1.
Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989.
2.
Piena ed intera esecuzione è
data alla convenzione di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata
in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 49 della convenzione
stessa.
3.
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo ufficiale della Convenzione in inglese, francese e spagnolo; gli altri testi ufficiali sono quelli in lingua araba, cinese e russa
La traduzione italiana non ufficiale
La Convenzione è stata ratificata da tutti i Paesi del mondo eccezion fatta per Somalia e Stati Uniti: il dibattito in quest'ultimo Paese dal sito Unicef USA (in lingua inglese)
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