Aggiornamento alla GU 08/01/2002
214. MATERNITA' E INFANZIA
L. 15 gennaio 1994, n. 64 (1).
4. 1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato
dei provvedimenti
adottati dalle autorità straniere per la protezione dei
minori, ai sensi dell'articolo 7
della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal
tribunale per i
minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere
attuazione.
2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito
il pubblico
ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi
si trova, su
ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato
anche dal pubblico
ministro, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale.
Contro il decreto del
tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per
cassazione.
3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede
è competente ad
adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli
articoli 8 e 9 della
convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento è
dato avviso
all'autorità centrale.
4. L'attuazione nello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione
de L'Aja del
5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità
straniere è di
competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede,
ovvero,
ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine
ai quali sono stati
adottati i provvedimenti.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.