Aggiornamento alla GU 08/01/2002

214. MATERNITA' E INFANZIA

L. 15 gennaio 1994, n. 64 (1).


4. 1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti
adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7
della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i
minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.
2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su
ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico
ministro, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del
tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.
3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è competente ad
adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della
convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento è dato avviso
all'autorità centrale.
4. L'attuazione nello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del
5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere è di
competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero,
ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati
adottati i provvedimenti.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.