva una eccessiva manipolazione del testo legislativo tale da rendere assolutamente probabile un giudizio di inammissibilità costituzionale. L'ipotesi alternativa, quella cioè di un sistema integralmente proporzionale, con un collegio unico nazionale (estensione, cioè, totale del meccanismo di elezione dei 2 giudici di legittimità) non è stata ritenuta percorribile, in quanto la legge non è affatto chiara sul sistema di attribuzione dei seggi all'interno della lista. L'art. 27 comma 2 dirime esplicitamente solo il caso di parità di voti tra candidati della stessa lista, sottintendendo che in caso contrario si elegga il candidato con il maggior numero di voti. Ma se ciò è scusabile nel caso di graduatoria a due, non sarebbe affatto giustificabile in una classifica composta da 20 candidati. E' evidente che un quesito siffatto si esporrebbe a critiche in relazione alla chiarezza dello stesso, oltre che alla coerenza della normativa di risulta.

 

4. Testo del quesito

"Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:
Art. 25, comma 14, lettera b), limitatamente alle parole: "il voto di lista ed", alla parola "eventuale", nonché alle parole "nell'ambito della lista votata";
Art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla determinazione del quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;", alla lettera b): "determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;" e lettera c) limitatamente alle seguenti parole: "nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista";
Art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nell'ambito della stessa lista", comma 2: "Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.", comma 4 limitatamente alle parole: "e 2"?".

 

Alba Adriatica, 26 febbraio 1999
Marco Nardinocchi

 

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