CREATIVITA'  e  DIRITTI  di  ESCLUSIVA

Parte V - Le creazioni "artistiche" : diritto d'autore

La legge sul diritto d’autore nacque per garantire protezione alle opere dell’ingegno umano di carattere artistico: pittura, scultura, musica, letteratura, ecc. .

Ben presto, venne allargata ad opere artistiche aventi talvolta anche un carattere tecnico: le opere dell’architettura.

In seguito, vennero incluse opere tecniche aventi talvolta anche un carattere artistico: le opere dell’ingegneria (edile).

Infine, seguendo la tendenza del mondo anglosassone, si accettò di concedere la protezione del diritto d’autore (copyright – diritto di copia) ad opere tecniche prive di qualsiasi carattere artistico, ovvero i programmi per elaboratore e le banche dati.

Invece, malgrado le molte pressioni, le opere del Industrial Design non sono mai approdate alla protezione del diritto d’autore; queste devono quindi essere protette mediante brevetti e/o modelli.

Non è chiaro se l’arredamento, inteso come opera dell’architettura di interni, sia tutelato dal diritto d’autore; per maggiore sicurezza, è opportuno proteggere le nuove linee di arredamento mediante modello ornamentale.

Il diritto di un autore su una sua opera nasce con la creazione stessa dell’opera; non è quindi strettamente necessario procedere ad alcun deposito né ad alcuna registrazione; eventuali depositi o registrazioni rafforzano però il diritto poiché facilitano, in caso di contenzioso, la prova della paternità dell’opera e della data di creazione.

Il deposito delle opere d’autore può essere fatto ad un apposito ufficio istituito presso la Presidenza del Consiglio, il quale ha anche il compito di tenere il registro generale delle opere protette.

Alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori – “www.siae.it”) sono stati demandati molti compiti legati al diritto d’autore, tra i quali: la ricezione di alcuni particolari depositi, la tenuta di alcuni particolari registri, la timbratura dei libri e dei dischi, ecc. .

La protezione del diritto d’autore spetta alle opere “originali”, cioè che non sono state copiate o derivate da opere esistenti; non è quindi richiesto che esse implichino un elevato contributo creativo.

L’autore ha il diritto esclusivo di sfruttare economicamente la sua opera in ogni forma ed in ogni modo. In particolare, l’autore ha il diritto di riprodurre la sua opera in una o più copie uguali o simili all’originale.

Tale diritto dura per tutta la vita dell’autore e per ulteriori 50 anni dopo la sua morte.

Il diritto d’autore è un diritto territoriale, vale a dire, la legge da applicare per una controversia in Italia relativa ad un’opera d’autore è la legge italiana, indipendentemente che l’autore sia italiano o straniero e che l’opera sia stata concepita/realizzata in Italia o all’estero.

Vi sono però convenzioni internazionali, in particolare quella di Berna e quella di Ginevra, che garantiscono agli autori italiani protezione per le loro opere in quasi tutti i paesi del mondo; in pratica, queste convenzioni estendono in modo automatico il diritto italiano al territorio dei loro paesi aderenti.

Le opere dell’Architettura e dell’Ingegneria

Malgrado la legge distingua tra opere dell’ingegneria e opere dell’architettura, prevedendo trattamenti e diritti lievemente diversi, la linea che le separa non è poi troppo netta; soprattutto al giorno d’oggi, vi è la collaborazione di un ingegnere (per gli aspetti tecnici) e di un architetto (per gli aspetti estetici) in molte opere edili: chiese, stazioni, ville e forse anche ponti e svincoli stradali.

Tali opere, come già detto, sono protette dal diritto d’autore.

Il diritto d’autore vieta la riproduzione dell’opera edile, anche se parziale; ad esempio, costituisce violazione del diritto d’autore realizzare un’abitazione copiandone le autorimesse da un’altra già esistente.

La protezione del diritto d’autore riguarda e si limita alla forma e non si allarga ai concetti incorporati nell’opera (protezione che è invece accordata dal brevetto o dal modello a seconda che si tratti di concetto tecnico o di concetto estetico).

In altre parole, se nella realizzazione della copertura di uno stadio (opera d’ingegneria o d’architettura ?) sono state adottate soluzioni tecniche innovative , il diritto d’autore vieterà ai terzi di realizzare una copertura identica o simile, anche se basata su soluzioni tecniche diverse, ma non vieterà di realizzare una copertura diversa, anche se impieghi soluzioni tecniche identiche o simili.

Molto importante, ai fini della salvaguardia dell’immagine dell’autore, è il diritto sulle “modifiche”, siano esse fatte “in corso d’opera” oppure “a opera realizzata”; l’autore può opporsi a che vengano apportate modifiche alla propria opera, ameno che queste non siano strettamente giustificate dalla fattibilità dell’opera stessa.

Infine, per quanto riguarda le opere dell’ingegneria, la legge prevede protezione non solo per l’opera ma anche per il progetto, ancorché non realizzato; infatti l’autore del progetto ha diritto ad un equo compenso in caso di realizzazioni abusive.

I Programmi per Elaboratore

Dal 1993 la protezione del diritto d’autore è estesa anche ai programmi per elaboratore.

Il programma da proteggere si deposita presso la SIAE memorizzato su CD-ROM.

I diritti riguardano il programma sia in formato sorgente, ovverosia nella sua forma comprensibile dall’uomo, sia in formato oggetto, ovverosia nella sua forma comprensibile dall’elaboratore. I diritti riguardano altresì il materiale preparatorio per la progettazione del programma, ad esempio il suo diagramma a blocchi ed il suo diagramma di flusso, ma non si estendono alle idee ed ai principi che stanno alla base del programma, cioè all’algoritmo.

La protezione è concessa ai programmi “originali”, in quanto risultato di creazione intellettuale dell’autore.

I diritti d’autore sul programma consistono nella facoltà esclusiva di riprodurre, permanentemente o temporaneamente, integralmente o parzialmente, il programma con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, e di realizzare attività che implichino la sua riproduzione, quali: il caricamento, la visualizzazione, la esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione. Chi acquista il programma è autorizzato, comunque, a farne una copia di riserva.

L’autore ha inoltre la facoltà esclusiva di tradurre, adattare, trasformare e, in generale, modificare il programma.

Spetta sempre all’autore il diritto di distribuirlo al pubblico in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma.

Le Banche Dati

Dal 1999 la protezione del diritto d’autore è estesa anche alle banche dati.

Per queste non è previsto alcun specifico deposito.

I diritti riguardano le banche dati intese come raccolte ordinate di “elementi” (informazioni, documenti, immagini, suoni, ecc.), tra loro indipendenti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici.

La tutela della banca dati non si estende, però, ai singoli elementi contenuti, i quali possono essere, di per sé, oggetto di diritto d’autore; si pensi ad una banca dati che raccoglie una serie di opere letterarie o di brani musicali.

La protezione è concessa alle banche dati che, per la scelta o la disposizione degli elementi, costituiscono una creazione intellettuale “originale” dell’autore.

I diritti sulla banca dati consistono nella facoltà esclusiva di riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, di traduzione, adattamento e modifica, e di distribuzione al pubblico in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma.

Vi è un ulteriore diritto, che spetta al gestore della banca dati, di vietare operazioni sistematiche di estrazione e di reimpiego degli elementi contenuti.

Conclusioni

Il presente articolo ha offerto un panorama assai semplificato del diritto d’autore, ma tale materia è sufficientemente articolata e complessa da richiedere sempre il consiglio di un Consulente in Proprietà Industriale oppure di un Avvocato specializzato in diritto industriale.


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