COMMISSIONE STUDI CIVILISTICI
Studio n. 2524
ALIENAZIONE DI BENE EREDITARIO DI MINORE
ITALIANO RESIDENTE IN GERMANIA
Approvato dalla Commissione Studi il 29 settembre 1999
La fattispecie: in data 2 dicembre 1993 è deceduto in Napoli, luogo
del suo ultimo domicilio, TIZIO, cittadino italiano, lasciando a succedergli
per legge i suoi due figli minori CAIO e MEVIO, nati da una convivenza con
una cittadina tedesca, riconosciuti dal padre e in possesso del cognome del
padre. I due figli minori, dopo il decesso del padre, si sono trasferiti
in Germania con la madre ed hanno stabile residenza in Germania. Ora devono
vendere un immobile sito in Napoli, caduto nella successione del padre.
Legge regolatrice della fattispecie.
L’art. 42 della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato
(legge 31 maggio 1995, n. 218) dispone, al primo comma, che la protezione
dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell’Aja del
5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile
in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre
1980, n. 742 ma in vigore soltanto dal 22 aprile 1995, ossia, dopo ventisei
anni dalla sua entrata in vigore e quando la sua revisione è in fase
avanzata di studio (1). Il richiamo a questa Convenzione sarà superato
una volta che sarà sostituita dalla sua versione aggiornata così
sollecitando qualche riflessione sull’utilità dell’inserimento nella
nuova legge dei rinvii a convenzioni internazionali nonché del mancato
riferimento alle ulteriori modificazioni di tali convenzioni (2).
Il secondo comma dell’art. 42 allarga l’ambito della Convenzione, disponendo
che le sue disposizioni si applichino anche alle persone considerate minori
soltanto dalla loro legge nazionale (la Convenzione, invece, all’art. 12,
considera minori soltanto coloro i quali lo siano e per la loro legge nazionale
e per quella dello Stato di residenza abituale), nonché alle persone
la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti (l’art.
13 della Convenzione dispone che la Convenzione si applichi ai minori che
risiedano abitualmente in uno Stato contraente). Al riguardo si è
giustamente rilevato che questa disciplina dispone che il giudice debba applicare
in ogni caso il proprio diritto (3).
I minori emancipati vengono espunti dalla porta della Convenzione (4), ma
rientrano dalla finestra del periodo "in ogni caso" inserita nell’art. 42
(5); d’altronde, qualcuno dovrà pur provvedere ad emettere i provvedimenti
necessari e, prima di ricorrere ad una forzata analogia, appare non soltanto
più opportuno ma anche più congruo ricondurre costoro in seno
alla norma in parola (6).
Le disposizioni chiave, ai nostri fini, sono gli artt. 1 ("Le autorità,
sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale di
un minore sono competenti, salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5,
terzo capoverso, della presente Convenzione, ad adottare misure tendenti
alla protezione della sua persona o dei suoi beni") 2 ("Le autorità
competenti ai sensi dell’articolo 1 adottano le misure previste dalla loro
legislazione interna. Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione,
modifica e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro effetti
sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni
che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi") e 3 ("Un rapporto d’autorità
risultante di pieno diritto dalla legislazione interna dello Stato di cui
il minore è cittadino è riconosciuto in tutti gli Stati contraenti").
L’attribuzione di rilevanti poteri alla giurisdizione di residenza abituale
del minore non fa venire meno l’ambito di operatività della legge
nazionale, non solo per gli ampi poteri di coordinamento previsti dalla Convenzione,
ma anche perché l’art. 4 consente alle autorità nazionali del
minore di prendere misure di protezione (7). L’art. 4, comma 1°, dispone
: "Se le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino
giudicano che l’interesse del minore lo esige, esse possono, dopo aver informato
le autorità dello Stato di sua residenza abituale, adottare in base
alla loro legislazione interna misure miranti alla protezione della sua persona
o dei suoi beni." Da questa lettura dovrebbe chiaramente evincersi il carattere
residuale del ricorso alla legge nazionale dell’incapace, il quale ricorso
mira palesemente a casi patologici di crisi del minore che non sono quelli
della statisticamente prevalente attività notarile. A tale riguardo
non è ozioso ricordare che quando si discorre di protezione del minore
si hanno di mira casi certamente gravi, mentre i profili giusprivatistici
qui affrontati si debbono in qualche modo estrapolare da un apparato normativo
varato per bel altre fattispecie.
Come giustamente rilevato, questa disciplina comporta "un completo ribaltamento
del sistema" (8) in quanto si passa da un sistema basato sulla legge nazionale
(anzitutto del padre nella potestà e dell’incapace nella tutela) ad
un altro basato sulla residenza abituale dell’incapace minore.
A sua volta, l’art. 36 della legge 218/1995 dispone che i rapporti personali
e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori,
sono regolati dalla legge nazionale del figlio. Una simile norma non esiste
per i minori non sottoposti a potestà, per i quali comunque sorgerà
il problema del coordinamento fra la disciplina della rappresentanza legale
e quella delle misure di protezione previste dalla Convenzione dell’Aja,
in quanto il cennato art. 3 fa riferimento ad un "rapporto di autorità
risultante di pieno diritto dalla legislazione interna dello Stato di cui
il minore è cittadino".
La Convenzione dell’Aja contiene un’intelaiatura di fitti rapporti fra le
autorità giudiziarie ed amministrative dei diversi Stati, il che presuppone
però che esercitino la facoltà loro concessa di assumere l’iniziativa
di emanare provvedimenti nei confronti di minori all’estero e di rivolgersi
poi all’autorità estera per notificare i provvedimenti assunti ed
eventualmente anche per procedere alla loro attuazione.
Sono sorti diversi interrogativi, dovuti alla mancanza di chiarezza della
Convenzione, dovuta a sua volta ai suoi scopi, che riguardano palesemente
la soluzione di situazioni patologiche e non di fattispecie correnti nella
prassi giuridico-negoziale.
Le questioni possono così elencarsi:
a) ai sensi della Convenzione deve essere riconosciuto il "rapporto di autorità
risultante di pieno diritto dalla legislazione interna dello Stato di cui
il minore è cittadino": si tratta dei rapporti che non scaturiscono
da un provvedimento giudiziale, ma dalla legge stessa: quindi tutela legale
(negli ordinamenti in cui non è dativa e potestà dei genitori
(9). A sua volta, il citato art. 36 della legge 218/1995, rinvia per i rapporti
fra genitori e figli alla legge nazionale del minore. Sennonché, l’art.
42 della l. 218/1995 stabilisce che "La protezione dei minore è in
ogni caso regolata dalla Convenzione dell’Aja..", e quel riferimento ad "ogni
caso" è tale da comprendere anche la tutela.
Quando si tratta di assumere misure di protezione della persona o dei beni
del minore in potestate, tali misure si assumono ai sensi della legge nazionale
del minore o della legge dello Stato dove risiede abitualmente? Se si adottasse
la soluzione che espunge la potestà dall’ambito della Convenzione,
la questione non dovrebbe nemmeno porsi (10), ma questa soluzione minoritaria,
per quanto scientificamente autorevole, non sembra possa essere adottata,
anche alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 3 (11).
b) La delimitazione dell’ambito dell’art. 3 e il disposto dello stesso art.
36 della legge 218/1995, rilevano agli effetti del rapporto con l’art. 1°
della Convenzione, che fa riferimento all’instaurazione da parte del giudice
del paese di residenza abituale del minore di misure protettive della persona
e dei beni del minore, secondo le previsioni della legge del luogo.
Secondo l’Alta Corte olandese, la Corte federale tedesca e una "buona rappresentanza"
della dottrina tedesca e svizzera, l’art. 3 della Convenzione, che impone
il riconoscimento dei rapporti ex lege, non è una norma di conflitto
bensì un semplice limite alla competenza delle autorità dello
Stato in cui il minore ha la propria residenza abituale (12). Nel "Rapport
sur la rèvision de la Convention de la Haye de 1961 en matière
de protection des mineurs" établi par Adair Dyer leggiamo "sembra
che una "interpretazione dominante" abbia preso corpo nella Repubblica Federale
Tedesca ed in Svizzera, in virtù della quale un’autorità del
Paese di residenza abituale del minore l’enfant può intervenire, al
fine di adottare provvedimenti di protezione secondo la sua propria legge,
se l’esigenza di protezione del minore richiede misure basate sulla sua legge
interna" (13). Strettamente collegata a tale qualificazione è appurare
quale legge regoli l’emanazione di provvedimenti di volontaria giurisdizione
concernenti la sfera patrimoniale dei minori. Al riguardo troviamo queste
tesi contrapposte:
- che tali misure, stante il loro carattere non autonomo ma integrativo
di un rapporto già in atto, debbano essere disciplinate dalla stessa
legge che regola il regime di protezione al quale afferiscono, per cui, se
si trattasse di un rapporto ex lege si applicherà la legge nazionale,
se si trattasse di un istituto disposto da un’autorità, si applicherebbe
secondo un’opinione la legge nazionale o della residenza precedente di cui
tale autorità ha fatto applicazione (14); secondo la Relazione della
Commissione Governativa, si applicherebbe tout court la legge del luogo di
residenza abituale (salvi i rapporti di autorità, costituiti dalla
potestà dei genitori);
- per contro, si asserisce che per la potestà dei genitori, sarà
la legge nazionale del minore a regolarne l’attribuzione e gli effetti, quali
l’attribuzione dei poteri di amministrazione, il godimento dell’usufrutto
legale, rendiconti ed inventari, ecc., mentre la legge del luogo di residenza
abituale disciplinerebbe i casi di esclusione o sospensione dell’esercizio
della potestà così come le autorizzazioni per il compimento
di atti di amministrazione patrimoniale (15).
Il problema in realtà sembrerebbe assai meno drammatico di quanto a
prima vista appaia, in quanto l’art. 3 definisce i poteri dei rappresentanti
legali, che vengono automaticamente riconosciuti (16). Laddove tali poteri
debbono essere esercitati, si farà ricorso all’autorità del
luogo di residenza abituale, la quale applicherà il proprio ordinamento.
L’art. 2° della Convenzione stabilisce che le autorità competenti
adottino le misure previste dalla loro legge interna, la quale ne disciplinerà
l’istituzione, modificazione e cessazione; è chiaro che una diversa
alternativa, basata sull’adozione da parte di un giudice di misure autorizzative
straniere, laddove possono mancare gli organismi previsti dal sistema estero
(es., consiglio di famiglia, ecc.) non sarebbe assolutamente agevole, costringendo
in ultima analisi ad adottare inevitabili soluzioni di compromesso fra la
legge straniera e gli istituti locali.
Una tale soluzione comporterebbe, ad es., che la misura protettiva non sarebbe
necessaria laddove la legge straniera non richieda una tale misura (es., autorizzazione
giudiziale, ecc.) (17); viceversa, laddove venga richiesta, sarà applicata
la legge italiana.
Contro quest’impostazione si è addotto un criterio dichiaratamente
logico: non si vede per quale ragione l’art. 3 dovrebbe imporre alle autorità
del paese della residenza abituale di tenere conto al momento dell’adozione
di misure protettive di un rapporto di autorità costituito di pieno
diritto secondo la legge nazionale se tale legge non fosse competente(18).
L’obiezione, pur autorevole, non è insormontabile, purché si
effettui una netta distinzione fra riconoscimento della potestà e
adozione di provvedimenti: un conto è riconoscere che i genitori esercitano
la potestà sui figli minori, un altro è adottare provvedimenti
a protezione dei minori.
L’art. 7 della Convenzione prevede il riconoscimento automatico delle misure
adottate dalle autorità competenti. Quando, invece, tali misure comportino
l’adozione di misure esecutive, vi è un’articolazione di competenze.
Al riguardo, il provvedimento italiano di attuazione (legge 15 gennaio 1994,
n. 64) prevede (art. 4) che il riconoscimento e l’esecuzione (19) dei provvedimenti
adottati ai sensi dell’art. 7 della Convenzione dalle autorità straniere
per la protezione dei minori siano disposti dal tribunale dei minorenni del
luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione (primo comma),
mentre l’esecuzione dei provvedimenti affidati dalle autorità dello
Stato di cui è cittadino il minore allo Stato di residenza abituale
oppure dalle autorità dello Stato di residenza abituale a quelle di
un altro Stato dove vi siano i beni ex art. 6 è affidata al giudice
tutelare (comma 4°).
Anche in questo caso, vi sono divergenze di opinioni, fra chi considera che
la legge 64/1994 non sia stata intaccata dalla successiva emanazione della
legge 218/1995 e chi ritiene che sia stata invece implicitamente abrogata
(20). Poiché anche la giurisprudenza costituzionale considera errata
la massima lex posterior generalis non derogat priori speciali, e stante
la volontà della legge 218/1995 di governare l’intera materia, consideriamo
che la tesi dell’abrogazione sia da condividere (21).
Il 19 ottobre 1996 è stata adottata e aperta alla firma la nuova convenzione
di revisione della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori (22),
la quale: a) nei riguardi delle misure di protezione fa coincidere forum
e jus, soluzione "già sancita in generale dalla convenzione del 1961",
a dire di un’autorevole dottrina (23) ;b) fa parimenti applicazione della
legge dello Stato di residenza abituale del fanciullo in materia di attribuzione
o estinzione della responsabilità parentale (24). A nostro avviso,
questa soluzione getta luce anche sulla precedente convenzione, ancora in
vigore, in quanto scioglie per tabulas uno dei nodi che si è finora
risolto per via ermeneutica.
Previsioni della legge tedesca
Secondo una comunicazione giuntaci appositamente dal Deutsches Notarinstitut
in diritto tedesco la successione si devolve senza necessità di accettazione
(25). Il rappresentante del minore deve munirsi di autorizzazione giudiziale
sia per rinunziare all’eredità che per disporne di essa (oppure di
beni in essa compresi), ma non per accettarla. Questa soluzione tedesca riveste
interesse anche in vista di un’eventuale riforma del nostro ordinamento,
laddove ha un atteggiamento di notevole prudenza nei riguardi delle eredità
devolute ai minori e delle donazioni in loro favore.
Legge applicabile alla successione
Alla successione si applica la legge nazionale del de cuius (art. 46 ss.
della legge 218/1995). Se l'accettazione beneficiata si considera istituto
a tutela dei minori, il beneficio d’inventario prescritto dalla legge italiana
(art. 471 c.c.) potrebbe omettersi; se, invece, l'accettazione beneficiata
si ritiene soddisfare non solo esigenze di tutela dei minori, ma anche di
creditori e legatari, non sarebbe possibile esimersi dal suo compimento. In
dottrina, per la verità, non ci sono soverchi dubbi: "La ratio di
tali disposizioni – viene detto – è chiaramente quella di non esporre
l’incapace ad un ‘eventuale responsabilità ultra vires per i debiti
ereditari" (26).
In questa materia, possibili malintesi potrebbero derivare Da soggiungere
che possibili confusioni potrebbero derivare dall’interesse dei creditori
a gravare sulla sede dell’aperta successione ai sensi dell’art. 747 c.p.c.
anziché su quello del minore, ma tale interesse dei creditori non
è in funzione della minore età dell’erede bensì dell’esistenza
di una procedura beneficiata. In giurisprudenza, per l’appunto, si sostiene
che "La competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditati dal
minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare
del luogo di residenza del minore stesso unicamente per i beni che si possono
considerare definitivamente acquisiti al patrimonio di questi, mentre appartiene
al Tribunale del luogo dell'apertura della successione allorché l'acquisto
iure hereditatis non sia ancora perfezionato, come quando penda procedura
di accettazione con beneficio di inventario, poiché, in tal caso,
l'indagine del giudice adito non è limitata alla tutela del minore
- alla quale soltanto è circoscritta dall'art. 320 cod. civ. - ma
si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità.
Tale esigenza di tutela - che costituisce la ratio dell'art. 747 cod. proc.
civ. - sussiste, nei casi in cui il procedimento dell'acquisto iure hereditario
non si sia ancora perfezionato, non soltanto con riferimento all'autorizzazione
agli atti di "vendita" in senso stretto degli immobili ereditari, bensì
anche con riferimento all'autorizzazione a tutti gli atti di straordinaria
amministrazione che possano direttamente o indirettamente incidere sulla
proprietà degli immobili ereditari, rendendo necessaria anche una
valutazione relativa ad interessi diversi da quelli del minore. Ne consegue
che, in ipotesi di beni immobili provenienti da eredita' accettata con beneficio
di inventario, competente ad autorizzare il minore a promuovere azione di
divisione è il Tribunale ai sensi dell'art. 747 cod. proc. civ., e
non il giudice tutelare ai sensi dell’art. 320 c.c. (Cass. 7 aprile 1997,
n. 2994).
Ora, il presupposto della competenza del tribunale è dato dall’esistenza
della procedura di beneficio d’inventario: se vi è un’eredità
beneficiata non si può prescindere dal ruolo dei creditori. Sennonché,
una volta che tale presupposto (l’esistenza de beneficio d’inventario) viene
meno, non vi nessuna ragione per coinvolgere i creditori per il solo fatto
che sia un minore a diventare erede, quasi che si trattasse di una situazione
di rischio non per lo stesso minore ma per gli stessi creditori. Ne consegue
che, nel caso che ci occupa, si può prescindere dall’accettazione
beneficiata e dalla relativa procedura.
Occorre però l’accettazione. Al riguardo, si è discusso se
l’accettazione dell’eredità fosse da ascrivere alla lex loci o alla
lex successionis, la quale discussione conosce non poche sfumature (27).
Sembra logico considerare che l’accettazione o la rinunzia, dovendo essere
note a terzi, seguano la lex loci, mentre i diritti egli obblighi degli eredi
(28) e lo stesso requisito del beneficio d’inventario, vadano ascritti all’ambito
della lex successionis.
Infine, da quanto sopra esposto, si evince l’esistenza di una chiara tendenza
dell’ordinamento sovranazionale a far coincidere forum e ius, onde scongiurare
le inevitabili incongruenze che possono discendere dall’applicazione delle
norme di un determinato sistema ad un altro basato su principi talvolta non
solo diversi ma addirittura irriducibili (29).
NOTE
(1) P. Pasqualis Minori ed incapaci nel nuovo diritto internazionale privato,
Riv. Not., 1996, p. 157, segnala che l’opera di revisione dovrebbe essere
influenzata dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti
del fanciullo (legge 27 maggio 1991, n. 176) la quale, fra l’altro, prevede
che il minore sia ascoltato (art. 12).
(2) Cfr. C. Honorati, Commento alla legge 31maggio 1995, n.- 218, sub art.
42, Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1995, p. 1114.
(3) C. Caccavale, La volontaria giurisdizione nel diritto internazionale
privato, in: Manuale di volontaria giurisdizione, a cura di V. Salafia, Milano,
Ipsoa, 199, p. 719.
(4) M. Revillard, Droit International Privé et Pratique Notariale,
Paris, 1993, p. 142.
(5) Così, Honorati, Commento ..., cit., p. 1115.
(6) "La Convention de la Haye concerne donc l’autorité parentale,
l’administration légale, la tutelle légale ou dative, l’assistance
éducative" (Revillard, op. loc. ult. cit.).
(7) Caccavale, La volontaria giurisdizione nel diritto internazionale privato,
cit., p. 725.
(8) P. Pasqualis, Minori ed incapaci nel nuovo diritto internazionale privato,
cit., p. 148.
(9) L’autorevole opinione contraria (Mosconi) è minoritaria e ristretta
all’Italia.
(10) In questo senso, Honorati, cit.
(11) Così, A. Bonomi, La Convenzione dell’Aja del 1961 sulla protezione
dei minori: un riesame dopo la ratifica italiana e l’avvio dei lavori di
revisione, Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1995, p. 620 ss.
(12) Bonomi, La Convenzione dell’Aja ..., cit., p. 622.
(13) Conférence de la Haye de droit international privé; Document
préliminaire n° 1 d’avril 1994, p. 13.
(14) Così, Bonomi, La Convenzione dell’Aja ..., cit., p. 627.
(15) P. Pasqualis, Minori ed incapaci …, cit., p. 150.
(16) "Par voie de conséquence, les pouvoirs des parents, de l’administrateur
légal ou du tuteur légal sont ceux définis par cette
loi nationale" (Revillard, Droit International Privé et Pratique Notariale,
cit., p. 143).
(17) L’ordinamento italiano è di una singolare diffidenza nei confronti
dei rappresentanti legali, i quali non possono investire i beni del minore;
ma la stessa giurisprudenza non è da meno, come emerge dalle decisioni
assunte nella donazione da genitori a figli, nelle quali si ravvisa l’esistenza
di un conflitto d’interessi per via dell’obbligo del donatario di prestare
per primo gli alimenti (art. 437 c.c.).
(18) Bonomi, La Convenzione dell’Aja del 1961, cit., p. 624.
(19) L’art. 4 della legge 64/1994 fa riferimento al riconoscimento e l’esecuzione,
però tali fasi (riconoscimento ed esecuzione) sono separabili, in
quanto l’art. 7 della Convenzione dell’Aja, dopo aver stabilito il principio
del riconoscimento automatico, dispone che nei casi in cui sia necessario
procedere all’esecuzione, il riconoscimento e l’esecuzione siano regolati
dal diritto interno. Non sembra necessario, quindi, per addivenire al cennato
esito ermeneutico, procedere ad un’interpretazione restrittiva del citato
art. 4, pur autorevolmente proposto (Bonomi, cit., p. 651).
(20) Pasqualis, Minori ed incapaci, cit., p. 154.
(21) R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, in: Trattato
di d. Privato G. Iudica - P. Zatti, Milano, 1993, p. 418 ss.
(22) Il testo è pubblicato in Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1996,
p. 918.
(23) P. Picone, La nuova convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori,
Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1996, p. 730.
(24) Picone, La nuova convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori, cit.,
p. 731.
(25) "A differenza della legge italiana, secondo il codice civile tedesco
non è necessario accettare l’eredità per diventare successore
del defunto. L’eredità secondo la legge tedesca si devolve direttamente
al successore (par. 1922, comma 1, par 1942, comma 1, BGB).Comunque, ai sensi
del par. 1943 BGB all’erede che ha accettato l'eredità è preclusa
la rinunzia. Pertanto, l’accettazione di un’eredità è anche
nota in diritto tedesco, benché i suoi effetti siano diversi da quelli
che si verificano secondo la legge italiana. Secondo il par. 1822 comma 1°
BGB il "guardian" necessita dell’approvazione/autorizzazione della Corte
di protezione (Vormundschaftsgericht) per una transazione con la quale il
minore sia obbligato a trasferire la sua intera proprietà o un’eredità
già ricevuta o una futura quota di legittima … l’approvazione della
corte è anche necessaria per la rinunzia di un eredità ...
e per la conclusione di un contratto di divisione dell’asse ereditario …
l’accettazione di un’eredità secondo una decisione dell’Alta Corte
Tedesca non richiede alcuna approvazione ..." (Lettera del Deustsches NotarInstitut
del 6 maggio 1999).
(26) A. Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1995, p.
291.
(27) Vedi per tutti E. Vitta, Diritto Internazionale Privato, Torino, 1975,
III, il quale, fra altre considerazioni, asserisce che " la legge successoria
si limita a stabilire se debba o posa esservi accettazione beneficio d’inventario"
(p. 182).
(28) Vitta, Diritto Internazionale Privato, cit., p. 183.
(29) Non a caso si spiega che la coincidenza fra forum e jus risponde ad
importanti istanze pratiche, che derivano dalla difficoltà di dare
attuazione a istituti di altri ordinamenti (Caccavale, La volontaria giurisdizione
nel diritto internazionale privato, cit., p. 719 ss.).