O.M. 446/97
Art. 4 - Attività compatibili
1. Ai sensi dell'art.1, comma 58, della legge n.
662/96 l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a
quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può,
in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.
2. Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato
o comunque di altra attività non ammessa per il personale a tempo
pieno comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge n. 662/96,
che il relativo rapporto a tempo parziale non può venir costituito
con orario superiore al 50 per cento di quello previsto per l'analogo
personale a tempo pieno.
3. Qualora tale rapporto di lavoro, per esigenze
connesse alla scindibilità dell'orario della classe di concorso,
debba essere costituito per una percentuale inferiore all'entità
indicata al precedente comma, la retribuzione relativa deve essere
corrisposta in misura proporzionale all'orario attribuito. Per le
prestazioni delle attività di insegnamento e di quelle aggiuntive
all'insegnamento si fa rinvio a quanto disciplinato dal successivo
art. 7.
4. Il limite orario di cui al comma 2 può essere
superato da parte del personale che non intende svolgere alcuna
attività lavorativa aggiuntiva.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n.662/96,
il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione
nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la
variazione di altra attività lavorativa.
6. Le prestazioni lavorative di cui al precedente
comma 2 possono essere esplicate in quanto siano compatibili con
gli obblighi di servizio, non comportino conflitto di interessi
con le funzioni istituzionali svolte nell'ambito della scuola e
non siano, altresì, espressamente escluse dalla legge.
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