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ENERGIA
ED AMBIENTE NELL’AMMINISTRAZIONE PER ACCORDI. 1.
Premessa. In un’epoca di profonda industrializzazione ed innovazione tecnologica, quale quella che va dalla II Grande Guerra ai giorni nostri, sempre crescente risulta, da un lato, l’attenzione riservata alle problematiche afferenti la tutela dell’ambiente minacciato dalle innumerevoli forme di inquinamento, dall’altro, l’istanza di energia elettrica, necessaria per l’operatività dei sempre più sofisticati complessi industriali e produttivi. 1.1. Il settore ambientale.
Per quanto concerne la questione ambientale, è ovvio che nel clima di rinnovata “attenzione ambientalista” che si vive in questi anni, le istituzioni sono chiamate ad agire (rectius: interagire) in senso significativo ed efficace, così da convogliare e coordinare i propri sforzi e quelli di tutti gli uomini, nel senso di un’evoluzione economica, sociale e culturale che si informi alle rilevanti esigenze di tutela ambientale. In questa ottica, sembrano finalmente muoversi (almeno negli ultimi lustri) tutte le organizzazioni sovranazionali, a partire dalla U.E., la quale ha provveduto alla redazione del progetto della Carta fondamentale dell’Unione Europea, firmata a Nizza il 14 settembre 2000 e diffusa nel testo ufficiale e definitivo dalla Commissione di Bruxelles, il 28 settembre successivo. L’art. 37 di tale documento stabilisce che: «Un livello elevato di tutela ambientale ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile», con una disposizione che, nel ricalcare sostanzialmente quanto già disponeva il Trattato di Roma del ’57 (agli artt. 130 R, S, T), delude, in parte, le aspettative di molti, che ritenevano propizia l’occasione, per una maggiore incisività della normativa comunitaria, rimasta invece “blanda” in quanto sprovvista di contenuti specificamente precettivi e vincolanti. Accanto alle Istituzioni comunitarie, poi, ed in ottemperanza agli indirizzi da esse imposti nella materia ambientale, si pone, com’è ovvio, l’iniziativa delle Istituzioni nazionali dei vari Paesi Membri dell’Unione. Per ciò che concerne l’Italia, sempre crescente può dirsi, infatti, l’attenzione del Legislatore nazionale, rispetto alla tutela dei numerosi e preziosi beni naturali di cui dispone la nostra Penisola. Già nella Costituzione repubblicana del ’48 – ha giustamente osservato la dottrina più recente – possono sicuramente ravvisarsi disposizioni che, seppur non testualmente bensì implicitamente ed indirettamente, tendono alla tutela del bene “ambiente”. Tra tali disposizioni, rientrano quelle contenute, tra gli altri, negli artt.: - 2 (dal momento che la tutela dell’ambiente viene vista come un «diritto inviolabile dell’uomo»); - 3 (ove si intende assicurare il «pieno sviluppo della persona umana», che può aversi solo in un ambiente sano); - 9 (dove si tutela il “paesaggio”, da intendere non solo come bene di valore estetico ma anche come bene “ambiente”, necessario alla vita umana); - 32 (ove si contempla il «diritto alla salute», implicitamente tutelandosi anche la salubrità dell’ambiente). Va, inoltre, sottolineato che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sostengono la teoria secondo cui il diritto all’ambiente va visto, oltre che come “diritto individuale”, anche e soprattutto come “diritto collettivo” o “interesse diffuso”. Circa la legislazione ordinaria, grande impulso in tal senso, fu dato dall’art. 9 L. 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale «qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento». Si trattava di una norma che, per la prima volta, prevedeva formalmente la facoltà (se non per le singole persone fisiche, almeno) per le persone giuridiche interessate - persino non riconosciute - di prender parte ai procedimenti amministrativi destinati all’emanazione di atti idonei ad incidere sul bene “ambiente”, a pieno titolo rientrante nella categoria degli interessi diffusi, espressamente contemplata nella norma. La
più importante innovazione introdotta, in materia ambientale,
nell’Ordinamento giuridico italiano rimane, però, quella dell’introduzione
del Ministero dell’Ambiente, attraverso la legge
349/1986. Sin dal 1973, innumerevoli sono stati i tentativi di istituire una specifica struttura ministeriale preposta alla tutela ambientale. Solo nel 1986 si è finalmente addivenuti alla creazione di un Ministero cui è attribuito il compito di «assicurare, in un quadro organico, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento» (v. art. 1 L. 349/86). Il Ministro dell’Ambiente, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale di numerosi uffici periferici e di strutture tecnico-scientifiche operanti presso il Ministero stesso o, in alcuni casi, presso altri Ministeri. Tra questi organismi a competenza tecnico-scientifica, vanno ricordati, in particolare, l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA) e l’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA). L’ANPA (istituita con la legge 21.1.94, n. 61) è un organismo dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente e soggetto al controllo contabile della Corte dei Conti. Essa è competente, tra le altre cose, alla raccolta dei dati inerenti la situazione ambientale e alla diffusione degli stessi. L’ANPA, inoltre, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie Regionali per la protezione dell’ambiente (cosiddette ARPA). Le ARPA sono organismi di rilevanza regionale che vanno strutturandosi con rapidità sul territorio nazionale (mancano all’appello solo Sicilia e Sardegna). Esse esercitano funzioni (omologhe a quelle dell’ANPA e) variamente definite, nei loro contenuti, dalle leggi regionali. Per quanto concerne l’ENEA, invece, trattasi di organismo competente (a norma del D.Lgs. n. 36 del 30.1.99) in materia di ricerche sull’energia e l’ambiente nonché di elaborazione di programmi per lo sviluppo sostenibile, materie sulle quali svolge consulenza nei confronti dei Ministeri dell’Industria e dell’Ambiente nonché delle regioni e degli altri enti competenti, potendo con questi stipulare accordi di programma per la realizzazione delle finalità istituzionali. 1.2. Il settore energetico. Anche in materia di energia, al pari di quanto avviene nel settore ambientale, alla disciplina nazionale si aggiunge quella comunitaria, dapprima costituita dai principi sanciti in ambito CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) e CEEA (Comunità Europea dell’Energia Atomica) e, successivamente, derivante dalla normativa emanata in ambito CEE/UE. Sempre in ambito comunitario va, poi, ricordato il Trattato della Carta Europea dell’Energia, sottoscritto a Lisbona, il 17.12.94 e contenente accordi tra i Paesi Membri sul risanamento e lo sviluppo del settore energetico, con particolare attenzione alle problematiche ambientali. E’ proprio in attuazione di una direttiva comunitaria (n. 96/92/CE) che il legislatore italiano ha emanato il decreto delegato 16.3.99, n. 79 che, in uno con le disposizioni contenute nella legge 9.1.91 n. 10 e con quelle emanate dalla competente Authority (ex lege 14.11.95, n. 481), costituisce complesso normativo fondamentale nella materia energetica. Il citato D.Lgs. del ’99 ha ampiamente modificato la disciplina del mercato elettrico, caratterizzato oggi da privatizzazioni, liberalizzazioni e regolamentazioni. Per ciò che concerne le privatizzazioni, fondamentale rilievo assume quella dell’ENEL che, da ente pubblico economico titolare di poteri esclusivi di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, è divenuto società per azioni non più titolare di riserva, ma concessionaria dello Stato per un periodo non inferiore a 20 anni (v. art. 14, commi 1 e 3, L. 8.8.92, n. 359). Per quanto concerne la liberalizzazione, trattasi di fenomeno avviato dalle leggi 9 e 10 del 1991 e ampliato attraverso le disposizioni del D.Lgs. 79/99 che, in attuazione - come si diceva - dei dettami comunitari, ha introdotto, nel mercato dell’energia, il principio della concorrenza tra le varie imprese esercenti, in conformità a quanto disposto dall’art. 1 del decreto stesso, a norma del quale qualsiasi soggetto può svolgere attività di produzione, acquisto e vendita di energia elettrica, nel rispetto della normativa di settore. Quello energetico è dunque, oggi, un settore in cui la legittimazione all’esercizio dell’attività deriva da apposita concessione governativa rilasciata a soggetti, pubblici o privati, che operano sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione pubblica concedente, ossia del Ministero dell’Industria, chiamato, tra le altre cose, a garantire l’economicità, la continuità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale, attraverso l’esercizio dei suoi poteri di indirizzo e vigilanza nei confronti delle imprese operanti nel settore. Circa, infine, l’ultimo dei suddetti fenomeni inerenti il mercato dell’energia, ossia il fenomeno della regolamentazione, va detto che esso trova la sua fonte normativa principale nell’art. 8, III co., D.Lgs. 79/99, il quale affida ad uno o più regolamenti governativi il compito di semplificare la disciplina di autorizzazione alla costituzione e all’esercizio di nuovi impianti di produzione, nonché alla modifica e al potenziamento di quelli esistenti, alimentati da fonti convenzionali. La regolamentazione, al pari di tutti gli altri interventi di natura pubblicistica (si pensi ai suddetti poteri di vigilanza e direttiva del Ministero dell’Industria), trova la sua giustificazione sia nella rilevanza che l’energia assume ai fini del funzionamento del sistema economico-produttivo, sia nella sua incidenza sull’equilibrio ecologico. Ed è proprio per quest’ultimissimo motivo, peraltro, che il D.Lgs. 79/99 prevede una disciplina specifica in tema di “fonti rinnovabili di energia”, costituite (a mente dell’art. 1, III co., L. 10/91) da: sole, vento, energia idraulica, risorse geotermiche, maree, moto ondoso e trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici. Rientrano, poi, nell’ambito delle fonti rinnovabili, anche le cosiddette “fonti assimilate” (art. 1, III co., L. 10/91). Tra esse, si ricordino, in particolare: - la cogenerazione (intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore); - l’energia desumibile dal calore recuperato da fumi di scarico, da impianti elettrici o industriali. Il citato decreto del ’99 promuove un più ampio utilizzo delle fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno di elettricità e, a tal fine, introduce alcune disposizioni di rilevante importanza (v. art. 11 decreto citato), tra cui, in particolare: - quella che tende ad assicurare la precedenza, nel dispacciamento, all’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili; - quella che obbliga le imprese che producono od importano elettricità da fonti non rinnovabili, a immettere in rete una determinata quota prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili. Ritornando al mercato dell’energia e concludendo il quadro dei soggetti in esso operanti, va detto che, al fianco degli imprenditori (pubblici o privati) che svolgono attività di produzione, acquisto e vendita di energia elettrica (a norma dell’art. 1, D.Lgs. 79/99), si pongono: 1) gli esercenti attività di impresa in regime concessorio (è il caso dell’ENEL e delle imprese degli enti locali, incaricate della fornitura ai soggetti specificamente indicati dalla legge); 2) l’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas, che, oltre a svolgere una funzione consultiva nei confronti del Ministero, adotta le misure necessarie al funzionamento del mercato e provvede alla regolazione del servizio (art. 3, co. 12, L. 481/95 e art. 1, co. 5, D.Lgs. 79/99); 3) le tre società per azioni (risultanti con diverse modalità) in pubblico comando, cui è attribuito, dal decreto in parola, il compito di svolgere specifiche funzioni gestorie di tipo neutrale, necessarie ai fini del funzionamento del mercato elettrico. 2.
LA PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA, TRA SINERGIE, ACCORDI ED INTESE. Per un più organico ed ordinato quadro della questione, è bene esaminare separatamente le normative di settore, pur rimanendo consapevoli, al pari di quanto opportunamente fa il legislatore, dell’inscindibile interconnessione tra le due materie e, quindi, tra le discipline relative, nonché tra i provvedimenti a carattere organizzatorio e pianificatorio, emanati nell’una e nell’altra. 2.1. Per quanto concerne il settore ambientale, va detto che la L. 349/86 non ha eliminato il frazionamento delle competenze, caratterizzante il sistema previgente. Trattasi di frazionamento al quale si tenta oggi di recuperare con un’ampia e complessa rete di relazioni organizzative, nonché di concerto e di intesa tra Ministeri e vari organi tecnici di supporto. Sono, infatti, tuttora competenti nella materia de qua diversi Ministeri, tra cui, in particolare, quello dei Lavori Pubblici, della Sanità, dei Beni e delle Attività Culturali, dell’Industria, delle Politiche Agricole, dei Trasporti e della Navigazione, delle Finanze. Per ciò che concerne, in particolar modo, l’aspetto pianificatorio, disciplina fondamentale in materia ambientale è quella oggi contenuta nel D.Lgs. n. 112 del 31.3.98, che ha profondamente modificato il previgente sistema programmatorio previsto dalla L. n. 305 del 28.8.89. Quest’ultima legge disciplinava, tra le altre cose, la figura del “piano triennale per l’ambiente”, approvato dal CIPE e predisposto dal Ministero dell’Ambiente, previa audizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, dell’ANCI e dell’UPI (v. art. 1 L. 305/89). Trattavasi di programma istituzionalmente volto alla determinazione delle “priorità dell’azione pubblica per l’ambiente”, nonché alla ripartizione delle risorse statali a favore delle Regioni, chiamate ad operare materialmente a livello locale. L’art. 4 della legge in questione prevedeva il ricorso ad accordi di programma e ad intese programmatiche tra il Ministero, le Regioni e gli altri soggetti pubblici coinvolti nelle iniziative previste dal piano triennale suddetto, al fine di favorirne la concreta attuazione. Con
il D.Lgs. 112/98, il Legislatore ha completamente ridisegnato il quadro delle
competenze ambientali (v. artt. 68 ss). Per quanto riguarda le Regioni, tale quadro è composto innanzi tutto dall’art. 117 della Costituzione, nonché dalle deleghe e dai trasferimenti contenuti nelle prime due regionalizzazioni (v. D.D.P.P.R.R. 15.1.72 nn. 8 e 11 e D.P.R. n. 616/77), nonché nel nuovo conferimento di funzioni amministrative operato dall’appena citato D.Lgs. 112/98. Tale ultimo decreto ha mantenuto, in capo allo Stato, una serie di funzioni e di compiti concernenti gli interessi nazionali relativi alla difesa dell’Ambiente, tra cui le funzioni di normazione primaria - anche con riferimento agli obblighi internazionali e comunitari - e secondaria, idonee a garantire uniformità di trattamento nonché un livello adeguato e minimo di tutela ambientale sull’intero territorio nazionale, oltre ad aver mantenuto competenza sulla determinazione delle linee generali degli interventi di rilievo nazionale o a carattere infrazionabile (v. artt. 52 e 54, D.Lgs. 112/98). Alle Regioni, invece, è stato attribuito, dal citato D.Lgs., un ampio potere pianificatorio e di intervento in materia ambientale; un potere che assume carattere generale e residuale rispetto alle competenze mantenute in capo allo Stato (v. art. 56, D.Lgs. 112/98). Ma vi è di più. A seguito delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 112/98 ed a seguito, in particolare, della soppressione, da quest’ultimo disposta, dei principali programmi e piani nazionali in materia di ambiente (tra cui il “piano triennale per l’ambiente”, previsto dalla L. 305/89), la Regione risulta la principale attributaria della potestà pianificatoria e programmatoria nella materia della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente. Va però detto che se, da un lato, le Regioni diventano il referente organizzativo primario sul territorio della tutela ambientale, dall’altro tuttavia esse - secondo i nuovi principi introdotti dalla legge - sono tenute a delegare tutti i compiti esercitabili localmente, a Comuni e Province. Più precisamente, circa le competenze ambientali degli Enti Locali territoriali minori, bisogna dire che esse, oltre ad essere desumibili dal D.P.R. 616/77 (v., in particolare, art. 104) e dagli artt. 9 e 14, L. 142/90 (i quali ultimi avevano già attribuito ai comuni ed alle province tutte le funzioni amministrative di interesse rispettivamente comunale e provinciale, che inerivano la popolazione e il territorio, ivi comprese, dunque, le competenze in materia ambientale, salvo quanto non era espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale), sono, oggi, anch’esse disciplinate dal citato D.Lgs. 112/98, che, nell’individuare le regioni quali attributarie delle principali competenze in materia ambientale, affianca alle stesse gli “enti locali”, cui (in conformità con quanto previsto dagli artt. 3, D.Lgs. in questione e 4, L. 127/97) vanno delegate tutte le funzioni amministrative di rilievo locale. Il D.Lgs. 112/98 comporterà, peraltro, un ulteriore ampliamento delle funzioni degli Enti Locali, sia per attribuzione diretta da parte delle disposizioni statali, sia a seguito delle leggi regionali di decentramento, cui è affidato il non semplice compito di ridisegnare secondo criteri di organicità un nuovo quadro di competenze ambientali (art. 3 decreto citato), attraverso l’attribuzione delle competenze stesse in favore dei vari enti locali, chiamati ad operare nell’osservanza delle direttive previste nei piani regionali per la tutela dell’ambiente. 2.2.
La
ripartizione di funzioni amministrative tra lo Stato, le regioni e gli enti
locali, in materia di energia, è disciplinata, nelle sue linee
fondamentali, dagli artt. 28 ss.,
D.Lgs. 112/98. Sono,
così, conservate allo Stato le
funzioni e i compiti inerenti l’elaborazione e la definizione degli obiettivi
e delle linee generali della politica energetica nazionale, nonché l’adozione
degli atti di indirizzo per una coordinata programmazione energetica a livello
regionale (art. 29, D.Lgs. 112/98). Spettano, in particolare, allo Stato le
funzioni amministrative relative alla programmazione e all’approvvigionamento,
alle normative tecniche, alla ricerca scientifica e all’informazione
statistica, oltre ad una serie di competenze a carattere puntuale e specifico
(tra cui la vigilanza su enti pubblici, quali l’ENEA e l’ANPA). Sono,
invece, conferite alle regioni, a
titolo di delega e secondo un criterio di residualità, le funzioni non
conservate espressamente allo Stato e non attribuite agli enti locali (art. 30,
I co., D.Lgs. 112/98). Tra
tali funzioni, si ricordino quelle relative
all’esercizio di impianti minori (con capacità produttiva non superiore a 300
MW) che producono avvalendosi di fonti convenzionali, nonché quelle relative
agli impianti (tutti) che producono da fonti rinnovabili. Agli
enti locali sono, invece assegnate le
funzioni relative al controllo sul risparmio energetico e all’uso razionale
dell’energia, nonché quelle specificamente previste dalla legislazione
regionale (art. 31, I co., D.Lgs. citato). Focalizzando
l’attenzione sulla normativa precipuamente inerente la programmazione in
materia di fonti rinnovabili di energia, può concludersi che,
continuando il processo di rilancio degli enti pubblici territoriali iniziato,
nel settore energetico, dalla L. 10/91, il D.Lgs. 112/98 ribadisce la tendenza
in parola, sancendo la formale delega alle regioni di tutte le «funzioni
amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti
rinnovabili, (…) che non siano riservate allo Stato ai sensi dell’art. 29»
del decreto stesso (v. art. 30, D.Lgs. 112/98). Più
precisamente, può dirsi - in base al combinato disposto degli artt. 29, II co.,
lettera h), D.Lgs. 112/98 e 2, L. 10/91 - che lo Stato determina gli atti di
indirizzo e coordinamento per un’articolata programmazione a livello
regionale, il tutto attraverso le direttive che, con cadenza almeno triennale,
il CIPE, su proposta del Ministro dell’Industria e sentiti i Ministri
dell’Agricoltura, dell’Università, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti,
dell’Ambiente, delle Partecipazioni Statali e sentite le regioni, emana nei
settori dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Per
ciò che concerne le regioni, invece, può dirsi - in base al combinato disposto
degli artt. 5, II co., L. 10/91 e 30, I co., D.Lgs. 112/98 - che ad esse spetta
il compito (sanzionato, in caso di inadempimento, con l’intervento sostitutivo
del Ministro dell’Industria, ex art. 5, IV co., L. 10/91) di predisporre un
piano relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia, d’intesa con gli
enti locali interessati ed in coordinamento con l’ENEA. Naturalmente
tali piani dovranno coordinarsi ed innestarsi nei piani territoriali di
coordinamento di competenza delle singole regioni, nonché con altri strumenti
urbanistici secondari. Tali
finalità, impongono e implicano l’esame ed il confronto di tutti i valori e
principi costituzionali coinvolti, degli interessi pubblici correlati, di quelli
privati che vi ineriscono, prima di effettuare le scelta e di predisporre il
contenuto del provvedimento amministrativo, formale ed espresso, in cui gli
stessi piani dovranno esternarsi. Appare,
dunque, necessaria la più ampia partecipazione degli interessati (enti,
amministrazioni, associazioni rappresentative di interessi diffusi,
organizzazioni esponenziali di interessi di categoria, etc.) al procedimento
amministrativo che si concluderà con l’approvazione del suddetto piano
regionale. La
vastità degli accertamenti e degli atti che si dovranno svolgere prima
dell’adozione dei piani in parola, suggerisce il ricorso agli accordi di
programma (art. 11, L. 241/90), agli accordi tra i vari Enti pubblici (art. 15,
L. 241/90), alle Conferenze dei servizi (art. 14, L. 241/90) e - in caso di
persistenti contrasti tra i soggetti interessati - alla conferenza fra Stato e
regioni (art. 12, L. 400/88). Il
ricorso a detti strumenti di semplificazione e partecipazione amministrativa,
infatti, risulterebbe sicuramente proficuo sia per quanto concerne i tempi di
approvazione dei piani in questione, sia per ciò che concerne l’equa e
onnicomprensiva valutazione degli interessi in gioco. 3.
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DE
IURE CONDENDO. La
connessione che intercorre tra il settore dell’energia e quello
dell’ambiente appare ictu oculi incontestabile
ed inscindibile. Parimenti
incontestabile risulta la necessità di un’azione coordinata dei vari organi
ed organismi pubblici e privati, operanti nell’ambito delle politiche
ambientali ed energetiche. Ed
è proprio in tal senso che sembra muoversi il Legislatore degli ultimi anni,
tant’è che la distribuzione dei compiti e delle funzioni tra i vari soggetti
istituzionali si è andata meglio precisando nel tempo, sino alla definizione
operata con la legge 59/97 e con il D.Lgs. 112/98. L’insieme
degli strumenti messi a disposizione degli operatori dei settori in parola,
tende a favorire la concertazione e, quindi, la valutazione dei vari interessi
coinvolti nelle procedure amministrative volte all’emanazione di atti
rilevanti per i settori stessi. Va,
inoltre, rilevato che grande importanza assume, ai fini de
quibus, la firma del Patto per
l’Energia e l’ambiente, intervenuta nell’ambito della Conferenza
nazionale Energia e Ambiente. Il Patto, che ha come interlocutori le
Amministrazioni centrali e locali, le parti sociali, gli operatori e gli utenti,
individua le regole e gli obiettivi generali di un costruttivo ed innovativo
rapporto tra le parti. Esso costituisce la necessaria premessa per la
sottoscrizione di tutte le forme di accordi, in precedenza richiamate, che
costituiscono il principale strumento per la politica energetica ed ambientale. È
noto che la generale tendenza odierna è quella di passare da una concezione
tradizionale e burocratica dell’Amministrazione, risalente al modello
weberiano e imperniata sull’atto amministrativo e sui principi di gerarchia e
legalità, ad una concezione aziendalistica e privatistica degli uffici pubblici
che pone in primo piano il raggiungimento dei risultati ed esalta, con priorità
assoluta, i principi di efficacia, efficienza e produttività. È
sempre più in questo senso, che deve muoversi la normativa destinata a
disciplinare l’azione di quella parte dell’Amministrazione che cura il
settore dello sviluppo (economico e produttivo) eco-compatibile. Deve,
infatti, dirsi che, nonostante il “discreto” grado di affermazione della
“politica dell’accordo” nella legislazione attinente le materie oggetto
del presente studio, da più parti viene sollecitata una sempre maggiore
incisività della normativa di settore nel senso di favorire un’ampia
collaborazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati, alle procedure
amministrative d’interesse. Numerose
sono, in tal senso, le proposte provenienti dalla dottrina. Tra
queste, si ricordi quella che sostiene, de
iure condendo, la necessità di avvalorare l’apporto, nelle materie de
quibus, di organismi quali la Conferenza
Unificata (idonea a porsi quale sede “naturale” per la valutazione
comparativa degli interessi coinvolti e per la composizione delle eterogenee, ed
a volte contrastanti, esigenze pubbliche e private), nonché lo Sportello
Unico (attraverso cui è possibile efficacemente rispondere alla domanda di
semplificazione delle procedure, proveniente dagli operatori del settore). Secondo
altra dottrina, invece, la strada da percorrere è quella della costituzione di sedi
permanenti, operanti a vari livelli (specie quello nazionale e comunitario),
con il compito precipuo di coordinare le iniziative e vagliare le proposte nel
settore in oggetto. Data di ultimazione della relazione: 08/04/2001 Avv. Emilio Ferraro
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