Aggiornamento alla GU 08/01/2002



D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200
Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari


Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 19 aprile 1967, n. 98.

34. Tutela, curatela, assistenza, affiliazione.

Il capo di ufficio consolare di I categoria esercita nei confronti dei cittadini
minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le
funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e
privata nonché di affiliazione, che le leggi dello Stato attribuiscono al giudice
tutelare.
Il tutore, il produttore, il curatore e il curatore speciale nominati in virtù dei
poteri di cui al comma precedente, provvedono anche alla protezione degli
interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela abbia in Italia, previa
autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano
dall'ufficio dal giorno in cui è loro notificata la nomina, rispettivamente, d'un
nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, tanto se la sostituzione,
venga decisa dall'autorità consolare quanto se, in caso di rientro del minore o
incapace in Italia, essa venga decisa dalla competente autorità nazionale. A tal
fine, è considerata competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del
minore o dell'incapace.
L'accettazione degli uffici di cui al precedente comma è obbligatoria per i
cittadini nella circoscrizione, salvo i casi di dispensa previsti dalla legislazione
nazionale.


35. Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Il capo dell'ufficio consolare di I categoria, anche al di fuori delle ipotesi previste
dal presente decreto, può emanare nei confronti dei cittadini residenti nella
circoscrizione, e quando particolari circostanze ciò consiglino, i provvedimenti di
volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successione, che per
le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del pretore e del
presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.


36. Tribunali competenti.

Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati
dall'autorità consolare, nonché per la omologazione degli stessi, è competente a
decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato.
In materia di affiliazione, è competente il tribunale del luogo di ultima residenza
in Italia dell'affiliante o, se questi non ha mai avuto residenza i Italia, dell'affiliato.
Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi dei precedenti commi,
è competente il Tribunale di Roma.