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Incompatibilità
Art. 53 D.Lgs. 165/2001
Modulo autorizzazione

Riferimenti normativi:

D.P.R. 3/57
D.P.R. 300/92
Art. 58 D.L.vo 29/93
Art. 508 D.L.vo 297/94
Art. 1 Legge 662/96
C.M. 128/97
Legge 140/97
C.P.C.M. 6/97
Art. 4 O.M. 446/97
Art. 26 D.L.vo 80/98

 

Incompatibilità

La questione delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i dipendenti della pubblica amministrazione è piuttosto complessa e lo è ancora di più per il personale della scuola.
In questa sezione si è cercato di mettere a disposizione una raccolta di riferimenti normativi per quanto possibile completa e aggiornata (cosa non semplice visto il continuo susseguirsi delle disposizioni in materia e, spesso, la loro scarsa chiarezza e coerenza).

I punti salienti della normativa vigente sono i seguenti:

Lo svolgimento di attività non consentite o senza autorizzazione del dirigente scolastico è giusta causa di licenziamento.

L'autorizzazione scritta va chiesta al dirigente scolastico almeno 15 giorni prima dell'inizio della nuova attività.

Non è consentito esercitare il commercio, l'industria e qualsiasi altra professione (tranne, quest'ultima, per gli insegnanti), assumere impieghi alle dipendenze di privati (rapporti di lavoro di tipo subordinato), ricoprire cariche in società costituite a fine di lucro (tranne società o enti la cui nomina è riservata allo Stato, previa autorizzazione del ministro competente).

Non è consentito svolgere attività in contrasto con i doveri d'ufficio o con l'orario di lavoro.

Per il personale insegnante vige un regime speciale che consente di svolgere la libera professione (professione che prevede l'iscrizione ad albi professionali).

Per tutto il personale della scuola (anche il personale non insegnante) è stato introdotto da tempo il regime del part-time (non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno). Questo regime consente ai dipendenti dello Stato di svolgere anche lavoro di tipo subordinato (ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni) e di svolgere le attività generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno (viene cioè ammessa la libera professione anche per il personale non insegnante).

Con l'introduzione del part-time sono rafforzate le sanzioni nei confronti di chi svolge attività non autorizzata.

Viene qui riportata la normativa in materia; si tenga tuttavia presente che essa è stata compendiata nel Decreto legislativo 165/2001 (Testo unico sul rapporto del pubblico impiego), che ha sostituito tutte le precedenti fonti normative in materia, dichiarandole inapplicabili (art. 71) o sostituendole (art. 72).

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