Incompatibilità
La questione delle incompatibilità
e del cumulo di impieghi per i dipendenti della pubblica amministrazione
è piuttosto complessa e lo è ancora di più per il personale della
scuola.
In questa sezione si è cercato di mettere a disposizione una raccolta
di riferimenti normativi per quanto possibile completa e aggiornata
(cosa non semplice visto il continuo susseguirsi delle disposizioni
in materia e, spesso, la loro scarsa chiarezza e coerenza).
I punti salienti della normativa vigente sono i
seguenti:
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Lo svolgimento di attività
non consentite o senza autorizzazione del dirigente scolastico
è giusta causa di licenziamento.
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L'autorizzazione scritta
va chiesta al dirigente scolastico almeno 15 giorni prima
dell'inizio della nuova attività.
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Non è consentito esercitare
il commercio, l'industria e qualsiasi altra professione (tranne,
quest'ultima, per gli insegnanti), assumere impieghi alle
dipendenze di privati (rapporti di lavoro di tipo subordinato),
ricoprire cariche in società costituite a fine di lucro (tranne
società o enti la cui nomina è riservata allo Stato, previa
autorizzazione del ministro competente).
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Non è consentito svolgere
attività in contrasto con i doveri d'ufficio o con l'orario
di lavoro.
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Per il personale insegnante
vige un regime speciale che consente di svolgere la libera
professione (professione che prevede l'iscrizione ad albi
professionali).
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Per tutto il personale
della scuola (anche il personale non insegnante) è stato introdotto
da tempo il regime del part-time (non superiore al 50% dell'orario
a tempo pieno). Questo regime consente ai dipendenti dello
Stato di svolgere anche lavoro di tipo subordinato (ma non
alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni) e di svolgere
le attività generalmente non ammesse per chi ha un rapporto
di lavoro a tempo pieno (viene cioè ammessa la libera professione
anche per il personale non insegnante).
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Con l'introduzione del
part-time sono rafforzate le sanzioni nei confronti di chi
svolge attività non autorizzata.
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Viene qui riportata la normativa in materia; si tenga tuttavia
presente che essa è stata compendiata nel Decreto
legislativo 165/2001 (Testo unico sul rapporto del pubblico
impiego), che ha sostituito tutte le precedenti fonti normative
in materia, dichiarandole inapplicabili (art. 71) o sostituendole
(art. 72).
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