LA RESPONSABILITA' DELLA P.A.


1. La svolta delle Sezioni Unite.

1.1. La storica e monumentale sentenza SS.UU., 22.7.99, n. 500, ha sovvertito la regola, storicamente sostenuta in via pretoria, della irrisarcibilità dell'interesse legittimo; irrisarcibilità fondata sull'assiomatico assunto dell'inapplicabilità della normativa contenuta nell'art. 2043 alle ipotesi di lesione di interessi legittimi.
Oltre a non trovare alcuna giustificazione positiva (l'art. 2043, infatti, riguarda testualmente il "danno ingiusto" e non la lesione del solo diritto soggettivo, come si è sostenuto per decenni), l'assunto in esame rivela tutta la sua contraddittorietà allorquando, a ben guardare, si nota che quella stessa giurisprudenza che sosteneva l'irrisarcibilità dell'interesse legittimo, in alcuni casi ne ammetteva invece il ristoro, surrettiziamente avvalendosi dell'istituto dell'"affievolimento del diritto": si ammetteva, cioè, il risarcimento dell'interesse legittimo oppositivo, asserendosi che l'atto amministrativo aveva illegittimamente leso una situazione giuridica soggettiva che da situazione di diritto soggettivo era degradata (o si era affievolita) in situazione di interesse legittimo a causa del provvedimento della P.A., per poi riespandersi in situazione di diritto (come tale, risarcibile) a seguito della pronuncia di annullamento da parte del G.A..
Va in proposito precisato che la sentenza in esame presenta un diverso tasso di innovatività, a seconda delle categorie di interessi legittimi.
Per gli "interessi legittimi oppositivi", la novità principale è costituita dal fatto che il titolare dell'interesse può oggi richiedere direttamente al Giudice amministrativo il risarcimento della lesione arrecata, laddove in passato era previsto il meccanismo del "doppio binario", in virtù del quale la lesione all'interesse legittimo poteva ottenere ristoro solo a seguito di una pronuncia di annullamento (del provvedimento amministrativo lesivo) da parte del G.A. e l'ordine impartito dal G.O. - previa determinazione del quantum debeatur - alla P.A. di risarcire il danno arrecato.
Per quanto concerne invece gli "interessi legittimi pretensivi", ai quali non era prima applicabile il meccanismo dell'affievolimento e riespansione del diritto soggettivo, la novità è sostanziale e si concreta nella risarcibilità di posizioni giuridiche soggettive prima non tutelate in via aquiliana.

1.2. La citata sentenza SS.UU. 500/99, sovvertendo la regola dell'irrisarcibilità della lesione all'interesse legittimo, ha recepito un orientamento che, dapprima solo espressione dell'elaborazione dottrinale più illuminata, era stato successivamente accolto dallo stesso Legislatore nazionale, che con il D.Lgs. 80/98, aveva (prima della dichiarazione di incostituzionalità, per eccesso di delega) previsto, per la prima volta, la risarcibilità dell'interesse legittimo leso, nei (soli) campi dell'edilizia, dell'urbanistica e dei servizi pubblici, su cui si sanciva la giurisdizione esclusiva del G.A. (art. 35, D.Lgs. 31.3.98, n. 80).
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della normativa or ora citata, il legislatore nazionale confermava il suo netto orientamento nel senso del riconoscimento della risarcibilità degli interessi legittimi. La legge 10.8.2000, n. 205, ampliando infatti i poteri del G.A., disponeva la possibilità per questo di disporre il risarcimento della lesione all'interesse legittimo, non solo nelle materie di cui al citato D.Lgs. 80/98, ma in tutte le materie rientranti nella giurisdizione (anche di mera legittimità) del G.A..
Sulla base, dunque, delle citate pressioni dottrinali e legislative, la giurisprudenza ha dovuto "cedere", abbandonando il precedente granitico orientamento.
La sentenza delle SS.UU. 500/99 è stata immediatamente seguita dalla giurisprudenza successiva, in un trend che ormai ammette costantemente la risarcibilità della lesione arrecata all'interesse legittimo.


2. Caratteri e presupposti della responsabilità della P.A. e risarcimento del danno da essa arrecato.

Con la sentenza 500/99, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, in caso di domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblica, il risarcimento del danno è subordinato alla verifica dei seguenti elementi:
1) l'evento dannoso;
2) il danno ingiusto (ossia non previsto né giustificato dalla legge);
3) il nesso di causalità tra la condotta (attiva od omissiva) dell'Amministrazione e l'evento dannoso;
4) l'imputabilità dell'evento dannoso al dolo o alla colpa dell'Amministrazione.

2.1. Su quest'ultimo punto, peraltro, le SS.UU. precisano che la sussistenza della colpa non è configurabile per il solo fatto che la P.A. ha emanato un atto illegittimo (come avveniva secondo la giurisprudenza precedente, la quale elaborò l'istituto della colpa cd in re ipsa, configurabile sic et sempliciter nell'esecuzione volontaria, da parte di una P.A., di un atto amministrativo illegittimo).

2.2. Per quanto concerne il concetto dell'"evento dannoso", l'orientamento della Suprema Corte (condiviso peraltro dalla dottrina prevalente) sembra sostenere la necessità, ai fini del risarcimento, di un danno patrimoniale derivante dalla lesione dell'interesse legittimo (si cfr. anche C.S., IV Sez., 14.06.01, n. 3169, punto XIV della motivazione).
Per quanto concerne il danno non patrimoniale, è noto che nel processo civile risulta risarcibile nella sola ipotesi in cui la condotta lesiva integri una fattispecie di reato (si cfr. art. 2059 c.c.).
L'orientamento prevalente tende a ritenere che, mutatis mutandis, anche nel processo amministrativo la risarcibilità del danno non patrimoniale risulti subordinata al fatto che la condotta lesiva della P.A. integri una condotta penalmente perseguita.

2.3. Per ciò che concerne invece il "danno ingiusto", trattasi del danno arrecato "non iure", ossia del danno non previsto né giustificato da alcuna norma dell'Ordinamento giuridico.
In passato, invece, si affermava che il danno ingiusto era quello commesso non solo "non iure" ma anche "contra ius" (contro il diritto soggettivo), ossia il danno arrecato al (solo) diritto soggettivo.
Con il superamento, dunque, della teoria dell'irrisarcibilità dell'interesse legittimo, il danno ingiusto è oggi sic et sempliciter il danno arrecato (solo) "non iure" (e non anche "contra ius").

2.4. Per quanto riguarda il "nesso di causalità", esso consiste nel collegamento diretto tra la condotta della P.A. e la lesione arrecata all'interesse legittimo.
L'orientamento prevalente sostiene inoltre l'applicabilità, a tale concetto, delle teorie al riguardo elaborate in ambito civilistico.

2.5. La questione dell'"elemento soggettivo", infine, ha comportato (e tuttora comporta) cruenti scontri in dottrina ed in giurisprudenza.
In prevalenza si sostiene la teoria secondo cui la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per il risarcimento, ai fini del quale è necessaria anche la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'agente (si cfr. C.S., Sez. IV, 14.06.01, 3169; n. 3, ultima parte, motivazione C.S. Sez. IV, 1.2.01, n. 396; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 13.12.00, n. 11922; T.A.R. Molise-Campobasso, 15.11.00, n. 517; T.A.R. Campania-Napoli, 10.11.00, n. 4171; T.A.R. Lombardia-Milano, 06.11.00, n. 6258; T.A.R. Toscana-Firenze, 27.10.00, n. 2212; T.A.R. Campania-Salerno, 06.10.00, n. 657; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 5.10.00, n. 1014; T.A.R. Sicilia - Catania, 12.8.00, n. 1559; T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, 7.7.00, n. 3140; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14.4.00, n. 3065; T.A.R. Veneto, Sez. II, 20.3.00, n. 861; T.A.R. Sardegna-Cagliari, 23.02.00, n. 171).
In altri termini, va detto che la tendenza prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, è quella di ritenere assolutamente indefettibile, ai fini del risarcimento, la sussistenza del dolo o, se non altro, della colpa non del singolo soggetto-agente, bensì della P.A. intesa come apparato (si cfr. anche T.A.R. Molise-Campobasso, 15.11.00, n. 517; T.A.R. Veneto-Venezia, 06.11.00, n. 2021 e 28.03.00, n. 861).
Si precisa, da parte della Suprema Corte, che il Giudice di merito, nel valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo, non deve fermarsi alla illegittimità del provvedimento, ma deve estendere la sua indagine alla "colpa", non da parte del funzionario agente-concreto, bensì da parte dell'Amministrazione intesa come Apparato. Colpa che sarà configurabile "nel caso in cui l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo…sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi…" (CASS., SS.UU. cit.).
Bisogna, tutto sommato, precisare che, al di là di qualche voce fuori coro (v., ad esempio, T.A.R. Puglia - Lecce, 16.4.99, n. 418), la giurisprudenza antecedente al '99, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 80/98, continuava a sostenere la non rilevanza dell'elemento soggettivo, o meglio la non necessità di procedere ad uno specifico accertamento della sussistenza, nel caso concreto, della colpa o del dolo, risultando "scontata", in sussistenza di un atto amministrativo illegittimo, la colpa della P.A. (v., ex multis, T.A.R. Lombardia, I Sez., 10.7.99, n. 2585; II Sez., 15.4.99, n. 1190; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 10.3.99, n. 307).
Con la sentenza 500/99 (in questo, peraltro, confermata da CASS., I Sez. civ., 8.2.00, n. 1369), la Suprema Corte ha sovvertito l'orientamento citato e ha affermato che "l'imputazione non potrà quindi più avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, ma il Giudice dovrà svolgere una più penetrante indagine, non limitata al solo accertamento dell'illegittimità del provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicabile, bensì estesa anche alla valutazione della colpa, non del funzionario agente, ma della P.A. intesa come apparato, che sarà configurabile nel caso in cui l'adozione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che il Giudice ordinario può valutare, in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità" (CASS., SS.UU. cit.).
Può, in altri termini, dirsi che la CASS. ha rigettato il precedente orientamento che sosteneva l'equazione "illegittimità dell'atto amministrativo lesivo = colpa dalla P.A.", per sostenere invece la necessità di una specifica indagine sulla colpa (o il dolo) della P.A..

A) Per ciò che concerne il dolo, è ovvio che si tratta di uno stato psicologico riferibile non direttamente all'Amministrazione (come Apparato), bensì al singolo funzionario agente.
Nelle ipotesi di dolo, l'Amministrazione è solidalmente responsabile della condotta dei suoi agenti, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che intercorre tra la P.A. datrice di lavoro e il singolo funzionario dipendente; rapporto in virtù del quale gli atti confezionati dai dipendenti pubblici vengono imputati direttamente alla P.A..
La dottrina e la giurisprudenza (v, ex multis, CASS., 26.6.98, n. 6334) tendono però a sostenere l'interruzione di tale rapporto di immedesimazione e la conseguente esclusione della responsabilità solidale della P.A., nei casi in cui la condotta dolosa dell'agente non è legata né da nesso di causalità, né da nesso di mera "occasionalità necessaria" con l'attività amministrativa. Ciò accade allorquando:
- non sussiste nessuna correlazione tra la condotta dell'agente concreto e l'attività amministrativa di sua competenza, dal momento che tale condotta non solo non è stata posta in essere "a causa" dell'esercizio delle funzioni amministrative, ma non è stata eseguita nemmeno "in occasione" dell'esercizio delle stesse;
- l'agente è mosso da un fine strettamente personale ed egoistico del tutto estraneo all'Amministrazione.
B) Quanto alla colpa, invece, sarà configurabile - come già si diceva - nei casi di violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve ispirarsi e non potrà ritenersi sussistente in re ipsa, ossia per il solo fatto della illegittimità del provvedimento amministrativo lesivo (come sosteneva la giurisprudenza del passato: v, al riguardo, CASS., 884/61; 814/67; 16/78; 5361/84; 32/39/94; 6542/95).
La colpa della P.A. risulta configurabile quando l'illegittimità dell'atto lesivo scaturisce da disfunzioni amministrative dovute a carenze organizzative e di funzionamento e, più in generale, ogniqualvolta si dovesse verificare la violazione delle regole dell'imparzialità, della correttezza e della buona amministrazione (si cfr. CASS, Sez. I, 8.2.00, n. 1369; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 13.12.00, n. 11922; T.A.R. Molise-Campobasso, 15.11.00, n. 517; T.A.R. Campania-Napoli, 10.11.00, n. 4171).
Si è inoltre osservato, da parte del G.A., la necessità di accogliere un concetto di colpa "che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento ed, in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall'Amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell'apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento (v. Corte Giustizia CE, 5 marzo 1996, cause riunite 46 e 48 del 1993; id., 23 maggio 1996, causa C-5/1994)" (C.S., IV Sez., 14.06.01, 3169, punto XI della motivazione)

2.6. Secondo parte della dottrina (su tutti R. CARANTA), dalla sentenza 500/99 risultano desumibili alcuni corollari di non trascurabile importanza.
Tra essi, in particolare, quello secondo cui la colpa della P.A. non è configurabile nei casi in cui la condotta dell'agente sia caratterizzata da un errore scusabile, nel senso che l'illegittimità è il frutto di un errore non rimproverabile (si cfr. anche C.S., Sez. V, 06.08.01, n. 4239; Sez. IV, 14.06.01, n. 3169).
Per la determinazione delle ipotesi in cui l'errore può ritenersi scusabile, la citata dottrina tende a rifarsi ai risultati raggiunti dall'elaborazione dottrinal-penalistica in materia di "errore di diritto scusabile-non rimproverabile", di cui all'art. 5 c.p..

3. L'onere della prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla P.A.

La Suprema Corte ha statuito che l'istituto di cui all'art. 2043 si applica alle ipotesi di lesione da atto amministrativo illegittimo.
L'istituto, secondo la Corte, si applica in tutti i suoi contenuti e presupposti, tra cui, in particolare, quello della sussistenza dell'onus probandi a carico del danneggiato.
Si è, dunque, passati da una presunzione assoluta di colpevolezza della P.A. ogniqualvolta si versasse in presenza di un atto illegittimo, alla necessità che il giudice effettui un'indagine specifica sulla colpa della P.A. ed alla necessità che il privato-danneggiato dimostri il carattere colposo (o doloso) della condotta della P.A. emanante l'atto illegittimo e lesivo.
Bisogna comunque precisare che ancor oggi la giurisprudenza non è univoca al riguardo.
Il trend sembra essere quello tracciato dalle S.U., ma non mancano eccezioni di rilievo quale, ad esempio, quella rappresentata da C.S., V Sez., 06.08.2001, n. 4239, secondo cui "La responsabilità della Pubblica Amministrazione, conseguente all'adozione di provvedimenti illegittimi, va inserita nel sistema dell'illecito delineato dagli artt. 2043 e seguenti del codice civile, nel cui ambito, tuttavia, trovano applicazione peculiari criteri di specificazione della colpa, sicchè l'accertata illegittimità dell'atto ritenuto lesivo dell'interesse dell'amministrato rappresenta - nella generalità dei casi - indice presuntivo della colpa dell'Amministrazione, sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza, invece, di un errore scusabile" (tale sentenza va, però, letta in uno con la sua articolata motivazione. In tal modo potrà più chiaramente intuirsene il significato, dal momento che, al di là della massima, essa si riferisce ad un caso particolare - v. punti 37 e 38, motivazione - in cui la P.A. interessata ha violato, con il provvedimento impugnato, la condotta previamente e formalmente pattuita con il privato, determinando così la configurabilità di un'ipotesi di responsabilità contrattuale da inadempimento e comportando l'operatività della presunzione di colpa - con conseguente accollo, alla P.A. inadempiente, dell'onere di provarne l'assenza - ex art. 1218 c.c.).

4. La quantificazione del danno.

L'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza più recenti, circa la questione della quantificazione del danno subito dall'amministrato in virtù dell'atto amministrativo illegittimo, sembra essere nel senso dell'applicabilità degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c..
Trovano dunque applicazione, anche nelle ipotesi de quibus, le regole generali in materia di fatto illecito e risarcimento del danno extra-contrattuale. Tra esse:
- la configurazione del danno subito quale summa di "danno emergente" (o perdita subita) e "lucro cessante" (o mancato guadagno);
- l'estensione del risarcimento anche al danno non prevedibile, solo nell'ipotesi in cui la condotta lesiva sia stata eseguita con dolo;
- la riduzione del risarcimento dovuto, in relazione all'eventuale concorso (doloso o colposo) del danneggiato nel cagionare il danno;
- l'esclusione della risarcibilità di quei danni che l'interessato avrebbe potuto (e quindi dovuto) evitare, usando l'ordinaria diligenza;
- il principio della cd compensatio lucri cum damno, alla stregua del quale, nella determinazione del danno risarcibile, bisogna anche tener conto degli effetti vantaggiosi direttamente derivanti, al danneggiato, dal medesimo fatto del danno.
Va, inoltre, detto che la giurisprudenza prevalente sostiene l'inammissibilità (o, comunque, la non accoglibilità) della domanda di risarcimento danni, presentata al G.A., in assenza della prova specifica della lesione subita (T.A.R. Campania-Salerno, 06.10.00, n. 657; T.A.R. Veneto-Venezia, 06.09.00, n. 1525; T.A.R. Calabria-Catanzaro, 24.07.00, n. 1013 e 29.06.00, n. 887; T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, 14.07.00, n. 724; T.A.R. Marche-Ancona, 07.07.00, n. 1048; T.A.R. Puglia-Lecce, 21.04.00, n. 2005; T.A.R. Sardegna-Cagliari, 23.02.00, n. 168).

5. Il risarcimento in forma specifica.

L'art. 35 del D.Lgs. 80/98 nell'introdurre, per la prima volta nell'Ordinamento giuridico italiano, il principio della "generale risarcibilità dell'interesse legittimo", ha previsto la possibilità che tale risarcimento avesse luogo (anche) "in forma specifica"(sempre, però, nelle sole materie che ex artt. 34 e 35 del decreto stesso erano state devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A.).
Tale principio è stato poi ampliato con l'art. 7 della L. 205/00, il quale ha previsto la possibilità per il G.A. di disporre il risarcimento in forma specifica in tutte le materie rientranti nella sua giurisdizione (anche di sola legittimità).
Il legislatore, peraltro, non precisa la modalità in base alle quali tale particolare modalità di risarcimento deve aver luogo nel caso concreto.
Univocamente si sostiene dunque che, in relazione a tale ultimo profilo, sia applicabile la disciplina civilistica in materia.
Il risarcimento in forma specifica si pone, quindi, come rimedio cui ricorrere su domanda specifica dell'interessato e nei limiti in cui sia possibile e non risulti eccessivamente oneroso, secondo i dettami degli artt. 2058 e 2933 c.c. (si cfr. C.S., IV Sez., 14.06.01, n. 3169, punto XIV della motivazione).
Per quanto concerne, poi, la possibilità per il G.A. di ordinare, attraverso l'istituto del risarcimento in forma specifica, un facere alla P.A., l'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza (v. T.A.R. Sicilia - Catania, 18.1.00, n. 38) risulta nel senso di ammettere la possibilità in esame nelle sole ipotesi in cui l'atto ordinato abbia carattere vincolato.
Negli altri casi rimarrà, invece, il solo rimedio del giudizio d'ottemperanza ex art. 27, I co., numero 4), R.D. 26.6.24, n. 1054.


6. Rapporti tra l'azione di annullamento e quella di risarcimento.

6.1. Nel nuovo sistema processuale amministrativo, delineato dalla recente L. 205/00, ci si chiede se risulti possibile svincolare l'azione di annullamento dell'atto amministrativo illegittimo da quella di risarcimento del danno derivante.
Unanime sembra essere l'orientamento generale inerente la possibilità (oggi sicuramente riconosciuta) di richiedere il risarcimento del danno nell'ambito dello stesso giudizio in cui si chiede l'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo. Non è cioè necessaria, per l'interessato, una duplice iniziativa giudiziaria, ai fini risarcitori: egli potrà chiedere al G.A. adito a fini demolitori dell'atto impugnato, il risarcimento del danno subito a causa dell'atto stesso.
In omaggio al "principio della domanda" che regge il nostro sistema processuale, è ovviamente necessario che il danneggiato espressamente richieda al G.A. adito, il risarcimento a lui dovuto, non essendo invece possibile che il Giudice, di sua iniziativa, disponga il risarcimento stesso, dopo aver annullato l'atto impugnato.

6.2. Altra questione molto controversa è quella della necessità o meno, ai fini del risarcimento, della precedente sentenza di annullamento dell'atto lesivo.
Ci si chiede, in altre parole, se sia possibile richiedere il risarcimento dei danni, indipendentemente dalla richiesta di annullamento dell'atto da cui il danno stesso deriva.
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti (v. T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 06.11.99, n. 769; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 20.10.98, n. 2397) sostengono l'assoluta propedeuticità della sentenza di annullamento rispetto alla richiesta risarcitoria.
Tale orientamento (criticato da una parte della dottrina: su tutti, CARINGELLA), trova la sua ratio sia nell'intento di evitare che la via del "risarcimento diretto" possa costituire elemento idoneo ad eludere il termine di decadenza che la legge prescrive per l'impugnazione degli atti amministrativi, sia nella convinzione che il G.A. non può disapplicare l'atto amministrativo ma può solo annullarlo.
È ovvio, comunque, che se il soggetto che assume essere stato ingiustamente leso dall'atto amministrativo, impugna quest'ultimo al fine di ottenerne l'annullamento e il Giudice adito respinge la sua pretesa, egli certo non potrà più far valere le istanze risarcitorie inerenti danni subiti a causa dell'atto amministrativo confermato dal G.A..

6.3. E' ovvio, inoltre, che la pronuncia di annullamento dell'atto amministrativo lesivo, da parte del G.A., non comporta l'automatico insorgere del diritto al risarcimento in capo al destinatario dell'atto annullato.
Come già si diceva in precedenza, è necessario, a tal fine, l'accertamento di tutti gli altri elementi della fattispecie aquiliana.
Tra le altre cose è, cioè, necessario che il destinatario dell'atto abbia subito un danno effettivo e concreto (che abbia, inoltre, il requisito della "ingiustizia", di cui al paragrafo 2.3.).
A tal riguardo il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia, ha affermato che l'art. 2043 "è applicabile mutatis mutandis, anche al danno ingiusto prodotto dalle pubbliche amministrazioni, e che postula, tra l'altro, l'accertamento di un pregiudizio effettivo, patrimonialmente valutabile, che sia collegato da un nesso di causalità immediata e diretta con l'illegittimità del provvedimento amministrativo da cui la lesione sia derivata - con sostanziale trasformazione del risarcimento del danno in una sorta di sanzione patrimoniale il cui versamento consegue, in modo quasi automatico, all'annullamento di un atto amministrativo; laddove è invece necessario accertare l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie aquiliana…" (numero 3, ultima parte, motivazione sentenza C.S., Sez. IV, 01.02.2001, n. 396).


DATA DI ULTIMAZIONE RELAZIONE: 09.08.2001
Avv. Emilio Ferraro

ferraroemilio@hotmail.com