CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
(New York 1989)
Preambolo
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità
con i principi proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana nonché l'uguaglianza
ed il carattere inalienabile dei loro diritti
sono le fondamenta della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle
Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la
loro fede nei diritti fondamentali
dell'uomo e nella dignità e nel valore della
persona umana ed hanno risolto di
favorire il progresso sociale e di instaurare
migliori condizioni di vita in una
maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite,
nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo e nei Patti internazionali
relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato
ed hanno convenuto che ciascuno
può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà
che vi sono enunciate, senza distinzione
di sorta in particolare di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di ogni altra opinione, di
origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo, le
Nazioni Unite hanno proclamato che
l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una
assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità
fondamentale della società ed ambiente naturale
per la crescita ed il benessere
di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli,
deve ricevere la protezione e l'assistenza
di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella
collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai
fini dello sviluppo armonioso e completo della
sua personalità deve crescere
in un ambiente familiare in un clima di felicità, di
amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che
occorra preparare pienamente il fanciullo ad
avere una sua vita individuale nella
Società, ed educarlo nello spirito degli ideali
proclamati nella Carta delle Nazioni
Unite, in particolare in uno spirito di pace, di
dignità, di tolleranza, di
libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità
di concedere una protezione speciale al
fanciullo è stata enunciata
nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del
fanciullo e nella Dichiarazione
dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea
Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta
nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici - in
particolare negli articoli 23 e
24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali -
in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e
strumenti pertinenti delle Istituzioni
specializzate e delle Organizzazioni
internazionali che si preoccupano
del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato
nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il
fanciullo, a causa della sua mancanza
di maturità fisica ed intellettuale necessita di
una protezione e di cure particolari,
ivi compresa una protezione legale
appropriata, sia prima che dopo
la nascita,
Rammentando le disposizioni della
Dichiarazione sui principi sociali e giuridici
applicabili alla protezione ed al
benessere dei fanciulli, considerati soprattutto
sotto il profilo delle prassi in
materia di adozione e di collocamento familiare a
livello nazionale e internazionale;
dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni
Unite relative all'amministrazione
della giustizia minorile (Regole di Beijing) e
della Dichiarazione sulla protezione
delle donne e dei fanciulli in periodi di
emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti
i paesi del mondo fanciulli che vivono in
condizioni particolarmente difficili
e che è necessario prestare ad essi una
particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza
delle tradizioni e dei valori culturali
di ciascun popolo per la protezione
e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della
cooperazione internazionale per il
miglioramento delle condizioni di
vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei
paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione
si intende per fanciullo ogni essere umano
avente un'età inferiore a
diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in
virtù della legislazione
applicabile.
Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a
rispettare i diritti enunciati nella presente
Convenzione ed a garantirli ad ogni
fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione,
senza distinzione di sorta ed a
prescindere da ogni considerazione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o altra del fanciullo o
dei suoi genitori o rappresentanti
legali, dalla loro origine nazionale, etnica o
sociale, dalla loro situazione finanziaria,
dalla loro incapacità, dalla loro nascita o
da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti
i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia
effettivamente tutelato contro ogni
forma di discriminazione o di sanzione
motivate dalla condizione sociale,
dalle attività, opinioni professate o convinzioni
dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti
legali o dei suoi familiari.
Articolo 3
(giurisprudenza)
1. In tutte le decisioni relative
ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza
sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve
essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano
ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure
necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi
genitori, dei suoi tutori o di altre
persone che hanno la sua responsabilità legale,
ed a tal fine essi adottano tutti
i provvedimenti legislativi ed amministrativi
appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché
il funzionamento delle istituzioni, servizi ed
istituti che hanno la responsabilità
dei fanciulli e che provvedono alla loro
protezione sia conforme alle norme
stabilite dalle Autorità competenti in
particolare nell'ambito della sicurezza
e della salute e per quanto riguarda il
numero e la competenza del loro
personale nonché l'esistenza di un adeguato
controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare
tutti i provvedimenti legislativi,
amministrativi ed altri, necessari
per attuare i diritti riconosciuti dalla presente
Convenzione. Trattandosi di diritti
economici, sociali e culturali essi adottano tali
provvedimenti entro i limiti delle
risorse di cui dispongono, e, se del caso,
nell'ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità,
il diritto ed il dovere dei genitori o, se
del caso, dei membri della famiglia
allargata o della collettività, come previsto
dagli usi locali, dei tutori o altre
persone legalmente responsabili del fanciullo, di
dare a quest'ultimo, in maniera
corrispondente allo sviluppo delle sue capacità,
l'orientamento ed i consigli adeguati
all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti
dalla presente Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che
ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in
tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo
sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. Il fanciullo è registrato
immediatamente al momento della sua nascita e da
allora ha diritto ad un nome, ad
acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a conoscere i suoi genitori
ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché
questi diritti siano attuati in conformità con la
loro legislazione nazionale e con
gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti
internazionali applicabili in materia,
in particolare nei casi in cui se ciò non fosse
fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi
apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a
rispettare il diritto del fanciullo a preservare la
propria identità, ivi compresa
la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni
familiari, così come sono
riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente
privato degli elementi costitutivi della sua
identità o di alcuni di essi,
gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e
protezione affinché la sua
identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché
il fanciullo non sia separato dai suoi genitori
contro la loro volontà a
meno che le autorità competenti non decidano, sotto
riserva di revisione giudiziaria
e conformemente con le leggi di procedura
applicabili, che questa separazione
è necessaria nell'interesse preminente del
fanciullo. Una decisione in questo
senso può essere necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i
genitori maltrattano o trascurano il fanciullo
oppure se vivono separati ed una
decisione debba essere presa riguardo al luogo
di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo
1 del presente articolo, tutte le Parti
interessate devono avere la possibilità
di partecipare alle deliberazioni e di far
conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il
diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e
da uno di essi, di intrattenere
regolarmente rapporti personali e contatti diretti con
entrambi i suoi genitori, a meno
che ciò non sia contrario all'interesse preminente
del fanciullo.
4. Se la separazione è il
risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte,
come la detenzione, l'imprigionamento,
l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa
la morte, quale che ne sia la causa,
sopravvenuta durante la detenzione) di
entrambi i genitori o di uno di
essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro
richiesta ai genitori, al fanciullo
oppure, se del caso, ad un altro membro della
famiglia, le informazioni essenziali
concernenti il luogo dove si trovano il familiare
o i familiari, a meno che la divulgazione
di tali informazioni possa mettere a
repentaglio il benessere del fanciullo.
Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la
presentazione di tale domanda non
comporti di per sé conseguenze
pregiudizievoli per la persona o
per le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità con l'obbligo
che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo
1 dell'articolo 9, ogni domanda
presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in
vista di entrare in uno Stato Parte
o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento
familiare sarà considerata
con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli
Stati parti vigilano inoltre affinché
la presentazione di tale domanda non comporti
conseguenze pregiudizievoli per
gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono
in Stati diversi ha diritto ad intrattenere
rapporti personali e contatti diretti
regolari con entrambi i suoi genitori, salvo
circostanze eccezionali.
A tal fine, ed in conformità
con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del
paragrafo 1 dell'articolo 9, gli
Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi
genitori di abbandonare ogni paese,
compreso il loro e di fare ritorno nel proprio
paese. Il diritto di abbandonare
ogni paese può essere regolamentato solo dalle
limitazioni stabilite dalla legislazione,
necessarie ai fini della protezione della
sicurezza interne, dell'ordine pubblico,
della salute o della moralità pubbliche, o
dei diritti e delle libertà
di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella
presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti
per impedire gli spostamenti ed i non-
ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono
la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali oppure l'adesione
ad accordi esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al
fanciullo capace di discernimento il diritto di
esprimere liberamente la sua opinione
su ogni questione che lo interessa, le
opinioni del fanciullo essendo debitamente
prese in considerazione tenendo conto
della sua età e del suo grado
di
maturità.
2. A tal fine, si darà in
particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in
ogni procedura giudiziaria o amministrativa
che lo concerne, sia direttamente, sia
tramite un rappresentante o un organo
appropriato, in maniera compatibile con le
regole di procedura della legislazione
nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà
di espressione. Questo diritto comprende la
libertà di ricercare, di
ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere,
sotto forma orale, scritta, stampata o artistica,
o con ogni altro mezzo a scelta
del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto
può essere regolamentato unicamente dalle
limitazioni stabilite dalla legge
e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della
reputazione di altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza
nazionale, dell'ordine pubblico, della salute
o della moralità pubbliche.
Articolo 14
1. Gli Stati parti rispettano il
diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il
diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso,
dei rappresentanti legali del bambino,
di guidare quest'ultimo nello esercizio del
summenzionato diritto in maniera
che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare
la propria religione o convinzioni può essere soggetta
unicamente alle limitazioni prescritte
dalla legge, necessarie ai fini del
mantenimento della sicurezza pubblica,
dell'ordine pubblico, della sanità e della
moralità pubbliche, oppure
delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i
diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed
alla libertà di riunirsi
pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può
essere oggetto unicamente delle limitazioni
stabilite dalla legge, necessarie
in una società democratica nell'interesse della
sicurezza nazionale, della sicurezza
o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la
sanità o la moralità
pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto
di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nel
suo domicilio o nella sua corrispondenza, e
neppure di affronti illegali al
suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla
protezione della legge contro tali interferenze o tali
affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l'importanza
della funzione esercitata dai mass-media
e vigilano affinché il fanciullo
possa accedere ad una informazione ed a materiali
provenienti da fonti nazionali ed
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a
promuovere il suo benessere sociale,
spirituale e morale nonché la sua salute
fisica e mentale. A tal fine, gli
Stati parti:
a) Incoraggiano i mass-media a divulgare
informazioni e materiali che hanno
una utilità sociale ciale
e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito
dell'articolo 29;
b) Incoraggiano la cooperazione
internazionale in vista di produrre, di
scambiare e di divulgare informazioni
e materiali di questo tipo provenienti da
varie fonti culturali, nazionali
ed internazionali;
c) Incoraggiano la produzione e
la diffusione di libri per l'infanzia;
d) Incoraggiano i mass-media a tenere
conto in particolar modo delle esigenze
linguistiche dei fanciulli autoctoni
o appartenenti ad un gruppo minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di
principi direttivi appropriati destinati a
proteggere il fanciullo dalle informazioni
e dai materiali che nuocciono al suo
benessere in considerazione delle
disposizioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti faranno del loro
meglio per garantire il riconoscimento del
principio comune secondo il quale
entrambi i genitori hanno una responsabilità
comune per quanto riguarda l'educazione
del fanciullo ed il provvedere al suo
sviluppo. La responsabilità
di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo
incombe innanzitutto ai genitori
oppure, se del caso ai genitori del fanciullo
oppure, se del caso ai suoi rappresentanti
legali i quali devono essere guidati
principalmente dall'interesse preminente
del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere
i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti accordano
gli aiuti appropriati ai genitori ed ai
rappresentanti legali del fanciullo
nell'esercizio della responsabilità che incombe
loro di allevare il fanciullo e
provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e
servizi incaricati di vigilare sul
benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni
appropriato provvedimento per garantire ai
fanciulli i cui genitori lavorano,
il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di
assistenza all'infanzia, per i quali
essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19
Gli Stati parti adottano ogni misura
legislativa, amministrativa, sociale ed
educativa per tutelare il fanciullo
contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di
brutalità fisiche o mentali,
di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento, compresa la violenza
sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato
all'uno o all'altro, o ad entrambi,
i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o
rappresentanti legali), oppure ad
ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione
comporteranno, in caso di necessità,
procedure efficaci per la creazione
di programmi sociali finalizzati a fornire
l'appoggio necessario al fanciullo
e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per
altre forme di prevenzione, ed ai
fini dell'individuazione, del rapporto
dell'arbitrato, dell'inchiesta,
della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di
maltrattamento del fanciullo di
cui sopra; esse dovranno altresì includere, se
necessario, procedure di intervento
giudiziario.
Articolo 20
1. Ogni fanciullo il quale è
temporaneamente o definitivamente privato del suo
ambiente familiare oppure che non
può essere lasciato in tale ambiente nel suo
proprio interesse, ha diritto ad
una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per
questo fanciullo una protezione sostitutiva, in
conformità con la loro legislazione
nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può
in particolare concretizzarsi per mezzo di
sistemazione in una famiglia, della
Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in
caso di necessità, del collocamento
in un adeguato istituto per l'infanzia.
Nell'effettuare una selezione tra
queste soluzioni, si terrà debitamente conto della
necessità di una certa continuità
nell'educazione del fanciullo, nonché della sua
origine etnica, religiosa, culturale
e liguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o
autorizzano l'adozione, si accertano che
l'interesse superiore del fanciullo
sia la considerazione fondamentale in materia, e:
a) Vigilano affinché l'adozione
di un fanciullo sia autorizzata solo dalle
Autorità competenti le quali
verificano, in conformità con la legge e con le
procedure applicabili ed in base
a tutte le informazioni affidabili relative al caso in
esame, che l'adozione può
essere effettuata in considerazione della situazione del
bambino in rapporto al padre ed
alla madre, genitori e rappresentanti legali e che,
ove fosse necessario, le persone
interessate hanno dato il loro consenso
all'adozione in cognizione di causa,
dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) Riconoscono che l'adozione all'estero
può essere presa in considerazione
come un altro mezzo per garantire
le cure necessarie al fanciullo, qualora
quest'ultimo non possa essere messo
a balia in una famiglia, oppure in una
famiglia di adozione oppure essere
allevato in maniera adeguata;
c) Vigilano, in caso di adozione
all'estero, affinché il fanciullo abbia il
beneficio di garanzie e di norme
equivalenti a quelle esistenti per le adozioni
nazionali;
d) Adottano ogni adeguata misura
per vigilare affinché, in caso di adozione
all'estero, il collocamento del
fanciullo non diventi fonte di profitto materiale
indebito per le persone che ne sono
responsabili;
e) Ricercano le finalità
del presente articolo stipulando accordi o intese
bilaterali o multilaterale rali
a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di
vigilare affinché le sistemazioni
di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità
o dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti adottano misure
adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di
ottenere lo statuto di rifugiato,
oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle
regole e delle procedure del diritto
internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre e dalla madre
o da ogni altra persona, possa beneficiare
della protezione e della assistenza
umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono
riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli
altri strumenti internazionali relativi
ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di
cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano,
a seconda di come lo giudichino
necessario, a tutti gli sforzi compiuti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le
altre organizzazioni intergovernative
o non governative competenti che
collaborano con l'Organizzazione
delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i
fanciulli che si trovano in tale
situazione e per ricercare i genitori o altri familiari
di ogni fanciullo rifugiato al fine
di ottenere le informazioni necessarie per
ricongiungerlo alla sua famiglia.
Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono
irreperibili, al fanciullo sarà
concessa, secondo i principi enunciati nella presente
Convenzione, la stessa protezione
di quella di ogni altro fanciullo definitivamente
oppure temporaneamente privato del
suo ambiente familiare per qualunque
motivo.
Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che
i fanciulli mentalmente o fisicamente
handicappati devono condurre una
vita piena e decente, in condizioni che
garantiscano la loro dignità,
favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro
attiva partecipazione alla vita
della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il
diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di
cure speciali ed incoraggiano e
garantiscono, in considerazione delle risorse
disponibili, la concessione, dietro
richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso
dei requisiti richiesti, ed a coloro
i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato
alle condizioni del fanciullo ed
alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali
egli é affidato.
3. In considerazione delle particolari
esigenze dei minori handicappati. L'aiuto
fornito in conformità con
il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni
qualvolta ciò sia possibile,
tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori
o di coloro ai quali il minore è
affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i
minori handicappati abbiano effettivamente
accesso alla educazione, alla
formazione, alle cure sanitarie,
alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed
alle attività ricreative
e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a
concretizzare la più completa
integrazione sociale ed il loro sviluppo personale,
anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione
internazionale, gli Stati parti favoriscono lo
scambio di informazioni pertinenti
nel settore delle cure sanitarie preventive e del
trattamento medico, psicologico
e funzionale dei minori handicappati, anche
mediante la divulgazione di informazioni
concernenti i metodi di riabilitazione ed i
servizi di formazione professionale,
nonché l'accesso a tali dati, in vista di
consentire agli Stati parti di migliorare
le proprie capacità e competenze e di
allargare la loro esperienza in
tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in
particolare delle necessità
dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il
diritto del minore di godere del miglior stato di
salute possibile e di beneficiare
di servizi medici e di riabilitazione. Essi si
sforzano di garantire che nessun
minore sia privato del diritto di avere accesso a
tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di
garantire l'attuazione integrale del summenzionato
diritto ed in particolare, adottano
ogni adeguato provvedimento per:
a) Diminuire la mortalità
tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza
medica e le cure sanitarie necessarie,
con particolare attenzione per lo
sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) Lottare contro la malattia e
la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure
sanitarie primarie, in particolare
mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente
disponibili e la fornitura di alimenti
nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei
pericoli e dei rischi di inquinamento
dell'ambiente naturale;
d) Garantire alle madri adeguate
cure prenatali e postnatali;
e) Fare in modo che tutti i gruppi
della società in particolare i genitori ed i
minori ricevano informazioni sulla
salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi
dell'allattamento al seno, sull'igiene
e sulla salubrità dell'ambiente e sulla
prevenzione degli incidenti e beneficino
di un aiuto che consenta loro di mettere
in pratica tali informazioni;
f) Sviluppare le cure sanitarie
preventive, i consigli ai genitori e l'educazione
ed i servizi in materia di pianificazione
familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni
misura efficace atta ad abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per
la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano
a favorire ed a incoraggiare la cooperazione
internazionale in vista di attuare
gradualmente una completa attuazione del diritto
riconosciuto nel presente articolo.
A tal fine saranno tenute in particolare
considerazione le necessità
dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo
che è stato collocato dalle Autorità
competenti al fine di ricevere cure,
una protezione oppure una terapia fisica o
mentale, il diritto ad una verifica
periodica di detta terapia e di ogni altra
circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono ad
ogni fanciullo il diritto di beneficiare della
sicurezza sociale, compresa la previdenza
sociale, ed adottano le misure
necessarie per garantire una completa
attuazione di questo diritto in conformità
con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie,
dovranno essere concesse in considerazione
delle risorse e della situazione
del minore e delle persone responsabili del suo
mantenimento e tenendo conto di
ogni altra considerazione relativa ad una
domanda di prestazione effettuata
dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il
diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita
sufficiente per consentire il suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e
sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre
persone che hanno l'affidamento del fanciullo la
responsabilità fondamentale
di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei
loro mezzi finanziari, le condizioni
di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati
provvedimenti, in considerazione delle
condizioni nazionali e compatibilmente
con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed
altre persone aventi la custodia
del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono,
se del caso, una assistenza materiale
e programmi di sostegno, in particolare per
quanto riguarda l'alimentazione,
il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni
adeguato provvedimento al fine di provvedere al
ricupero della pensione alimentare
del fanciullo presso i suoi genitori o altre
persone aventi una responsabilità
finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio
o all'estero. In particolare, per
tener conto dei casi in cui la persona che ha una
responsabilità finanziaria
nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da
quello del fanciullo, gli Stati
parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali
oppure la conclusione di tali accordi,
nonché l'adozione di ogni altra intesa
appropriata.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il
diritto del fanciullo all'educazione, ed in
particolare, al fine di garantire
l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base
all'uguaglianza delle possibilità:
a) Rendono l'insegnamento primario
obbligatorio e gratuito per tutti;
b) Incoraggiano l'organizzazione
di varie forme di insegnamento secondario
sia generale che professionale,
che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo
e adottano misure adeguate come
la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso
di necessità;
c) Garantiscono a tutti l'accesso
all'insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità
di ognuno;
d) Fanno in modo che l'informazione
e l'orientamento scolastico e
professionale siano aperte ed accessibili
ad ogni fanciullo;
e) Adottano misure per promuovere
la regolarità della frequenza scolastica e la
diminuzione del tasso di abbandono
della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni
adeguato provvedimento per vigilare affinché la
disciplina scolastica sia applicata
in maniera compatibile con la dignità del
fanciullo in quanto essere umano
ed in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed
incoraggiano la cooperazione internazionale nel
settore dell'educazione, in vista
soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza
e l'analfabetismo nel mondo e facilitare
l'accesso alle conoscenze scientifiche e
tecniche ed ai metodi di insegnamento
moderni. A tal fine, si tiene conto in
particolare delle necessità
dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
1. Gli Stati parti convengono che
l'educazione del fanciullo deve avere come
finalità:
a) di favorire lo sviluppo della
personalità del fanciullo nonché lo sviluppo
delle sue facoltà e delle
sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) di inculcare al fanciullo il
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati
nella Carta delle Nazioni Unite;
c) di inculcare al fanciullo il
rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della
sua lingua e dei suoi valori culturali,
nonché il rispetto dei valori nazionali del
paese nel quale vive, del paese
di cui può essere originario e delle civiltà diverse
dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere
le responsabilità della vita in una società
libera, in uno spirito di comprensione,
di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i
sessi e di amicizia tra tutti i
popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le
persone di origine autoctona;
e) di inculcare al fanciullo il
rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente
articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata
in maniera da nuocere alla libertà
delle persone fisiche o morali di creare e di
dirigere istituzioni didattiche
a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1
del presente articolo siano rispettati
e che l'educazione impartita in tali istituzioni
sia conforme alle norme minime prescritte
dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze
etniche, religiose o linguistiche oppure
persone di origine autoctona, un
fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali
minoranze non può essere
privato del diritto di avere una propria vita culturale, di
professare e di praticare la propria
religione o di far uso della propria lingua
insieme agli altri membri del suo
gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al
fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di
dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età e di partecipare
liberamente alla vita culturale
ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e
favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale ed
artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in
condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività
ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il
diritto del fanciullo di essere protetto contro lo
sfruttamento economico e di non
essere costretto ad alcun lavoro che comporti
rischi o sia suscettibile di porre
a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla
sua salute o al suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure
legislative, amministrative, sociali ed educative
per garantire l'applicazione del
presente articolo. A tal fine, ed in considerazione
delle disposizioni pertinenti degli
altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in
particolare:
a) stabiliscono un'età minima
oppure età minime di ammissione all'impiego;
b) prevedono un'adeguata regolamentazione
degli orari di lavoro e delle
condizioni d'impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni
appropriate per garantire l'attuazione
effettiva del presente articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata
misura, comprese misure legislative,
amministrative, sociali ed educative
per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito
di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
così come definite dalle Convenzioni
internazionali pertinenti e per
impedire che siano utilizzati fanciulli per la
produzione ed il traffico illecito
di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere
il fanciullo contro ogni forma di
sfruttamento sessuale e di violenza
sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in
particolare ogni adeguata misura
a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per
impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati
o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale
illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati
a fini di prostituzione o di altre pratiche
sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati
ai fini della produzione di spettacoli o di
materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire
il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli
per qualunque fine e sotto qualsiasi
forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo
contro ogni altra forma di sfruttamento
pregiudizievole al suo benessere
in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto
a tortura o a pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti. Né
la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza
possibilità di rilascio devono
essere decretati per reati commessi da persone di età
inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato
di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento
di un fanciullo devono essere
effettuati in conformità
con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa
ed avere la durata più breve
possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà
sia trattato con umanità e con il rispetto
dovuto alla dignità della
persona umana ed in maniera da tener conto delle
esigenze delle persone della sua
età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà
sara separato dagli adulti, a meno
che si ritenga ga preferibile di non farlo
nell'interesse preminente del fanciullo,
ed egli avrà diritto di rimanere in contatto
con la sua famiglia per mezzo di
corrispondenza e di visite, tranne che in
circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà
abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad
un'assistenza giuridica o ad ogni
altra assistenza adeguata, nonché il diritto di
contestare la legalità della
loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra
autorità competente, indipendente
ed imparziale, ed una decisione sollecita sia
adottata in materia.
Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a
rispettare ed a far rispettare le regole del diritto
umanitario internazionale loro applicabili
in caso di conflitto armato, e la cui
protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni
misura possibile a livello pratico per vigilare che
le persone che non hanno raggiunto
l'età di quindici anni non partecipino
direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono
dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona
che non ha raggiunto l'età
di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di
quindici anni ma meno di diciotto
anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con
precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo
che spetta loro in virtù del diritto umanitario
internazionale di proteggere la
popolazione civile in caso di conflitto armato, gli
Stati parti adottano ogni misura
possibile a livello pratico affinché i fanciulli
coinvolti in un conflitto armato
possano beneficiare di cure e di protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento per agevolare il
riadattamento fisico e psicologico
ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo
vittima di ogni forma di negligenza,
di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture
o di ogni altra forma di pene o
di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di
un conflitto armato. Tale riadattamento
e tale riinserimento devono svolgersi in
condizioni tali da favorire la salute,
il rispetto della propria persona e la dignità del
fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono ad
ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto
colpevole di reato penale di diritto
ad un trattamento tale da favorire il suo senso
della dignità e del valore
personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti
dell'uomo e le libertà fondamentali
e che tenga conto della sua età nonché della
necessità di facilitare il
suo riinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo
costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle
disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati parti
vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo
sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato
penale a causa di azioni o di omissioni
che non erano vietate dalla legislazione
nazionale o internazionale nel momento
in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo
sospettato o accusato di reato penale abbia almeno
diritto alle seguenti garanzie:
i) di essere ritenuto innocente
fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente stabilita;
ii) di essere informato il prima
possibile e direttamente, oppure, se del caso,
tramite i suoi genitori o rappresentanti
legali, delle accuse portate contro di lui, e
di beneficiare di un'assistenza
legale o di ogni altra assistenza appropriata per la
preparazione e la presentazione
della sua difesa;
iii) che il suo caso sia giudicato
senza indugio da un'autorità o istanza
giudiziaria competenti, indipendenti
ed imparziali per mezzo di un procedimento
equo ai sensi di legge in presenza
del suo legale o di altra assistenza appropriata,
nonché in presenza dei suoi
genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia
ritenuto contrario all'interesse
preminente del fanciullo a causa in particolare della
sua età o della sua situazione;
iv) di non essere costretto a rendere
testimonianza o dichiararsi colpevole; di
interrogare o far interrogare i
testimoni a carico e di ottenere la comparsa e
l'interrogatorio dei testimoni a
suo discarico a condizioni di parità;
v) qualora venga riconosciuto che
ha commesso reato penale, poter ricorrere
contro questa decisione ed ogni
altra misura decisa di conseguenza dinanzi una
autorità o istanza giudiziaria
superiore competente, indipendente ed imparziale, in
conformità con la legge;
vi) farsi assistere gratuitamente
da un interprete se non comprende o non
parla la lingua utilizzata;
vii) che la sua vita privata sia
pienamente rispettata in tutte le fasi della
procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di
promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la
costituzione di autorità
e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli
sospettati, accusati o riconosciuti
colpevoli di aver commesso reato, ed in
particolar modo:
a) di stabilire un'età minima
al di sotto della quale si presume che i fanciulli
non abbiano la capacità di
commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni
qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per
trattare questi fanciulli senza
ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia
inteso che i diritti dell'uomo e
le garanzie legali debbono essere integralmente
rispettate.
4. Sarà prevista tutta una
gamma di disposizioni concernenti in particolar modo
le cure, l'orientamento, la supervisione,
i consigli, la libertà condizionata, il
collocamento in famiglia, i programmi
di formazione generale e professionale,
nonché soluzioni alternative
all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai
fanciulli un trattamento conforme
al loro benessere e proporzionato sia alla loro
situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della
presente Convenzione pregiudica disposizioni
più propizie all'attuazione
dei diritti del fanciullo che possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato
parte; oppure
b) nel diritto internazionale in
vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far
largamente conoscere i principi e le disposizioni
della presente Convenzione, con
mezzi attiviti ed adeguati sia agli adulti che ai
fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi
compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli
obblighi da essi contratti in base
alla presente Convenzione, e istituito un
Comitato dei Diritti del Fanciullo
che adempie alle funzioni definite in appresso;
2. Il Comitato si compone di dieci
esperti di alta moralità ed in possesso di una
competenza riconosciuta nel settore
oggetto della presente Convenzione. I suoi
membri sono eletti dagli Stati parti
tra i loro cittadini e partecipano a titolo
personale, secondo il criterio di
un'equa ripartizione geografica ed in
considerazione dei principali ordinamenti
giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti
a scrutinio segreto su una lista di persone
designate dagli Stati parti. Ciascun
Stato parte può designare un candidato tra i
suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà
luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente Convenzione.
Successivamente, si svolgeranno elezioni
ogni due anni. Almeno quattro mesi
prima della data di ogni elezione, il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti
a proporre i loro candidati entro
un termine di due mesi. Quindi il Segretario
generale stabilirà l'elenco
alfabetico dei candidati in tal modo designati, con
l'indicazione degli Stati parti
che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli
Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in
occasione delle riunioni degli Stati parti,
convocate dal Segretario Generale
presso la Sede dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. In queste riunioni
per le quali il numero legale sarà rappresentato
da due terzi degli Stati parti,
i candidati eletti al Comitato sono quelli che
ottengono il maggior numero di voti,
nonché la maggioranza assoluta degli Stati
parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti
per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la
loro candidatura è ripresentata.
Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima
elezione scade alla fine di un periodo
di due anni; i nomi di tali cinque membri
saranno estratti a sorte dal presidente
della riunione immediatamente dopo la
prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni
di un membro del Comitato oppure se, per
qualsiasi altro motivo, un membro
dichiara di non poter più esercitare le sue
funzioni in seno al Comitato, lo
Stato parte che aveva presentato la sua
candidatura nomina un altro esperto
tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi
vacante, fino alla scadenza del
mandato corrispondente, sotto riserva
dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento
interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio
per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si
svolgono normalmente presso la Sede della
Organizzazione delle Nazioni Unite,
oppure in ogni altro luogo appropriato
determinato dal Comitato. Il Comitato
si riunisce di regola ogni anno. La durata
delle sue sessioni è determinata
e se necessario modificata da una riunione degli
Stati parti alla presente Convenzione,
sotto riserva dell'approvazione
dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite mette a
disposizione del Comitato il personale
e le strutture di cui quest'ultimo necessita
per adempiere con efficacia alle
sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito
in base alla presente Convenzione ricevono
con l'approvazione dell'Assemblea
Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dall'Assemblea Generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a
sottoporre al Comitato, tramite il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che
essi avranno adottato per dare effetto
ai diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi realizzati
per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla
data dell'entrata in vigore della presente
Convenzione per gli Stati parti
interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione
del presente articolo debbono se del caso
indicare i fattori e le difficoltà
che impediscono agli Stati parti di adempiere agli
obblighi previsti nella presente
Convenzione. Essi debbono altresì contenere
informazioni sufficienti a fornire
al Comitato una comprensione dettagliata
dell'applicazione della Convenzione
del paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato
al Comitato un rapporto iniziale completo
non sono tenuti a ripetere nei rapporti
che sottoporranno successivamente - in
conformità con il capoverso
b) del paragrafo 1 del presente articolo - le
informazioni di base in precedenza
fornite.
4. Il Comitato può chiedere
agli Stati parti ogni informazione complementare
relativa all'applicazione della
Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due
anni all'Assemblea generale, tramite il
Consiglio Economico e sociale, un
rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo
affinché i loro rapporti abbiano una vasta
diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l'attuazione
effettiva della Convenzione ed incoraggiare la
cooperazione internazionale nel
settore oggetto della Convenzione:
a) Le Istituzioni Specializzate,
il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed
altri organi delle Nazioni Unite
hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame
dell'attuazione di quelle disposizioni
della presente Convenzione che rientrano
nell'ambito del loro mandato. Il
Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate,
il Fondo delle Nazioni Unite per
l'infanzia ed ogni altro organismo competente
che riterrà appropriato,
a dare pareri specializzati sull'attuazione della
Convenzione in settori di competenza
dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può
invitare le Istituzioni specializzate,
il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed
altri organi delle Nazioni Unite
a sottoporgli rapporti sull'attuazione della
Convenzione in settori che rientrano
nell'ambito delle loro attività.
b) Il Comitato trasmette, se lo
ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate,
al Fondo delle Nazioni Unite per
l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni
rapporto degli Stati parti contenente
una richiesta di consigli tecnici o di assistenza
tecnica, o che indichi una necessità
in tal senso, accompagnato da eventuali
osservazioni e proposte del Comitato
concernenti tale richiesta o indicazione;
c) Il Comitato può raccomandare
all'Assemblea generale di chiedere al
Segretario Generale di procedere,
per conto del Comitato, a studi su questioni
specifiche attinenti ai diritti
del fanciullo;
d) Il Comitato può fare suggerimenti
e raccomandazioni generali in base alle
informazioni ricevute in applicazione
degli articoli 44 e 45 della presente
Convenzione. Questi suggerimenti
e raccomandazioni generali sono trasmessi ad
ogni Stato parte interessato e sottoposti
all'Assemblea Generale insieme ad
eventuali osservazioni degli Stati
parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
La presente Convenzione è
aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è
soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà
aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti
di adesione saranno depositati presso
il Segretario Generale della Organizzazione
delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà
in vigore il trentesimo giorno successivo alla
data del deposito presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che
ratificheranno la presente Convenzione o che vi
aderiranno dopo il deposito del
ventesimo strumento di ratifica o di adesione la
Convenzione entrerà in vigore
il trentesimo giorno successivo al deposito da parte
di questo Stato del suo strumento
di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre
un emendamento e depositarne il testo presso
il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario
Generale comunica quindi la proposta
di emendamento agli Stati parti, con la
richiesta di far sapere se siano
favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al
fine dell'esame delle proposte e
della loro votazione. Se, entro quattro mesi a
decorrere dalla data di questa comunicazione,
almeno un terzo degli Stati parti si
pronuncia a favore di tale Conferenza,
il Segretario Generale convoca la
Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento adottata da una maggioranza
degli Stati parti presenti e votanti alla
Conferenza è sottoposto per
approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adotta in conformità
con le disposizioni del paragrafo 1
del presente articolo entra in vigore
dopo essere stato approvato dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ed
accettato da una maggioranza di due terzi degli
Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in
vigore esso ha valore obbligatorio per gli
Stati parti che lo hanno accettato,
gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle
disposizioni della presente Convenzione
e da tutti gli emendamenti precedenti da
essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite riceverà e
comunicherà a tutti gli Stati
il testo delle riserve che saranno state formulate dagli
Stati all'atto della ratifica o
dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve
incompatibili con l'oggetto e le finalità della
presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate
in ogni tempo per mezzo di notifica
indirizzata in tal senso al Segretario
Generale delle Nazioni Unite il quale ne
informerà quindi tutti gli
Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta
dal Segretario Generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare
la presente Convenzione per mezzo di notifica
scritta indirizzata al Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
La denuncia avrà effetto
un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte
del Segretario Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite è designato come
depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L'originale della presente Convenzione
i cui testi in Lingua araba, cinese,
francese, inglese, russa e spagnola
fanno ugualmente fede, sarà depositato presso
il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
In fede di che i plenipotenziari
sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro
rispettivi governi, hanno firmato
la presente Convenzione.