L. 24 ottobre 1980, n.
742 (1).
Ratifica ed esecuzione
della convenzione sulla competenza delle autorità e sulla
legge applicabile
in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre
1961 (2).
(1) Pubblicata nel Suppl.
Ord. alla Gazz. Uff. 12 novembre 1980.
(2) Della presente convenzione
si ritiene opportuno riportare soltanto il testo
della traduzione non
ufficiale.
1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione
concernente la competenza
delle autorità e la legge applicabile in materia di
protezione dei minori,
adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.
2. Piena ed intera esecuzione
è data alla convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'art. 20 della convenzione
stessa.
Traduzione non ufficiale
N.B. - I testi facenti
fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra
cui il testo in lingua
francese.
Convenzione concernente
la competenza delle autorità e la legge applicabile in
materia di protezione
dei minori
Gli Stati firmatari della
presente Convenzione,
Desiderando stabilire
delle disposizioni comuni concernenti la competenza delle
autorità e la
legge applicabile in materia di protezione dei minori,
Hanno deciso di concludere
una Convenzione a tal fine e hanno concordato le
disposizioni seguenti:
Articolo 1
Le autorità, sia
giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale di
un minore sono competenti,
salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo
capoverso, della presente
Convenzione, ad adottare misure tendenti alla
protezione della sua
persona o dei suoi beni.
Articolo 2
Le autorità competenti
ai sensi dell'articolo 1 adottano le misure previste dalla
loro legislazione interna.
Tale legislazione stabilisce
le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di
dette misure. Essa regola
egualmente i loro fini sia per quel che concerne i
rapporti fra il minore
e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei
confronti dei terzi.
Articolo 3
Un rapporto d'autorità
risultante di pieno diritto dalla legislazione interna dello
Stato di cui il minore
è cittadino è riconosciuto in tutti gli Stati contraenti.
Articolo 4
Se le autorità
dello Stato di cui il minore è cittadino giudicano che l'interesse
del
minore lo esige, esse
possono, dopo aver informato le autorità dello Stato di sua
residenza abituale,
adottare in base alla loro legislazione interna misure miranti
alla protezione della
sua persona o dei suoi beni.
Tale legislazione stabilisce
le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di
dette misure. Essa regola
egualmente i loro fini sia per quel che concerne i
rapporti fra il minore
e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei
confronti dei terzi.
L'applicazione delle
misure adottate è assicurata dalle autorità dello Stato di
cui il
minore è cittadino.
Le misure adottate ai
sensi dei capoversi che precedono del presente articolo
sostituiscono le misure
eventualmente adottate dalle autorità dello Stato in cui il
minore ha la sua abituale
residenza.
Articolo 5
In caso di trasferimento
della residenza abituale di un minore da uno Stato
contraente in un altro,
le misure adottate dalle autorità dello Stato di precedente
abituale residenza resteranno
in vigore fino a che le autorità dello Stato di nuova
abituale residenza non
le avranno abolite o sostituite.
Le misure adottate dalle
autorità dello Stato di precedente abituale residenza
saranno abolite o sostituite
solo dopo un preavviso alle suddette autorità.
In caso di trasferimento
di un minore che era sotto la protezione delle autorità
dello Stato di cui egli
è cittadino, le misure da queste adottate sulla base della loro
legislazione interna
resteranno in vigore nello Stato di nuova residenza abituale.
Articolo 6
Le autorità dello
Stato di cui il minore è cittadino possono, d'accordo con quelle
dello Stato in cui egli
ha la sua abituale residenza o possiede dei beni, affidare a
queste ultime l'applicazione
delle misure adottate.
La stessa facoltà
è data alle autorità dello Stato di residenza abituale del
minore
nei confronti delle
autorità dello Stato in cui il minore possiede dei beni.
Articolo 7
Le misure adottate dalle
autorità competenti ai sensi dei precedenti articoli della
presente Convenzione
sono riconosciute in tutti gli Stati contraenti. Se tuttavia
dette misure implicano
atti di esecuzione in uno Stato diverso da quello in cui
esse sono state adottate,
il loro riconoscimento e la loro esecuzione sono regolati
sia dal diritto interno
dello Stato in cui è richiesta l'esecuzione, sia dalle
convenzioni internazionali.
Articolo 8
Nonostante le disposizioni
degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della Presente
Convenzione, le autorità
dello Stato di residenza abituale di un minore possono
adottare misure di protezione
fintantoché il minore è minacciato da un pericolo
serio alla sua persona
o ai suoi beni.
Le autorità degli
altri Stati contraenti non sono tenute a riconoscere tali misure.
Articolo 9
In tutti i casi di urgenza,
le autorità di ogni Stato contraente sul territorio del quale
si trovano o il minore
o dei beni a questo appartenenti, adottano le necessarie
misure di protezione.
Le misure adottate in
applicazione del precedente capoverso cesseranno, salvi i
loro effetti definitivi,
non appena le autorità competenti ai sensi della presente
Convenzione avranno
adottato le misure imposte dalla situazione.
Articolo 10
Per quanto è possibile,
al fine di assicurare la continuità del regime applicato al
minore, le autorità
di uno Stato contraente adottano misure nei suoi confronti
soltanto dopo aver proceduto
a uno scambio di vedute con le autorità degli altri
Stati contraenti di
cui sono ancora in vigore le decisioni.
Articolo 11
Tutte le autorità
che hanno adottato misure ai sensi delle disposizioni della
presente Convenzione
ne informeranno senza indugio le autorità dello Stato di cui
il minore è cittadino
e, se del caso, quelle dello Stato di sua abituale residenza.
Ogni Stato contraente
designerà le autorità che possono dare a ricevere
direttamente le informazioni
di cui al precedente capoverso. Esso notificherà tale
designazione al Ministero
degli affari esteri dei Paesi Bassi.
Articolo 12
Ai fini della presente
Convenzione, per «minore» s'intende qualsiasi persona che
ha tale qualità
sia secondo la legislazione interna dello Stato di cui è cittadino,
sia
secondo la legislazione
interna dello Stato di sua abituale residenza.
Articolo 13
La presente Convenzione
si applica a tutti i minori che hanno la loro residenza
abituale in uno degli
Stati contraenti.
Tuttavia le competenze
attribuite dalla presente Convenzione alle autorità dello
Stato di cui il minore
e cittadino sono riservate agli Stati contraenti.
Ogni Stato contraente
può riservarsi di limitare l'applicazione della presente
Convenzione ai minori
che sono cittadini di uno degli Stati contraenti.
Articolo 14
Ai fini della presente
Convenzione, se la legislazione interna dello Stato di cui il
minore è cittadino
consiste in un sistema non unificato, per «legislazione interna
dello Stato di cui il
minore è cittadino» e per «autorità dello Stato
di cui il
minore è cittadino»
s'intende la legislazione e le autorità stabilite dalle norme in
vigore in tale sistema
e, in mancanza di dette norme, da una delle legislazioni
componenti tale sistema
con la quale il minore abbia il legame più stretto.
Articolo 15
Ogni Stato contraente
può riservare la competenza delle sue autorità chiamate a
pronunciarsi su una
domanda di annullamento, di scioglimento o di attenuazione
del vincolo coniugale
fra i genitori di un minore, per adottare misure di protezione
della sua persona o
dei suoi beni.
Le autorità degli
altri Stati contraenti non sono tenuti a riconoscere tali misure.
Articolo 16
Le disposizioni della
presente Convenzione possono essere non applicate negli
Stati contraenti solo
se la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con
l'ordine pubblico.
Articolo 17
La presente Convenzione
si applica soltanto alle misure adottate dopo la sua
entrata in vigore.
I rapporti delle autorità
risultanti di pieno diritto dalla legislazione interna dello
Stato di cui il minore
è cittadino sono riconosciuti dalla data dell'entrata in vigore
della Convenzione.
Articolo 18
Nei rapporti fra gli
Stati contraenti la presente Convenzione sostituisce la
Convenzione per regolamentare
la tutela dei minori firmata a L'Aja il 12 giugno
1902.
Essa non arreca pregiudizio
alle disposizioni di altre convenzioni, vincolanti al
momento della sua entrata
in vigore, degli Stati contraenti.
Articolo 19
La presente Convenzione
è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona
sessione della Conferenza
de L'Aja sul diritto internazionale privato.
Essa sarà ratificata
e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero
degli affari esteri
dei Paesi Bassi.
Articolo 20
La presente Convenzione
entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito
del terzo strumento
di ratifica previsto dall'articolo 19, secondo capoverso.
La Convenzione entrerà
in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi
successivamente, il
sessantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di
ratifica.
Articolo 21
Qualsiasi Stato non rappresentato
alla Nona sessione della Conferenza de l'Aja
sul diritto internazionale
privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la
sua entrata in vigore
in virtù dell'articolo 20, primo capoverso. Lo strumento di
adesione sarà
depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
L'adesione avrà
effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati
contraenti che avranno
dichiarato di accettare tale adesione. L'accettazione sarà
notificata al Ministero
degli affari esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrerà
in vigore, fra lo Stato aderente e lo Stato che abbia
dichiarato di accettare
tale adesione, il sessantesimo giorno dopo la notifica
menzionata al precedente
capoverso.
Articolo 22
Qualsiasi Stato, al momento
della firma, della ratifica o della adesione, potrà
dichiarare che la presente
Convenzione si estende all'insieme dei territori che esso
rappresenta sul piano
internazionale, o a uno o più di detti territori. Tale
dichiarazione avrà
effetto per detto Stato al momento dell'entrata in vigore della
Convenzione.
In seguito, ogni estensione
nel senso suddetto sarà notificata al Ministero degli
affari esteri dei Paesi
Bassi.
Allorché la dichiarazione
d'estensione viene fatta in occasione di una firma o di
una ratifica la Convenzione
entrerà in vigore per i territori in questione
conformemente alle disposizioni
dell'articolo 20. Allorché la dichiarazione
d'estensione viene fatta
in occasione di una adesione, la Convenzione entrerà in
vigore per i territori
in questione conformemente alle disposizioni dell'articolo 21.
Articolo 23
Qualsiasi Stato potrà,
al più tardi al momento della ratifica o dell'adesione, fare le
riserve previste negli
articoli 13, terzo capoverso, e 15, primo capoverso, della
presente Convenzione.
Nessun'altra riserva sarà ammessa.
Ciascuno Stato contraente
potrà egualmente, notificando una estensione della
Convenzione in conformità
con l'articolo 22, fare queste riserve con effetto
limitato ai territori
o ad alcuni territori contemplati dall'estensione.
Ciascuno Stato contraente
potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva che ha
fatto. Tale ritiro sarà
notificato al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
L'effetto della riserva
cesserà il sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata
nel precedente capoverso.
Articolo 24
La presente Convenzione
avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data
della sua entrata in
vigore in conformità con l'articolo 20, primo capoverso, anche
per gli Stati che l'avranno
ratificata o vi avranno aderito successivamente.
La Convenzione sarà
rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia.
La denuncia sarà
notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi almeno
sei mesi prima della
fine del termine di cinque anni.
Essa potrà limitarsi
ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.
La denuncia avrà
effetto soltanto nei confronti dello Stato che l'avrà notificata.
La Convenzione resterà
in vigore per gli altri Stati contraenti.
Articolo 25
Il Ministero degli affari
esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati contemplati
nell'articolo 19, nonché
agli Stati che avranno aderito in conformità con le
disposizioni dell'articolo
21:
a) le notifiche di cui
all'articolo 11, secondo capoverso;
b) le firme e le ratifiche
di cui all'articolo 19;
c) la data in cui la
presente Convenzione entrerà in vigore in conformità con
le
disposizioni dell'articolo
20, primo capoverso;
d) le adesioni e accettazioni
di cui all'articolo 21 e la data in cui esse avranno
effetto;
e) le estensioni di
cui all'articoto 22 e la data in cui esse avranno effetto;
f) le riserve e ritiri
di riserve di cui all'articolo 23;
g) le denunce di cui
all'articolo 24, terzo capoverso.
In fede di che, i sottoscritti,
debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a L'Aja il 5 ottobre
1961, in un solo esemplare, che sarà depositato negli
archivi del Governo
dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sarà
trasmessa, per via diplomatica,
a ciascuno Stato rappresentato alla Nona sessione
della Conferenza dell'Aja
sul diritto internazionale privato.
(Seguono le firme).