COMUNE DI BARUMINI

Provincia di Cagliari

STATUTO

COMUNALE


 

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Autonomia del Comune

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo Pretorio

Art. 6 - Stemma e gonfalone

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 - Organi

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Consiglio Comunale

Art. 9 - Composizione e durata in carica

Art. 10 - Insediamento del Consiglio Comunale

Art. 11 – Consiglieri

Art. 12 – Dimissioni dei Consiglieri

Art. 13 - Prerogative e diritti dei Consiglieri

Art. 14 – Linee Programmatiche di mandato

Art. 15 - Gruppi consiliari

Art. 16 - Conferenza dei capigruppo

Art. 17 - Commissioni consiliari

Art. 18 – Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

Art. 19 - Convocazione del Consiglio

Art. 20 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 21 - Pubblicità delle sedute

Art. 22 – Votazioni

Art. 23 - Mozione di sfiducia

Art. 24 - Scioglimento del Consiglio Comunale

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 25 - Giunta comunale

Art. 26 - Composizione e nomina

Art. 27 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

Art. 28 - Revoca, dimissioni, decadenza

Art. 29 - Funzionamento della Giunta

Art. 30 - Attribuzioni

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 31 - Funzioni generali del Sindaco

Art. 32 - Competenze del Sindaco

Art. 33 – Mozione di sfiducia

Art. 34 – Dimissioni del Sindaco

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Art. 35 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 36 – Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 37 – Struttura organizzativa

Art. 38 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 39 – Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 40 - Segretario Comunale

Art. 41 - Direttore Generale

Art. 42 – Compiti e funzioni del direttore generale

Art. 43 - Personale a contratto

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI

Art. 44 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 45 - Convenzioni

Art. 46 – Consorzi

Art. 47 - Accordi di programma.

Art. 48 - Unioni di Comuni

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 49 - Promozione dell'associazionismo e del volontariato

Art. 50 - Albo delle associazioni

Art. 51 - Consulte

Art. 52 - Petizioni

Art. 53 - Istanze

Art. 54 – Proposte

Art. 55 – Referendum

Art. 56 - Effetti del referendum

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 57 – Pubblicità degli atti

Art. 58 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 59 – Azione popolare

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 60 - Istituzione

Art. 61 - Attribuzioni

Art. 62 - Nomina e requisiti

Art. 63 - Durata in carica - Revoca

Art. 64 - Rapporti con il Consiglio Comunale

Art. 65 – Facoltà e prerogative

Art. 66 - Mezzi del Difensore Civico

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA’

Art.67 – Ordinamento

Art.68 – Attività finanziaria del comune

Art.69 – Bilancio Comunale

Art.70 – Attività contrattuale

Art.71 – Il revisore dei conti

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 72 - Statuto

Art. 73 - Regolamenti

Art. 74 - Adeguamento delle fonti normative comunali

Art. 75 - Modifiche allo Statuto

Art. 76 - Entrata in vigore


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Barumini è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

2. Nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, il Comune si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune rappresenta l’unità e la solidarietà comunitaria e persegue la collaborazione e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione della vita sociale, politica ed economica della Comunità e del territorio.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile della propria comunità con lo scopo di favorire il rispetto della persona umana ed il soddisfacimento dei bisogni ai fini del superamento degli squilibri socio-economici della comunità.

3. Promuove lo sviluppo della cultura e della formazione tecnica e professionale dei cittadini, la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata e tutela del patrimonio, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

4. Il Comune favorisce e promuove la formazione di organizzazioni senza fine di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.

5. Nell’ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna a superare le discriminazioni fra i due sessi., determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli altri enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti e iniziative finalizzate a consentire alla donna di beneficiare pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

6. Tutela i valori etnici della popolazione, il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico, archeologico ed artistico che rappresentano l’identità culturale di Barumini. Persegue pertanto tutte le iniziative atte a valorizzare ed incrementare lo sviluppo economico nei settori turistico, artigianale e commerciale. Nel territorio del Comune la toponomastica in lingua sarda è equiparata a quella in lingua italiana.

7. Nell’attività del Comune particolare importanza è garantita alla lingua sarda, in cui si identifica la popolazione di Barumini con pari dignità sociale prevista per la lingua italiana. Nel Consiglio Comunale, nelle riunioni di Giunta o di Commissione è garantito il libero uso della lingua sarda. I cittadini sono liberi di servirsi della lingua sarda nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e con le istituzioni comunali.

8. L’uso della lingua sarda negli scritti deve essere sempre accompagnato dal testo scritto in lingua italiana, quale lingua ufficiale della Repubblica

9. Attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità ed efficacia.

10. Organizza la propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.

11. Assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità di adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.

12. Promuove un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l’integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia , avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq.26,58 e confina con i comuni di Gesturi, Gergei, Villanovafranca, Las Plassas e Tuili.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via S’Anziana n. 2.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Un apposito spazio del Palazzo Civico è destinato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Barumini" e con il suo stemma.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo specifica autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 - Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo e del potere di controllo.

3. Il Consiglio esprime l’indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell’Ente. Indirizza altresì l’attività dell’Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.

4. Il Consiglio Comunale ha competenza sulla adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.

5. L’esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.

6. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.

7. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.

Art. 9 - Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10 - Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere nel seguente ordine:

-convalida degli eletti;

-giuramento del Sindaco;

-comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale.

Art. 11 - Consiglieri

1.Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta , ai sensi dell’art.7 delle legge n. 241/1990 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art.12 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo nell’ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione risultante dal protocollo dell’Ente.

Art. 13 - Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la Giunta e il Sindaco sono tenuti a rispondere.

4. Ciascun Consigliere ha diritto, sulla base di apposita richiesta, di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle Istituzioni da esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.

7. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine non superiore a venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

8. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

Art. 14 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 15 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario.

2. Ai gruppi consiliari sono fornite, compatibilmente alle strutture comunali, attrezzature di supporto ed assistenza giuridica tecnica ed amministrativa onde consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.

Art. 16 - Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio.

2. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 17 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.

2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 18 - Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art.19 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è effettuata dal Vice-Sindaco e in mancanza dall’assessore anziano che rivestono la carica di consigliere comunale

3. Qualora la convocazione del Consiglio sia richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla formalizzazione della richiesta.

4. Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal regolamento.

Art. 20 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati tranne i casi in cui la legge e il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, escludendo dal calcolo il Sindaco.

2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.

3. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero dei votanti.

4. Nelle votazioni a scrutino segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.

5. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 21 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta riservata.

3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali materie - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

Art. 22 - Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

2. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento personale e sulla valutazione dell’azione svolta.

Art. 23 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.

3. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

Art.24 - Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con DPR su proposta del Ministro dell’Interno:

  1. Quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  2. Per dimissioni, rimozione, decadenza del Sindaco;
  3. Per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della meta più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
  4. Quando non sia approvato, nei termini di legge, il bilancio;

2. In caso di decadenza, rimozione o decesso del sindaco, il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo consiglio e della nuova Giunta e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2 con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario.

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art. 25 - Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l’attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. L'attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.43. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco, essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.

3. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.

4. È Vice-Sindaco l'Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.

5. È Assessore anziano l’Assessore, più anziano di età. L’Assessore anziano in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice-Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Art. 26 - Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quatto assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli assessori sono normalmente scelti tra i consiglieri. Possono essere nominati assessori anche esterni al Consiglio purchè dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 27 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato in tale carica.

Art. 28 - Revoca, dimissioni, decadenza

1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione.

3. La Giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. La modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice-Sindaco. In caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

Art. 30 - Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, dei dirigenti e dei funzionari.

3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo Statuto.

4. La Giunta, sulla base dell’invito di cui all’art. 32 ultimo capoverso del penultimo punto, può formulare, nell’interesse generale del Comune, direttive di natura generale o relative alla singola controversia.

4. Nell’ipotesi prevista dal successivo art. 32 ultimo punto, è attribuita ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 31 - Funzioni generali del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. Esso è garante, di fronte al Consiglio e alla comunità del rispetto dello Statuto del Comune e dell'osservanza dei regolamenti.

2. Il Sindaco presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull'attuazione dei loro deliberati. Sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti; coordina l'attività dell'Ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla di una spalla.

4. Il Sindaco, quale capo della Amministrazione, entra in carica all’atto della proclamazione, mentre per il valido e pieno esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo, entra in carica dopo la prestazione del giuramento davanti al Consiglio Comunale, dopo la intervenuta convalida da parte del Consiglio stesso.

5. Il Sindaco, come Ufficiale di governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.

Art. 32 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente ed è l’organo responsabile dell’ente. In particolare:

Art.33 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione

Art.34 - Dimissioni del Sindaco

1.Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione, trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

Art. 35 - Principi strutturali ed organizzativi

 1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d’indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.

2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art. 36 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi gli organi burocratici.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità, nell’ambito delle direttive stabilite dagli organi di governo.

3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanza sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.37 - Struttura organizzativa

1. L'ordinamento strutturale dell’Ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "aree", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l’efficacia dell’intervento nell’ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.

2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell’ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.

3. L’area e articolata in "Servizi e uffici quali unità operative interne alla stessa che gestisce l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione.

4. L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 38 - Responsabili delle aree

1. I responsabili delle aree sono individuati nel regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente ed ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. In deroga a quanto stabilito nei precedenti commi la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale è attribuita ai componenti dell’organo esecutivo nelle ipotesi previste all’art. 32 ultimo punto del presente Statuto.

Art.39 - Funzione dei responsabili delle aree

1. I responsabili delle aree approvano i ruoli dei tributi, dei canoni, gestiscono, con l’ausilio dei responsabili del procedimento, le procedure di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti approvati dagli organi competenti.

2. Essi agiscono con propri atti determinativi che sono pubblicati all’albo pretorio e trasmessi ai capigruppo in elenco secondo le modalità previste nel regolamento degli uffici e dei servizi.

3. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

4. L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune Il Sindaco può delegare ai responsabili delle aree ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 40 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei funzionari responsabili delle aree, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la redazione dei relativi verbali.

4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di atti e provvedimenti dell’Ente.

5. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente. Per gli atti di trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l’Amministrazione può, anche, conferire apposito incarico ad un Notaio.

6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna anche comportanti impegni di spesa.

7. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, nonché, le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

Art. 41 - Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato nel rispetto dell’art. 51bis della legge 142/90 come introdotto dall’art. 6, comma 10, della legge 127/97 e di quanto previsto dal Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera di Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quanto sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché, in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 42 - Compiti e funzioni del Direttore Generale

1. I compiti e le funzioni del Direttore Generale sono definite dalla vigente normativa e dal Regolamento di cui al precedente comma.

2. In particolare il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:

a)-predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;

b) - svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili di servizio, risolvendo eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi ed esercitando funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento, nonché di accertata inefficienza;

c) - presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale apicale, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili di servizio, con l’osservanza delle norme organizzative vigenti, attribuisce i trattamenti economici accessori spettanti ai responsabili di servizio nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e a seguito di atto formale da adottarsi dagli organi collegiali competenti;

d)- determina, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Comunale e su proposta dei responsabili di servizio, l’orario di lavoro e l’orario di servizio del personale dipendente, nonché l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;

e)- adotta, sentito il parere dei responsabili di area, provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi servizi e/uffici, con esclusione della mobilità dei responsabili di area stessi, di competenza del Sindaco;

f)- predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

g)- organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

h)- promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili delle aree nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti previa istruttoria curata dal servizio competente;

i)- promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere nei limiti di cui al precedente art. 32 ultimo punto.

3. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il Segretario Comunale.

4. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 43 - Personale a contratto

1. Per la copertura dei posti di responsabile di area o di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

2. Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente.

3. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell’Ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

Art. 44 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

2. Il Comune può partecipare a società per azioni e/o responsabilità limitata per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune;

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini costituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 45 - Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti pubblici.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 46 - Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti pubblici un consorzio secondo le norme vigenti.

2. Il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

Art. 47 - Accordi di programma.

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.

2. La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune di Barumini abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.

3. L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.

4. Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:

a) I programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;

b) La composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

Art. 48 - Unioni di Comuni.

1. Il Comune di Barumini promuove e valorizza le azioni rivolte alla formazione di unioni di Comuni costituiti da due o più Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L’atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. Sono organi dell’unione:

a) il Presidente scelto tra i Sindaci dei comuni interessati;

b) l’Assemblea composta da rappresentanti per ciascun comune partecipante in cui è garantita la partecipazione della minoranza;

c) il Consiglio d’Amministrazione con compiti di attuazione delle linee programmatiche predisposte dall’assemblea e composto da almeno un rappresentante delle rispettive giunte.

4. In ogni caso, alle unioni si applicano le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

5. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 49 - Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere con metodo democratico e senza scopo di lucro al perseguimento delle predette attività.

2. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della Comunità, e ne sostiene l'attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l'affermazione dei valori di solidarietà, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 11.08.91 n. 266.

3. Il Comune riconosce altresì le associazioni PRO LOCO quali strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, nonché di promozione delle attività turistiche.

Art. 50 - Albo delle associazioni

1. Per le finalità di cui alla legge 241/90 e per esigenze di pubblicità ed informazione rivolta alla collettività il Comune istituisce, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Albo comunale delle Associazioni.

2. L'iscrizione nell'Albo è subordinata alla presentazione, da parte dell'organismo che ne fa richiesta, del proprio atto costitutivo e dello statuto.

3. Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento consiliare adottato in applicazione della legge 241/90.

Art. 51 - Consulte

1. Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione quali consulte, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 52 - Petizioni

1. I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni su temi di competenza comunale al fine di esporre problemi e necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 100 cittadini residenti con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza del firmatario.

3. Ad ogni petizione dovrà essere fornita dal Sindaco risposta scritta da inviare all'indirizzo del primo firmatario, od altro indirizzo espressamente indicato entro sessanta giorni dall'arrivo della stessa.

Art. 53 - Istanze

1. Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al Sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.

2. L'amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza se non è previsto un termine diverso dallo specifico procedimento amministrativo interessato.

Art. 54 - Proposte

1. I cittadini, possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio.

2. La proposta, deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome, del luogo e della data di nascita del firmatario.

3. Il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati è tenuto a iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta entro 60 giorni dalla data di presentazione.

4. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in apposito registro in ordine cronologico con l’imputazione dell’iter decisorio ed eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico.

Art. 55 - Referendum

1. E' ammesso referendum su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza Comunale.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale ovvero di un numero di cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune non inferiore al 30 per cento.

3. Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:

a) Statuto e i regolamenti Comunali;

b) Bilancio, tributi e tariffe;

c) Nomine, designazioni, revoche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del comune;

d)- Dotazione organica del personale;

e)- Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

f)- Progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l’atto di approvazione del progetto definitivo.

4. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e coinciso è valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici nominati dal Consiglio Comunale.

6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.

7. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.

8. I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali se non con referendum nazionali.

Art. 56 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.

2. In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi 5 anni.

3. Se l'esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 57 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.

3. Non è ammesso l'accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.

Art. 58 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi - secondo le modalità stabilite dal regolamento che deve contemperare l'esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici - per ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

3. Il Responsabile dell’Area ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

4. Il regolamento per il diritto di accesso stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art.59 - Azione popolare

1.Ciascun elettore può "far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune" e dunque, anche in sede civile e/o penale. Nel caso di soccombenza non si applica ,l’obbligo del pagamento delle spese a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso se il comune , costituitosi in seguito, ha aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 60 - Istituzione

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. In accordo con altri Comuni potrà essere istituito un unico Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 61 - Attribuzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso gli organi e gli uffici del comune per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Il Difensore Civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente alla questione trattata.

4. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il Difensore Civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.

5. Al Difensore Civico sono altresì attribuite le funzioni previste dall’art. 17, comma 39 della legge n. 127/1997.

Art. 62 - Nomina e requisiti

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e nominato dal Sindaco.

2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.

3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato che lo pongono in rapporto con il Comune di Barumini.

4. Nel caso di un unico Difensore Civico fra diversi Comuni, il sistema di elezione verrà determinato in accordo con gli altri Comuni nella deliberazione consiliare istitutiva.

Art. 63 - Durata in carica – Revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato.

2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 64 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

3. Il Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.

Art.65 - Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

2. Il Difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell’amministrazione;

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

4. Il difensore civico può invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni concordandone eventualmente il contenuto

Art. 66 - Mezzi del Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale stabilisce la sede dell'ufficio del Difensore Civico e determina, con apposito regolamento, le funzioni, le modalità di accesso dei cittadini, il trattamento economico e quanto altro necessario per l'assolvimento di tale compito.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 67 - Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e , nei limiti da essa previsti, dal regolamento,.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 68 - Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe, applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 69 - Bilancio Comunale

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato dalla legge dello stato e nei limiti da questa fissati al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto n termini di competenza e deliberato dal Consiglio Comunale.

3. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 70 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché, le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 71 - Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge secondo i criteri stabiliti dalla legge il revisore dei conti.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. Al Revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili delle aree.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 73 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio. Dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, quale forma di pubblicità per consentirne la effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 74 - Adeguamento delle fonti normative comunali

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico n. 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 75 - Modifiche allo statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all’art. 6, comma 4, del T.U. n. 267/200.

Art. 76 - Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento dell’attività di controllo da parte del competente organo regionale di controllo, lo Statuto è pubblicato nel BURAS, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.