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LA
PROROGA E LA PROROGATIO. 1.
Precedenti
storici.
Il cosiddetto esercizio provvisorio di pubbliche funzioni era noto fin dai tempi dei Romani, che ne avevano fatto un istituto giuridico di carattere generale nella prorogatio delle magistrature. Nell’Ordinamento romano le cariche pubbliche (o magistrature) venivano conferite ad tempus. Per esse, infatti, era prescritta una durata annuale (tranne che nelle ipotesi dei Dittatori – che duravano in carica sei mesi – e dei Censori – la durata del cui mandato era di diciotto mesi -). Tutto ciò, in virtù di un plebiscito del IV Sez. A.C., derogabile nelle sole ipotesi di eventi bellici, quando – attraverso la cosiddetta Lex De Imperio Prorogando – veniva prorogato il mandato dei vari magistrati pubblici in carica. Una legge dell’’81 A.C. introdusse, poi, le figure del Proconsole e del Propretore. Si trattava di Consoli e Pretori che, alla scadenza del mandato esercitato a Roma, venivano assegnati ad una Provincia, dove continuavano ad esercitare i loro poteri per un ulteriore anno di carica. Nell’ambito di siffatto quadro giuridico-normativo, si affermò grazie alle pressioni della dottrina e della giurisprudenza del tempo, l’istituto della prorogatio dei poteri, in virtù del quale i magistrati, il cui mandato fosse scaduto, rimanevano in carica fino alla nomina dei successori. 2. Proroga e prorogatio nell’odierno Ordinamento giuridico. In linea di principio le cariche e gli uffici pubblici sono, nell’Ordinamento giuridico contemporaneo, conferiti ad tempus, ossia con un’investitura destinata a divenire inefficace in virtù dello spirare di un determinato termine. Fino al 1992 si riteneva, da parte di dottrina e giurisprudenza, che il titolare di una qualunque carica pubblica scaduta continuasse a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del successore. Il diritto positivo, in realtà, ha espresso (sin dal 1865) tale regola solo con riferimento agli enti locali. Apposita disposizione in tal senso era, infatti, contenuta
nell’art. 205 della L. 2248, All. A, del 1865, poi trasfuso nel T.U. 5921 del
1889 (art. 231), successivamente nel T.U. 148 del 1915 (art. 283), poi nel T.U.
Leggi comunali e provinciali n. 383 del 1934 (art. 14), successivamente
nell’art. 31, III co., L. 142/90 sull’Ordinamento
delle Autonomie locali ed, infine, nel T.U.EE.LL. 18.8.2000, n. 267 (art. 38, V
co.). Solo in virtù delle pressioni
della dottrina e della giurisprudenza (v., su tutte, C.S., VI, 26.10.71 n. 777)
si è avuto, dunque, l’ampliamento dell’ambito di applicabilità di dette
norme anche alle altre cariche ed agli altri uffici pubblici, attraverso
l’elaborazione dell’istituto cosiddetto della prorogatio dei pubblici poteri,
avente – si diceva - diritto di asilo nel nostro Ordinamento, in omaggio al
principio, poi costituzionalizzato (art. 97 Cost.), della indefettibilità delle
funzioni pubbliche e della (necessaria) continuità funzionale degli organi
amministrativi. Dottrina e giurisprudenza hanno
sostenuto tale orientamento, in maniera pressoché unanime fino al ’92, quando
la Corte Cost. affermò – come meglio si dirà in seguito – l’estraneità
del principio della prorogatio, alla
Costituzione. 3.
La portata
e le condizioni di applicabilità
della prorogatio fino al 1992. Per ciò che concerne la portata
della prorogatio, differente è stato l’orientamento sostenuto
fino al ’92 dalla giurisprudenza, da una parte, e la dottrina, dall’altra. La giurisprudenza,
seguita da dottrina minoritaria (su tutti, SANTI ROMANO), sosteneva
l’applicabilità dell’istituto senza limitazioni, nel senso che l’organo
prorogato si riteneva legittimato all’adozione di tutti gli atti rientranti
nella sua sfera di competenza: sia quelli di ordinaria che quelli di
straordinaria amministrazione, anche allorquando implicassero importanti scelte
discrezionali (C.S., V, 15.1.83 n. 27; VI, 27.10.72 n. 673; C. Conti, 1.10.87 n.
1817; 7.10.82 n. 1276; 13.3.79 n. 1479). La dottrina,
invece, sosteneva il carattere limitato della competenza suddetta. Secondo alcuni, infatti, erano
legittimamente adottabili, dall’organo prorogato, solo gli atti non implicanti
una “rilevante discrezionalità” (su tutti: VIRGA e TERRANOVA). Altri, invece, sostenevano la
legittimità degli atti (sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione)
emanati entro un “congruo termine” dalla scadenza della carica e la nullità
di quelli emanati successivamente. Altra questione su cui dottrina
e giurisprudenza antecedenti al ’92 discutevano, era quella delle condizioni
di applicabilità dell’istituto in esame. Si escludeva, prima di
tutto, che la prorogatio
potesse operare allorquando la cessazione dalla carica si fosse verificata
per motivi o cause specifici (pensionamento, destituzione,
accertamento di cause di incompatibilità, ragioni di pubblico interesse con
carattere prioritario rispetto a quello della continuità della funzione)
diversi dalla semplice scadenza della durata della carica (v.
C.S., V Sez., 28.2.87 n. 138; VI, 27.10.72 n. 673; parere
C.S., I Sez., 13.11.68 n. 2173). Ulteriore condizione di
applicabilità era, poi, considerata la «continuità»
nell’esercizio delle funzioni: era cioè necessario un “ufficio scaduto e
mantenuto ininterrottamente” dal titolare, come sostennero D’ALESSIO e
SANDULLI. Tale orientamento fu condiviso
dalla giurisprudenza (v., su tutte, C.S.,
Ad. Plen. 22.5.93 n. 6). L’Ad. Plen. n. 6/93 annullò
(per incompetenza) un atto emesso dal Consiglio direttivo dell’A.C.I. che,
scaduto e sostituito da neo-eletto Consiglio, aveva riassunto l’esercizio dei
poteri, in seguito ad annullamento – da parte del G.A. – della nomina del
Consiglio subentrato. L’Ad. Plen. escluse, in
quell’occasione, l’operatività dell’istituto qui esaminato, osservando
che se è vero che «la prorogatio degli
organi amministrativi scaduti ha a suo fondamento l’esigenza di evitare
dannose interruzioni nell’esercizio della funzione pubblica», è vero
anche, allora, che viene meno il presupposto stesso della prorogatio
se l’organo scaduto è stato concretamente sostituito nell’esercizio delle
funzioni proprie ed istituzionali da un organo subentrante (v.
ultima parte motivazione, Ad. Plen. Cit.). Si è in sintesi affermato, da
parte dell’Ad. Plen., che «L’istituto
della prorogatio presuppone la
continuità dell’esercizio delle funzioni da parte degli organi scaduti;
pertanto, va escluso il ripristino in capo ad organi scaduti della
legittimazione a provvedere in situazioni di prorogatio una volta che tale continuità sia venuta comunque meno» (v.
massima C.S., Ad. Plen. Cit.). 4.
La L. 444/94 e la prorogatio
nell’Ordinamento vigente. Le dispute dottrinali e
giurisprudenziali sin qui richiamate costituiscono un ricordo del passato, in
quanto oggi superate dalle statuizioni della L. 15.7.94 n. 444, emanata sulla
base della spinta della Corte
Costituzionale. Quest’ultima, con la sentenza
16.4/4.5.92 n. 208, ha negato l’applicazione analogica delle norme
(inerenti gli enti locali) sulla proroga dei poteri ed ha sostenuto che il
meccanismo dello prorogatio non opera automaticamente allo scadere del mandato del
titolare dell’organo, ma solo nei casi previsti dalla legge. La Corte ha rilevato, inoltre,
che «Se è previsto per legge che gli
organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza
sia temporalmente circoscritta, un’eventuale prorogatio di
fatto sine die – demandando all’arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione
di determinarne la durata pur prevista a termine dal Legislatore ordinario –
violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione
amministrativa, nonché quelli dell’imparzialità e del buon andamento» (v.
motivazione, Corte Cost. 208/92, paragrafo 4.6.). Nella specie, la Corte si è pronunciata su una legge della Regione Sardegna, che, oltre ad escludere l’esercizio dei poteri dei soggetti che, già membri del Co.Re.Co., fossero cessati dalla carica per la scadenza del termine, rinviava il decorso del termine prescritto per il controllo degli atti degli enti locali, al momento della nomina del nuovo collegio. Il T.A.R. Sardegna prospettava,
con l’ordinanza di rimessione, la violazione del principio costituzionale
della prorogatio, nonché la
compressione delle autonomie locali (a causa del suddetto slittamento del dies
a quo del termine di decadenza). Per la Corte la regola della prorogatio
non è contenuta nella Costituzione e, anzi, si pone in contrasto con essa, dal
momento che, in ultima analisi, induce a non applicare le leggi sul rinnovo
delle cariche. In
esecuzione dei principi espressi dalla Corte Cost.,
il Legislatore con (11 successivi decreti legge, l’ultimo dei quali - D.L.
16.5.94 n. 293 - è stato convertito nella) L.
15.7.94 n. 444, ha sancito che gli organi scaduti sono prorogati per
soli 45 giorni, durante i quali possono emanare i soli atti previsti
dall’art 3, II co., ossia gli atti
di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti
ed indifferibili. Gli atti di straordinaria
amministrazione non urgenti né indifferibili posti in essere durante i 45
giorni, nonché gli atti (tutti) posti in essere successivamente, sono
radicalmente «nulli» ex lege (v. artt.
3, III
co. e 6, II co., L. 444/94). Per ciò che concerne, poi, l’ambito di operatività, può dirsi che, a norma dell’art. 1, la legge citata: si
applica: - agli organi amministrativi dello
Stato e degli Enti pubblici; - alle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica (quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato e gli Enti pubblici); non si
applica: - agli organi rappresentativi
delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle comunità montane; - agli
organi che hanno rilevanza costituzionale; - agli
organi, la nomina dei cui componenti è di competenza parlamentare. In seguito alla sua entrata
in vigore, la legge in parola è stata impugnata dalla Regione Calabria, la
quale lamentava la lesione della sfera di competenza regionale,
costituzionalmente garantita. La questione sorse in quanto
la Regione Calabria aveva provveduto all’emanazione di una legge che
disciplinava in maniera differente alcuni aspetti successivamente presi in
considerazione dal Legislatore nazionale della 444. La Corte Cost., con sentenza
30.12.94 n. 464, ha respinto il ricorso, richiamando i principi espressi
nella succitata sentenza 208/92 e rilevando la conformità della legge
impugnata, alla Costituzione. Data di ultimazione:
12.05.2001
Avv. Emilio
Ferraro
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