ORARIO DI LAVORO

COMUNICATO

Il 17 gennaio il Governo ha approvato uno schema di decreto legislativo per
l'attuazione nazionale della Direttiva 93/104/CE, come modificata dalla Direttiva 2000/34/CE, in
materia di orario di lavoro.

In considerazione dell'iter previsto per i decreti legislativo attuativi di direttive comunitarie, l'entrata in vigore della nuova legislazione nazionale sull'orario di lavoro sembra essere ipotizzabile entro il prossimo mese di marzo.

Per effetto della estensione del campo di applicazione della seconda delle Direttive rispetto alla prima, il decreto legislativo riguarderà anche le attività di trasporto ferroviario (originariamente, insieme ad altre attività lavorative, escluse).

Lo schema governativo è giunto dopo il fallimento del confronto tra le parti sociali e, quindi, in assenza di un avviso comune tra le stesse.

Per le caratteristiche del campo di applicazione, l'esito negativo del
confronto sull'avviso comune e i contenuti
della proposta del Governo hanno avuto un certo effetto anche sulla
trattativa in corso sul "CCNL delle Attività
Ferroviarie" che, come noto, ha finora trovato proprio sulla disciplina dell
'orario una materia tra le più ostiche
del negoziato.

Sull'argomento, quindi, è bene che anche i ferrovieri ne sappiano di più.

Infatti, alle difficoltà finora riscontrate nella trattativa - più volte
descritte - ed alla necessità di realizzare una
disciplina contrattuale che, in tema di orario, dia attuazione alle
disposizioni legislative tenendo conto delle specificità
ferroviarie ed abbia, in tal senso, un carattere esaustivo ed esclusivo, si
sommano le tensioni provocate da
Confindustria che ha prodotto la rottura del confronto sull'avviso comune e,
sostanzialmente, sostiene l'attuale
iniziativa governativa.

Lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo trova, per i suoi
contenuti, la contrarietà netta della CGIL.

Il testo, infatti, abroga le leggi in materia di orario di lavoro e, in
particolare, gravi risultano gli interventi relativi
alle attuali norme su lavoro straordinario e notturno che furono
faticosamente adottate nel biennio 1998-99, assumendo i contenuti dell'
avviso comune tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL

Nello schema del Governo la normativa  sul lavoro straordinario e notturno
viene peggiorata per i lavoratori e
risulta azzerata ogni possibilità di reale controllo da parte degli organi
ispettivi, determinandosi così, una sostanziale
deregolamentazione del sistema degli orari.

Il Governo procede, come è già accaduto con la legge 368/01 sul lavoro a
tempo determinato, ad un mutamento
surrettizio del modello contrattuale, con  il progressivo indebolimento dei
Contratti Collettivi.

E' esplicito, infatti, nello schema di decreto legislativo, che le norme
oggi contenute nei vari CCNL cessano di
avere efficacia alla loro scadenza.

Nel caso dei Contratti già scaduti tali norme restano valide fino al
3-1.12.2004.

Si realizza per questa via un lento svuotamento del ruolo e delle
prerogative del Contratto Nazionale di Lavoro
che al massimo, nella nuova condizione legislativa, potrebbe intervenire per
deroghe peggiorative ai contenuti della
legge che però, in quella condizione, risulteranno fortemente penalizzanti
rispetto alla media delle attuali normative.

Lo schema di decreto legislativo ha valore, inoltre, per tutto il mondo del
lavoro pubblico e privato con esclusione
unicamente delle forze dell'ordine ed in generale degli apparati di
sicurezza.

Da una prima analisi dello schema di decreto, le osservazioni di merito
della CGIL sono le seguenti:


Campo di applicazione

· Estensione alle attività pubbliche con contemporanea esclusione di alcuni
settori delle stesse senza salvaguardia
delle garanzie di tutela per i lavoratori;

· Estensione agli apprendisti maggiorenni di tutte le norme comprese quelle
relative al lavoro straordinario e notturno.


Orario normale di lavoro

· Soppressione della salvaguardia delle vigenti disposizioni contrattuali;

· Soppressione delle norme sui criteri di computo disciplinati dalle attuali
disposizioni legislative e dalle definizioni
contenute nei vari CCNL e in accordi aziendali di secondo livello.


Durata massima orario di lavoro

· Comunicazione all'Ispettorato del lavoro limitata alle imprese con almeno
10 dipendenti, mentre l'avviso comune
del 1997 prevede per tutti i datori di lavoro la comunicazione dopo la 48a
ora di lavoro, ridotto alla 45a ora
per le imprese industriali per effetto del D.lgs 409/1998;

· Comunicazione quadrimestrale, mentre l'avviso comune del 1997 prevede il
termine di 24 ore.


Lavoro straordinario

· Viene soppresso il limite di 80 ore trimestrali che insieme a quello di
250 ore annuali era indicato - dall'Avviso
comune del 1997 - in assenza di specifica disciplina contrattuale per il
settore industriale.


Criteri di computo

· Esclusione delle assenze per malattia / ferie dal computo - ai fini del
calcolo della media plurisettimanale -
nel calcolo della durata massima dell'orario di lavoro;

· Esclusione del computo - ai fini della stessa media - delle ore di lavoro
straordinario qualora fossero
"remunerate" tramite riposi compensativi.


Riposo giornaliero

· Cancellazione dei riferimenti alle disposizioni contrattuali contenuti,
invece, nell'avviso comune del 1997.


Pause di lavoro

· Cancellazione del richiamo alle ragioni di sicurezza e ai lavori faticosi.


Limitazioni al lavoro notturno

· Viene superato il riferimento - nell'ambito dei divieti - al lavoratore
dichiarato fisicamente inidoneo.


Durata del lavoro notturno

· Superamento del limite di 24 ore come arco di tempo massimo, entro il
quale collocare le 8 ore di lavoro notturno,
nel caso di lavori con rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o
mentali (previsto dall'avviso comune del 1997 e dai diversi CCNL);

· Il rinvio alla contrattazione collettiva a identificare riduzioni di
orario / maggiorazioni retributive non viene
posto come contestuale intervento, ma in alternativa. Non è sufficiente il
generico richiamo a cosiddette "prassi contrattuali".


Trasferimento al lavoro diurno

· E' fortemente attenuato l'obbligo così come previsto dalla legge 532-
/1999 e dagli stessi CCNL dei settori
industriali.


Deroghe ai vari "istituti"

· I casi sono molto più numerosi di quelli previsti dalle direttive.

· Tutta la materia è affrontata senza che sia esplicitamente preservato l'
obbligo di garantire tutele a tutti i
lavoratori e, quindi, destinare le eccezioni alle modalità di applicazione.


Abrogazioni

· Le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario sono valide fino
alla loro scadenza.

· Validità delle norme vigenti fino al 31/12/2004 nel caso di Contratti
scaduti.



ORARIO: DIECI ANNI IN PILLOLE

1993 - L'unione Europea emana una Direttiva (93/104/CE) con la quale
interviene sulla disciplina sugli orari di lavoro, in particolare per le
parti relative alla durata del lavoro notturno, ai periodi di riposo e ai
turni di lavoro. Il campo di applicazione della Direttiva esclude alcuni
settori, tra i quali quello del trasporto ferroviario.

1997 - In Italia, le parti sociali sottoscrivono un "avviso comune" per il
recepimento nazionale della Direttiva 104. Non tutto il testo, però, viene
trasformato in decreto legislativo dal Governo di allora per le difficoltà
interne alla maggioranza parlamentare che, in quelle settimane, avrebbe poi
condotto alla caduta del dicastero Prodi.

1998 - Recependo parzialmente l'avviso comune e sulla base della delega del
Parlamento, viene emanato dal Governo il D.lgs 409 sulla limitazione del
lavoro straordinario.

1999 - Ancora con una parziale recezione dell'avviso comune e sempre a
seguito della delega del Parlamento, il Governo emana il D.lgs 532 in
materia di lavoro notturno. Il recepimento della Direttiva 104 è, però,
ancora incompleto e gli organi di controllo dell'Unione Europea avviano nei
confronti dell'Italia una procedura di infrazione degli obblighi comunitari.
Nello stesso anno, l'Unione emana due specifiche
Direttive per la disciplina dell'orario di lavoro di due settori esclusi dal
campo di applicazione della Direttiva 104 (la 99/63/CE per la "gente di
 mare" e la 99/95/CE per la "gente di mare a bordo di navi presso i porti
dell'Unione Europea").

2000 - Al termine del procedimento per infrazione degli obblighi comunitari,
e nonostante il ricorso del Governo, la Corte di Giustizia Europea condanna
l'Italia per la mancata o incompleta attuazione di alcune Direttive, tra le
quali la 104: vengono comunque sospese le sanzioni previste dai trattati
internazionali e prorogata ad aprile 2003 la scadenza per il definitivo
recepimento nazionale. Intanto, l'Unione Europea emana la Direttiva 34 che
modifica la 104 del 199- 3: tra le novità, l'estensione del campo di
applicazione ad
alcuni settori originariamente esclusi, tra i quali il trasporto
ferroviario.

2002 - A settembre, Sindacati e Associazioni datoriali riprendono il
confronto per la definizione di un nuovo avviso comune che indirizzi il
recepimento legislativo nazionale delle Direttive 104 e 34. L'atteggiamento
delle delegazioni datoriali che stavolta, a differenza del 1997, non vede al
tavolo la sola Confindustria, e la totale assenza di qualsiasi ruolo svolto
dal Governo, porta il confronto ad arenarsi a fine anno. Ai punti di
dissenso "amplificati" dagli organi di informazione (es. la domenica) se ne
aggiungono altri di notevole
importanza (straordinario, nastri e riposi giornalieri, riposo settimanale)
sui quali evidenti sono i tentativi di forzatura da parte datoriale.

2003 - Il Governo presenta il proprio testo di decreto legislativo per il
recepimento nella legislazione italiana delle due Direttive U.E.. Su tutti i
punti controversi nel confronto tra le parti sociali, il testo governativo
adotta le interpretazioni datoriali le cui associazioni, infatti, sostengono
il provvedimento.


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