1.1. La storica e monumentale sentenza SS.UU., 22.7.99, n. 500, ha
sovvertito la regola, storicamente sostenuta in via pretoria, della
irrisarcibilità dell'interesse legittimo; irrisarcibilità
fondata sull'assiomatico assunto dell'inapplicabilità della
normativa contenuta nell'art. 2043 alle ipotesi di lesione di interessi
legittimi.
Oltre a non trovare alcuna giustificazione positiva (l'art. 2043,
infatti, riguarda testualmente il "danno ingiusto" e non
la lesione del solo diritto soggettivo, come si è sostenuto
per decenni), l'assunto in esame rivela tutta la sua contraddittorietà
allorquando, a ben guardare, si nota che quella stessa giurisprudenza
che sosteneva l'irrisarcibilità dell'interesse legittimo, in
alcuni casi ne ammetteva invece il ristoro, surrettiziamente avvalendosi
dell'istituto dell'"affievolimento del diritto": si ammetteva,
cioè, il risarcimento dell'interesse legittimo oppositivo,
asserendosi che l'atto amministrativo aveva illegittimamente leso
una situazione giuridica soggettiva che da situazione di diritto soggettivo
era degradata (o si era affievolita) in situazione di interesse legittimo
a causa del provvedimento della P.A., per poi riespandersi in situazione
di diritto (come tale, risarcibile) a seguito della pronuncia di annullamento
da parte del G.A..
Va in proposito precisato che la sentenza in esame presenta un diverso
tasso di innovatività, a seconda delle categorie di interessi
legittimi.
Per gli "interessi legittimi oppositivi", la novità
principale è costituita dal fatto che il titolare dell'interesse
può oggi richiedere direttamente al Giudice amministrativo
il risarcimento della lesione arrecata, laddove in passato era previsto
il meccanismo del "doppio binario", in virtù del
quale la lesione all'interesse legittimo poteva ottenere ristoro solo
a seguito di una pronuncia di annullamento (del provvedimento amministrativo
lesivo) da parte del G.A. e l'ordine impartito dal G.O. - previa determinazione
del quantum debeatur - alla P.A. di risarcire il danno arrecato.
Per quanto concerne invece gli "interessi legittimi pretensivi",
ai quali non era prima applicabile il meccanismo dell'affievolimento
e riespansione del diritto soggettivo, la novità è sostanziale
e si concreta nella risarcibilità di posizioni giuridiche soggettive
prima non tutelate in via aquiliana.
1.2. La citata sentenza SS.UU. 500/99, sovvertendo la regola dell'irrisarcibilità
della lesione all'interesse legittimo, ha recepito un orientamento
che, dapprima solo espressione dell'elaborazione dottrinale più
illuminata, era stato successivamente accolto dallo stesso Legislatore
nazionale, che con il D.Lgs. 80/98, aveva (prima della dichiarazione
di incostituzionalità, per eccesso di delega) previsto, per
la prima volta, la risarcibilità dell'interesse legittimo leso,
nei (soli) campi dell'edilizia, dell'urbanistica e dei servizi pubblici,
su cui si sanciva la giurisdizione esclusiva del G.A. (art. 35, D.Lgs.
31.3.98, n. 80).
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della normativa
or ora citata, il legislatore nazionale confermava il suo netto orientamento
nel senso del riconoscimento della risarcibilità degli interessi
legittimi. La legge 10.8.2000, n. 205, ampliando infatti i poteri
del G.A., disponeva la possibilità per questo di disporre il
risarcimento della lesione all'interesse legittimo, non solo nelle
materie di cui al citato D.Lgs. 80/98, ma in tutte le materie rientranti
nella giurisdizione (anche di mera legittimità) del G.A..
Sulla base, dunque, delle citate pressioni dottrinali e legislative,
la giurisprudenza ha dovuto "cedere", abbandonando il precedente
granitico orientamento.
La sentenza delle SS.UU. 500/99 è stata immediatamente seguita
dalla giurisprudenza successiva, in un trend che ormai ammette costantemente
la risarcibilità della lesione arrecata all'interesse legittimo.
2. Caratteri e presupposti della responsabilità della P.A.
e risarcimento del danno da essa arrecato.
Con la sentenza 500/99, la Suprema Corte ha affermato il principio
secondo cui, in caso di domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei
confronti della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblica,
il risarcimento del danno è subordinato alla verifica dei seguenti
elementi:
1) l'evento dannoso;
2) il danno ingiusto (ossia non previsto né giustificato dalla
legge);
3) il nesso di causalità tra la condotta (attiva od omissiva)
dell'Amministrazione e l'evento dannoso;
4) l'imputabilità dell'evento dannoso al dolo o alla colpa
dell'Amministrazione.
2.1. Su quest'ultimo punto, peraltro, le SS.UU. precisano che la
sussistenza della colpa non è configurabile per il solo fatto
che la P.A. ha emanato un atto illegittimo (come avveniva secondo
la giurisprudenza precedente, la quale elaborò l'istituto della
colpa cd in re ipsa, configurabile sic et sempliciter nell'esecuzione
volontaria, da parte di una P.A., di un atto amministrativo illegittimo).
2.2. Per quanto concerne il concetto dell'"evento dannoso",
l'orientamento della Suprema Corte (condiviso peraltro dalla dottrina
prevalente) sembra sostenere la necessità, ai fini del risarcimento,
di un danno patrimoniale derivante dalla lesione dell'interesse legittimo
(si cfr. anche C.S., IV Sez., 14.06.01, n. 3169, punto XIV della motivazione).
Per quanto concerne il danno non patrimoniale, è noto che nel
processo civile risulta risarcibile nella sola ipotesi in cui la condotta
lesiva integri una fattispecie di reato (si cfr. art. 2059 c.c.).
L'orientamento prevalente tende a ritenere che, mutatis mutandis,
anche nel processo amministrativo la risarcibilità del danno
non patrimoniale risulti subordinata al fatto che la condotta lesiva
della P.A. integri una condotta penalmente perseguita.
2.3. Per ciò che concerne invece il "danno ingiusto",
trattasi del danno arrecato "non iure", ossia del danno
non previsto né giustificato da alcuna norma dell'Ordinamento
giuridico.
In passato, invece, si affermava che il danno ingiusto era quello
commesso non solo "non iure" ma anche "contra ius"
(contro il diritto soggettivo), ossia il danno arrecato al (solo)
diritto soggettivo.
Con il superamento, dunque, della teoria dell'irrisarcibilità
dell'interesse legittimo, il danno ingiusto è oggi sic et sempliciter
il danno arrecato (solo) "non iure" (e non anche "contra
ius").
2.4. Per quanto riguarda il "nesso di causalità",
esso consiste nel collegamento diretto tra la condotta della P.A.
e la lesione arrecata all'interesse legittimo.
L'orientamento prevalente sostiene inoltre l'applicabilità,
a tale concetto, delle teorie al riguardo elaborate in ambito civilistico.
2.5. La questione dell'"elemento soggettivo", infine, ha
comportato (e tuttora comporta) cruenti scontri in dottrina ed in
giurisprudenza.
In prevalenza si sostiene la teoria secondo cui la lesione dell'interesse
legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per il
risarcimento, ai fini del quale è necessaria anche la sussistenza
dell'elemento soggettivo dell'agente (si cfr. C.S., Sez. IV, 14.06.01,
3169; n. 3, ultima parte, motivazione C.S. Sez. IV, 1.2.01, n. 396;
T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 13.12.00, n. 11922; T.A.R. Molise-Campobasso,
15.11.00, n. 517; T.A.R. Campania-Napoli, 10.11.00, n. 4171; T.A.R.
Lombardia-Milano, 06.11.00, n. 6258; T.A.R. Toscana-Firenze, 27.10.00,
n. 2212; T.A.R. Campania-Salerno, 06.10.00, n. 657; T.A.R. Piemonte,
Sez. II, 5.10.00, n. 1014; T.A.R. Sicilia - Catania, 12.8.00, n. 1559;
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, 7.7.00, n. 3140; T.A.R. Lazio-Roma,
Sez. III, 14.4.00, n. 3065; T.A.R. Veneto, Sez. II, 20.3.00, n. 861;
T.A.R. Sardegna-Cagliari, 23.02.00, n. 171).
In altri termini, va detto che la tendenza prevalente, sia in dottrina
che in giurisprudenza, è quella di ritenere assolutamente indefettibile,
ai fini del risarcimento, la sussistenza del dolo o, se non altro,
della colpa non del singolo soggetto-agente, bensì della P.A.
intesa come apparato (si cfr. anche T.A.R. Molise-Campobasso, 15.11.00,
n. 517; T.A.R. Veneto-Venezia, 06.11.00, n. 2021 e 28.03.00, n. 861).
Si precisa, da parte della Suprema Corte, che il Giudice di merito,
nel valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo, non deve fermarsi
alla illegittimità del provvedimento, ma deve estendere la
sua indagine alla "colpa", non da parte del funzionario
agente-concreto, bensì da parte dell'Amministrazione intesa
come Apparato. Colpa che sarà configurabile "nel caso
in cui l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo…sia avvenuta
in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza
e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa
deve ispirarsi…" (CASS., SS.UU. cit.).
Bisogna, tutto sommato, precisare che, al di là di qualche
voce fuori coro (v., ad esempio, T.A.R. Puglia - Lecce, 16.4.99, n.
418), la giurisprudenza antecedente al '99, anche dopo l'entrata in
vigore del D.Lgs. 80/98, continuava a sostenere la non rilevanza dell'elemento
soggettivo, o meglio la non necessità di procedere ad uno specifico
accertamento della sussistenza, nel caso concreto, della colpa o del
dolo, risultando "scontata", in sussistenza di un atto amministrativo
illegittimo, la colpa della P.A. (v., ex multis, T.A.R. Lombardia,
I Sez., 10.7.99, n. 2585; II Sez., 15.4.99, n. 1190; T.A.R. Calabria
- Reggio Calabria, 10.3.99, n. 307).
Con la sentenza 500/99 (in questo, peraltro, confermata da CASS.,
I Sez. civ., 8.2.00, n. 1369), la Suprema Corte ha sovvertito l'orientamento
citato e ha affermato che "l'imputazione non potrà quindi
più avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità
dell'azione amministrativa, ma il Giudice dovrà svolgere una
più penetrante indagine, non limitata al solo accertamento
dell'illegittimità del provvedimento in relazione alla normativa
ad esso applicabile, bensì estesa anche alla valutazione della
colpa, non del funzionario agente, ma della P.A. intesa come apparato,
che sarà configurabile nel caso in cui l'adozione dell'atto
illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità,
di correttezza e di buona amministrazione, alle quali l'esercizio
della funzione amministrativa deve ispirarsi e che il Giudice ordinario
può valutare, in quanto si pongono come limiti esterni alla
discrezionalità" (CASS., SS.UU. cit.).
Può, in altri termini, dirsi che la CASS. ha rigettato il precedente
orientamento che sosteneva l'equazione "illegittimità
dell'atto amministrativo lesivo = colpa dalla P.A.", per sostenere
invece la necessità di una specifica indagine sulla colpa (o
il dolo) della P.A..
A) Per ciò che concerne il dolo, è ovvio che si tratta
di uno stato psicologico riferibile non direttamente all'Amministrazione
(come Apparato), bensì al singolo funzionario agente.
Nelle ipotesi di dolo, l'Amministrazione è solidalmente responsabile
della condotta dei suoi agenti, in virtù del rapporto di immedesimazione
organica che intercorre tra la P.A. datrice di lavoro e il singolo
funzionario dipendente; rapporto in virtù del quale gli atti
confezionati dai dipendenti pubblici vengono imputati direttamente
alla P.A..
La dottrina e la giurisprudenza (v, ex multis, CASS., 26.6.98, n.
6334) tendono però a sostenere l'interruzione di tale rapporto
di immedesimazione e la conseguente esclusione della responsabilità
solidale della P.A., nei casi in cui la condotta dolosa dell'agente
non è legata né da nesso di causalità, né
da nesso di mera "occasionalità necessaria" con l'attività
amministrativa. Ciò accade allorquando:
- non sussiste nessuna correlazione tra la condotta dell'agente concreto
e l'attività amministrativa di sua competenza, dal momento
che tale condotta non solo non è stata posta in essere "a
causa" dell'esercizio delle funzioni amministrative, ma non è
stata eseguita nemmeno "in occasione" dell'esercizio delle
stesse;
- l'agente è mosso da un fine strettamente personale ed egoistico
del tutto estraneo all'Amministrazione.
B) Quanto alla colpa, invece, sarà configurabile - come già
si diceva - nei casi di violazione delle regole di imparzialità,
di correttezza e di buona amministrazione, alle quali l'esercizio
della funzione pubblica deve ispirarsi e non potrà ritenersi
sussistente in re ipsa, ossia per il solo fatto della illegittimità
del provvedimento amministrativo lesivo (come sosteneva la giurisprudenza
del passato: v, al riguardo, CASS., 884/61; 814/67; 16/78; 5361/84;
32/39/94; 6542/95).
La colpa della P.A. risulta configurabile quando l'illegittimità
dell'atto lesivo scaturisce da disfunzioni amministrative dovute a
carenze organizzative e di funzionamento e, più in generale,
ogniqualvolta si dovesse verificare la violazione delle regole dell'imparzialità,
della correttezza e della buona amministrazione (si cfr. CASS, Sez.
I, 8.2.00, n. 1369; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 13.12.00, n. 11922;
T.A.R. Molise-Campobasso, 15.11.00, n. 517; T.A.R. Campania-Napoli,
10.11.00, n. 4171).
Si è inoltre osservato, da parte del G.A., la necessità
di accogliere un concetto di colpa "che tenga conto dei vizi
che inficiano il provvedimento ed, in linea con le indicazioni della
giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione
commessa dall'Amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle
valutazioni discrezionali rimesse all'organo, dei precedenti della
giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell'apporto eventualmente
dato dai privati nel procedimento (v. Corte Giustizia CE, 5 marzo
1996, cause riunite 46 e 48 del 1993; id., 23 maggio 1996, causa C-5/1994)"
(C.S., IV Sez., 14.06.01, 3169, punto XI della motivazione)
2.6. Secondo parte della dottrina (su tutti R. CARANTA), dalla sentenza
500/99 risultano desumibili alcuni corollari di non trascurabile importanza.
Tra essi, in particolare, quello secondo cui la colpa della P.A. non
è configurabile nei casi in cui la condotta dell'agente sia
caratterizzata da un errore scusabile, nel senso che l'illegittimità
è il frutto di un errore non rimproverabile (si cfr. anche
C.S., Sez. V, 06.08.01, n. 4239; Sez. IV, 14.06.01, n. 3169).
Per la determinazione delle ipotesi in cui l'errore può ritenersi
scusabile, la citata dottrina tende a rifarsi ai risultati raggiunti
dall'elaborazione dottrinal-penalistica in materia di "errore
di diritto scusabile-non rimproverabile", di cui all'art. 5 c.p..
3. L'onere della prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo
in capo alla P.A.
La Suprema Corte ha statuito che l'istituto di cui all'art. 2043
si applica alle ipotesi di lesione da atto amministrativo illegittimo.
L'istituto, secondo la Corte, si applica in tutti i suoi contenuti
e presupposti, tra cui, in particolare, quello della sussistenza dell'onus
probandi a carico del danneggiato.
Si è, dunque, passati da una presunzione assoluta di colpevolezza
della P.A. ogniqualvolta si versasse in presenza di un atto illegittimo,
alla necessità che il giudice effettui un'indagine specifica
sulla colpa della P.A. ed alla necessità che il privato-danneggiato
dimostri il carattere colposo (o doloso) della condotta della P.A.
emanante l'atto illegittimo e lesivo.
Bisogna comunque precisare che ancor oggi la giurisprudenza non è
univoca al riguardo.
Il trend sembra essere quello tracciato dalle S.U., ma non mancano
eccezioni di rilievo quale, ad esempio, quella rappresentata da C.S.,
V Sez., 06.08.2001, n. 4239, secondo cui "La responsabilità
della Pubblica Amministrazione, conseguente all'adozione di provvedimenti
illegittimi, va inserita nel sistema dell'illecito delineato dagli
artt. 2043 e seguenti del codice civile, nel cui ambito, tuttavia,
trovano applicazione peculiari criteri di specificazione della colpa,
sicchè l'accertata illegittimità dell'atto ritenuto
lesivo dell'interesse dell'amministrato rappresenta - nella generalità
dei casi - indice presuntivo della colpa dell'Amministrazione, sulla
quale incombe l'onere di provare la sussistenza, invece, di un errore
scusabile" (tale sentenza va, però, letta in uno con la
sua articolata motivazione. In tal modo potrà più chiaramente
intuirsene il significato, dal momento che, al di là della
massima, essa si riferisce ad un caso particolare - v. punti 37 e
38, motivazione - in cui la P.A. interessata ha violato, con il provvedimento
impugnato, la condotta previamente e formalmente pattuita con il privato,
determinando così la configurabilità di un'ipotesi di
responsabilità contrattuale da inadempimento e comportando
l'operatività della presunzione di colpa - con conseguente
accollo, alla P.A. inadempiente, dell'onere di provarne l'assenza
- ex art. 1218 c.c.).
4. La quantificazione del danno.
L'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza più
recenti, circa la questione della quantificazione del danno subito
dall'amministrato in virtù dell'atto amministrativo illegittimo,
sembra essere nel senso dell'applicabilità degli artt. 1223,
1225 e 1227 c.c..
Trovano dunque applicazione, anche nelle ipotesi de quibus, le regole
generali in materia di fatto illecito e risarcimento del danno extra-contrattuale.
Tra esse:
- la configurazione del danno subito quale summa di "danno emergente"
(o perdita subita) e "lucro cessante" (o mancato guadagno);
- l'estensione del risarcimento anche al danno non prevedibile, solo
nell'ipotesi in cui la condotta lesiva sia stata eseguita con dolo;
- la riduzione del risarcimento dovuto, in relazione all'eventuale
concorso (doloso o colposo) del danneggiato nel cagionare il danno;
- l'esclusione della risarcibilità di quei danni che l'interessato
avrebbe potuto (e quindi dovuto) evitare, usando l'ordinaria diligenza;
- il principio della cd compensatio lucri cum damno, alla stregua
del quale, nella determinazione del danno risarcibile, bisogna anche
tener conto degli effetti vantaggiosi direttamente derivanti, al danneggiato,
dal medesimo fatto del danno.
Va, inoltre, detto che la giurisprudenza prevalente sostiene l'inammissibilità
(o, comunque, la non accoglibilità) della domanda di risarcimento
danni, presentata al G.A., in assenza della prova specifica della
lesione subita (T.A.R. Campania-Salerno, 06.10.00, n. 657; T.A.R.
Veneto-Venezia, 06.09.00, n. 1525; T.A.R. Calabria-Catanzaro, 24.07.00,
n. 1013 e 29.06.00, n. 887; T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, 14.07.00,
n. 724; T.A.R. Marche-Ancona, 07.07.00, n. 1048; T.A.R. Puglia-Lecce,
21.04.00, n. 2005; T.A.R. Sardegna-Cagliari, 23.02.00, n. 168).
5. Il risarcimento in forma specifica.
L'art. 35 del D.Lgs. 80/98 nell'introdurre, per la prima volta nell'Ordinamento
giuridico italiano, il principio della "generale risarcibilità
dell'interesse legittimo", ha previsto la possibilità
che tale risarcimento avesse luogo (anche) "in forma specifica"(sempre,
però, nelle sole materie che ex artt. 34 e 35 del decreto stesso
erano state devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A.).
Tale principio è stato poi ampliato con l'art. 7 della L. 205/00,
il quale ha previsto la possibilità per il G.A. di disporre
il risarcimento in forma specifica in tutte le materie rientranti
nella sua giurisdizione (anche di sola legittimità).
Il legislatore, peraltro, non precisa la modalità in base alle
quali tale particolare modalità di risarcimento deve aver luogo
nel caso concreto.
Univocamente si sostiene dunque che, in relazione a tale ultimo profilo,
sia applicabile la disciplina civilistica in materia.
Il risarcimento in forma specifica si pone, quindi, come rimedio cui
ricorrere su domanda specifica dell'interessato e nei limiti in cui
sia possibile e non risulti eccessivamente oneroso, secondo i dettami
degli artt. 2058 e 2933 c.c. (si cfr. C.S., IV Sez., 14.06.01, n.
3169, punto XIV della motivazione).
Per quanto concerne, poi, la possibilità per il G.A. di ordinare,
attraverso l'istituto del risarcimento in forma specifica, un facere
alla P.A., l'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza
(v. T.A.R. Sicilia - Catania, 18.1.00, n. 38) risulta nel senso di
ammettere la possibilità in esame nelle sole ipotesi in cui
l'atto ordinato abbia carattere vincolato.
Negli altri casi rimarrà, invece, il solo rimedio del giudizio
d'ottemperanza ex art. 27, I co., numero 4), R.D. 26.6.24, n. 1054.
6. Rapporti tra l'azione di annullamento e quella di risarcimento.
6.1. Nel nuovo sistema processuale amministrativo, delineato dalla
recente L. 205/00, ci si chiede se risulti possibile svincolare l'azione
di annullamento dell'atto amministrativo illegittimo da quella di
risarcimento del danno derivante.
Unanime sembra essere l'orientamento generale inerente la possibilità
(oggi sicuramente riconosciuta) di richiedere il risarcimento del
danno nell'ambito dello stesso giudizio in cui si chiede l'annullamento
dell'atto amministrativo illegittimo. Non è cioè necessaria,
per l'interessato, una duplice iniziativa giudiziaria, ai fini risarcitori:
egli potrà chiedere al G.A. adito a fini demolitori dell'atto
impugnato, il risarcimento del danno subito a causa dell'atto stesso.
In omaggio al "principio della domanda" che regge il nostro
sistema processuale, è ovviamente necessario che il danneggiato
espressamente richieda al G.A. adito, il risarcimento a lui dovuto,
non essendo invece possibile che il Giudice, di sua iniziativa, disponga
il risarcimento stesso, dopo aver annullato l'atto impugnato.
6.2. Altra questione molto controversa è quella della necessità
o meno, ai fini del risarcimento, della precedente sentenza di annullamento
dell'atto lesivo.
Ci si chiede, in altre parole, se sia possibile richiedere il risarcimento
dei danni, indipendentemente dalla richiesta di annullamento dell'atto
da cui il danno stesso deriva.
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti (v. T.A.R. Puglia-Lecce,
Sez. II, 06.11.99, n. 769; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 20.10.98,
n. 2397) sostengono l'assoluta propedeuticità della sentenza
di annullamento rispetto alla richiesta risarcitoria.
Tale orientamento (criticato da una parte della dottrina: su tutti,
CARINGELLA), trova la sua ratio sia nell'intento di evitare che la
via del "risarcimento diretto" possa costituire elemento
idoneo ad eludere il termine di decadenza che la legge prescrive per
l'impugnazione degli atti amministrativi, sia nella convinzione che
il G.A. non può disapplicare l'atto amministrativo ma può
solo annullarlo.
È ovvio, comunque, che se il soggetto che assume essere stato
ingiustamente leso dall'atto amministrativo, impugna quest'ultimo
al fine di ottenerne l'annullamento e il Giudice adito respinge la
sua pretesa, egli certo non potrà più far valere le
istanze risarcitorie inerenti danni subiti a causa dell'atto amministrativo
confermato dal G.A..
6.3. E' ovvio, inoltre, che la pronuncia di annullamento dell'atto
amministrativo lesivo, da parte del G.A., non comporta l'automatico
insorgere del diritto al risarcimento in capo al destinatario dell'atto
annullato.
Come già si diceva in precedenza, è necessario, a tal
fine, l'accertamento di tutti gli altri elementi della fattispecie
aquiliana.
Tra le altre cose è, cioè, necessario che il destinatario
dell'atto abbia subito un danno effettivo e concreto (che abbia, inoltre,
il requisito della "ingiustizia", di cui al paragrafo 2.3.).
A tal riguardo il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia, ha
affermato che l'art. 2043 "è applicabile mutatis mutandis,
anche al danno ingiusto prodotto dalle pubbliche amministrazioni,
e che postula, tra l'altro, l'accertamento di un pregiudizio effettivo,
patrimonialmente valutabile, che sia collegato da un nesso di causalità
immediata e diretta con l'illegittimità del provvedimento amministrativo
da cui la lesione sia derivata - con sostanziale trasformazione del
risarcimento del danno in una sorta di sanzione patrimoniale il cui
versamento consegue, in modo quasi automatico, all'annullamento di
un atto amministrativo; laddove è invece necessario accertare
l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie aquiliana…"
(numero 3, ultima parte, motivazione sentenza C.S., Sez. IV, 01.02.2001,
n. 396).
DATA DI ULTIMAZIONE RELAZIONE: 09.08.2001
Avv. Emilio Ferraro