Oggetto: accettazione delle istanze di asilo all’interno del territorio nazionale

 

E’ noto che alcune questure, in particolare della Toscana, da tempo rifiutavano di ricevere le istanze di asilo adducendo la non competenza degli organi di periferici della PS a ricevere le istanze medesime, e interpretando in maniera letterale il disposto dell’art. 1 della L. 39/90 co. 5 che indica nella polizia di frontiera l’organo a cui presentare istanza motivata di asilo da parte del richiedente.

Una siffatta interpretazione, in contrasto sia con la natura di diritto soggettivo dell’asilo, sia con la ratio della Convenzione di Ginevra (art. 31) e della Convenzione di Dublino (art. 3 e 6) era stata da tempo superata da autorevoli pronunciamenti giurisprudenziali (TAR e Consiglio di Stato).

Recentemente, sulla materia si era nuovamente pronunciato anche il Consiglio di Stato (sezione IV – 17/07/2000 n. 3965); il TAR Emilia Romagna (sentenza 1024/01) aderendo a tale orientamento aveva disposto l’annullamento del rigetto della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo emesso dalla Questura di Bologna ribadendo che “la presentazione, da parte dello straniero, della domanda di asilo conferisce al richiedente, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della L. 39/90, il titolo a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello stato di rifugiato”, e ritenendo che “ la domanda di asilo non debba essere necessariamente presentata al posto di frontiera da cui lo straniero fa ingresso e come appaia più razionale che sia il Questore del luogo ove lo straniero ha dimora, ad occuparsi delle questioni attinenti al suo permesso di soggiorno”

Sollecitato da più parti con richieste di chiarimento, il Ministero dell’Interno ha recentemente chiarito il suo orientamento, ribadendo che “si rappresenta che le citate istanze [d’asilo] possono, per prassi consolidata da oltre un decennio, essere presentate, oltre che presso gli uffici della polizia di frontiera, anche presso le questure”. Lo stesso Ministero ha inteso ricordare come “tale orientamento, più volte confermato da questo dicastero, trova peraltro la sua ratio giuridica nell’art. 3 della Convenzione di Dublino [e a nostro modesto avviso, non solo], ove è sancito che gli stati membri si impegnano affinché la domanda di asilo di qualsiasi straniero presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio sia esaminata”.

E’ auspicio che tale chiarimento possa porre rapidamente termine ad una situazione che ha causato grave pregiudizio all’esercizio effettivo del diritto di accesso alla procedura d’asilo da molti richiedenti. Per ulteriori informazioni, ovvero qualora si segnalino ulteriore e persistenti difficoltà, si può fare riferimento al servizio immigrazione e asilo dell’ICS (tel: 040/34.80.622 – fax: 040/34.80.614)

Un caro saluto 

Gianfranco Schiavone

responsabile immigrazione e asilo ICS