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ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEL PROCESSO
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NELLA D.C.M.
Le
figure di responsabilità in materia di sicurezza
sul
lavoro. Il DIRETTORE COMPARTIMENTALE MOVIMENTO –
Vista
la Comunicazione organizzativa n° 90 del 04.06.1999 con la quale sono
state individuate le “Unità Produttive” e i “Datori di Lavoro” con
riferimento all’applicazione del decreto legislativo 626/94,così come
modificato dal decreto legislativo 242 del 1996; –
Considerato
che la suddetta C.O. ha individuato come Unità Produttiva questa D.C.M. e lo
scrivente come “Datore di Lavoro” –
Vista
la Comunicazione Organizzativa n° 89/AD del 26 maggio 1999 e l’Ordine di
Servizio Organizzativo n° 158 /AD, e le circolari attuative n° DI/SI.009/1730
del 15 luglio 1999 e N° DI/SIS/NS/NSE/009/D234 del 2 agosto 1999; –
Viste
le Deliberazioni n° 1 e 2
del 16 giugno 1999, con le quali ha nominato rispettivamente il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Il Medico Competente ai
sensi del decr. Leg. 626/94; –
Viste
le Deliberazioni N° 3,4,5 e 6 del 28 giugno 1999 con le quali ha nominato gli
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; –
Vista
la Deliberazione n° 10 del 23
settembre 99
con la quale ha delegato al Responsabile della Struttura Organizzativa
Esercizio tutti gli obblighi del Datore di Lavoro (esclusi gli adempimenti non
delegabili di cui all’art. 4 commi 1,2 e 4 lettera a) e 11 primo periodo, come
disposto dall’art.1 comma 4 ter del citato decr. leg. 626. –
Visti
gli art.3 e 4 del DPR 547/1955,
art. 3 e 4 del DPR 303/1956 e art 1 e. 2 del Decreto Ministro Trasporti
del 18 maggio 1979. –
Visti
gli art. 1, 2 e 4 del decreto legislativo 626/94 così come modificato dal decr.
Leg. 242/96. Al
fine di dare attuazione all’organizzazione e gestione della sicurezza sul
lavoro individuando le figure di responsabilità, a termini di legge, nel
contesto del processo della circolazione
DISPONE
QUANTO SEGUE: Compiti,
attribuzioni e responsabilità del Capo Impianto
Art.
4 del DPR 547/55 e DPR 303/1956 “ Il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti che eserciscono dirigono o sovraintendono
alle attività lavorative, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze …” L’art. 1
del Decreto Ministro dei Trasporti datato 18 maggio 1978 ha specificato che per
“Dirigenti” si intendono i Titolari
degli impianti ferroviari, ciascuno nell’ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze. Art.
4 decr. Leg. 626/94 “OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO”. Nota
: la definizione di Dirigente (e cioè del Capo Impianto) non è stata
modificata dal decreto leg. 626/94. Þ
Collaborare
con il Datore di Lavoro e col RSPP per l’elaborazione del
Documento di Valutazione dei Rischi, fornendo le necessarie informazioni
in merito a: ·
La
natura dei rischi; ·
L’organizzazione
del lavoro; ·
La
descrizione degli impianti e dei processi produttivi; ·
I
dati del registro infortuni e delle malattie professionali; ·
Le
prescrizioni degli organi di vigilanza. Þ
Informare
il
Datore di Lavoro, il Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio e il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ogni variazione in
relazione ai rischi per consentire l’aggiornamento dei DVR. Þ
Redigere
le schede di sicurezza delle lavorazioni
in collaborazione con il SPP. Þ
Curare
l’attuazione delle disposizioni in materia di
prevenzione incendi, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di pronto soccorso e di
gestione delle emergenze secondo le direttive ricevute dal Responsabile
della Struttura Organizzativa Esercizio. Þ
Disporre
ed organizzare il lavoro
affinché nell’affidamento dei compiti ai lavoratori si tenga conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e
sicurezza. In quest’ambito si avvale della collaborazione del Medico
Competente. Þ
Curare,
disporre e vigilare
affinché siano osservate, da parte dei singoli lavoratori, le leggi e le
disposizioni aziendali in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di uso
dei Dispositivi di Protezione collettivi ed individuali messi a loro
disposizione. Þ
Curare
la diffusione nei
luoghi di lavoro delle direttive impartite dal Responsabile
della Struttura Organizzativa Esercizio e dallo stesso
Capo Impianto. Assicurare che tutti i
lavoratori, anche se assenti, siano informati sulle norme impartite. Þ
Disporre
e organizzare il lavoro affinché,
come da direttive impartite dal Responsabile
della Struttura Organizzativa Esercizio, sia evitato
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l’ambiente esterno. Þ
Comunicare
al Responsabile della Struttura Organizzativa “Esercizio” le esigenze
formative ed informative del personale ai fini della definizione dei relativi
piani. Þ
Vigilare
affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata e specifica formazione,
informazione e ove richiesto, addestramento in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro. Þ
Provvedere
alla informazione, formazione e all’addestramento dei
dipendenti, utilizzando i registri
forniti dal Datore di Lavoro avvalendosi della collaborazione del SPP
e del Medico Competente. Consegnare
una copia delle disposizioni impartite a ciascun lavoratore, anche se
assente, e ritirare firma. Inviare copia
delle disposizioni impartite al Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio. Þ
Vigilare
sull’applicazione e l’osservanza da parte dei preposti e dei lavoratori
delle disposizioni concernenti l’utilizzo delle attrezzature di lavoro. Þ
Segnalare tempestivamente
al Responsabile
della Struttura Organizzativa Esercizio le esigenze
relative alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari. Þ
Eseguire
controlli per
verificare che l’effettiva utilizzazione dei Dispositivi di Protezione
Individuale avvenga in modo regolare ed appropriato . Þ
Garantire
che
le vie e le eventuali uscite di emergenza dei luoghi di lavoro siano sgombre in
modo da consentirne sempre l’utilizzazione. Þ
Comunicare
al Responsabile
della Struttura Organizzativa Esercizio ogni necessità
al fine di garantire la regolare manutenzione
e le adeguate condizioni igieniche degli impianti . Þ
Curare
la
consegna, da parte del Datore di Lavoro, di una copia della cartella sanitaria e
di rischio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando il lavoratore ne
faccia richiesta. Þ
Prendere
le misure organizzative , ricorrere ai mezzi appropriati per la riduzione del
rischio che comporta la movimentazione
manuale dei carichi e uso dei videoterminali e vigilare sulla applicazione
delle disposizioni relative. Þ
Assicurare
la formazione ed informazione sul rischio specifico
di movimentazione manuale dei carichi e
videoterminali avvalendosi della collaborazione del Medico Competente e del SPP. Þ
Prendere
le opportune misure organizzative e vigilare sull’applicazione
delle disposizioni generali e particolari relative agli agenti chimici, fisici e
biologici ; Þ
Inviare
il personale alle prescritte visite mediche.
Curare la tenuta della relativa documentazione sanitaria ed inviare un reporting
mensile al Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio. Þ
Curare
che
le imprese appaltatrici
rispettino le direttive impartite. Art.
4 del DPR 547/55 e DPR 303/1956 “ Il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i
Preposti che eserciscono dirigono o sovraintendono alle attività
lavorative, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze
…” L’art. 1 del Decreto
Ministro dei Trasporti datato 18 maggio 1978 ha specificato che per “Preposti
“ si intendono i dipendenti che sovraintendano direttamente
all’esecuzione del lavoro. La Giurisprudenza ha specificato che il preposto è
il Capo della minima unità operativa e chiunque, di
fatto , per capacità tecnica o per esperienza ne assume la dirigenza..
Art. 4 decr. Leg. 626/94 “OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO”.
(la definizione di
Preposto non è stata modificata
dal decreto leg. 626/94) Þ
Predisporre
e rispettare
le necessarie misure di sicurezza generali e specifiche del lavoro da eseguire; Þ
Organizzare
e predisporre il lavoro
dei lavoratori dipendenti, secondo le disposizioni impartite dal Capo Impianto e
dal Responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio. Þ
Vigilare
sulla
corretta osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme impartite ; Þ
Controllare
macchine,
strumenti ed attrezzi, dispositivi di sicurezza e prevenzione; Þ
Pretendere
dai lavoratori a lui sottoposti il corretto uso dei DPI,
riferendo eventuali inadempienze al Capo Impianto. Þ
Istruire
i
lavoratori sui rischi del proprio del lavoro secondo gli incarichi formali
ricevuti dal Capo Impianto o dal Responsabile della Struttura Organizzativa
Esercizio. Þ
Segnalare
al
Capo Impianto eventuali casi di pericolo cui non possa ovviare nella sua
competenza. Art.
3 del DPR 547/55 e DPR 303/1956 “per lavoratore subordinato si intende colui
che fuor del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto
la direzione altrui” .L’art. 1 del Decreto Ministro dei Trasporti datato 18
maggio 1978 ha specificato che per “Lavoratori”
si intendono i dipendenti impegnati direttamente nell’esercuzione del
lavoro. Art. 2 decr.leg. 626/94 : “agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intende per “lavoratore”
una persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di Lavoro. Art.
6 DPR 547/55 “DOVERI DEI LAVORATORI”, ART. 5 DPR 303/1956 “OBBLIGHI DEI
LAVORATORI”, ART. 5 DECRETO LEG. 626/94 “OBBLIGHI DEI LAVORATORI”. ART. 39
DECR. LEG. 626/94 in tema di attrezzature di lavoro: “OBBLIGHI DEI
LAVORATORI”, art. 44 decr. Leg. 626 in tema di DPI : “OBBLIGHI DEI
LAVORATORI” Þ
Osservare
le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile
della struttura Organizzativa Esercizio, dal Capo Impianto e dai Preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale. Þ
Utilizzare
correttamente i macchinari, le attrezzature, gli utensili, le sostanze ed i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro,
nonché i dispositivi di sicurezza, conformemente all’informazione, alla
formazione ed all’addestramento ricevuti. Þ
Utilizzare
in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione. Þ
Segnalare
immediatamente
al Preposto, o in sua
mancanza al Capo Impianto
le deficienze dei DPI o
delle attrezzature di lavoro. Þ
Segnalare
immediatamente
al Preposto, o in sua
mancanza al Capo Impianto
le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali pericoli. Þ
Non
rimuovere o modificare senza autorizzazione i
Dispositivi di Protezione Individuale, le attrezzature di lavoro e gli altri
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo . Þ
Non
compiere di propria iniziativa operazioni
o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori. Þ
Sottoporsi
ai controlli sanitari previsti
nei loro confronti. Þ
Sottoporsi
ai programmi di informazione, formazione e addestramento in
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, utilizzo attrezzature di lavoro e
Dispositivi di Protezione Individuale, gestione dell’emergenza e prevenzione
incendi. Þ
Contribuire
insieme
al Datore di Lavoro, al Responsabile della S.O. Esercizio, al Capo Impianto ed
ai Preposti all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la
salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. I
problemi vanno risolti, nei limiti delle competenze e possibilità
al livello in cui vengono individuati. La segnalazione al livello superiore di quelli non risolvibili va fatta seguendo una via gerarchica che è garanzia di coinvolgimento di tutti i livelli di responsabilità interessati. |
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