TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
(New York 1989)
 

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti
sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la
loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della
persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare
migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato
ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà
che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le
Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una
assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale
per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli,
deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della
sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di
amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad
avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali
proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di
dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al
fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del
fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea
Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in
particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e
strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni
internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il
fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di
una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale
appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici
applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto
sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a
livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni
Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e
della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di
emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in
condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una
particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali
di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il
miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei
paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
 

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano
avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in
virtù della legislazione applicabile.
 

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente
Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione,
senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o
dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o
sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o
da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia
effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione
motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni
dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
 

Articolo 3

(giurisprudenza)
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve
essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure
necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi
genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale,
ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi
appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed
istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro
protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in
particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il
numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato
controllo.
 

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,
amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente
Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali
provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso,
nell'ambito della cooperazione internazionale.
 

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se
del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto
dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di
dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità,
l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti
dalla presente Convenzione.
 

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo
sviluppo del fanciullo.
 

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da
allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la
loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti
internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse
fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
 

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la
propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni
familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua
identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e
protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
 

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori
contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto
riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura
applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del
fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo
oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo
di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti
interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far
conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e
da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con
entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente
del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte,
come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa
la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di
entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro
richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della
famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare
o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a
repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la
presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
 

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo
1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in
vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento
familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli
Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti
conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere
rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo
circostanze eccezionali.
A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del
paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi
genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio
paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle
limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della
sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o
dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella
presente Convenzione.
 

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-
ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
 

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di
esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le
opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto
della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in
ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia
tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le
regole di procedura della legislazione nazionale.
 

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la
libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica,
o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle
limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute
o della moralità pubbliche.
 

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso,
dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del
summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta
unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del
mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della
moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
 

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed
alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni
stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della
sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la
sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
 

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e
neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali
affronti.
 

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media
e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali
provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a
promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute
fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno
una utilità sociale ciale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito
dell'articolo 29;
b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di
scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da
varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze
linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a
proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo
benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
 

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del
principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità
comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo
sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo
incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo
oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati
principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai
rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe
loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e
servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai
fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di
assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
 

Articolo 19

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed
educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di
brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato
all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o
rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità,
procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire
l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per
altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto
dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di
maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se
necessario, procedure di intervento giudiziario.
 

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo
ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo
proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in
conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di
sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in
caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia.
Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della
necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua
origine etnica, religiosa, culturale e liguistica.
 

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che
l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle
Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le
procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in
esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del
bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che,
ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso
all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione
come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora
quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una
famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il
beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni
nazionali;
d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione
all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale
indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese
bilaterali o multilaterale rali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di
vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità
o dagli organi competenti.
 

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di
ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle
regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare
della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli
altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di
cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino
necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le
altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che
collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i
fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari
di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per
ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono
irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente
Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente
oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque
motivo.
 

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente
handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che
garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro
attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di
cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse
disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso
dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato
alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali
egli é affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto
fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni
qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori
o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i
minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla
formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed
alle attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a
concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale,
anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo
scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del
trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche
mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i
servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di
consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di
allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
 

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di
salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si
sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a
tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato
diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie,
con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure
sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente
disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei
pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i
minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi
dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla
prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere
in pratica tali informazioni;
f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione
ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione
internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto
riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare
considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
 

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità
competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o
mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra
circostanza relativa alla sua collocazione.
 

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della
sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure
necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità
con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione
delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo
mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una
domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
 

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita
sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e
sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la
responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei
loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle
condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed
altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono,
se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per
quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al
ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre
persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio
o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una
responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da
quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali
oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa
appropriata.
 

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in
particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base
all'uguaglianza delle possibilità:
a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario
sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo
e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e
professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la
diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la
disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del
fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel
settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza
e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e
tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
 

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come
finalità:
a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo
delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della
sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del
paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse
dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società
libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i
sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le
persone di origine autoctona;
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata
in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di
dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1
del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni
sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
 

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure
persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali
minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di
professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua
insieme agli altri membri del suo gruppo.
 

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di
dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare
liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in
condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività
ricreative, artistiche e culturali.
 

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo
sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti
rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla
sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative
per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione
delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in
particolare:
a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle
condizioni d'impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione
effettiva del presente articolo.
 

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito
di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni
internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la
produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.
 

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di
sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in
particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per
impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale
illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche
sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di
materiale a carattere pornografico.
 

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli
per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
 

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento
pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
 

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza
possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età
inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere
effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa
ed avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto
dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle
esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà
sara separato dagli adulti, a meno che si ritenga ga preferibile di non farlo
nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto
con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in
circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad
un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di
contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra
autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia
adottata in materia.
 

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto
umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui
protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che
le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino
direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona
che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di
quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con
precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario
internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli
Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli
coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
 

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il
riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo
vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture
o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di
un conflitto armato. Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in
condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del
fanciullo.
 

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto
colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso
della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti
dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della
necessità di facilitare il suo riinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo
costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato
penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione
nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno
diritto alle seguenti garanzie:
i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente stabilita;
ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso,
tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e
di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la
preparazione e la presentazione della sua difesa;
iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza
giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento
equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata,
nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia
ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della
sua età o della sua situazione;
iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di
interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e
l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere
contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una
autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in
conformità con la legge;
vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non
parla la lingua utilizzata;
vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della
procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la
costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli
sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in
particolar modo:
a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli
non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per
trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia
inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente
rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo
le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il
collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale,
nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai
fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro
situazione che al reato.
 

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni
più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
 

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni
della presente Convenzione, con mezzi attiviti ed adeguati sia agli adulti che ai
fanciulli.
 

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli
obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e istituito un
Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una
competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi
membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo
personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in
considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone
designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i
suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni
ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti
a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario
generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con
l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli
Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti,
convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato
da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che
ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati
parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la
loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima
elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri
saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la
prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per
qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue
funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua
candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi
vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva
dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della
Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato
determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata
delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli
Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione
dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a
disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita
per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono
con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dall'Assemblea Generale.
 

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che
essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente
Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso
indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli
obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere
informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata
dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo
non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in
conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le
informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare
relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il
Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta
diffusione nei loro paesi.
 

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la
cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed
altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame
dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano
nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate,
il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente
che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della
Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può
invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed
altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della
Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate,
al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni
rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza
tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali
osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al
Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni
specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle
informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente
Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad
ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad
eventuali osservazioni degli Stati parti.
 

TERZA PARTE

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
 

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
 

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti
di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione
delle Nazioni Unite.
 

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla
data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi
aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la
Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte
di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
 

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso
il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario
Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la
richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al
fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a
decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si
pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la
Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla
Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo 1
del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli
Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli
Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle
disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da
essi accettati.
 

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e
comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli
Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della
presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica
indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne
informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta
dal Segretario Generale.
 

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica
scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte
del Segretario Generale.
 

Articolo 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come
depositario della presente Convenzione.
 

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese,
francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso
il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro
rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.